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La previdenza complementare
In linea generale, le aliquote delle contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) corrispondono al 33% e sono così articolate:- 23,81% a carico del datore di lavoro;
- 9,19% a carico del dipendente.
La previdenza complementare è stata introdotta per la prima volta dalla Legge Amato del 1993, l'obiettivo è stato quello di fornire una progressiva integrazione della pensione pubblica obbligatoria. È una scelta libera e facoltativa, tutti i cittadini possono parteciparvi (i lavoratori sono obbligati SOLO ad aderire a quella pubblica). Le modalità di adesione tendenzialmente sono due:
- collettiva (inquadrati in determinati settori o imprese; e quindi aderire al fondo di categoria dove la disciplina del fondo
La pensione nasce da una contrattazione collettiva tra datore di lavoro e gestore, sono i cd. fondi chiusi)
individuale (fondo pensione sottoscritto su base individuale o polizza assicurativa)
È un sistema che funziona totalmente con la capitalizzazione, i fondi versati durante tutta l'età lavorativa vengono investiti progressivamente. La gestione dei fondi viene affidata a molteplici investitori istituzionali (SGR in primis, nel caso individuale banche, sim o SGR). Questi fondi vengono separati dai fondi dell'impresa (solo nelle SICAV accade il contrario). Questi prodotti pagano la pensione privata complementare che almeno per la metà dell'importo deve essere pagata sotto forma di rendita, lo scopo è quello previdenziale ovvero preservare le risorse per tutta la durata della vita, esiste poi la possibilità di riscattare una parte.
Tutti i fondi pensioni godono di agevolazioni fiscali. In genere la previdenza complementare assume la forma di: fondi pensione e polizze assicurative. Le forme di previdenza complementare si rifanno a: - fondi pensione chiusi: istituiti a seguito di contrattazione collettiva, sono fondi aziendali, di categoria o territoriali (esempio: quadri FIAT). Beneficiano dei contributi del datore di lavoro. - fondi aperti: creati dagli intermediari finanziari, promossi dalle banche, tutti possono iscriversi e l'adesione può essere sia collettiva che individuale. - pip (piani individuali di previdenza): sono in genere polizze del ramo terzo, ovvero assicurazioni sulla vita. Particolarmente indicate per liberi professionisti e lavoratori autonomi. LE PRESTAZIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1) Pensione - Al raggiungimento dell'età pensionistica - Almeno 5 anni di adesione al fondo - In forma di rendita e/o capitale (max 50% in forma di capitale) 2) Anticipazione - In forma di rendita o capitale - Possibilità di anticipare la pensione prima del raggiungimento dell'età pensionistica 3) Riscatto - Possibilità di riscattare il proprio fondo pensione in forma di capitale 4) Trasferimento - Possibilità di trasferire il proprio fondo pensione da un fondo ad un altroqualunque momento fino al 75% della posizione maturata per spese sanitarie per sé, i coniugi e i figli
Dopo 8 anni di partecipazione al fondo, fino al 75% della posizione maturata per acquisto/ristrutturazione prima casa per sé e per i figli
Dopo 8 anni di partecipazione al fondo, fino al 30% della posizione maturata per altre esigenze non specificate degli iscritti
3) Trasferimento
Dopo almeno 2 anni di partecipazione al fondo facoltà di trasferimento del montante accumulato ad un'altra forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale
Il lavoratore, in caso di trasferimento, ha il diritto di trasferire alla forma prescelta sia il TFR maturando sia l'eventuale contributo del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal contratto o dall'accordo collettivi, anche aziendale
4) Riscatto
Riscatto parziale fino al 50% se il periodo di disoccupazione è compreso tra 12 e 48 mesi
Riscatto totale se il
periodo di disoccupazione è superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente grave
In caso di decesso del partecipante il montante maturato è versato agli eredi o ai beneficiari indicati dall'iscritto
Alcuni dati sulla previdenza complementare
Dati previdenz...
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Assicurazione danni
Art. 1882 c.c.: L'assicurazione danni è il contratto con il quale l'assicuratore, versato il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere all'assicurato un indennizzo entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto.
Art 2, comma 3 delle assicurazioni private riporta l'elenco delle assicurazioni del ramo danni, noi per semplicità li suddivideremo in 3 macro
- Danni alla persona (infortuni e malattie)- Assicurazione Pagina 42
- Danni alla persona (infortuni e malattie)- Danni al patrimonio dell'assicurato (incendio e furto)
- Danni ai terzi (responsabilità civile)
La logica dei prodotti danni è diversa, sono prodotti spesso annuali, che offrono un risarcimento al danno subìto. Spesso vengono venduti in pacchetti che incorporano più garanzie, dando così vita ad un prodotto "multi ramo".
Norme del codice civile che regolano l'assicurazione danni (Art. 1904-1918)
- Art 1905 PRINCIPIO INDENNITARIO (principio di non arricchimento), il risarcimento non potrà mai essere superiore al danno subito, altrimenti ci sarebbe un arricchimento, anche se il massimale di polizza può essere molto più alto del danno.
- Art 1907-1909 VALORE DELLA COSA ASSICURATA, è bene stabilire dei massimali, la polizza cambia in base al suo valore. In ogni caso il valore assicurato
- Uguale al valore reale del bene (assicurazione piena)
- Minore al valore reale del bene (assicurazione parziale o sottoassicurazione)
- Maggiore al valore reale del bene (soprassicurazione) ma questa è vietata!!!
Art 1913 OBBLIGO DI AVVISO DELL'AVVENUTO SINISTRO
Art 1914 OBBLIGO DI SALVATAGGIO, nasce da una forma di limitazione dell'azzardo morale, il rischio che l'assicurato possa avere un atteggiamento opportunistico è alto. L'assicurato si obbliga a limitare il più possibile l'importo del danno appena subito, queste spese verranno poi rimborsate dalle imprese di assicurazione, ma se riuscirà a dimostrare di non aver adempiuto a questo articolo, potrà anche
riuscire ad ottenere una liberatoria e non risarcire il sinistro.PREMIO NEI RAMI DANNI
Caricamenti, 3 tipologie:
- caricamenti di sicurezza; serve per coprire eventuali errori di stima
- caricamenti per spese; costi amministrativi e generali
- caricamenti di utile; piccola quota che serve per generare un valore aggiunto al contratto
Forme di assicurazione (definiscono l'importo del pagamento in caso di sinistro).
- Assicurazione a valore intero o assoluto: valore assicurato = valore reale del bene. Il massimale corrisponde al valore complessivo reale del bene. Il problema sorge nel momento in cui si verifica il sinistro, in quanto il c.c. impone la cosiddetta regola proporzionale. L'assicurato ha pagato un premio per il valore reale del bene, occorre perciò vedere al verificarsi del sinistro se il bene ha realmente trattenuto quel valore o se lo ha aumentato rispetto al valore iniziale. Di fatto l'assicurazione sta perdendo una parte del premio, questa mancanza si
traduce in una riduzione proporzionale dell'indennizzo pagato dall'impresa.
Esempio (assicurazione incendio abitazione):
Valore assicurato = 60
Valore reale del bene = 100
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Valore reale del bene = 100
Ammontare del danno = 20
Il risarcimento sarà: 20 * (60/100) = 12
Assicurazione a primo rischio relativo: valore assicurato = massimo danno probabile.
Nella polizza viene indicato:
valore complessivo dei beni = valore di esistenza
valore assicurato (limite massimo di risarcimento)
Cosa succede però se al momento del sinistro: valore esistenza effettivo > valore esistenza dichiarato? Si applica la regola proporzionale
Ricapitolando: In polizza deve essere indicato il valore complessivo del bene (valore di esistenza) e quanto di questo valore vado ad assicurare. Il valore assicurato è il massimale della polizza. Se al momento del sinistro il valore effettivo è maggiore del valore di esistenza dichiarato, si impone
l'applicazione della regola proporzionale.
- Assicurazione a primo rischio assoluto: valore assicurato = limite massimo di risarcimento (massimo danno possibile, non viene applicata la regola proporzionale).
- Valore commerciale: prevede di pagare come indennizzo il valore reale del bene al momento del sinistro (quattroruote).
- Valore a nuovo: indennizzo = costo equivalente alla totale reintegrazione a nuovo, senza considerare l'ammortamento. Fermo restando che: valore a nuovo <= doppio del valore commerciale al momento del sinistro.
- Stima accettata: indennizzo = valore stimato da periti, accettato per iscritto tra le parti (opere d'arte).
FRANCHIGIE E SCOPERTI
Finalità: eliminare sinistri di piccolo importo - ridurre spese di gestione - responsabilizzare l'assicurato
FRANCHIGIA: Somma, stabilita nel contratto, che viene dedotta dall'ammontare del danno, rimanendo a carico dell'assicurato. Può essere:
- ASSOLUTA ->
- PURO
- CON MINIMO (minimo mai risarcito)
- Infortuni
- Malattia
- Salute
risarcimento = parte di danno eccedente la franchigia• RELATIVA -> risarcimento = intero danno se eccedente la franchigia
SCOPERTO: Simile alla franchigia, ma espresso in %. Può essere:
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Prodotti assicurativi danni alle persone
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Prodotti assicurativi danni alle persone
➊ POLIZZE INFORTUNI
La polizza Infortuni è utile per tutelare il patrimonio nell’eventualità in cui si verifichi un evento violento ed esterno che causi lesioni fisiche obiettivamente accertabili e che potrebbero anche impedire il normale svolgimento dell’attività lavorativa. Copre i rischi di