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L.2 | IL MARCHIO
Mercoledì 25 settembre 2024
IL MARCHIO
Il marchio è il segno che si appone sul prodotto o sulla confezione di esso. Sono il segno distintivo per
antonomasia e il principale strumento utilizzato per differenziare le offerte delle diverse imprese
consentendo di identificare l’origine dei prodotti o servizi.
+ FONTI LEGISLATIVE
L’analisi normativa converge su un elemento fondamentale: la capacità distintiva
Articolo 2569 c.c.: Si concentra sul processo di registrazione, introducendo il concetto di marchio come
strumento idoneo a identificare e differenziare prodotti o servizi.
Articolo 7 c.p.i: Specifica che possono essere registrati come marchi unicamente quei segni capaci di
distinguere inequivocabilmente i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre realtà imprenditoriali.
→ funzione distintiva come requisito imprescindibile.
Articolo 13 c.p.i: Ribadisce il carattere distintivo come elemento essenziale del segno.
➢ DIRITTO DI ESCLUSIVA
La funzione distintiva opera su due strade:
•
Permettere ai consumatori di identificare l'origine di prodotti o servizi
•
Diritto di esclusiva, conferisce al titolare una tutela giuridica specifica e articolata
Il diritto di esclusiva sul marchio è uno strumento di protezione che da facoltà al titolare di vietare a terzi
l'utilizzo non autorizzato del proprio segno distintivo.
Permette di salvaguardare gli interessi economici e la funzione identificativa del marchio stesso.
La protezione giuridica opera soprattutto quando l'utilizzo non autorizzato del marchio, o di un segno
simile, possa generare un , rischio di confusione nel mercato, compromettendo la capacità del marchio
di svolgere la sua funzione distintiva.
➢ DIVIETI DI USO INGANNEVOLE DEL MARCHIO
Inizialmente il marchio era inscindibilmente legato all’azienda. Con la riforma della legge speciale n.929 si
consente la cessione autonoma, rendendo necessario delineare i divieti di uso ingannevole del marchio.
La funzione distintiva si specifica in una funzione di garanzie che tutelano la veridicità dei messaggi
veicolati dal marchio:
1. Per - marchi generali assicura la continuità della provenienza del prodotto
2. Per ✨ marchi speciali garantisce il mantenimento degli standard qualitativi e delle caratteristiche
tecniche e merceologiche del prodotto.
L.2 | MARCHI E SEGNI
Mercoledì 25 settembre 2024
OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
Il marchio deve consistere in una entità idonea a caratterizzare un prodotto e a distinguerlo dagli altri.
Þ Articolo 7 c.p.i.: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni,
in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; b) ad essere rappresentati
nel registro in modo tale da consentire alle
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Scienze giuridiche
IUS/04 Diritto commerciale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.