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Elementi costitutivi o essenziali

Soggetti: sono coloro che hanno capacità di agire ovvero sui iuris, maschi, puberi, salute psico-fisica. Il pupillo se assistito dal tutore può compiere un negozio giuridico, oppure il furiosus con il suo curatore, oppure la donna con il tutore. I muti, i sordi non potevano manifestare la loro volontà e quindi veniva valutata persona per persona. I soggetti dovevano avere la legittimazione giuridica per alcuni atti giuridici, come per esempio chi voleva compiere una mancipatio solo il titolare di diritto poteva compierla. Il soggetto di diritto in alcuni casi doveva avere altri requisiti. I soggetti di diritto devono essere tenuti distinti dalle parti negoziali, quando si classificano i negozi giuridici in unilaterali, bilaterali e plurilaterali si fa riferimento al centro di interessi da chi viene la manifestazione di volontà.

La volontà dell'assetto di interessi: ha un elemento essenziale in più, deve...

esserediretta a uno scopo pratico. Deve essere nel suo aspetto di intendimento interiore, è ciò che la persona ha in sé e deve essere una volontà che assume rilevanza per diritto nel momento in cui viene manifestata. Non può essere manifestata IOCICAUSA ovvero pe gioco perché non ha senso.

La forma è l'involucro esterno della volontà, veicola l'intendimento dell'individuo all'esterno. Deve essere veicolata dalla forma. Tutti i negozi giuridici sono negozi formali. I negozi che vengono detti formali o a forma vincolata ce ne sono altri che sono formali ma a forma libera.

Nei negozi a forma vincolata è l'ordinamento giuridico che la prescrive in maniera predeterminante. Nei negozi a forma libera non è in regole prestabilite dal diritto ma è importante arrivare al risultato, si affermano nell'ambito dello ius honorarium. L'incontro delle manifestazione di volontà

può manifestarsi come le parti vogliano. Vi è l'importanza anche del documento scritto infatti nell'epoca più antica del diritto romano il negozio giuridico era orale e non era contemplato il documento scritto. Progressivamente si diffuse l'impiego della scrittura e quindi l'ordinamento non vietò di redigere un documento che avrebbe avuto solo una funzione probatoria "ad probationem" ovvero in concreto il documento avrebbe soltanto avuto la funzione di essere prodotto in giudizio per dimostrare che quel negozio giuridico era stato effettivamente svolto e i requisiti su cui le parti avevano contrattato. La scrittura poteva essere una testatio nella quale partecipavano anche i testimoni dell'atto che erano chiamati ad apporre il proprio sigillo o un chirographum nel quale solo il soggetto appone la firma. L'evoluzione del negozio giuridico è dovuta a delle consuetudini giuridiche di matrice greco ellenistica che prevedeva chefosse indispensabile che l'atto venisse redatto per iscritto. "Ad substantiam" in epoca tardoantica ovvero valore costitutivo di diritti. Evoluzione della forma nella STIPULATIO un negozio giuridico a forma vincolata e astratta. La stipulazione si svolgeva attraverso una forma solenne impostata su uno scambio di domanda e congrua risposta, le due parti si scambiavano una promessa su domanda che gli veniva rivolta dalla parte dello stipulante. Questo scambio doveva avvenire in questo modo, in maniera molto diretta tra i 2 soggetti che dovevano essere presenti contemporaneamente, dovevano pronunciare il verbo spondeo. Non c'erano testimoni e necessità di redigere un documento. Il promittente diventava debitore ed era obbligato ad eseguire l'impegno che aveva assunto. I due contraenti per contemplare la disciplina dell'atto dovevano essere capaci di parlare, di udire e di comprendersi reciprocamente. La costituzione antoniniana ebbe la conseguenza necessaria di

imporrel'applicazione del diritto romano a tutti gli abitanti dell'impero, quelle popolazioni ellenistiche non riuscivano a capire la stipulatio che era solo in forma orale e quindi adattarono la stipulatio all'utilizzo del documento, cominciarono a redigere dei documenti.

La stipulatio quindi viene deformalizzata perdendo l'oralità e l'imperatore Leone I ammise la validità della stipulatio compiuta con qualsiasi espressione verbale anche al di fuori dello schema domanda-risposta.

Giustiniano nel 532 d.C. conferma che i certa verba dovevano essere utilizzate recuperando lo schema classico, ma riconosce la validità e l'efficacia obbligatoria al documento scritto che attesta la presenza delle parti. Chiede che il documento scritto sia attestato che le parti fossero presenti nel momento della stipulazione.

CAUSA è lo scopo pratico o funzione economico sociale meritevole di tutela giuridica. Ogni negozio giuridico ha il proprio scopo.

per esempio mutuo come causa ha prestito in denaro, compravendita come causa ha scambio cosa-prezzo. La causa non deve essere confusa con i motivi dei soggetti. Ci sono negozi giuridici causali ovvero funzione propria e tipica dell'atto emerge dal compimento dello stesso e altri che sono negozi giuridici astratti ovvero hanno una funzione non predeterminata variabile, non emerge dalla forma del negozio, la causa non è evidente e rimane assorbita dalla forma. Nella stipulatio lo scopo pratico non compare e quindi è un negozio giuridico astratto, lo scopo interessa solo se è un negozio sine causa. La mancanza di causa deve essere rilevata sul piano processuale, deve attivarsi chi vuole far rilevare la mancanza di causa con il processo di conditio sine causa. Oggetto: è il contenuto negoziale ovvero può essere una prestazione. È una prestazione che può essere dare, facere o prestare. La condizione è un elemento accidentale.significa condicio ovvero cum dicere "direinsieme". È la volontà delle parti che deve convenire sul fatto di integrare la disciplina tipica dell'atto che decidono di realizzare. Il contenuto è un evento futuro e incerto da cui dipendono gli effetti del negozio giuridico, gli effetti si produrranno se l'evento si verificherà nella condizione sospensiva, nella condizione risolutiva gli effetti del negozio giuridico cesseranno se l'evento di verificherà. Aggiungere appunti ragazze23/03 Quando si pone il problema dell'invalidità e inefficacia del negozio giuridico? Il negozio viene posto in essere grazie a una precisa corrispondenza tra la parte negoziale e la parte dichiarata. Si possono verificare però tante situazioni che invece comportano una divergenza tra la volontà effettiva e ciò che viene invece dichiarato. Quando vi è questa divergenza si devono ricercare criteri interpretativi del

negozio giuridico. Individuazione di percorsi logici che consentono l'interpretazione del negozio giuridico. Valutare la volontà effettiva (manifestata) di quel soggetto per stabilire la sorte di quel negozio (se valido o invalido, se efficace o inefficace).

I giuristi furono gli artefici dell'interpretatio iuris che cercava il significato (inizialmente ci eravamo riferiti solo all'interpretazione delle norme, ma qui attiene al negozio giuridico, a quell'atto giuridico lecito posto in essere per lo scopo pratico che i singoli individui perseguivano).

Due teorie dell'interpretazione del n.g. Della dottrina moderna:

  • o dando rilievo alla volontà (teoria soggettiva): significato dell'effettivo della parte negoziale
  • Rilievo alla manifestazione della volontà (teoria della dichiarazione): interpretato tramite ciò che era stato dichiarato, criterio oggettivo. Serve a tutelare l'affidamento che la controparte aveva fatto in quella
dichiarazione.Sottoposte entrambe a critica: sia la volontà che la sua dichiarazione sono elementi essenziali del negozio giuridico: entrambi sono importanti perché entrambi concorrono a fare esistere il n.g.Via dell'interpretazione della volontà effettiva o della volontà manifestata è da scartare, ma da seguire● la causa della divergenza: quando ci si trova di fronte a una divergenza bisogna ricercarne la causa e successivamente valutarne la sorte (se valido e se può produrre i suoi effetti).I giuristi romani non elaborarono una teoria di interpretazione dell'atto negoziale, il loro approccio cambia nel tempo: prima danno maggior rilievo alla dichiarazione (oggettivo), poi è cambiato col tempo e quindi poi all'Animus (sentimento effettivo interiore).Principi di fondo da seguire: occorreva sempre contemperare esigenze opposte del n.g.:● tutela dei traffici giuridici (il significato che i n.g. Hanno rispetto al

pianosocio-economiche)● Senza svilire la volontà del soggetto che prende parte al negozioViene risolto suggerendo dei criteri di fondo perché i giuristi in maniera frequenterichiamavano l'attenzione sul fatto che bisognava sempre partire da ciò che era statodichiarato (anche tramite il lessico) prendendo in considerazione anche il modus operandidell'uomo● consuetudini del pater familias: prendere in considerazione quella manifestazionedi volontà e chi l'aveva posta in essere (conforme al modo di esprimersi del paterfamilias). Il pater familias è diligente, autorevole, equilibrato.● Consuetudini locali (area geografica): il negozio poteva risentire di un contestosocio-economico-culturale particolare.● Conservazione (soprattutto dall'età medio-classica): tramite un'affermazione diSavio Giuliano. "L'affare di cui si tratta è meglio che sia valido piuttosto che invalido.Bisogna capire

veramente se il negozio è definitivamente privo di aspetti essenziali che lo tengano in vita. Negozi a causa di morte in ragione dei dubbi interpretativi dei testamenti: principio del favor testamenti: testamento che ha problemi in ordine della ricostruzione della volontà del testamentario, l'orientamento principale era quello di conservare l'atto. Chi aveva compiuto l'atto era ormai defunto, occorre ricostruire ciò che sarebbe stata la sua effettiva volontà. Se il giurista si rendeva conto di difetti che presentava l'atto, doveva colmare i difetti ad esempio integrando delle espressioni che facevano comprendere che la volontà era precisa (integrativa di espressioni). Attività interpretativa correttiva nel caso di contraddizioni. L'interprete doveva comunque adottare questi criteri e quindi verificare la dichiarazione e il contesto in cui era stata dichiarata (sebbene difettose, le dichiarazioni potevano essere corrette.

conservate).

Nullità / annullabilità

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anitacortesi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof De Iuliis Federica.