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Il brevetto come strumento di tutela delle invenzioni

Per ovviare ai limiti e agli inconvenienti del Segreto Aziendale è stato introdotto in tutti gli ordinamenti giuridici l'istituto del brevetto, la cui funzione consiste nel tutelare le invenzioni garantendo:

  • innanzitutto all'inventore il diritto di sfruttare in via esclusiva la propria invenzione, sia pure per un periodo di tempo limitato (solitamente di vent'anni), in tutto il territorio dello Stato concedente
  • la tutela che non possa avvenire una perdita fortuita dell'invenzione, questo perché come vedremo alla domanda di rilascio del brevetto occorre allegare una descrizione analitica dell'invenzione brevettabile che consenta a un esperto del settore di poter riprodurre l'invenzione stessa

La previsione di una durata limitata della tutela brevettuale è giustificata dall'esigenza di evitare il rischio che il monopolio spettante all'inventore a seguito della rilascio del brevetto possa protrarsi per un periodo

Eccessivamente lungo, perché il riconoscimento al titolare del brevetto dei diritti esclusivi che gli competono implica il riconoscimento di una posizione di monopolio che potrebbe anche pregiudicare la libertà di concorrenza.

Il brevetto non copre tutte le invenzioni, ma quei trovati che riguardano la fase della produzione industriale, per cui si parla appunto di invenzioni industriali. Quindi quelle innovazioni che invece riguardano la fase dell'organizzazione aziendale o la fase commerciale, se soddisfano i requisiti prescritti dalla legge potrebbero invece essere tutelate come segreti commerciali in base alla disciplina degli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

La tutela accordata al titolare del brevetto e in particolare il riconoscimento a questo di diritti esclusivi comporta una situazione di monopolio che l'ordinamento tuttavia accetta in ragione dell'esigenza di favorire attraverso il sistema brevettuale lo sviluppo del progresso.

Il brevetto, in altre parole, incentiva l'attività inventiva perché assicura un diritto di esclusiva all'inventore. Quindi, l'inventore, attraverso lo sfruttamento e l'utilizzo esclusivo dell'invenzione brevettata, è in grado di ottenere dei ricavi che dovrebbero essere idonei a coprire o quantomeno a recuperare i costi sostenuti per la realizzazione dell'invenzione. La normativa antitrust sanziona eventuali comportamenti abusivi di chi opera in una posizione di monopolio, sia come titolare di un brevetto che come utilizzatore di un'invenzione in regime di segreto aziendale. Ad esempio, un abuso consistente nella condotta del titolare di un brevetto o di un segreto aziendale che applichi ai prodotti realizzati attraverso lo sfruttamento della sua invenzione dei prezzi ingiustificati e sproporzionati, adducendo l'esigenza di recuperare le spese di ricerca sostenute per la.

realizzazione dell'invenzione); Ma il brevetto è visto anche come uno strumento che incentiva la rivelazione da parte dell'inventore delle invenzioni realizzate, perché appunto il riconoscimento di un diritto esclusivo non rende conveniente lo sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto.

Inoltre incentiva la diffusione delle invenzioni perché favorisce la circolazione, seppure dietro corrispettivo, delle invenzioni stesse in modo da permetterne e lo sfruttamento ottimale (ad es. le licenze di brevetto).

La disciplina dei brevetti nel nostro ordinamento è contenuta:

  • negli artt. 45 e seguenti del Codice della proprietà industriale
  • negli art. 2584 e seguenti del codice civile, norme quest'ultime rimaste pressoché invariate e nel corso del tempo e quindi vanno interpretate alla luce delle disposizioni del Codice della proprietà industriale.

Gli art. 45 e seguenti del Codice della proprietà industriale

contengono una disciplina generale delle Invenzioni che si applica a tutte le invenzioni, indipendentemente dal settore specifico in cui l'invenzione è stata attuata o viene utilizzata. Si integrano con questa disciplina di carattere generale vi sono poi alcune discipline speciali che regolano le invenzioni realizzate in alcuni particolari settori, che in ragione della loro peculiare necessitano di alcune regole specifiche: 1) le invenzioni biotecnologiche, che sono disciplinate dagli artt. 81 e ss del Codice della proprietà industriale, 2) le invenzioni relative alle topografie dei prodotti a semiconduttori, cioè chips in pratica della sistemi elettronici, 3) le nuove varietà vegetali. La normativa del Codice della proprietà industriale peraltro è quella che si applica soltanto ai brevetti nazionali, cioè brevetti che vengono concessi rilasciati dalle UIBM. Il brevetto europeo Poi vi è anche la disciplina dedicata al brevetto.europeo: il brevetto europeo è un titolo brevettuale che è disciplinato dalla convenzione sul brevetto europeo di Monaco - European Patent Convention (EPC) che è stata sottoscritta il 5 ottobre del 1973, da ultimomodificata nel 2000; NB: non ne fanno parte solo i paesi dell'Unione Europea; la convenzione ha istituito il rilascio di un brevetto da parte dell'ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera, che è appunto assoggettato alle disposizioni della convenzione e per le parti per le quali la convenzione non prevede regole specifiche è assoggettato alle normative nazionali degli Stati designati, cioè degli Stati per i quali il richiedente ha chiesto la tutela brevettuale: quindi chi presenta una domanda di brevetto europeo deve appunto indicare gli Stati aderenti alla convenzione di Monaco per i quali richiede intende richiedere la tutela (può trattarsi di tutti o solo di alcuni Stati aderenti alla convenzione) Il limiteIl principale del brevetto europeo è dato dal fatto che non rappresenta un titolo brevettuale unitario, ma è solitamente considerato come un fascio di brevetti nazionali perché è assoggettato alle norme della convenzione e per gli aspetti per i quali la convenzione non prevede disposizioni specifiche è assoggettato alla normativa dei brevetti nazionale propria di ciascuno degli stati disegnati; proprio questo limite ha giustificato la ricerca da tempo di trovare una soluzione che permetta invece un titolo brevettuale unitario almeno per tutti i paesi dell'Unione Europea. Un primo tentativo in questo senso era stato adottato con la convenzione di Lussemburgo del 1975, che aveva introdotto il cosiddetto "brevetto comunitario", cioè un titolo brevettuale unitario rilasciato sempre dall'ufficio europeo dei brevetti e riconosciuto come titolo unitario in tutti i paesi dell'Unione Europea, ma questa convenzione per non è mai.

entrata in vigore. Nel 2012 c'è stata l'adozione del cosiddetto "pacchetto di provvedimenti" che hanno introdotto il "brevetto europeo con effetto unitario", che è disciplinato da due regolamenti dell'Unione 1257/2012 e 1260/2012 a cui si affianca l'accordo sul tribunale unificato dei brevetti (accordo TUB). In sostanza si è cercato di prevedere la possibilità di rilasciare un brevetto che abbia efficacia unitaria in tutti i paesi dell'Unione Europea che hanno aderito a questo sistema (sono tutti tranne la Spagna).

Questo sistema estremamente complesso non è per ancora entrato in funzione, poiché l'applicabilità dei due regolamenti è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo relativo alla altribunale unificato dei brevetti, la cui funzione necessaria è di garantire una giurisdizione unificata in materia brevettuale.

ancora ratificato dalla Germania, la cui ratifica è essenziale perché la Germania - Francia e Regno Unito sono i paesi che presentano il maggior numero di brevetti. Inoltre il Regno Unito è uscito di recente dall'Unione Europea e ha dichiarato di recente di non volere aderire al sistema del brevetto unitario, anche se arriva ratificato qualche tempo fa l'accordo TUB. Quindi in attesa dell'entrata in vigore della concreta applicazione della normativa del sistema del brevetto europeo con effetto unitario continuiamo ad applicare la convenzione di Monaco di Baviera sul brevetto europeo e la normativa nazionale di ciascun stato membro della convenzione. Per altro dobbiamo tener presente che la disciplina del brevetto europeo contenuta nella convenzione di Monaco è sostanzialmente coincidente a quella Italiana, perché appunto la disciplina delle norme del Codice della proprietà industriale è stata modificata in diverse occasioni per.adeguano alle regole e alle previsioni della convenzione sul brevetto europeo.

Nota sul brevetto europeo tradizionale: Tradizionalmente quasi tutti gli autori e interpreti e anche la quasi totalità della giurisprudenza sono soliti definire il brevetto europeo (cioè non il brevetto europeo con effetto unitario, ma il brevetto europeo tradizionale) come un fascio di brevetti nazionali: perché questo brevetto è assoggettato in ciascuno degli stati designati, per i quali è stata chiesta la tutela brevettuale, alle norme che quello stato dedica ai propri brevetti nazionali per i profili per i quali la convenzione di Monaco non prevede una regolamentazione specifica. In realtà questa visione non è condivisa in maniera monolitica, ma ci sono diversi autori che invece contestano questa interpretazione perché ritengono che comunque l'applicazione delle normative nazionali ai brevetti europei debba avvenire se le normative applicabili si adeguano alle regole e alle previsioni della convenzione sul brevetto europeo.

siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Monaco; quindi si tratta di una nozione di una definizione che non è univoca. Quindi anche la tutela d'esempio del brevetto europeo a livello giurisdizionale è affidata alle autorità giurisdizionali degli stati designati, che si occupano solo della loro frazione nazionale del brevetto e derimono le controversie alla luce della normativa nazionale di riferimento (nel nostro ordinamento sono le sezioni specializzate in materia di impresa dei Tribunali e le corti d'Appello che si occupano delle controversie relative alla validità della frazione italiana del brevetto europeo), ma mancando un coordinamento tra le autorità nei vari stati designati c'è anche il rischio che si giunga a delle decisioni non coerenti e non conformi sulle stesse questioni interpretative. II. La nozione di invenzione, le invenzioni brevettabili. Il brevetto è l'Istituto giuridico che assicura tutelaalle invenzioni, ma in realtà il nostro sistema normativo come anche la convenzione di Monaco sul brevetto europeo non contiene una definizione generale di invenzione: il codice civile italiano, ad esempio, si limita a definire l'invenzione come "una soluzione tecnica a un problema tecnico" (art. 45).
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher s.baffelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Morandi Paola.