Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Pensione (è vitalizia ed è erogata in forma di rendita):
Al raggiungimento dell’età pensionistica;
§ Almeno 5 anni di adesione al fondo prima non posso aderire ai contributi al fondo;
§ à
In forma di rendita e/o capitale (max 50% in forma di capitale).
§
2. Anticipazione:
In qualunque momento fino al 75% della posizione maturata per spese sanitarie per sé, i coniugi e i figli;
§ Dopo 8 anni di partecipazione al fondo, fino al 75% della posizione maturata per
§ acquisto/ristrutturazione prima casa per sé e per i figli;
Dopo 8 anni di partecipazione al fondo, fino al 30% della posizione maturata per altre esigenze non
§ specificate degli iscritti.
Rigidità protezione del risparmio e disponibile solo se effettivamente necessario.
à
3. Trasferimento:
Dopo almeno 2 anni di partecipazione al fondo facoltà di trasferimento del montante accumulato ad
§ un'altra forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale;
Il lavoratore, in caso di trasferimento, ha il diritto di trasferire alla forma prescelta sia il TFR maturando sia
§ l'eventuale contributo del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal contratto o
dall'accordo collettivi, anche aziendale.
4. Riscatto uscire prima dell’età del pensionamento non è consentito ma sono riconosciuti dei casi da parte
à
della legge:
Riscatto parziale fino al 50% se il periodo di disoccupazione è compreso tra 12 e 48 mesi;
§ Riscatto totale se il periodo di disoccupazione è superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente
§ grave;
In caso di decesso del partecipante il montante maturato è versato agli eredi o ai beneficiari indicati
§ dall’iscritto.
11. Vantaggi e svantaggi delle polizze vita
Sono prodotti interessanti perché:
Le loro caratteristiche finanziarie permettono di diversificare il portafoglio, ottimizzandone il profilo di rischio
§ L
rendimento ( ??); J
Le loro caratteristiche assicurative permettono di soddisfare diverse numerose ulteriori esigenze ( ):
§ • Finalità successoria;
• Protezione legale del patrimonio (impignorabilità, insequestrabilità salvo limitazioni previste dall’art. 1923
c.c.);
• Ottimizzazione fiscale;
• Finalità previdenziale;
• Designazione dei beneficiari al di fuori dell’asse ereditario;
• Garanzia di maggiore riservatezza ricorrendo all’intestazione fiduciaria;
• Maggiore libertà di accesso a particolari strumenti di investimento e possibilità di creare fondi dedicati;
TRATTAMENTO FISCALE DELLE POLIZZE VITA
A decorrere dal 1/01/2015 per effetto della cd Legge di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190)
La tassazione cambia a seconda che il prodotto assicurativo/la prestazione assicurativa sia:
1. di protezione (rischio morte, invalidità permanente >5% e LTC);
2. di risparmio (senza componente demografica polizze ramo III e ramo V);
à
3. di previdenza (fondi pensione e PIP – piani individuali pensionistici).
I momenti in cui incide la tassazione o il beneficio fiscale sono 3:
- 45 -
1. i premi;
2. i rendimenti finanziari;
3. i capitali/le rendite.
1 - TRATTAMENTO FISCALE DEL PREMIO
Per le polizze di protezione - morte, invalidità >5% e LTC: detraibilità (*) del premio nella misura del 19%
dell’importo annuo pagato.
Dal 2014 il limite di detraibilità del premio è però pari a:
530 euro per morte e invalidità;
§ 1291,14 euro per LTC.
§
Dal 2016 è stato elevato da 530 a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a
tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che
coprono il rischio di morte.
Per le polizze di risparmio: nessuna detraibilità.
Per le polizze previdenziali – fondi pensione e PIP: deducibilità (*) dei premi versati fino al limite di 5164,54 euro
all’anno.
(*) spese detraibili si sottraggono all’imposta lorda, spese deducili si sottraggono all’ammontare del reddito
complessivo.
2 - TRATTAMENTO FISCALE DEI RENDIMENTI FINANZIARI
Per tutte le polizze vita, tranne quelle previdenziali: l'imposta sui rendimenti non viene pagata anno per anno,
ma solo al momento dell'incasso del capitale alla
à
scadenza naturale del contratto, oppure in caso di
riscatto totale o parziale.
Le aliquote applicate sono diverse, in funzione del
momento in cui il rendimento è maturato e del tipo di
titoli che l'ha generato.
Come si calcola la quota di rendimento soggetta ad
aliquota ridotta 12,5%?
Per determinare la quota di rendimenti soggetta al
trattamento fiscale speciale riservato ai Titoli di Stato o
equivalenti, la Compagnia verifica la composizione
del portafoglio del fondo il 31 dicembre di ogni anno.
Se, per esempio, al 31 dicembre il fondo investe il suo patrimonio per il 70% in Titoli di Stato, il 70% del rendimento
maturato nell'anno viene attribuito a Titoli di Stato mentre il restante 30% viene attribuito ad altri titoli.
Questo calcolo viene fatto al 31 dicembre di ogni anno ed il risultato viene archiviato fino a quando il Cliente
richiede un rimborso. In quel momento, viene fatta una media delle percentuali di Titoli di Stato rilevate ogni
anno durante la vita della polizza e la percentuale ottenuta viene applicata al rendimento complessivo della
polizza: il risultato fornisce la quota di rendimento soggetta all'imposta ridotta.
Per le polizze previdenziali: imposta sostitutiva sul risultato netto maturato ogni anno pari al 20%, ridotta al 12,5%
per i titoli di Stato o equiparati* (prima del 2014 l’aliquota era dell’11%).
* obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta “white list”, titoli emessi da enti locali, ad esempio BOR,
BOP, BOC, titoli obbligazionari emessi da organismi sopranazionali, quali BEI, BIRS, ecc.
3. TRATTAMENTO FISCALE DEI CAPITALI/RENDITE
Per le polizze di protezione: il capitale pagato in caso di morte è esente da tassazione IRPEF e dall’imposta di
successione.
Per le polizze di risparmio: a partire dal 1/7/2014, la differenza tra il capitale percepito e la somma dei premi
pagati (plusvalenza) è tassata con aliquota del 26%.
Tale % scende al 20% e a 12,5% per i redditi maturati nei periodi precedenti, seguendo le disposizioni della
tassazione delle rendite finanziarie (v. figura precedente).
Per le polizze previdenziali – fondi pensione e PIP: le prestazioni pensionistiche sono soggette ad imposta
sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di adesione superiore al 15° ma con limite di tassazione pari
al 9% (0.3 x 20 anni).
ALTRI ASPETTI FISCALI:
1. Su tutte le polizze vita non grava l’imposta governativa applicata alle assicurazioni danni (varia dal 2,5%
(polizze infortuni e malattie) sino al 21,25% (polizze incendio e furto) del premio versato);
- 46 -
2. Sulle polizze del ramo I e VI non grava l’imposta di bollo, pagata invece ogni anno sulle altre polizze,
proporzionale al capitale (dal 2014 pari allo 0,20% del capitale maturato).
12. Disposizioni generali sul contratto di assicurazione (Libro IV, Titolo III, Capo XX Codice civile)
DISCIPLINA DEL CONTRATTO:
La documentazione del contratto.
§
DISCIPLINA DEL RISCHIO
Rischi assicurabili;
§ Delimitazioni del rischio;
§ Dichiarazioni inesatte e reticenti;
§ Cessazione del rischio;
§ Aggravamento e diminuzione del rischio;
§
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DELL’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI E SULLA VITA
DISCIPLINA DEL PREMIO
Struttura, indivisibilità, tipologia e pagamento;
§ Mancato pagamento del premio.
§ SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO
1. Forma scritta non obbligatoria, ma obbligo di rilascio della polizza (art. 1888 c.c.)
2. Durata del contratto (art. 1899 c.c.) modificato nel 2009 Dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto
alle ore 24 del giorno di scadenza.
Alternative:
Durata annuale;
§ Durata pluriennale, con riduzione del premio. Se t>5, facoltà di recesso trascorso il quinquennio.
§ Tacita proroga non superiore a 2 anni.
DISCIPLINA DEL RISCHIO
1. Rischi assicurabili
Rischi che consistono nella possibilità del verificarsi di un evento dannoso;
§ O di un evento attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza).
§
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo del contraente, dell’assicurato o del beneficiario.
2. Delimitazioni del rischio assicurato
Rischi inclusi o esclusi esclusi sono quei rischi nominati in polizza in cui viene detto in modo puntuale se
§ à
c’è o meno la copertura.
Condizioni di assicurabilità;
§ Delimitazioni spaziali e temporali.
§
3. Dichiarazioni inesatte e reticenti
Questionario predisposto dall’assicuratore;
§ Circostanze, fatti, condizioni determinanti per la conclusione del contratto;
§ Onere della prova a carico dell’assicuratore
§ DUE CASI: à
a) Con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) il contratto è annullabile entro 3 mesi dal giorno in cui l’impresa
di assicurazione ne è venuta a conoscenza.
Se il sinistro si verifica prima della scadenza del termine di decadenza? Nessun indennizzo.
b) Senza dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) il contratto è valido ma l’assicuratore può recedere dal
à
contratto entro 3 mesi dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ne è venuto a conoscenza.
Se il sinistro si verifica prima della scadenza del termine di decadenza? Indennizzo dovuto, ma ridotto in
proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse
conosciuto il vero stato delle cose. - 47 -
NB: Nelle assicurazioni sulla vita è largamente diffusa clausola di incontestabilità del premio
àMaggiorazione
à
4. Inesistenza del rischio (art. 1895 c.c.) Il contratto è nullo.
à
5. Cessazione del rischio (art. 1896 c.c.) Il contratto si scioglie.
Si distinguono due casi:
a) Contratto è stipulato, ma efficacia differita l’assicuratore ha diritto al rimborso delle spese.
b) Contratto con efficacia in corso l’assicuratore ha diritto ai premi finché la cessazione del rischio non gli
sia comunicata.
6. Diminuzione del rischio (art. 1897 c.c.)
L’assicuratore deve diminuire il premio oppure può recedere dal contratto entro il termine di 2 mesi e il
recesso ha effetto dopo 1 mese.
7. Agg