Estratto del documento

Chiunque vi abbia interesse ad agire per l’adempimento dell’onere o in caso di inadempimento per la

risoluzione della disposizione testamentaria cui il modo è apposto, purché tale possibilità sia stata

espressamente contemplata nel testamento ovvero purché l’adempimento dell’onere abbia costituito

“il solo motivo determinante della disposizione”. Meritano un cenno, in quanto oneri di fonte, le

disposizioni a favore dei poveri e dell’anima. La prima ipotesi ricorre quando il testatore destina

genericamente una parte del suo patrimonio a favore dei poveri o di altre categorie di soggetti

bisognosi, senza indicare in modo specifico chi debba essere il beneficiario della attribuzione. A

dispetto della sua indeterminatezza soggettiva, questa disposizione resta valida perché la legge

prevede che i beni siano devoluti al comune del luogo in cui il de cuius aveva il suo ultimo domicilio –

il comune sarà chiamato a succedere ex lege, ora a titolo universale ora a titolo particolare, e dovrà

destinare i beni così ricevuti alla categoria indicata dal testatore. Le disposizioni a favore dell’anima

sono considerate dalla legge un onere a carico dell’erede o del legatario.

———

Responsabilità del legatario

Mentre l’erede subentra nella totalità dei rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi facenti capo al

de cuius, il legato realizza una successione a titolo particolare circoscritta ad alcuni specifici diritti.

Ciò comporta che il legatario non risponde dei debiti gravanti sul defunto, a differenza dell’erede. È

possibile che il de cuius ponga a carico del legatario un onere o un sublegato, ma in questo caso

questi sarà obbligato “solo entro i limiti del valore della cosa legata”. La regola secondo cui i legatari

non risponderebbero dei debiti ereditari conosce alcune eccezioni. La circostanza che un immobile

sul quale grava una ipoteca sia oggetto di un legato non preclude al creditore iscritto la possibilità di

agire esecutivamente su di esso. Qui la soggezione del legatario all’esecuzione forzata costituisce

una conseguenza dei principi propri dell’ipoteca (la sua posizione è pienamente assimilabile a quella

del terzo acquirente di un immobile ipotecato). Il legatario che paga il debito subentra nei diritti che il

creditore soddisfatto vantava nei confronti degli eredi, ricorrendo una ipotesi di surrogazione legale. È

previsto che i creditori del defunto, nell’ambito della liquidazione dell’eredità accettata con beneficio

d’inventario, possano in via sussidiaria rivalersi sui beni che hanno costituito oggetto di un legato di

specie – a tal fine è riconosciuta loro anche la facoltà di chiederne la separazione.

Acquisto e rinunzia

Proprio perché il legato non impegna il beneficiario al pagamento dei debiti dell’eredità spiega la

ragione per la quale esso si acquisti automaticamente con decorrenza dal momento dell’apertura

della successione senza che sia necessaria una previa accettazione; la vicenda successoria ha una

incidenza sicuramente positiva sul patrimonio del legatario, sicché non si manifesta qui

quell’esigenza di tutela del chiamato cui risponde il meccanismo dell’accettazione dell’eredità. Il

legatario ha sempre la possibilità di rinunziare al legato; tale rinunzia elimina retroattivamente

l’acquisto (più che di rinunzia dovrà parlarsi di rifiuto).

Efficacia

Il codice prevede diversi tipi di legato, che si differenziano anche sul piano degli effetti (ora reali – ora

obbligatori – ora abdicativi) cui ciascuno di essi pone capo. Il più comune è il legato di specie avente

ad oggetto la proprietà di un bene determinato appartenente al testatore ovvero un diritto reale di

godimento su bene altrui; qui la disposizione testamentaria dispiega un’efficacia traslativa immediata

cioè sin dal momento dell’apertura della successione. Il bene va consegnato al legatario nello stato in

cui si trova al momento della morte del de cuius e nel caso di un fondo ricomprende anche le

costruzioni su di esso realizzate in un momento successivo alla redazione del testamento. Riveste

un’efficacia immediatamente traslativa anche il legato di credito, con il quale il testatore trasferisce al

legatario la titolarità di un proprio diritto di credito verso un terzo. L’effetto di questa disposizione è

circoscritto alla parte del credito sussistente al momento dell’apertura della successione, sicché la

disposizione testamentaria rimarrà priva di effetto ove nel lasso intercorrente tra la redazione del

testamento e l’apertura della successione il credito si sia estinto. Ha efficacia abdicativa il legato di

liberazione da un debito, che realizza una remissione del debito.

Oggetto

Il legato può avere ad oggetto anche una cosa appartenente all’onerato o a un terzo; in questa

ipotesi la disposizione testamentaria è nulla, salvo che il testatore fosse consapevole dell’altruità

della cosa. Ove così sia il legato rivestirà un’efficacia obbligatoria; l’onerato sarà obbligato a trasferire

la proprietà del bene al legatario – ove appartenga ad un terzo, ad acquistarla. Detta obbligazione è

suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 (tuttavia, l’onerato ha la

possibilità di liberarsi anche pagando al legatario il giusto prezzo del bene). La disciplina dettata

dall’art. 651 si riferisce al caso in cui il bene fosse dell’onerato o del terzo già al momento in cui il

testamento venne redatto – essa non si applica là dove il defunto, proprietario del bene al momento

della redazione del testamento, lo abbia successivamente alienato, dovendosi ravvisare in ciò gli

estremi di una revoca del legato. La stessa logica ispira la disciplina del legato di cosa solo in parte

del testatore; detta disposizione sarà valida limitatamente alla parte del bene ricompresa nell’asse

ereditario, salvo che il testatore fosse consapevole della parziale altruità della stessa, in relazione alla

quale il legato risulterà allora avere efficacia obbligatoria. L’art. 652 si applica non solo al caso in cui il

de cuius sia proprietario di una porzione materiale o di una quota ideale del bene, ma anche là dove

questi sia titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso – la disposizione testamentaria viene

considerata riferita al diritto minore ricompreso nell’asse (non alla proprietà). È estraneo all’ambito di

applicazione dell’art. 652 l’ipotesi in cui il testatore disponga solo della propria quota ideale di un

bene indiviso. Una particolare disciplina è dettata con riguardo al caso in cui oggetto del legato sia

una cosa appartenente, già al momento della redazione del testamento, al legatario. Detta

disposizione sarà nulla qualora il bene risulti ancora di proprietà del legatario al momento

dell’apertura della successione – dovrà ritenersi valida qualora esso sia stato acquistato dal testatore

o da un terzo, purché in quest’ultimo caso dal testamento emerga che il legato è stato disposto

proprio in previsione delle eventualità che il bene venisse acquistato da un terzo. L’art. 657 regola

l’ipotesi in cui il bene appartenente al testatore o ad un terzo al momento della redazione del

testamento sia stato acquistato dal legatario prima dell’apertura della successione. Il legato sarà

privo di effetto ove il legatario abbia acquistato il bene dal de cuius. Il legato sarà parimenti senza

effetto ove il legatario abbia acquistato il bene da un terzo; tuttavia, nel caso in cui l’acquisto abbia

avuto luogo a titolo oneroso il legatario avrà diritto nei confronti dei soggetti onerati del rimborso del

prezzo, purché risulti che il testatore abbia disposto il legato nella consapevolezza dell’altruità del

bene. Produce effetti obbligatori il legato di cosa determinata solo nel genere. Si pensi ad un legato

avente ad oggetto una somma di denaro; qui il legatario acquista un credito nei confronti dei soggetti

onerati, indipendentemente dal fatto che nell’asse ereditario vi sia o meno il denaro sufficiente. Ove

mai nel testamento sia stato espressamente detto che il denaro debba essere preso dal patrimonio

del testatore, allora il legato sarà efficace solo nella misura in cui il patrimonio ereditario risulti

capiente al momento dell’apertura della successione. Hanno efficacia obbligatoria i legati aventi ad

oggetto gli alimenti o una prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili. Può accadere che

il testatore disponga di un legato a favore di un proprio creditore – in questa circostanza si tratterà di

stabilire se il legato costituisca adempimento dell’obbligazione ovvero rappresenti un’attribuzione

mortis causa indipendente dal rapporto obbligatorio intercorrente tra il testatore ed il legatario; la

questione è risolta dall’art. 659.

Sublegato e prelegato

Quanto alla individuazione del soggetto tenuto ad eseguire la prestazione allorché il legato abbia

efficacia obbligatoria, dall’art. 662 si ricava che ove il testamento non disponga diversamente

obbligati sono tutti gli eredi, senza vincolo di solidarietà, ciascuno in una misura corrispondente alla

propria quota. Il testatore può anche gravare gli eredi di una misura diversa rispetto alle loro quote;

può porre il legato a carico di un singolo erede o a carico di uno o più legatari (ricorre in questo caso

la figura del sublegato). Quando il legato è stato previsto in favore di uno dei coeredi, sarà necessario

stabilire se e in quale misura esso gravi anche sulla quota dell’onorato. Al riguardo l’art. 661 prevede

che ove non risulti diversamente esso configura un prelegato.

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Caratteristica essenziale del testamento e il suo essere revocabile fino al momento della morte del de

cuius (una clausola testamentaria avente ad oggetto la rinunzia alla facoltà di revoca sarebbe nulla).

Varie forme di revoca

La revoca (o revocazione) può risultare da una dichiarazione contenuta in un testamento successivo

o in un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni (revoca espressa). È stabilito che il

testamento successivo comporti la revoca delle disposizioni con esso incompatibili contenute in

quello precedente, anche se la volontà di revocare non sia stata manifestata dal de cuius in modo

esplicito (revoca tacita). Nessun rilievo riveste la circostanza che i due testamenti abbiano forme

diverse. Il codice contempla alcune ipotesi nelle quali l’adozione di un certo comportamento da parte

del testatore lascia presumere

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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