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FATTORI DETERMINANTI NELLA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA:
Aspetti giuridici e fiscali: hanno diversi trattamenti
Rischi assunti dai soci: i soci possono avere più o meno rischi a seconda del fatto
che la società sia a mutualità prevalente o meno. Riguarda la questione della
responsabilità dal punto di vista finanziario quindi quanto vogliono rischiare il
proprio capitale i soci.
Dimensione dell’azienda:
Aspetti organizzativi e gestionali:
Aspetti finanziari: questioni di credito con terzi (banche, finanziatori, creditori)
FALLIMENTO: Attraverso la procedura fallimentare, sotto il controllo dell’autorità
giudiziaria, vengono liquidati i beni dell’impresa che si trova in grave e insanabile dissesto
finanziario. La parte rimanente del capitale che non viene utilizzata per pagare i debiti, di
norma viene divisa tra i soci in base alla quota di capitale che hanno investito alla costituzione.
Società cooperative:
Le società cooperative sono società a capitale variabile ossia l’aumento del capitale non
modifica l’atto costitutivo in nessun modo (“principio della porta aperta”). Esse si
caratterizzano per lo scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo scopo
mutualistico. Lo scopo mutualistico è regolato dall’art 45: “La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere di mutualità e sanza fini di speculazione provata. La
legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.”
I soci godono della responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società
con il suo patrimonio (autonomia patrimoniale perfetta). Non vi è capitale minimo per la
costituzione ma ogni socio deve versare minimo 25€. I soci devono essere minimo 3
Vige il principio di parità tra i soci (democrazia economica) che si traduce nel voto capitario e
nella necessita di un giudizio motivato sui motivi di ammissione o sul diniego di ammissione nei
confronti di nuovi soci.
La partecipazione dei soci cooperatori al capitale sociale può essere rappresentata da quote se
si adotta la struttura di società a responsabilità limitata o azioni se viene adottata la struttura
di società per azioni
SOCIETA A SCOPO MUTUALISTICO: lo scopo-mezzo è uguale a quelle lucrative ossia
l’esercizio in comune di una determinata attività economica. Lo scopo-fine è diverso:
nelle società lucrative la produzione di utili da distribuire tra i soci; nelle società
cooperative lo scopo mutualistico.
Lo scopo prevalente delle cooperative è quello di fornire beni e servizi o occasioni di
lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiosi di quelle
che si otterrebbero sul mercato.
L’attività di impresa delle società cooperative si caratterizza per la cosiddetta gestione
dei servizi a favore dei soci, che sono i destinatari elettivi ma non esclusivi dei beni o
servizi prodotti dalla cooperativa.
Nel processo di produzione viene eliminata l’intermediazione di altri soggetti ossia
accorcia la filiera ed automaticamente il prezzo rimane basso perché i soggetti
intermediari non avranno profitto essendo eliminati nel processo. Anche nelle
cooperative si punta a un risultato economico ma esso non è la più elevata
remunerazione possibile del capitale investito (lucro soggettivo), bensì quello di
soddisfare un comune preesistente bisogno economico conseguendo un risparmio di
spesa o una maggiore remunerazioni
SOCI: i soci sono persone fisiche; possono farne parte anche persone giuridiche (es
altre società). Vi sono i soci sovventori ossia coloro che apportano il capitale rischio per
la società; i soci cooperatori che sono tutelati in quanto le leggi si preoccupano del fatto
che i sovventori prendano il sopravvento della società infatti ad esempio i voti attribuiti
ai soci sovventori non devono superare 1/3 dei voti.
Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente ma non
esclusivamente mutualistico. Esse possono svolgere anche attività con terzi ovvero
fornire anche a terzi le medesime prestazioni che formano oggetto della gestione a
favore dei soci. Incompatibile con lo scopo mutualistico è l’integrale distribuzione ai soci
degli utili prodotti dalla cooperativa: vi sono infatti limiti massimi della percentuale di
utili distribuibili alle diverse categorie di soci. In questo modo si disincentiva la
partecipazione ad una cooperativa di soci animati dal solo intento di ricavare la più alta
remunerazione possibile dal capitale investito.
Fondamentale è la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e non in quanto le
disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
cooperative a mutualità prevalente. Le società cooperative a mutualità prevalente possono
trasformarsi in società a scopo di lucro.
L’art 2512 stabilisce che sono società cooperative a scopo mutualistico in ragione del tipo di
scambio mutualistico quelle che:
Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci consumatori o utenti
di beni o servizi
Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci
Si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci
VOTO : Nelle cooperative vige il principio di voto capitario ossia “ogni testa un voto”. Ogni
socio ha diritto a un voto in assemblea che ha pari importanza per tutti indipendentemente
dalla quota di capitale che conferisce. Tuttavia ai soci cooperatori persone giuridiche può
spettare un numero di voti superiore come per i soci sovventori (coloro che apportano più
capitale in azienda). A particolari condizioni, se è previsto dallo Statuto, possono essere
assegnati più voti (ma non oltre a cinque) anche alle persone fisiche. L’atto costitutivo può
prevedere che il procedimento assembleare sia articolato in due fasi (assemblee separate e
assemblea generale) per agevolare la partecipazione dei soci e la formazione delle
maggioranze nelle cooperative con ampia compagine sociale.
STRUTTURA GIURIDICA: Le forme principali in cui si possono costituire le cooperative sono
la SPA e SRL. Se la società ha meno di 9 soci, dunque è piccola, si applicano le norme giuridiche
della SRL mentre se la società è grande si costituisce la SPA. Per essere una SRL deve:
Numero dei soci inferiore a venti
Attivo patrimoniale inferiore a 1 000 000 di euro.
Si possono anche costituire le cooperative di credito (le quali devono essere per forza S.p.a.),
ad esempio le Banche, e prevedono una serie di norme.
La legge ha sancito l’obbligo per le cooperative di dotarsi di uno specifico regolamento
verbalizzato (e depositato nel registro delle imprese) di disciplina dei rapporti di lavoro interni.
Le società cooperative assumono le forme di amministrazione e controllo tipiche della SPA. e
SRL. Per le SPA vale la normativa prevista per tale società, ma vi è la possibilità di adottare un
sistema dualistico (che prevede un consiglio di sorveglianza e gestione, in cui il consiglio di
sorveglianza nomina la gestione) o monistico (consiglio di amministrazione nominato dai soci),
in alternativa a quello tradizionale. Inoltre è previsto un organo chiamato Collegio dei Probiviri
al quale è affidata la risoluzione di eventuali conflitti interni, dunque qualsiasi tipo di
controversia, ma si tratta perlopiù di conflitti di interesse. Questi cercano di risolvere eventuali
problematiche in via legale.
TIPOLOGIE DI COOPERATIVE: A seconda della natura dei soci e delle finalità che questi
ultimi si impegnano a perseguire si possono distinguere svariate tipologie di cooperative.
Le principali sono:
Cooperative di consumatori: hanno l’obiettivo di acquistare e rivendere i beni
a cui i soci sono interessati a prezzi vantaggiosi ai propri soci o altri
consumatori;
Cooperative di dettaglianti: hanno lo scopo di unirsi sotto un’unica insegna
per occuparsi congiuntamente di acquisti e pubblicità. Questo tipo di
associazione permette di ottenere economie di scala e/o un certo
posizionamento concorrenziale;
Cooperative di produzione e di lavoro: hanno lo scopo di procurare lavoro a
migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori. Il rapporto tra socio e
cooperativa è regolato dal Regolamento interno, il quale è obbligatorio;
Cooperative edilizie: in Italia non è particolarmente è diffusa. È finalizzata a
costruire abitazioni per i soci e abbattere il guadagno tipico dei costruttori;
Cooperative di credito: hanno lo scopo consiste nell’implementazione di una
politica del creditore equa verso i soci e i clienti e anche le condizioni
dovrebbero essere più trasparenti. Questa tipologia è rappresentata dalle
Banche di Credito Cooperativo;
Cooperative agricole o della pesca: cooperativa che si occupa delle fasi
tipiche dei prodotti agricoli o della pesca;
Cooperative sociali: lo scopo di tutte le cooperative è mutualistico, ma la
cooperativa sociale oltre allo scopo mutualistico, ha lo scopo di perseguire un
interesse generale delle comunità, la promozione umana e l’integrazione
sociale. Esiste la cooperativa di tipo A, cooperativa di lavoro per la gestione di
servizi socio-sanitari; di tipo B, finalizzata all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
Cooperativa di secondo grado: Si tratta di un consorzio di cooperative che
svolgono la medesima attività.
VIGILANZA: Ci sono delle agevolazioni di tipo amministrativo. Le società cooperative sono
sottoposte al controllo dell’autorità governativa, al fine di assicurare il regolare funzionamento
amministrativo e contabile e il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle
agevolazioni tributarie e creditizie. La Vigilanza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico ed
è principalmente una vigilanza ispettiva. In caos di irregolare funzionamento delle società il
Ministero dello Sviluppo Economico può procedere alla revoca di sindaci e amministratori e
affidare la gestione a in commissario governativo. IMPORTANTE: Le società cooperative devono
essere iscritte al Registro delle Imprese
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:
Le organizzazioni sono entità intangibili e rappresentano uno strumento usato dalle persone
mediante accordi sistematici per coordinare, da un’entità superiore, le proprie azioni al fine di
raggiungere un obiettivo o risultato desiderato. Esse sono quindi una risposta ad un bi