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L.2 | IL MARCHIO Mercoledì 25 settembre 2024 IL MARCHIO Il marchio è il segno che si appone sul prodotto o sulla confezione di esso. Sono il segno distintivo per antonomasia e il principale strumento utilizzato per differenziare le offerte delle diverse imprese consentendo di identificare l’origine dei prodotti o servizi. + FONTI LEGISLATIVE L’analisi normativa converge su un elemento fondamentale: la capacità distintiva Articolo 2569 c.c.: Si concentra sul processo di registrazione, introducendo il concetto di marchio come strumento idoneo a identificare e differenziare prodotti o servizi. Articolo 7 c.p.i: Specifica che possono essere registrati come marchi unicamente quei segni capaci di distinguere inequivocabilmente i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre realtà imprenditoriali. → funzione distintiva come requisito imprescindibile. Articolo 13 c.p.i: Ribadisce il carattere distintivo come elemento essenziale del segno. ➢ DIRITTO DI ESCLUSIVA La funzione distintiva opera su due strade: • Permettere ai consumatori di identificare l'origine di prodotti o servizi • Diritto di esclusiva, conferisce al titolare una tutela giuridica specifica e articolata Il diritto di esclusiva sul marchio è uno strumento di protezione che da facoltà al titolare di vietare a terzi l'utilizzo non autorizzato del proprio segno distintivo. Permette di salvaguardare gli interessi economici e la funzione identificativa del marchio stesso. La protezione giuridica opera soprattutto quando l'utilizzo non autorizzato del marchio, o di un segno simile, possa generare un , rischio di confusione nel mercato, compromettendo la capacità del marchio di svolgere la sua funzione distintiva. ➢ DIVIETI DI USO INGANNEVOLE DEL MARCHIO Inizialmente il marchio era inscindibilmente legato all’azienda. Con la riforma della legge speciale n.929 si consente la cessione autonoma, rendendo necessario delineare i divieti di uso ingannevole del marchio. La funzione distintiva si specifica in una funzione di garanzie che tutelano la veridicità dei messaggi veicolati dal marchio: 1. Per - marchi generali assicura la continuità della provenienza del prodotto 2. Per ✨ marchi speciali garantisce il mantenimento degli standard qualitativi e delle caratteristiche tecniche e merceologiche del prodotto. L.2 | MARCHI E SEGNI Mercoledì 25 settembre 2024 OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE Il marchio deve consistere in una entità idonea a caratterizzare un prodotto e a distinguerlo dagli altri. Þ Articolo 7 c.p.i.: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle
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A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.