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L.4 | DIRITTI DELLA REGISTRAZIONE Mercoledì 02 ottobre 2024 ➢ Art. 20 – DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE Definisce i diritti che derivano dalla registrazione di un marchio, che consiste nell'uso esclusivo del marchio, con l'unica limitazione rappresentata dal diritto di pre-uso di un marchio non registrato. → Vieta l'uso a terzi, garantendo protezione contro contraffazione e imitazione e una tutela particolarmente estesa nel caso di marchi rinomati. Þ I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a. un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; Protezione contro l'uso identico, vietando l'utilizzo di segni identici per prodotti o servizi identici. È la tutela più diretta, mira a prevenire falsificazione e contraffazione, ❌ non c’è necessità di dimostrare il rischio di confusione. b. un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. La protezione si estende ai casi di similitudine, coprendo segni simili per prodotti o servizi affini. In questo caso, : è necessario dimostrare il rischio di confusione per il consumatore medio. Questa tutela si applica a prodotti che soddisfano esigenze simili. Es. cracker e pane, che appartengono alla stessa categoria merceologica. Il rischio di confusione può manifestarsi anche come rischio di associazione, ovvero quando il consumatore, pur riconoscendo la differenza tra i marchi, potrebbe essere indotto a credere che derivino dallo stesso produttore. c. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. La protezione viene estesa per i marchi famosi. Si estende la tutela anche a prodotti o servizi non affini, proteggendo contro qualsiasi sfruttamento indebito della notorietà del marchio. La protezione copre utilizzi anche diversi dalla distinzione di prodotti o servizi, garantendo una tutela completa della reputazione del marchio. L.4 | TUTELA MARCHI NON REGISTRATI Mercoledì 02 ottobre 2024 ➢ TUTELA MARCHIO NON REGISTRATO Ha una tutela piena finché non c’è qualcuno che registra il marchio → se nel frattempo qualcuno lo registra, mi blocca e io non posso più espandermi o utilizzarlo. ⚠ Limiti diritto di pre-uso → Posso cont
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A.A. 2024-2025
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Caretta01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Postiglione Annalisa.