Chiunque vi abbia interesse ad agire per l’adempimento dell’onere o in caso di inadempimento per la
risoluzione della disposizione testamentaria cui il modo è apposto, purché tale possibilità sia stata
espressamente contemplata nel testamento ovvero purché l’adempimento dell’onere abbia costituito
“il solo motivo determinante della disposizione”. Meritano un cenno, in quanto oneri di fonte, le
disposizioni a favore dei poveri e dell’anima. La prima ipotesi ricorre quando il testatore destina
genericamente una parte del suo patrimonio a favore dei poveri o di altre categorie di soggetti
bisognosi, senza indicare in modo specifico chi debba essere il beneficiario della attribuzione. A
dispetto della sua indeterminatezza soggettiva, questa disposizione resta valida perché la legge
prevede che i beni siano devoluti al comune del luogo in cui il de cuius aveva il suo ultimo domicilio –
il comune sarà chiamato a succedere ex lege, ora a titolo universale ora a titolo particolare, e dovrà
destinare i beni così ricevuti alla categoria indicata dal testatore. Le disposizioni a favore dell’anima
sono considerate dalla legge un onere a carico dell’erede o del legatario.
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Responsabilità del legatario
Mentre l’erede subentra nella totalità dei rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi facenti capo al
de cuius, il legato realizza una successione a titolo particolare circoscritta ad alcuni specifici diritti.
Ciò comporta che il legatario non risponde dei debiti gravanti sul defunto, a differenza dell’erede. È
possibile che il de cuius ponga a carico del legatario un onere o un sublegato, ma in questo caso
questi sarà obbligato “solo entro i limiti del valore della cosa legata”. La regola secondo cui i legatari
non risponderebbero dei debiti ereditari conosce alcune eccezioni. La circostanza che un immobile
sul quale grava una ipoteca sia oggetto di un legato non preclude al creditore iscritto la possibilità di
agire esecutivamente su di esso. Qui la soggezione del legatario all’esecuzione forzata costituisce
una conseguenza dei principi propri dell’ipoteca (la sua posizione è pienamente assimilabile a quella
del terzo acquirente di un immobile ipotecato). Il legatario che paga il debito subentra nei diritti che il
creditore soddisfatto vantava nei confronti degli eredi, ricorrendo una ipotesi di surrogazione legale. È
previsto che i creditori del defunto, nell’ambito della liquidazione dell’eredità accettata con beneficio
d’inventario, possano in via sussidiaria rivalersi sui beni che hanno costituito oggetto di un legato di
specie – a tal fine è riconosciuta loro anche la facoltà di chiederne la separazione.
Acquisto e rinunzia
Proprio perché il legato non impegna il beneficiario al pagamento dei debiti dell’eredità spiega la
ragione per la quale esso si acquisti automaticamente con decorrenza dal momento dell’apertura
della successione senza che sia necessaria una previa accettazione; la vicenda successoria ha una
incidenza sicuramente positiva sul patrimonio del legatario, sicché non si manifesta qui
quell’esigenza di tutela del chiamato cui risponde il meccanismo dell’accettazione dell’eredità. Il
legatario ha sempre la possibilità di rinunziare al legato; tale rinunzia elimina retroattivamente
l’acquisto (più che di rinunzia dovrà parlarsi di rifiuto).
Efficacia
Il codice prevede diversi tipi di legato, che si differenziano anche sul piano degli effetti (ora reali – ora
obbligatori – ora abdicativi) cui ciascuno di essi pone capo. Il più comune è il legato di specie avente
ad oggetto la proprietà di un bene determinato appartenente al testatore ovvero un diritto reale di
godimento su bene altrui; qui la disposizione testamentaria dispiega un’efficacia traslativa immediata
cioè sin dal momento dell’apertura della successione. Il bene va consegnato al legatario nello stato in
cui si trova al momento della morte del de cuius e nel caso di un fondo ricomprende anche le
costruzioni su di esso realizzate in un momento successivo alla redazione del testamento. Riveste
un’efficacia immediatamente traslativa anche il legato di credito, con il quale il testatore trasferisce al
legatario la titolarità di un proprio diritto di credito verso un terzo. L’effetto di questa disposizione è
circoscritto alla parte del credito sussistente al momento dell’apertura della successione, sicché la
disposizione testamentaria rimarrà priva di effetto ove nel lasso intercorrente tra la redazione del
testamento e l’apertura della successione il credito si sia estinto. Ha efficacia abdicativa il legato di
liberazione da un debito, che realizza una remissione del debito.
Oggetto
Il legato può avere ad oggetto anche una cosa appartenente all’onerato o a un terzo; in questa
ipotesi la disposizione testamentaria è nulla, salvo che il testatore fosse consapevole dell’altruità
della cosa. Ove così sia il legato rivestirà un’efficacia obbligatoria; l’onerato sarà obbligato a trasferire
la proprietà del bene al legatario – ove appartenga ad un terzo, ad acquistarla. Detta obbligazione è
suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 (tuttavia, l’onerato ha la
possibilità di liberarsi anche pagando al legatario il giusto prezzo del bene). La disciplina dettata
dall’art. 651 si riferisce al caso in cui il bene fosse dell’onerato o del terzo già al momento in cui il
testamento venne redatto – essa non si applica là dove il defunto, proprietario del bene al momento
della redazione del testamento, lo abbia successivamente alienato, dovendosi ravvisare in ciò gli
estremi di una revoca del legato. La stessa logica ispira la disciplina del legato di cosa solo in parte
del testatore; detta disposizione sarà valida limitatamente alla parte del bene ricompresa nell’asse
ereditario, salvo che il testatore fosse consapevole della parziale altruità della stessa, in relazione alla
quale il legato risulterà allora avere efficacia obbligatoria. L’art. 652 si applica non solo al caso in cui il
de cuius sia proprietario di una porzione materiale o di una quota ideale del bene, ma anche là dove
questi sia titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso – la disposizione testamentaria viene
considerata riferita al diritto minore ricompreso nell’asse (non alla proprietà). È estraneo all’ambito di
applicazione dell’art. 652 l’ipotesi in cui il testatore disponga solo della propria quota ideale di un
bene indiviso. Una particolare disciplina è dettata con riguardo al caso in cui oggetto del legato sia
una cosa appartenente, già al momento della redazione del testamento, al legatario. Detta
disposizione sarà nulla qualora il bene risulti ancora di proprietà del legatario al momento
dell’apertura della successione – dovrà ritenersi valida qualora esso sia stato acquistato dal testatore
o da un terzo, purché in quest’ultimo caso dal testamento emerga che il legato è stato disposto
proprio in previsione delle eventualità che il bene venisse acquistato da un terzo. L’art. 657 regola
l’ipotesi in cui il bene appartenente al testatore o ad un terzo al momento della redazione del
testamento sia stato acquistato dal legatario prima dell’apertura della successione. Il legato sarà
privo di effetto ove il legatario abbia acquistato il bene dal de cuius. Il legato sarà parimenti senza
effetto ove il legatario abbia acquistato il bene da un terzo; tuttavia, nel caso in cui l’acquisto abbia
avuto luogo a titolo oneroso il legatario avrà diritto nei confronti dei soggetti onerati del rimborso del
prezzo, purché risulti che il testatore abbia disposto il legato nella consapevolezza dell’altruità del
bene. Produce effetti obbligatori il legato di cosa determinata solo nel genere. Si pensi ad un legato
avente ad oggetto una somma di denaro; qui il legatario acquista un credito nei confronti dei soggetti
onerati, indipendentemente dal fatto che nell’asse ereditario vi sia o meno il denaro sufficiente. Ove
mai nel testamento sia stato espressamente detto che il denaro debba essere preso dal patrimonio
del testatore, allora il legato sarà efficace solo nella misura in cui il patrimonio ereditario risulti
capiente al momento dell’apertura della successione. Hanno efficacia obbligatoria i legati aventi ad
oggetto gli alimenti o una prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili. Può accadere che
il testatore disponga di un legato a favore di un proprio creditore – in questa circostanza si tratterà di
stabilire se il legato costituisca adempimento dell’obbligazione ovvero rappresenti un’attribuzione
mortis causa indipendente dal rapporto obbligatorio intercorrente tra il testatore ed il legatario; la
questione è risolta dall’art. 659.
Sublegato e prelegato
Quanto alla individuazione del soggetto tenuto ad eseguire la prestazione allorché il legato abbia
efficacia obbligatoria, dall’art. 662 si ricava che ove il testamento non disponga diversamente
obbligati sono tutti gli eredi, senza vincolo di solidarietà, ciascuno in una misura corrispondente alla
propria quota. Il testatore può anche gravare gli eredi di una misura diversa rispetto alle loro quote;
può porre il legato a carico di un singolo erede o a carico di uno o più legatari (ricorre in questo caso
la figura del sublegato). Quando il legato è stato previsto in favore di uno dei coeredi, sarà necessario
stabilire se e in quale misura esso gravi anche sulla quota dell’onorato. Al riguardo l’art. 661 prevede
che ove non risulti diversamente esso configura un prelegato.
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Caratteristica essenziale del testamento e il suo essere revocabile fino al momento della morte del de
cuius (una clausola testamentaria avente ad oggetto la rinunzia alla facoltà di revoca sarebbe nulla).
Varie forme di revoca
La revoca (o revocazione) può risultare da una dichiarazione contenuta in un testamento successivo
o in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni (revoca espressa). È stabilito che il
testamento successivo comporti la revoca delle disposizioni con esso incompatibili contenute in
quello precedente, anche se la volontà di revocare non sia stata manifestata dal de cuius in modo
esplicito (revoca tacita). Nessun rilievo riveste la circostanza che i due testamenti abbiano forme
diverse. Il codice contempla alcune ipotesi nelle quali l’adozione di un certo comportamento da parte
del testatore lascia presumere
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