Disposizioni generali sul contratto di
assicurazione
1. DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La documentazione del contratto
2. DISCIPLINA DEL RISCHIO
Rischi assicurabili
Delimitazioni del rischio
Dichiarazioni inesatte e reticenti
Cessazione del rischio
Aggravamento e diminuzione del rischio
3. DISCIPLINA DEL PREMIO
Struttura, indivisibilità, tipologia e pagamento
Mancato pagamento del premio
1. DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Per la sottoscrizione la Forma scritta non è
obbligatoria (es. esistono assicurazioni stipulate
per via telefonica), ma vi è l’obbligo di rilascio
della polizza.
La durata del contratto è dalle ore 24 del giorno di
sottoscrizione del contratto alle ore 24 del giorno
di scadenza: per il ramo danni la scadenza è
annuale mentre per il ramo vita è pluriennale.
E’ stato abolito il rinnovo tacito di polizza, che era
una clausola che legava gli assicurati alla
compagnia (il soggetto assicurato doveva dire lui
che voleva smettere la polizza, altrimenti si
rinnovava automaticamente).
2. DISCIPLINA DEL RISCHIO
Il principio fondamentale è che non sono mai
assicurati gli eventi dolosi.
Rischi assicurabili
Per essere rischi assicurabili devono essere
legati ad evento dannoso la cui
manifestazione deve essere casuale. Devono
essere rischi che consistono nella possibilità
del verificarsi di un evento dannoso o di un
evento attinente alla vita umana.
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri
cagionati da dolo del contraente,
dell’assicurato o del beneficiario.
E’ la compagnia che deve dimostrare dolo
(onere della prova a carico della compagnia).
Delimitazioni del rischio assicurato
Il rischio è sempre descritto e delimitato
(tramite clausole).
Per esempio vengono definiti:
- I rischi inclusi ed esclusi
- Le condizioni di assicurabilità (es no sogg.
+ vecchi di x anni)
- Delimitazioni spaziali e temporali (es
assicurati infortuni sul lavoro)
Vi sono due categorie di assicurazioni :
a. Polizze a rischi nominativi vengono
elencati tutti i rischi coperti (+ tutelante
per assicurazione)
b. Polizze all risk si coprono tutti i rischi
tranne quelli espressamente esclusi
Dichiarazioni inesatte e reticenti
Se questionario predisposto dall’assicuratore
contiene dichiarazioni inesatte e reticenti
(circostanze, fatti, condizioni determinanti per
la conclusione del contratto) l’onere della
prova è a carico dell’assicuratore e vi sono 2
casi possibili:
a. Con dolo o colpa grave
E’ stato provato che l’assicurato voleva
truffare la compagnia (es. informazioni
omesse determinanti per la
determinazione del prezzo), allora il
contratto è annullabileentro 3 mesi dal
giorno in cui l’impresa di assicurazione ne
è venuta a conoscenza.
Se il sinistro si verifica prima della
scadenza del termine non vi è nessuno
indennizzo (e assicurazione deve
dimostrare il dolo)
b. Senza dolo o colpa grave
Non c’è stato dolo (es solo dimenticanza)
quindi il contratto è valido ma
l’assicuratore può recedere dal contratto
entro 3 mesi dal giorno in cui l’impresa di
assicurazione ne è venuta a conoscenza.
Se il sinistro si verifica prima della
scadenza del termine di decadenza
l’indennizzo è dovuto, ma ridotto in
proporzione alla differenza fra i premio
convenuto e quello che sarebbe stato
applicato se si fosse conosciuto il vero
stato delle cose.
Nelle assicurazioni sulla vita il cliente può non
volere sottoporsi al rischio annullamento e
può firmare clausola di incontestabilità, dove
l’assicuratore rinuncia al diritto della
correttezza delle info. In questo caso vi è una
maggiorazione del premio.
Inesistenza del rischio
Se il rischio non esiste il contratto è nullo
Cessazione del rischio
In questo caso il contratto di scioglie (es.
assicurazione RCA e non ho più la patente il
contratto di assicurazione si scioglie)
Si distinguono due casi:
a. Contratto è stipulato, ma efficacia
differita allora l’assicuratore ha diritto
al rimborso delle spese (es. stipulo oggi
assicurazione sulla casa che affitto in
vacanza e parto tra 10 giorni e poi non
parto più. Quindi la compagnia non è
stata mai esposta al rischio e
l’assicurato può ottenere rimborso dei
premi tranne che una quota per le
spese che rimane all’assicurazione)
b. Contratto con efficacia in corso
L’assicuratore ha diritto ai premi finchè
la cessazione del rischio non gli sia
comunicata
Diminuzione del rischio
Il rischio può variare (cambiano condizioni
rispetto all’inizio). In questo caso
l’assicuratore deve diminuire il premio oppure
può recedere dal contratto entro i termire di 2
mesi e il recesso ha effetto dopo 1 mese.
Aggravamento del rischio
Il contraente è obbligato a comunicare
l’aggravamento e l’assicuratore ha il diritto di
recedere entro 1 mese o adeguare il premio.
Vi sono due possibilità: recesso con efficacia
immediata o differita(15gg)
Se si verifica il sinistro prima della scadenza
dei termini, l’assicurato non deve nulla e
l’indennizzo viene ridotto proporzionalmente
3. DISCIPLINA DEL PREMIO
Il premio è indivisibile (diverso da infrazionabile) e
deve essere pagato anticipatamente. (anche se pago a
rate devo pagare tutto).
Premio equo + caricamento di sicurezza = PREMIO
PURO + caricamento per spese = PREMIO NETTO O DI
TARIFFA + oneri accessori + tasse (solo ramo danni)=
PREMIO LORDO O DI PERFEZIONAMENTO.
Annui può essere fisso/costante o rivalutabile.
Rivalutabile cioè il prodotto assicurazione vita è
chiamato a gestione separata. Si chiama così perché i
premi che confluiscono nella riserva matematica
vengono investiti in un fondo comune di investimento
(per questo gestione separata). Se il fondo da
rendimento positivo esso viene riconosciuto
all’assicurato
Modalità di pagamento del premio:
- Premio UNICO: pagato tutto ex ante
- Premio PERIODICO: pagato in +
scadenze pattuite.
Queste scadenze annue possono
essere fisso/costante o rivalutabile.
Rivalutabile cioè il prodotto
assicurazione vita è chiamato a
gestione separata. Si chiama così
perché i premi che confluiscono nella
riserva matematica vengono investiti in
un fondo comune di investimento (per
questo gestione separata). Se il fondo
da rendimento positivo esso viene
riconosciuto all’assicurato.
Il fondo può essere affidato
esternalmente (SGR) o internamento.
Rivalutazione= [(rendimento gestione
separata x aliquota retrocessione) –
tasso tecnico] / 1+tasso tecnico.
Se non pago uno dei premi annui la
conseguenza sul contratto è: o si
scioglie o assicurazione paga meno.
C’è un numero minimo di premi iniziali
altrimenti perdo il capitale assicurato e
tutto si scioglie. Se invece rispetto
almeno quelli minimi e sospendo
pagamento, ciò ha unicamente impatto
su quello che mi deve l’assicurazione e
mi da di meno.
Il pagamento del premio può essere
anche ricorrente, cioè premio periodico
però indipendenti e staccati uno e
dall’altro.
Entrambi possono essere rateizzati.
Mancato pagamento del premio
- Ramo danni
Se si tratta del premio unico, 1° premio o
1° rata sospensione dell’assicurazione
fino alle h24 del giorno del pagamento
Se si tratta di premi periodici successivi
al 1°: tolleranza di 15 gg con efficacia
della copertura assicurativa, poi
sospensione
Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Ramo vita
Se si tratta di premio unico, 1°premio o
1° rata l’assicurazione resta sospesa e
l’assicuratore può adire un’azione legale,
entro 6 mesi, per il recupero del premio
il primo premio è sempre dovuto
Se si tratta di premi periodici successivi
al 1°: trascorsi 30 gg di tolleranza (20gg
secondo c.c) vi è la RISOLUZIONE
AUTOMATICA DEL CONTRATTO
Anche in caso di mancato pagamento di una
rata, il contraente può riattivare
l’assicurazione entro 6 mesi dal mancato
pagamento, ciò pagando premio + interessi
Se sono scaduti i 6 mesi allora vi deve essere
esplicita richiesta del contraente e
accettazione scritta dell’assicurazione.
In casi di risoluzione del contratto:
- Se le annualità di premio pagate
<3perdita totale di premi pagati
- Se le annualità di premio pagate >3
contratto rimane in vigore per il
il
valore di riduzione (automaticamente)
o il contratto viene riscattato (su
richiesta esplicita del contraente)
Il beneficiario può sostituire il contraente nel
pagamento dei premi: rischio di essere
revocato
[La disciplina del rischio e del premio qui delineata
privilegia l’interesse dell’assicuratore? Prevale l’interesse
della massa degli assicurati al corretto finanziamento del
meccanismo assicurativo e di riflesso alla stabilità
dell’impresa d’assicurazione.]
L’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Principale riferimento normativo:
Art. 2 codice delle assicurazioni private
D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 174 Attuazione della direttiva
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
(nello stesso giorno, emanazione del D.Lgs. del 17 marzo
1995, n. 175 Attuazione della direttiva 92/49/CEE in
materia di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione
sulla vita) .
6 rami di attività
- I ramo: le assicurazioni sulla durata della vita umana
- II ramo: le assicurazioni di nuzialità e quelle di natalità
- III ramo: le assicurazioni di cui ai punti I e II le cui
prestazioni sono collegate al valore di quote di OICVR o
fondi o indici o altro valori di riferimento (index/unit
linked)
- IV ramo: le assicurazioni malattia e l’assicurazione
contro il rischio di non autosufficienza, mediante
contratti di lunga durata, non rescindibili
- V ramo: le operazioni di capitalizzazione (polizze
finanziarie)
- VI ramo: le operazione di gestione di fondi collettivi
costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di
morte, in caso di vita o in caso di cessazione o
riduzione dell’attività lavorativa (fondi pensione).
Le funzioni economico-sociali dell’assicurazione vita:
Funzione previdenziale:
Protezione della propria o altrui capacità
reddituale che può venire a mancare (morte) o
diminuire (pensionamento) nel tempo
Funzione di risparmio: Impiego delle proprie
disponibilità sotto forma di premi assicurativi per
un determinato periodo di tempo al fine di
accumulare un certo capitale. Spesso “risparmio
forzoso” (più sicuro di un BTP) (difficoltà
nell’entrare e uscire perché non c’è mercato
secondario, polizze non liquide. Non vi è possibilità
di vendere polizza ne modificarla)
Funzione di investimento finanziario Strettamente
interconnessa alle precedenti. La funzione di
investimento è stata negli anni esasperata fino a
“cannibalizzare” la natura assicurativa dello
strumento (polizza).
PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CONTRATTI
RAMO I - Le polizze vita tradizionali:
ASSICURAZIONI CASO MORTE o rischio puro
- Temporanea caso morte o puro rischio
- A vita intera
ASSICURAZIONI CASO VITA
- Capitale differito
- Rendita vitalizia (immediata o differita)
ASSICURAZIONI MISTE
- Semplice o ordinaria
- Termine fisso
ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE
Prestazione pagata se si verifica la morte nel periodo di
polizza.
Se il soggetto sopravvive l’assicurazione non paga
Finalità: garantire al beneficiario un capitale in caso di
decesso dell’assicurato
Temporanea: se questo avviene entro un dato periodo di
tempo (detto “durata contrattuale”)
ES. a 30 anni si stipula assicurazione tempranea caso
morte fino a 50 anni. Se decesso a 45 anni il banaficiario ha
diritto al capitale assicurato; mentre se l’assicurato a 50
anni è in vita, l’impresa di assicurazione non corrisponde
nulla. Il contratto si estingue.
* DIRITTI/DOVERI del contraente-assicurato, beneficiario e
compagnia di assicurazione
* Possibile periodo di carenza iniziale
* Garanzie principali e complementari
* Nessuna possibilità di riscatto o riduzione
Il suicidio è coperto solamente nei primi 2 anni
Premio dell’assicurazione temporanea caso morte
Unico, annuo costante, annuo rivalutabile, annui limitati.
Prestazione erogata a scadenza:
- capitale costante (soluzione più comune)
- capitale decrescente: l’assicurazione di annualità
collegata ad un mutuo ipotecario (non obbligatorie, detta
CPI [Creditor Protection Insurance])
- capitale crescente o indicizzato all’inflazione (raro)
- capitale rivalutabile
ASSICURAZIONE CASO MORTE A VITA INTERA
Finalità: garantire al beneficiario un capitale in caso di
decesso dell’assicurato
A vita intera in qualunque momento avvenga
* Normalmente a capitale rivalutabile
* Possibilità di riscatto o riduzione
* Premio costante o rivalutabile o unico
ASSICURAZIONI CASO VITA
Finalità: garantire un capitale o una rendita al
raggiungimento di una certa età
E’ una integrazione della previdenza obbligatoria.
La condizione fondamentale è la sopravvivenza
dell’assicurato alla scadenza pattuita.
1) Assicurazioni caso vita a capitale differito
Assicurazione sottoscritta a 30 anni fino a 50. Se è
prevista la controassicurazione, in caso di decesso
dell’assicurato durante questo periodo di tempo, il
beneficiario ha diritto alla restituzione dei premi pagati
netti.
Se l’assicurazione al 50° anno di età è in vita, il
beneficiario ha diritto alla riscossione del capitale
2) Assicurazioni caso vita a rendita vitalizia
Prevede il pagamento di rendita se il soggetto è vivo
In base alla durata, si distingue rendita vitalizia:
- temporanea: limitata a n anni
- vitalizia (semplice): per tutta la vita dell’assicurato
In base al momento di inizio dell’erogazione, si distingue
rendita vitalizia:
- immediata: erogata immediatamente a fronte di un
premio unico
- differita: erogata a partire da una certa data
In base alla designazione del beneficiario, si ha:
- rendita semplice: è la rendita che viene pagata al
pensionato finché in vita. Non è prevista alcuna
reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato
- rendita reversibile: è la rendita che viene pagata al
pensionato finché è in vita e, dopo il suo decesso, al
beneficiario da lui designato se ancora in vita
Le opzioni
Possibilità di modificare la tipologia di erogazione della
prestazione da capitale in rendita e viceversa. Le opzioni
più comuni sono:
- opzione rendita vitalizia
- opzione rendita vitalizia certa per “x” anni
- opzione rendita reversibile
- riscatto totale della rendita
Come avviene il calcolo della rendita?
La ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene
applicando i cosiddetti ‘coefficienti di trasformazione o
conversione’.
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione
all’età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione
in quanto tiene conto della speranza di vita media della
popolazione.
La sentenza della Corte di giustizia Europea nella causa C-236/09 del 1° marzo del
2011 ha interpretato definitivamente l’applicazione della Direttiva 2004/113/CE nel
settore delle polizze.
“Considerare il sesso dell’assicurato come fattore di rischio
non è compatibile con i diritti fondamentali riconosciuti
dell’Unione Europea”.
A partire dal 21 dicembre 2012, le compagnie di
assicurazione dovranno trattare in modo paritario uomini e
donne, sia per il prezzo sia per le prestazioni assicurative.
3) Assicurazione mista semplice
Caso vita + temporanea caso morte Due prestazioni
alternative!
Temporanea caso morte + vita capitale differito (caso vita)
a) Il capitale se l’assicurato è in vita alla scadenza del
termine di differimento (caso vita)
Oppure
b)Il capitale assicurato nel caso di premorienza
dell’assicurato (caso morte)
[In qualunque momento avvenga la morte la compagnia
paga]
Casi particolari:
- mista doppia: il capitale in caso di vita è doppio di
quello in caso di morte
- mista a capitale raddoppiato: formata da caso vita a
capitale differito + caso morte a vita intera
*se l’assicurato è in vita alla scadenza l’impresa di
assicurazione paga due volte
*se l’assicurato muore prima della scadenza l’impresa
di assicurazione paga una volta sola
4) Assicurazione mista a termine fisso
(Il soggetto stipula assicurazione a t0 e scade a tn. Se
assicurato muore tra t0 e tn il beneficiario deve aspettare
tn per incassare il premio)
Pagamento di un capitale alla scadenza del contratto
- sia in caso di sopravvivenza
- sia in caso di decesso dell’assicurato
E’ un’alternativa all’assicurazione mista che è una
assicurazione con controassicurazione, la quale può essere:
* nella temporanea caso morte recupero premi netti in
caso di sopravvivenza dell’assicurato
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