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LE LEGIS ACTIONES
privato fruibile dai cittadini di Roma furono la legis actiones. Più che di un processo unitario sidi cinque riti processuali distinti,trattava che divergevano per struttura e natura, mantenendoperò caratteristiche comuni. Tre di questa legis actiones – sacramenti, per iudicis arbitrivepostulationem e per condictionem – erano di cognizione, ossia volte all’accertamento di situazionigiuridiche controverse o incerte, mentre due – per manus iniectionem e per pignoris capionem –erano esecutive, volte quindi ad ottenere l’adempimento delle obbligazioni.
LA LEGIS ACTIO SACRAMENTI
legis actio sacramenti legis actioLa era la qualificata come “generalis”, in quanto era possibilericorrere ad essa per ogni pretesa per cui non fosse prescritta un’azione apposita. Da ciò derivò ilsuo largo utilizzo e la sua conseguente longevità.legis actio sacramenti: “in rem” “in
La legis actio per manus iniectio era un'azione esecutiva, che permetteva alla parte attrice di ottenere l'adempimento delle proprie pretese creditorie nei confronti del debitore.
Era esperibile previo precedente ricorso alla legis actio sacramenti in personam, la cui sentenza autorizzava il creditore a
Ricorrere alla manus iniectio iudicati nel caso in cui il debitore, entro trenta giorni dalla sentenza, avesse mancato di adempiere ai propri obblighi.
LEGIS ACTIO PER IUDICIIS ARBITRIVE POSTULATIONEM
Questa legis actio era esperibile, a norma delle Dodici Tavole, per crediti scaturenti da stipulatio, per la divisione di eredità e per la divisione di res comuni (a norma di una lex Licinnia antecedente al 210 a.C.). Il rito era, nella prima parte, molto simile alla legis actio sacramenti in personam; le parti dovevano, mediante l'utilizzo di certa verba, enunciare la fonte dei diritti vantati, e chiedere al pretore di nominare un giudice o un arbitro. Questo avrebbe poi provveduto a decidere direttamente sulla controversia.
A PIGNORIS CAPIO
Veniva compiuta senza la presenza del rex o del magistrato. Gaio non fa riferimento solo alle XII tavole ma anche ai mores, perché i mores consentivano che riconoscessero alla pignoris capio i soldati per la riscossione dello stipendium.
cavalieri per la riscossione del denaro occorrente per l'acquisto del cavallo. Inoltre, le xii tavole prevedevano l'uso della pignoris capio contro colui che avesse comprato un animale da sacrificare e non ne avesse pagato il prezzo e anche contro colui che non avesse pagato il canone per l'affitto di un animale da soma.
PERSONE E FAMIGLIA
Se il neonato apparisse monstrum, o privo di membra, il pater familiae poteva ucciderlo. Con la morte l'esistenza della persona terminava e venivano prodotti altri effetti giuridici, tra cui l'apertura della successione ereditaria.
Status - posizione di una persona rispetto ad un gruppo sociale
Status libertatis - stato di libertà libero/schiavo
Status civitas - stato di cittadinanza cittadino/straniero
Status familiae - posizione che si occupava all'interno di un gruppo
L'inferiorità consisteva nell'esclusione dei plebei dai sacerdozi e dalle magistrature e senato.
Le donne erano una causa netta di inferiorità, non potevano essere a capo di una famiglia e erano padres o del marito, soggette al potere del mentre in assenza di queste figure erano soggette a un tutore. Non avevano la piena capacità d'agire e non potevano compiere atti giuridici da sé, ma avevano il diritto di succedere al pater o al marito allo stesso modo dei figli maschi, pur avendo la capacità giuridica.
Altre persone erano soggette al potere di estranei a cui dovevano una obbedienza e lavoro. I clientes erano singoli o gruppi di famiglie che si erano sottomessi agens o al singolo pater familias per avere protezione. Il cliente doveva prestare servizi e piena obbedienza, mentre i pater familia era vincolato a prestare delle regole etico - giuridico - religiose pena religiosa della sacertà diventando delle fides, se le avesse danneggiato sarebbe incorso nella passibile di uccisione da parte di qualunque cittadino.
LIBERI E SCHIAVI liberi e schiavi.
Istituzioni di Gaio affermano che l'uomo si divide in schiavi e liberi. Lo schiavo non poteva avere nessuna situazione giuridica; il potere del padrone su di lui era permanente, in quanto, alla morte dello stesso, sarebbe subentrato un suo erede. La condizione degli schiavi era simile a quella dei liberi, in quanto molti lavori agricoli, artigiani ecc., erano compiuti dai liberi stessi. Questo è stabilito dalle XII Tavole. L'integrità fisica degli schiavi era tutelata (la rottura di un osso di uno schiavo corrispondeva alla metà della rottura di un libero). Lo schiavo non poteva essere parte di un processo; sia chi, vivendo come schiavo, voleva dimostrare di essere libero, sia chi, vivendo come libero, sia stato rivendicato da un padrone che lo volesse come schiavo. La schiavitù deriva dalla prigionia di guerra, dalla madre schiava e dalla deditio (consegna). Prigionia di guerra e deditio potevano riguardare anche i cittadini di Roma. La prigionia però non era definitiva, nel senso che, unavolta rientrato a Romariacquistava libertà e cittadinanza. (postliminium). Altri fattori di schiavitù erano quelli cherendevano il cittadino romano schiavo di stranieri, essi riguardavano: a) manus iniectio.il debitore che non aveva pagato e aveva subito unab) il disertorec) il renitente alla leva militared) chi non si sottoponeva al censimento il cittadino romano non poteva divenireessi, venivano venduti agli stranieri, questo perché schiavo di un altro romano. Lo schiavo poteva essere libero unicamente tramite volontà delpadrone con la manumissio, che a sua volta si divideva in: vindicta, censu, testamento.Vindicta finto processo di libertà, in cui l'adsertor libertatis, dinanzi al rex o magistrato, affermava solennemente, tenendo in mano una bacchetta (vindictio), che lo schiavo era libero. Mentre il padrone taceva. Il rex vedendo la mancanza di contenstazione rendeva efficace con la suaaddictio la libertà. (l.a sacramentum in