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SOGGETTI OBBLIGATI A REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO L'IFRS 10
In base alla normativa internazionale, è obbligato a redigere il Bilancio consolidato un'entità (parent company) che controlla un'altra entità (subsidiary company).
Secondo l'IFRS 10, un investitore controlla un'entità quando:
- è esposto ai rendimenti variabili della subsidiary;
- esercita un potere sulla subsidiary;
- ha la capacità di incidere sui rendimenti della subsidiary.
SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO L'IFRS 10
In base all'IFRS 10, un'entità controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- è interamente posseduta da un entità controllante oppure è parzialmente posseduta e tutti i soci di minoranza sono stati informati e non dissentono;
- i suoi titoli non sono quotati in.
mercati regolamentati;
3. la sua capogruppo o una controllante intermedia redige un bilancio consolidato conforme agli IFRS.
PG20COMPOSIZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO LA NORMATIVA NAZIONALE
Nel modello nazionale il Bilancio consolidato è costituito da:
Stato patrimoniale consolidato: il patrimonio netto consolidato comprende (distintamente) sia il Patrimonio netto di gruppo (della holding → più dettagliato), sia la quota di Patrimonio netto dei terzi (più sintetica). Tra le riserve della holding compaiono la riserva di consolidamento (emergente dall'attuazione delle tecniche di consolidamento) e la riserva da differenze da traduzione (es: conversione moneta). Inoltre, rispetto allo Stato patrimoniale individuale, in questo prospetto vi è un fondo per rischi e oneri legato alle tecniche di consolidamento (Fondi per rischi e oneri di consolidamento per rischi e oneri futuri);
Conto economico
consolidato: nella definizione dell'utile (perdita) finale occorre distinguere la parte di pertinenza del gruppo (della holding) e la parte di pertinenza dei terzi; Rendiconto finanziario consolidato; Nota integrativa (il cui contenuto è specificato dall'art. 38); Relazione sulla gestione (art. 40). L'OIC 17 raccomanda che la nota integrativa comprenda anche: - il prospetto di raccordo tra il bilancio d'esercizio della controllante e il bilancio consolidato: questo prospetto permette di comprendere come dalle risultanze di bilancio (patrimonio netto) della holding si passa alle risultanze di bilancio a livello consolidato; - il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato. PG21 COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SECONDO GLI IFRS L'IFRS non prevede espressamente il contenuto del bilancio consolidato. Devono essere redatti e presentati i medesimi documenti (opportunamente consolidati) previsti dallo IAS 1: Prospetto dellasituazione patrimoniale-finanziaria: lo IAS 1 non prevede uno schema rigido. La seguente rappresentazione riguarda una struttura esemplificata:
Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo:
lo IAS 1 consente di optare tra:
- la redazione di un unico Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, in cui viene distinta una parte finale relativa alle Altre componenti di conto economico complessivo (voci che influiscono sul patrimonio netto diversa da quelle considerate per la determinazione del reddito d'esercizio e da quelle derivanti dai rapporti con i soci);
- la redazione separata di un Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (o conto economico separato), con le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio,
Come per il caso italiano occorre distinguere la parte di utile attribuita alla capogruppo e la parte di utile attribuita ai terzi.
e di un Prospetto di conto economico complessivo che inizia dall'utile (perdita) d'esercizio e riporta le Altre componenti di conto economico complessivo; Prospetto variazioni di patrimonio netto- Rendiconto finanziario
- PG22
- le motivazioni ad eventuali deroghe seguite o facoltà sfruttate (es. per l'esclusione di alcune controllate dall'area di consolidamento)
- l'elenco delle partecipazioni controllate distinte in base al metodo di inserimento in bilancio (consolidamento integrale, consolidamento proporzionale, valutazione a patrimonio netto)
- il prospetto di raccordo tra le risultanze del bilancio consolidato e quelle del bilancio della capogruppo
- il prospetto dei movimenti del patrimonio netto consolidato
- Partecipazioni che nelle prospettive di gestione futura sono destinati a essere mantenuti durevolmente nell'economia dell'azienda verranno esposti tra le immobilizzazioni finanziarie (Partecipazioni immobilizzate).
- A prescindere dalla destinazione, occorre distinguere tra:
- partecipazioni in imprese controllate:
- si considerano imprese controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- le società sotto influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- si considerano imprese controllate:
- partecipazioni in imprese collegate:
- sono considerate collegate le società su cui si eserciti un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria,
Può essere esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Queste definizioni sono essenziali perché vi sono criteri di valutazioni differenti per le partecipazioni in imprese controllate e collegate e per le altre tipologie di partecipazioni. Difatti, solo per le partecipazioni in imprese controllate e collegate il legislatore nel Bilancio individuale dà l'opportunità di scegliere tra "Costo o valore alla chiusura dell'esercizio se durevolmente inferiore" e "Metodo del Patrimonio netto".
LA VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (NON CONSOLIDATE) NEL BILANCIO CONSOLIDATO
All'interno del Bilancio consolidato per le partecipazioni che sono escluse dall'area di consolidamento, devono essere adottati gli stessi criteri di valutazione utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.
Le partecipazioni immobilizzate in
imprese collegate (non consolidate) devono essere valutate con il metodo del patrimonio netto.
Il metodo del patrimonio netto va utilizzato anche per la valutazione di partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con metodo proporzionale.
NB: Le partecipazioni controllate rientrano solitamente nell'area di consolidamento, altrimenti verranno valutate con il metodo del Patrimonio netto.
CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN BILANCIO SECONDO GLI IFRS
A livello internazionale l'IFRS 10 fornisce una definizione teorica di società controllate: un investitore controlla un'azienda oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.
Lo IAS 28, invece, definisce le società collegate quelle su cui
L'investitore esercita un'influenza notevole. Lo IAS 39, infine, suddivide le altre partecipazioni secondo la loro destinazione funzionale (possedute per la negoziazione o disponibili per la vendita).
LA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE
Rispetto alla normativa italiana, il criterio internazionale di valutazione è il fair value: valore che corrisponde al costo che si sarebbe dovuto sostenere in una ipotetica transazione tra due parti consapevoli e disponibili. PG24
LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE NEI PROCESSI DI AGGREGAZIONE
L'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI
Nel momento in cui si acquista una partecipazione si diventa proprietari di un'altra azienda, assumendone il rischio e la gestione. L'acquisto di partecipazioni rappresenta la modalità più diffusa per realizzare processi di crescita esterna.
L'acquisto di una partecipazione è un'operazione di compravendita in cui il prezzo di acquisto (della partecipazione totalitaria o di controllo)
dipende da: la forza contrattuale delle controparti: potere di contrattazione e peso sul mercato; il valore economico: valore attribuito all'intero complesso aziendale in quanto soggetto che opera sul mercato, gestisce risorse economiche (scarse) e realizza risultati economici. Il bilancio di esercizio (valore contabile) costituisce il primo documento da cui prende avvio il processo di stima, ma si differenzia da quello economico poiché presenta alcuni limiti: 1. presenta dati "a consuntivo": dati che si riferiscono ad una gestione già verificata; 2. esprime il capitale di funzionamento dell'azienda; 3. i criteri di valutazione adottati risentono del principio della prudenza (soprattutto per il modello di bilancio civilistico): il patrimonio netto dell'azienda viene tenuto a livelli utili ad evitare l'annacquamento del capitale; 4. implica la difficoltà (e l'impossibilità) di riportare elementi intangibili che non sono facilmente quantificabili.