Benagli Martina
Giurisprudenza, 2° anno
Università degli Studi di Bergamo
Istituzioni di Diritto Processuale Civile
Prof.ssa Francesca Locatelli
De nizione di vocaboli fondamentali
= fenomeno dinamico, costituito da un botta e risposta continuo
Processo = serie concatenata di atti nalizzata alla decisione nale
Procedimento = diritto di difesa e di replica, già l’art. 24 Cost. enuncia e contiene questo
Contraddittorio
concetto (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”)
= particolarmente enfatizzato, è il giusto processo regolato per legge:
Giusto processo
devono essere note le regole prima dell’inizio del processo, che non possono essere fatte ad hoc
per favorire una parte piuttosto che un’altra; si svolge in tempi ragionevoli; il giudice è terzo e
imparziale; si svolge a parità delle armi tra le parti; e regole di questo gioco strategico che è il
processo civile sono determinate dal Codice Processuale Civile
= onere; il nostro sistema di procedura civile è basato su preclusioni; il nostro
Preclusioni
processo civile è scandito in due fasi; gli atti che voglio esercitare devono essere esercitati in
quella determinata fase; quando il processo poi transita nella fase successiva, gli atti
precedenti non possono essere più esercitati
= poteri/facoltà
Parti private
= giudice
Dovere
De nizione delle fasi del processo civile
= presentazione formale delle parti al giudice; l’attore dà il via al
FASE INTRODUTTIVA
procedimento agendo in giudizio nei confronti del convenuto; l’atto viene depositato in
tribunale ed è dunque il primo momento in cui l’attore si presenta di fronte al giudice; l’atto è
rivolto al convenuto, ma contestualmente al giudice
= cristallizzazione domande, eccezioni e prove
FASE DI TRATTAZIONE
= prove
FASE ISTRUTTORIA
= difese conclusive e decisione
FASE DECISORIA
Di quale modello di processo parliamo? Del che è il
processo di cognizione ordinario,
modello base (perché esistono tanti riti diversi), il paradigma, quello utilizzato per il processo
di primo grado in tribunale. “Ordinario” signi ca che è il modello base, l’impalcatura
fondamentale; “processo di cognizione” perché la cognizione è la funzione primaria del
processo civile, indica proprio l’attività di accertamento del diritto soggettivo, indica quello
che il giudice va a fare con la sua sentenza, va ad accertare qual è il diritto soggettivo intorno
al quale le parti stanno litigando, se esiste, chi ne è titolare, se è stato leso, ecc. Questa attività
di accertamento del diritto soggettivo si chiama cognizione ed è la funzione principale della
procedura civile: serve in concreto per decidere chi ha torto e chi ha ragione.
IST. DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 2
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Il processo civile ha dei risvolti molto pratici e si rivolge alla risoluzione di problematiche
estremamente tangibili e materiali (“Tizio non mi ha restituito il bene di mia proprietà”),
eventi quotidiani, ma il processo civile ha regole tecniche sue proprie. È un progetto
estremamente logico.
Il modello base dà la disciplina, poi esiste anche un rito speciale. La norma speciale
su quella generale, si segue la
prevale ma se la norma speciale non dice, norma
generale.
Come ha inizio il processo civile? La domanda giudiziale viene introdotta dall’atto
introduttivo dell’attore: il e la Entrambi si rivolgono
ricorso citazione.
contemporaneamente sia alla parte sia al giudice, ma la peculiarità è che funzionano in modi
diversi. Il ricorso è un meccanismo che si usa soprattutto nei riti speciali, mentre nel rito
ordinario si utilizza l’atto di citazione. La seconda cosa da aggiungere è la funzionalità dello
schema che utilizzano: con l’atto di citazione prima mi rivolgo alla controparte e in un
momento successivo al giudice, con il ricorso invece avviene il contrario. Ma come funziona
tutto questo in concreto? L’atto di citazione deve essere prima di tutto noti cato al convenuto.
La noti ca è un procedimento formale previsto dal rito per essere sicuri che l’atto di citazione
è entrato nella sfera giuridica di conoscenza del convenuto, e ci sono delle regole: luoghi
riconducibili al convenuto, soggetti che possono ricevere l’atto al posto del convenuto,
modalità per effettuare la noti cazione anche nel caso in cui il convenuto risulti irreperibile,
funzionali a darci la certezza che la noti cazione sia stata ricevuta. Successivamente alla
noti cazione, l’atto di citazione noti cato viene depositato nella cancelleria del tribunale, il
nostro attore si sta costituendo in giudizio, il cancelliere forma un fascicolo a cui da un
numero (RG, numero di ruolo), lo trasferisce al presidente del tribunale che poi lo assegna al
magistrato, che tratta e istruisce il processo.
Il ricorso ha un funzionamento diverso: lo deposito in tribunale, il giudice ssa l’udienza e poi
vengono noti cati alla controparte. C’è un’inversione dal punto di vista tecnico.
Il contenuto dell’atto di citazione è contenuto nell’art. 163 del Codice di Procedura Civile.
LE FASI DEL PROCESSO CIVILE
1) fase in cui il processo ha inizio ed entrambe le parti si presentano
fase introduttiva:
formalmente al giudice con i loro atti introduttivi (atto di citazione per l’attore e
comparsa di risposta per il convenuto), che sono i primi atti che contengono lo
svolgimento delle prime attività difensive che le parti mettono in gioco;
2) siamo nel vivo della trattazione del processo; questa fase ha la
fase di trattazione:
funzione di arrivare a de nire e cristallizzare il tema e il tema serve
decidendum probandum;
al giudice per chiarire quali sono le domande e le difese che le parti sottopongono al suo
giudizio e quali sono le prove che le parti offrono a supporto, perché il nostro processo e
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improntato al principio dispositivo, cioè sono le parti che dispongono del processo e sono
loro che gli danno l’impulso, de nendone anche l’oggetto e il perimetro;
3) dedicata all’istruzione probatoria, per tutte quelle prove che
fase di istruzione:
necessitano di essere acquisite svolgendo attività all’interno del processo;
4) si dà un ultimo momento alle parti per raccogliere e precisare le proprie
fase decisoria:
decisioni, anche alla luce di come è andata l’istruzione probatoria; c’è poi un momento di
confronto nale dove le parti fanno una sorta di sintesi difensiva nale raccogliendo tutte
le idee su come è andato il processo e provano a perorare per l’ultima volta
l’accoglimento della propria posizione difensiva (questo avviene con diverse modalità).
LA FASE INTRODUTTIVA
La fase introduttiva ci consente di esaminare l’atto introduttivo e porta con sé la domanda
che è la formulazione espressa a parole di quello che l’attore agente in giudizio
giudiziale,
chiede alla controparte e quindi al giudice, infatti la domanda giudiziale ha sempre due
destinatari; tecnicamente sottende l’esercizio dell’azione, concetto particolare e molto
importante, e circoscrive anche l’ambito su cui il giudice deve rendere la sua decisione. La
domanda giudiziale fa il suo ingresso nel processo con l’atto introduttivo, che può essere di
due tipi: la (atto introduttivo per eccellenza del processo civile di primo grado, di
citazione
cognizione ordinario) e il (spesso usato nei riti speciali).
ricorso
L’atto introduttivo serve a veicolare la domanda giudiziale alle due parti, ma qual è la
differenza tra i due diversi tipi? L’atto di citazione prima entra nella sfera di conoscenza del
convenuto, solo dopo in quella del giudice, in che modo? L’atto di citazione viene formato
dall’attore e contiene la domanda giudiziale. Entra nella sfera di conoscenza del convenuto
attraverso la noti cazione, che è un procedimento formale che il codice di rito disciplina e che
dice quali sono i luoghi e le persone abilitate a ricevere l’atto. La noti cazione nell’impianto
originario del codice era appannaggio dell’uf ciale giudiziario, che è un ausiliario del giudice,
il quale, ricevuto l’atto di citazione da noti care da parte dell’avvocato dell’attore si recava ad
effettuare la noti ca, direttamente nelle mani del convenuto oppure secondo i criteri
suppletivi che entrano in gioco.
L’atto di citazione veniva consegnato all’uf ciale giudiziario in duplice copia (originalissimo e
una copia conforme), poi si recava dalle persone e nel luogo a cui avrebbe consegnato la copia
conforme. In calce all’atto de nito originalissimo, veniva scritta una relata di noti ca. Si
richiedevano tutte queste formalità perché la certezza che l’atto fosse pervenuto nella sfera di
conoscenza del convenuto era fondamentale ai ni dell’integrità del contraddittorio.
La noti cazione ha anche un’altra funzione, perché nel momento in cui viene consegnata il
convenuto diventa parte del processo a tutti gli effetti e quindi sarà vincolato a quanto il
giudice deciderà in sentenza tra le parti del processo, anche nell’ipotesi del no-show.
Oggi è possibile che sia anche l’avvocato a noti care l’atto, sul modello statunitense.
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Oggi è arrivata anche la PEC, posta elettronica certi cata, che dà certezza sul mittente e il
destinatario e sulla non modi cabilità del contenuto. La può fare direttamente l’avvocato a
tutti i soggetti che hanno un indirizzo PEC risultante da qualche registro.
Oggi, quindi, la noti ca è perlopiù telematica.
La costituzione in giudizio è il momento in cui l’atto di citazione entra nella sfera del giudice.
L’atto di citazione, una volta noti cato, viene depositato nella cancelleria del tribunale. Veniva
una volta formato il fascicolo di parte dell’attore e gli veniva dato un numero generale.
Questo è il momento in cui formalmente ci si presenta davanti al giudice ed è il primo
momento di contatto tra la parte e l’uf cio giudiziario.
La costituzione in giudizio non va confusa con la comparizione in giudizio (presentarsi
sicamente davanti al giudice).
Perché il nostro modello processuale prevede che l’atto di citazione vada prima nelle mani del
convenuto e poi, noti cato, si deposita in cancelleria? Il processo civile è un processo tra
privati, quindi è una scelta di tipo ideologico. Prima si instaura il rapporto processuale con
l’altra parte, poi si va in tribunale.
Il ricorso è esattamente il contrario dell’atto di citazione, per quanto riguarda la modalità:
prima deposito il ricorso, il giudice mi ssa l’udienza, a questo punto io attore ricorrente
prendo il ricorso e il pedissequo decreto dell’udienza ssata e lo noti co alla controparte;
quindi prima avviene il contatto con l’uf cio giudiziario, poi il tutto viene noti cato alla
controparte.
Perché ci sono queste differenze? Non si poteva tenere un processo unico? Nei riti speciali, si
ritiene che le esigenze di celerità e immediatezza vengano soddisfatte meglio dando subito un
contatto con il giudice prima e con la controparte poi.
> Materiali del corso: “Atto di Citazione”
ripasso: = enunciazione di cosa viene chiesto al giudice
EDITIO ACTIONIS
= parte in cui si cita il convenuto e si fanno gli avvertimenti di rito
VOCATIO IN IUS
artt. 165-166 c.p.c: costituzione delle parti
art. 168 c.p.c.: iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo
art. 168 bis c.p.c.: designazione del giudice istruttore
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attività: THINK PAIR SHARE (blind question)
Cosa signi ca essere parte di un giudizio? Essere destinatario di una domanda giudiziale e
come tale essere vincolati a quella che sarà la decisione del giudice.
Sempre a proposito della fase introduttiva…
1) Si diventa parte per il solo fatto di essere parte attiva e passiva di una domanda giudiziale
(atto introduttivo): la sentenza sarà vincolante per il solo fatto di essere divenuti parte.
2) Nei confronti di chi la sentenza sarà vincolante? Nei confronti delle parti, quindi attore e
convenuto, ma anche nei confronti di chi succede nella posizione della parte (mortis causa
o inter vivos).
3) Quando si produce l’effetto di accertamento? Quando la sentenza diventa de nitiva, cioè
quando la sentenza non è più impugnabile ed è passata in giudicato.
COSA GIUDICATA
Cosa giudicata —> art. 324 c.p.c.:
formale “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più
soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i
motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395.”
Cosa giudicata —> art. 2909 c.c. (anche nel Codice Civile ci sono norme
sostanziale
processuali, nella parte dedicata alla tutela dei diritti soggettivi): “L’accertamento contenuto nella
sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”
Sono come due facce della stessa medaglia.
= strumento tecnico previsto dalla legge e che noi adoperiamo e che incorporiamo
Azione
nella nostra domanda giudiziale (che rappresenta ciò che noi chiediamo al giudice sul piano
della narrazione); sottostante alla domanda c’è sempre l’esercizio di un’azione.
LA DOMANDA GIUDIZIALE
• art. 2907 c.c. —> alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su
domanda di parte;
• art. 99 c.p.c. —> chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al
giudice competente.
Anche in questo caso parliamo di due facce della stessa medaglia.
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Riassumendo: che cosa è la domanda?
• La domanda è ciò che viene chiesto dalla parte: nell’atto di parte, assume la forma di una
“conclusione” espressa a parole.
• Ma dietro a questa formulazione si cela uno strumento/rimedio ben preciso che viene
esperito dalla parte: l’azione (es. chiedo la restituzione di un bene di mia proprietà —>
esperisco azione di rivendicazione, chiedo il pagamento delle forniture di merce effettuate
secondo contratto —> esperisco azione di esatto adempimento).
CHE COSA SERVE PER DARE VITA AD UN RAPPORTO GIURIDICO
PROCESSUALE?
In altre parole, qual è l’entità minima perché ci sia un processo?
Serve l’esistenza delle due parti (attore e convenuto) e un giudice (imparziale) che dovrà
decidere sulla domanda giudiziale. La domanda sottende all’azione e de nisce anche qual è
l’oggetto del giudizio. Il ruolo del giudice è “passivo”, perché è vincolato dalle parti, che
infatti decidono anche l’oggetto su cui il processo verterà (processo le parti
dispositivo:
delineano il perimetro del dovere decisorio del giudice e di ciò che passerà in giudicato).
CHE COSA È UNA CAUSA?
Nozione di causa —> (quindi singola
un singolo rapporto giuridico processuale
domanda e singola azione).
Il concetto di causa è un concetto diverso da quello di processo o di procedimento, infatti
all’interno di un processo/procedimento può esserci più di una causa.
I PRESUPPOSTI PER L’ESISTENZA DI UN RAPPORTO GIURIDICO
PROCESSUALE
Occorre che vi sia un’istanza di tutela giurisdizionale e cioè:
1) una domanda
2) la giurisdizione (giudice che decida sulla domanda)
attività: THINK - SHARE sul concetto di azione
Domanda: se la funzione del processo civile è pervenire all’accertamento del diritto
controverso, quando io, parte che agisce in giudizio esperendo un’azione, so che il mio diritto
riceve effettivamente tutela?
—> la de nizione di questa teoria è cambiata nel corso del
TEORIA DELL’AZIONE:
tempo; partiamo dalla teoria di Chiovenda (“teoria concreta”), sommo maestro e padre
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fondatore del nostro moderno diritto processuale civile, dei primi anni del ‘900, per cui il
diritto d’azione, l’agire in giudizio, corrispondeva alla titolarità del diritto soggettivo
sostanziale che con quell’azione si chiedeva di tutelare; Chiovenda arrivava a de nire l’azione
come il diritto del titolare del diritto soggettivo leso che ha quindi ragione di ottenere una
sentenza che gli desse giustizia (il diritto di azione quindi coincide con la titolarità effettiva del
diritto sostanziale). Da una teoria concreta si è passati poi ad una teoria astratta (o semi
astratta) in cui non si nega che esista un collegamento tra l’azione e il diritto sostanziale
riguardo all’azione che si vuole tutelare, ma è un collegamento funzionale, perché poi
l’effettiva certezza che quel diritto esista è una cosa che verrà veri cata non a monte, ma a
valle del processo dal giudice. Il diritto d’azione, quindi, è una pura tecnica processuale che le
parti utilizzano per chiedere la tutela del diritto sostanziale che le parti chiedono di avere, che
poi ci sia una coincidenza perfetta tra ciò che viene dichiarato e ciò che sarà accertato dal
giudice questo è qualcosa che si vedrà non all’inizio del processo, ma alla ne.
Quindi, il diritto processuale d’azione non corrisponde necessariamente con il diritt
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