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LE LEGIS ACTIONES

privato fruibile dai cittadini di Roma furono la legis actiones. Più che di un processo unitario sidi cinque riti processuali distinti,trattava che divergevano per struttura e natura, mantenendoperò caratteristiche comuni. Tre di questa legis actiones – sacramenti, per iudicis arbitrivepostulationem e per condictionem – erano di cognizione, ossia volte all’accertamento di situazionigiuridiche controverse o incerte, mentre due – per manus iniectionem e per pignoris capionem –erano esecutive, volte quindi ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni.

LA LEGIS ACTIO SACRAMENTI

legis actio sacramenti legis actioLa era la qualificata come “generalis”, in quanto era possibilericorrere ad essa per ogni pretesa per cui non fosse prescritta un’azione apposita. Da ciò derivò ilsuo largo utilizzo e la sua conseguente longevità.legis actio sacramenti: “in rem” “in

La legis actio per manus iniectio era un'azione esecutiva, che permetteva alla parte attrice di ottenere l'adempimento delle proprie pretese creditorie nei confronti del debitore.

Era esperibile previo precedente ricorso alla legis actio sacramenti in personam, la cui sentenza autorizzava il creditore a

Ricorrere alla manus iniectio iudicati nel caso in cui il debitore, entro trenta giorni dalla sentenza, avesse mancato di adempiere ai propri obblighi.

LEGIS ACTIO PER IUDICIIS ARBITRIVE POSTULATIONEM

Questa legis actio era esperibile, a norma delle Dodici Tavole, per crediti scaturenti da stipulatio, per la divisione di eredità e per la divisione di res comuni (a norma di una lex Licinnia antecedente al 210 a.C.). Il rito era, nella prima parte, molto simile alla legis actio sacramenti in personam; le parti dovevano, mediante l'utilizzo di certa verba, enunciare la fonte dei diritti vantati, e chiedere al pretore di nominare un giudice o un arbitro. Questo avrebbe poi provveduto a decidere direttamente sulla controversia.

A PIGNORIS CAPIO

Veniva compiuta senza la presenza del rex o del magistrato. Gaio non fa riferimento solo alle XII tavole ma anche ai mores, perché i mores consentivano che riconoscessero alla pignoris capio i soldati per la riscossione dello stipendium.

cavalieri per la riscossione del denaro occorrente per l'acquisto del cavallo. Inoltre, le xii tavole prevedevano l'uso della pignoris capio contro colui che avesse comprato un animale da sacrificare e non ne avesse pagato il prezzo e anche contro colui che non avesse pagato il canone per l'affitto di un animale da soma.

PERSONE E FAMIGLIA

Se il neonato apparisse monstrum, o privo di membra, il pater familiae poteva ucciderlo. Con la morte l'esistenza della persona terminava e venivano prodotti altri effetti giuridici, tra cui l'apertura della successione ereditaria.

Status - posizione di una persona rispetto ad un gruppo sociale

Status libertatis - stato di libertà libero/schiavo

Status civitas - stato di cittadinanza cittadino/straniero

Status familiae - posizione che si occupava all'interno di un gruppo

L'inferiorità consisteva nell'esclusione dei plebei dai sacerdozi e dalle magistrature e senato.

Le donne erano una causa netta di inferiorità, non potevano essere a capo di una famiglia e erano padres o del marito, soggette al potere del mentre in assenza di queste figure erano soggette a un tutore. Non avevano la piena capacità d'agire e non potevano compiere atti giuridici da sé, ma avevano il diritto di succedere al pater o al marito allo stesso modo dei figli maschi, pur avendo la capacità giuridica.

Altre persone erano soggette al potere di estranei a cui dovevano una obbedienza e lavoro. I clientes erano singoli o gruppi di famiglie che si erano sottomessi agens o al singolo pater familias per avere protezione. Il cliente doveva prestare servizi e piena obbedienza, mentre i pater familia era vincolato a prestare delle regole etico - giuridico - religiose pena religiosa della sacertà diventando delle fides, se le avesse danneggiato sarebbe incorso nella passibile di uccisione da parte di qualunque cittadino.

LIBERI E SCHIAVI liberi e schiavi.

Istituzioni di Gaio affermano che l'uomo si divide in schiavi e liberi. Lo schiavo non poteva avere nessuna situazione giuridica; il potere del padrone su di lui era permanente, in quanto, alla morte dello stesso, sarebbe subentrato un suo erede. La condizione degli schiavi era simile a quella dei liberi, in quanto molti lavori agricoli, artigiani ecc., erano compiuti dai liberi stessi. Questo è stabilito dalle XII Tavole. L'integrità fisica degli schiavi era tutelata (la rottura di un osso di uno schiavo corrispondeva alla metà della rottura di un libero). Lo schiavo non poteva essere parte di un processo; sia chi, vivendo come schiavo, voleva dimostrare di essere libero, sia chi, vivendo come libero, sia stato rivendicato da un padrone che lo volesse come schiavo. La schiavitù deriva dalla prigionia di guerra, dalla madre schiava e dalla deditio (consegna). Prigionia di guerra e deditio potevano riguardare anche i cittadini di Roma. La prigionia però non era definitiva, nel senso che, unavolta rientrato a Romariacquistava libertà e cittadinanza. (postliminium). Altri fattori di schiavitù erano quelli cherendevano il cittadino romano schiavo di stranieri, essi riguardavano: a) manus iniectio.il debitore che non aveva pagato e aveva subito unab) il disertorec) il renitente alla leva militared) chi non si sottoponeva al censimento il cittadino romano non poteva divenireessi, venivano venduti agli stranieri, questo perché schiavo di un altro romano. Lo schiavo poteva essere libero unicamente tramite volontà delpadrone con la manumissio, che a sua volta si divideva in: vindicta, censu, testamento.Vindicta finto processo di libertà, in cui l'adsertor libertatis, dinanzi al rex o magistrato, affermava solennemente, tenendo in mano una bacchetta (vindictio), che lo schiavo era libero. Mentre il padrone taceva. Il rex vedendo la mancanza di contenstazione rendeva efficace con la suaaddictio la libertà. (l.a sacramentum inCensu avveniva ogni cinque anni. Il censimento consisteva nella dichiarazione della propria appartenenza alla civitas, fatta su autorizzazione del padrone. Testamento clausola inserita nel testamento, dove il padrone imponeva che dopo la sua morte, lo schiavo fosse libero. CITTADINI E STRANIERI per poter essere titolari di situazioni giuridiche. Questo non significa che gli stranieri siano equiparati agli schiavi, ma bisogna distinguere "stranieri" da "nemici". Gli stranieri non potevano nemmeno valersi dei tipici mezzi di tutela propri dei cittadini, legis actiones. Una protezione specifica, che gli permettesse di rimanere in territorio foedus romano, era un (trattato) eventualmente concluso tra la sua comunità e Roma, oppure dall'hospitium concesso da Roma. Questi gli garantivano protezione da liti, e assistenza economica. Accordi presenti tra Romani e Latini, permettevano agli ultimi difamiglia. Esistevano diverse categorie: - Pater familias: il capo della famiglia, che aveva il potere assoluto su tutti i membri della famiglia, compresi i figli e gli schiavi. - Filii familias: i figli maschi non ancora emancipati, che erano sottoposti all'autorità del padre. - Matrona: la moglie del pater familias, che aveva un ruolo importante nella gestione della casa e nell'educazione dei figli. - Schiavi: persone considerate proprietà del pater familias, che svolgevano lavori domestici o agricoli. LA CITTADINANZA ROMANA La cittadinanza romana poteva essere acquisita in diversi modi: - Per nascita: un individuo era cittadino romano se il padre o la madre avevano la cittadinanza romana al momento della sua nascita. - Per concessione: lo status di cittadino romano poteva essere conferito a uno straniero dal re o da un'autorità competente. - Per annessione di territori: quando un territorio veniva annesso all'Impero romano, gli abitanti di quel territorio acquisivano automaticamente la cittadinanza romana. - Per servizio militare: i latini potevano ottenere la cittadinanza romana attraverso il servizio militare. - Per matrimonio: una donna straniera poteva acquisire la cittadinanza romana sposando un cittadino romano. LA PERDITA DELLA CITTADINANZA La cittadinanza romana poteva essere persa in diversi modi: - Perdita della libertà: se un cittadino romano veniva ridotto in schiavitù, perdeva automaticamente la cittadinanza. - Acquisizione di un'altra cittadinanza: se un cittadino romano acquisiva la cittadinanza di un altro Stato, perdeva la cittadinanza romana. - Partecipazione a una colonia latina: se un cittadino romano partecipava alla fondazione di una colonia latina, perdeva la cittadinanza romana. In conclusione, la cittadinanza romana era un privilegio riservato principalmente ai cittadini di Roma, ma poteva essere estesa anche ad altre persone attraverso diversi meccanismi.famiglia. La parentela presa in considerazione dal punto di vista giuridico era chiamata adgnatio (nascere accanto), e comprendeva chiunque sia sottoposto alla patria potestas del medesimo pater familias. La parentela poteva essere in linea retta o in linea collaterale. Nel primo caso univa gli ascendenti ai discendenti; pur avendo un capostipite in comune, non discendevano l'uno dall'altro. Nel secondo caso, la parentela passava attraverso uomini discendenti da donne tramite un legittimo matrimonio, appartenevano di necessità alla familia del padre. L'adgnatio era dunque una parentela in linea maschile. I gruppi di parenti che costituivano una familia potevano essere secondo un giurista romano di due tipi: - Familia proprio iure: composta del pater familia e dagli altri membri. - Familia communi iure: composta da tutti gli adgnati entro il 6-7 grado di parentela. Il pater familias era quindi,era limitata solo ai figli biologici, ma si estendeva anche ai figli adottivi. L'ascendente aveva il potere di decidere sul matrimonio dei propri figli, di gestire i loro beni e di punirli in caso di comportamenti non conformi alle norme sociali. La patria potestas era un elemento fondamentale nella società romana, in quanto garantiva l'ordine e la stabilità familiare. Tuttavia, nel corso del tempo, il potere dell'ascendente venne limitato e vennero introdotte delle norme per proteggere i diritti dei figli. In conclusione, la patria potestas era un potere assoluto dell'ascendente sulla sua famiglia, che gli permetteva di prendere decisioni importanti per i suoi discendenti.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gaiaremotto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Dezza Ernesto.