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Art. 832. Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
LA CONCEZIONE LIBERAL-OTTOCENTESCA: la proprietà privata nell'800 era considerata inviolabile, sacra, espressione della libertà di ciascuno... La proprietà quindi attribuisce al titolare:
- il potere di trarre dalla cosa le utilità che essa è in grado di fornire, decidendo se, come e quando utilizzarla; o direttamente (es. abitando la casa di proprietà) o indirettamente (es. concedendo un appartamento in locazione)
- il potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, i diritti sulla cosa (es. il proprietario dell'immobile può locarlo, venderlo, donarlo, ecc...)
Entrambi i poteri sono pieni ed esclusivi. Da qui l'idea che la
proprietà sia caratterizzata dai connotati della:
- ossia dell'→PIENEZZA attribuzione al proprietario del diritto di fare sulla, anche distruggerla cosa tutto ciò che vuole
- ossia dell'→ESCLUSIVITÀ attribuzione al proprietario del diritto di vietare in ordine alle scelte che, in tema di ogni ingerenza di terzi godimento e di disposizione del bene, il proprietario si riserva di effettuare con totale arbitrio e discrezionalità
PROPRIETÀ NELLA COSTITUZIONE: con l'avvento della Carta costituzionale, la proprietà non solo non viene più dichiarata inviolabile, ma non viene neppure disciplinata fra i principi fondamentali, né fra i diritti di libertà: essa è contemplata nel titolo relativo ai rapporti economici. La Costituzione comunque dichiara che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge. Il legislatore ordinario ha il compito di determinare, con riferimento alla
proprietà, i modi di acquisto, di godimento ed i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti
LA LEGISLAZIONE POST-BELLICA: nel dopoguerra, ci sono stati numerosi interventi normativi che hanno inciso variamente sui singoli statuti proprietari, tanto che oggi piuttosto che parlare della proprietà al singolare, bisognerebbe parlare delle proprietà al plurale, per indicare che le situazioni di appartenenza si atteggiano diversamente a seconda dell'oggetto cui si riferiscono e/o del soggetto cui competono
La proprietà si ritiene tradizionalmente caratterizzata dalla:
- IMPRESCRITTIBILITÀ: la proprietà non si può perdere per "non uso"
- PERPETUITÀ: la proprietà non può avere un termine finale di durata
- ELASTICITÀ: i poteri che normalmente competono al proprietario possono essere compressi in virtù della coesistenza sul bene di altrui diritti reali (es. usufrutto)
Servitù, ecc...- espropriazione e indennizzo -
NOZIONE DI ESPROPRIAZIONE:
Concezione ormai superata è quella secondo cui si avrebbe solo nel caso di trasferimento della titolarità di un bene dal precedente proprietario ad un altro soggetto, pubblico o privato, beneficiario dell'espropriazione. Questa è la cd. espropriazione traslativa.
La Corte Costituzionale ha invece ritenuto che rientrino nella nozione di espropriazione anche quelle limitazioni che, pur non determinando la perdita del diritto di proprietà per il proprietario, siano tali da svuotare di contenuto il diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto profondamente da renderlo inutilizzabile. Si parla quindi di espropriazione larvata o limiti espropriativi.
Un DPR del 2001 prevede che nella nozione di espropriazione di beni immobili rientri non solo l'ipotesi di passaggio del diritto di proprietà dall'espropriato al beneficiario dell'espropriazione,
ma anche quella del vincolo sostanzialmente espropriativo, cioè quella in cui il fondo sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà
NOZIONE INDENNIZZO: La Corte Costituzionale ha escluso che l'indennizzo debba necessariamente consistere in un integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto, quindi non è richiesto che l'indennizzo sia pari al valore venale del bene; di contro ha escluso anche che l'indennizzo possa essere stabilito dal legislatore in termini meramente simbolici
Così sono stati stabiliti diversi indennizzi a seconda che l'espropriazione riguardi un:
- AREA NON EDIFICABILE: se è coltivata, indennizzo = valore agricolo (tenendo conto delle colture effettivamente coltivate e del valore dei manufatti realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda).
all'indennizzo- la proprietà dei beni culturali ( ) -art.839 c.c.o~
Art. 839. Beni di interesse storico e artistico
Le cose di proprietà privata, immobili o mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali: , , cheBENI CULTURALI cose presentano interesse artistico, storico, immobili e mobili , archeologico, archivistico, etno-antropologico, bibliograficoo che comunque costituiscono testimonianze aventi valore di civiltà
I beni culturali sono disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali": esso impone al proprietario, cui sia stata notificata dal Ministero per i beni e le attività culturali, la c.d. dichiarazione dell'interesse culturale, tutta una serie di limiti relativi sia al potere di godimento (es.: i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati, o adibiti ad usi) che incompatibili con il loro carattere storico o artistico.
oppure tali da arrecare pregiudizio alla loro conservazione al potere di disposizione (es.: obbligo di denuncia al Ministero per i beni e le attività culturali degli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di detti beni e diritto di prelazione dello) Stato nel caso di alienazioni a titolo oneroso- la proprietà edilizia - L'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata: a) al previo rilascio, da parte dell'autorità comunale, di un permesso di costruire b) alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A): da presentarsi all'autorità comunale da parte del proprietario dell'immobile, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici No c) alla comunicazione, anche per via telematica,subito subito.eventualmente sofferto, e, se si tratta di disposizioni tese a disciplinare le distanze tra costruzioni, permette ai "vicini" di chiedere la riduzione in pristino (eliminazione delle opere abusive) la proprietà fondiaria. ESTENSIONE IN LINEA VERTICALE: in linea verticale, la proprietà fondiaria (proprietà) si estenderebbe, secondo un brocardo medievale della terra o dei fondi = principio giuridico all'infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo soprastante. Peraltro, il codice civile dispone che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante (es.: il proprietario non può opporsi all'escavazione di una galleria che non pregiudichi la statica del suo edificio o al passaggio di aeroplani su di esso). Dunque la si a quella sola proprietà del suolo estende parte del sottosuolo; lo stesso.principio suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di normalità vale per il soprassuolo ESTENSIONE IN SENSO ORIZZONTALE: in senso orizzontale, ciascuna proprietà fondiaria si estende nell'ambito dei propri confini Il proprietario, nell'esercizio del proprio potere di godere del bene "in modo esclusivo", ha la facoltà, da un lato, di cintare in qualsiasi momento il proprio fondo e, da altro lato, di impedirne l'accesso a chiunque (salvo che vi entri per l'esercizio della caccia; per la costruzione o riparazione di un muro od altra sua opera che si trovi sul confine o presso di esso; per riprendere la cosa) sua che vi s