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L.4 | DIRITTI DELLA REGISTRAZIONE
Mercoledì 02 ottobre 2024
➢ Art. 20 – DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE
Definisce i diritti che derivano dalla registrazione di un marchio, che consiste nell'uso esclusivo del marchio,
con l'unica limitazione rappresentata dal diritto di pre-uso di un marchio non registrato.
→ Vieta l'uso a terzi, garantendo protezione contro contraffazione e imitazione e una tutela particolarmente
estesa nel caso di marchi rinomati.
Þ I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività
economica:
a. un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
Protezione contro l'uso identico, vietando l'utilizzo di segni identici per prodotti o servizi identici. È la tutela
più diretta, mira a prevenire falsificazione e contraffazione, ❌ non c’è necessità di dimostrare il rischio di
confusione.
b. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
La protezione si estende ai casi di similitudine, coprendo segni simili per prodotti o servizi affini. In questo
caso, : è necessario dimostrare il rischio di confusione per il consumatore medio. Questa tutela si applica
a prodotti che soddisfano esigenze simili.
Es. cracker e pane, che appartengono alla stessa categoria merceologica.
Il rischio di confusione può manifestarsi anche come rischio di associazione, ovvero quando il
consumatore, pur riconoscendo la differenza tra i marchi, potrebbe essere indotto a credere che derivino
dallo stesso produttore.
c. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio
registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di
contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
La protezione viene estesa per i marchi famosi. Si estende la tutela anche a prodotti o servizi non affini,
proteggendo contro qualsiasi sfruttamento indebito della notorietà del marchio.
La protezione copre utilizzi anche diversi dalla distinzione di prodotti o servizi, garantendo una tutela
completa della reputazione del marchio.
L.4 | TUTELA MARCHI NON REGISTRATI
Mercoledì 02 ottobre 2024
➢ TUTELA MARCHIO NON REGISTRATO
Ha una tutela piena finché non c’è qualcuno che registra il marchio
→ se nel frattempo qualcuno lo registra, mi blocca e io non posso più espandermi o utilizzarlo.
⚠ Limiti diritto di pre-uso → Posso cont
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SSD
Scienze giuridiche
IUS/04 Diritto commerciale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.