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LE FASI DEL PROCEDIMENTO 8.5

Il procedimento solenne è un procedimento che nasce dalla prassi diplomatica

degli stati e quindi in realtà la codificazione della Convenzione di Vienna è la

codificazione quasi di un rituale diplomatico.

Qualunque trattato internazionale per formarsi ha bisogno di un negoziato, cioè

le parti che sono interessate a dare vita a un trattato avviano un negoziato, può

essere un negoziato molto complesso, pieno di Stati, organizzazioni, anche

soggetti che partecipano, può essere un negoziato molto asciutto, un trattato

che deve essere concluso fra tre Stati, si trovano i rappresentanti, decidono qual

è il testo e il negoziato, è essenzialmente molto

più largo, di solito nei negoziati molto ampi come quelli per un grande trattato

multilaterale questa fase del negoziato è chiamata conferenza internazionale,

ma è una riunione dei rappresentanti degli Stati e di altri soggetti interessati con

delle sue regole, tutte finalizzate a un unico obiettivo adottare un testo.

Nelle conferenze molto complesse, molto estese, ci si dà persino delle regole di

voto per proporre gli emendamenti al testo, per approvare il testo definitivo, ma

in qualunque negoziato internazionale l'obiettivo è che si arrivi all'adozione di un

testo di trattato, a quel punto, gli stati o altri soggetti, firmano il testo, nel

procedimento semplificato questo chiude il processo e il trattato entra in vigore

per chi ha firmato, nel procedimento formale o solenne si va avanti, e la firma ha

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un valore diverso, si arriva alla ratifica, si procede allo scambio delle ratifiche e si

registra il trattato presso le Nazioni Unite, specificamente presso il segretariato

generale, ma questi due momenti, firma e ratifica sono quelli essenziali, la firma,

che viene anche detta parafratura, consente di far entrare in vigore il trattato se

il procedimento è quello semplificato.

LA FIRMA (O PARAFRATURA) 8.6

Evidentemente il procedimento semplificato è un procedimento breve che vuole

arrivare il prima possibile all'entrata in vigore del trattato per le parti, quindi

basta la firma.

La firma è apposta da un rappresentante dello Stato, che viene anche chiamato

plenipotenziario, perché è un rappresentante a cui lo Stato ha dato i cosiddetti

pieni poteri, cioè i pieni poteri di rappresentanza che significa il potere di

impegnare la volontà dello Stato.

Nel procedimento solenne, la firma serve invece a chiudere definitivamente il

testo, cioè il testo che è emesso da negoziato non si può più mettere in

discussione, e con la firma lo Stato esprime l'impegno a ratificare, questo è reso

più evidente dall'articolo 18 della Convenzione di Vienna che parla proprio degli

effetti della firma nel processo solenne, perché dove la firma non ha questo

valore, cioè non fa entrare in vigore il trattato, perché per quello serve la ratifica,

l'articolo 18 stabilisce che con la firma, e prima che lo Stato abbia ratificato, lo

Stato si impegna a non tenere alcun comportamento che possa pregiudicare

l'oggetto e lo scopo del trattato, c’è un obbligo generale di buona fede, per cui se

firmo e in attesa di ratificare, devo comunque evitare di pregiudicare il

funzionamento del trattato per il futuro.

Molto spesso accade che gli Stati firmino e poi non ratifichino immediatamente,

intanto perché le procedure di ratifica hanno delle procedure particolari

all'interno dei singoli Stati, quindi ci vuole più tempo, per cui intanto il

rappresentante firma e poi nell'ordinamento interno si forma il processo di

ratifica, ma alle volte dinamiche politiche interne allo Stato impediscono la

ratifica, per cui lo Stato ha firmato attraverso il suo rappresentante ma cambia la

maggioranza di governo, la maggioranza di un Parlamento e non si riesce più a

ratificare, succede che rimane fermo questo obbligo di buona fede, lo Stato non

è ancora vincolato a tutti gli obblighi del trattato, perché non ha ratificato, cioè il

trattato, per quello Stato non è entrato in vigore, non produce i suoi effetti, ma

per aver firmato è gravato da questo generale obbligo di buonafede.

ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA 8.7

Normalmente la forma semplificata è usata principalmente per i trattati

bilaterali, cioè tra due Stati, ci sono anche casi di trattati multilaterali conclusi in

forma semplificata e quindi che vengono solo firmati, ma è molto raro.

L'articolo 12 della Convenzione ci spiega quando possiamo capire se gli Stati

volevano concludere quel trattato in forma semplificata oppure no.

La prima ipotesi è la più semplice, quando è il trattato stesso a prevedere che la

firma abbia questi effetti, cioè noi troviamo nel trattato una disposizione di solito

nella parte finale del trattato che dice il presente trattato entrerà in vigore al

momento della firma da parte dei rappresentanti degli Stati, significa che il

trattato è concluso in forma semplificata e che la firma è sufficiente a farlo

entrare in vigore.

Oppure questa volontà non è scritta nel trattato ma emerge chiaramente dai

negoziati, cioè nei negoziati gli Stati si sono chiaramente messi d'accordo perché

il trattato entri in vigore con la sola firma.

Oppure, ancora, che è il caso un po' più complicato quando l'intenzione dello

Stato di dare questa efficacia alla firma risulti dai pieni poteri del suo

rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati, effettivamente, se il

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rappresentante dello Stato, che di solito è un diplomatico, ma può anche essere

un ministro, per esempio noi concludiamo moltissimi trattati in materie molto

specifiche e a seconda della materia viene firmato dal ministro competente,

l’importante è che chi lo firma abbia i pieni poteri, cioè abbia la possibilità di

impegnare la volontà dello Stato.

Se in quella fase chi firma dice "per noi va bene così", il trattato entra in vigore

con la firma. È chiaro che c'era questa intenzione di utilizzare la cosa in forma

semplificata, altrimenti, se siamo nel procedimento solenne, la firma non è

sufficiente, fa scattare questo obbligo di buona fede, ma il trattato non entra in

vigore per lo Stato, cioè non produce i suoi effetti intanto che non viene

ratificato.

LA RATIFICA 8.8

La ratifica viene chiamata in vari modi: approvazione, accettazione, però

"ratifica" è il termine più corretto, è la manifestazione della volontà dello Stato di

assumere gli obblighi e i diritti derivanti dal trattato, quindi determina per lo

Stato che ratifica l'entrata in vigore e la sua efficacia sul piano internazionale.

Questo è un caso particolare perché la ratifica è un atto interno dello Stato che

però produce effetti sul piano internazionale, cioè un atto interno che si forma

all'interno dello Stato secondo le sue procedure costituzionali, ma che ha una

rilevanza internazionale perché sul piano internazionale manifesta la volontà

dello Stato.

Ma non basta che lo Stato adotti il cosiddetto strumento di ratifica, bisogna che

questo sia portato a conoscenza degli altri.

Da noi di solito la ratifica è contenuta in una legge del Parlamento, dopodiché

deve essere portata a conoscenza degli altri, nei trattati bilaterali si scambiano o

si fa una cerimonia in cui ci si incontra, quando si incontrano, si passano quelle

specie di cartelline, altrimenti si fa anche in modo più semplice, cioè si invia con

la posta alla rappresentanza dell'altro Stato, se invece siamo negli accordi

multilaterali, si utilizza un altro strumento perché scambiarsi tutte le ratifiche

l'uno con l'altro diventa un po' laborioso, e quindi si individua un soggetto, di

solito è uno degli Stati parte, soprattutto spesso gli Stati che hanno dato

l'iniziativa al trattato, oppure gli Stati in cui si è tenuto il negoziato, che , viene

identificato come il depositario, significa che raccoglie le ratifiche, ne verifica la

regolarità e comunica alle altre parti che è arrivata la ratifica dello Stato X.

Quindi, in questi casi, di solito è il trattato a dire chi è il depositario delle

ratifiche, di solito quando leggiamo la Convenzione di Vienna, la Convenzione di

Ginevra, questo è perché queste convenzioni sono state negoziate in quelle città

e molto spesso i governi di quei paesi fanno anche da depositari.

Allora, questo è il momento in cui si perfeziona la ratifica, cioè in cui quell'atto

interno dello Stato produce i suoi effetti sul piano internazionale, quindi,

ipoteticamente, quando lo Stato adotta lo strumento interno della ratifica, questo

non è ancora efficace il trattato sul piano internazionale fin tanto che non arriva

a conoscenza degli altri, cioè fin tanto che non viene scambiato o depositato, nel

momento in cui viene scambiato o depositato, la ratifica produce i suoi effetti e

determina l'entrata in vigore del trattato.

Per gli accordi multilaterali, però, c'è anche un'altra ipotesi, cioè che io ratifichi,

depositi la ratifica come previsto, ma il trattato non entra ancora in vigore perché

alcuni accordi multilaterali, soprattutto quelli di una certa importanza, entrano in

vigore soltanto quando si raggiunge un certo numero di ratifiche, questo per

garantire che il trattato, avendo una portata molto ampia, possa cominciare a

funzionare nel momento in cui un certo numero di stati lo ha ratificato, a seconda

anche della ambizione che ha il trattato, questo numero può essere molto

elevato o minimo, però queste due cose di solito devono coincidere, cioè se io

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voglio che un trattato multilaterale che ha una portata rilevante per la comunità

internazionale sia efficace, vuol dire che devo avere quante più ratifiche possibili,

in questi casi qui noi abbiamo uno scarto tra quando lo Stato ratifica perché fin

tanto che non viene raggiunto quel numero il trattato non è applicabile, poi in

certi casi questo avviene istantaneamente, nel senso che tutti ratificano subito e

allora il trattato entra velocemente in vigore.

In altri casi ci sono dei trattati che non sono mai entrati in vigore, sono stati

negoziati, conclusi, sono stati firmati, sono stati ratificati da alcuni ma non hanno

raggiunto il numero minimo delle ratifiche.

Un caso per esempio che è molto attuale è il trattato sullo sfruttamento della

luna, il trattato sullo sfruttamento della luna, è stato concluso negli anni 70 e

conteneva delle norme molto innovative, l

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sos_appunti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Saluzzo Stefano.
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