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PLUSVALENZE

Art. 86, c.1 TUIR

Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1.1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

  1. se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  2. se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  3. se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Le plusvalenze sono elementi reddituali di natura più precisamente incremento di valore eventualmente realizzati in occasione della fuoriuscita dalla sfera dell'impresa di beni diversi dai beni-merce. I beni idonei a generare plusvalenze sono i beni strumentali e patrimoniali dell'impresa (beni diversi dall'art.85), e costituisce plusvalenza la differenza positiva tra il corrispettivo conseguito in occasione della dismissione del bene e la parte non ancora ammortizzata.

del soggetto che le ha realizzate e sono quindi soggette a tassazione. Tuttavia, esistono alcune eccezioni e agevolazioni fiscali che possono ridurre l'imponibile delle plusvalenze. Per quanto riguarda i costi sostenuti per l'acquisto dei beni strumentali e patrimoniali, essi possono essere dedotti con quote di ammortamento nel corso degli anni. Questo significa che il costo di acquisto viene distribuito nel tempo e viene detratto dal reddito imponibile. Analogamente, i proventi conseguiti in occasione della dismissione dei beni devono essere sottoposti a tassazione se sono maggiori del costo ancora da ammortizzare. In altre parole, se il ricavo di vendita supera il valore residuo del bene, la differenza costituisce una plusvalenza che è soggetta a tassazione. Le plusvalenze patrimoniali possono derivare da diverse situazioni, come ad esempio la cessione a titolo oneroso di un bene, il conseguimento di un risarcimento o l'assegnazione di beni a soci o per finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Anche le permute possono generare plusvalenze, ma solo il conguaglio in denaro eventualmente pattuito viene considerato come plusvalenza. In generale, le plusvalenze concorrono a formare il reddito del soggetto che le ha realizzate e sono quindi soggette a tassazione. Tuttavia, è importante consultare le normative fiscali specifiche per verificare eventuali eccezioni o agevolazioni applicabili.

Dell'esercizio in cui vengono realizzate, da individuare in base al principio di competenza. È importante sapere se un bene produce ricavi o plusvalenze perché è in questo modo che si determina l'ammontare da tassare: quanto stabilito civilmente vale anche fiscalmente, pur esistendo delle variazioni se, in fase di redazione del bilancio, si sono usati criteri diversi da quelli fiscali. Il valore residuo civilistico e fiscale corrispondono in termini di ammontare.

Art. 86, c.4 TUIR plusvalenze realizzate [...] concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare. "L'enell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a 52 scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto [...]" almeno 3 anni.

Limitatamente alle plusvalenze

derivanti da beni posseduti da è dividere in 5 anni la tassazione, riconosciuta al contribuente la possibilità di non oltre il quarto. nell'esercizio di realizzo della plusvalenza e nei successivi ma Il contribuente può scegliere di rinviare al futuro la tassazione ma non può scegliere quando. -> la scelta che il contribuente ha è o pagare tutto subito o pagare in 5 anni

NB: 3 anni è 3 periodi d'imposta data d'acquisto L'amministrazione finanziaria dice che i 3 anni vanno contati dalla del bene Valore normale: corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi in libera concorrenza nello stesso luogo e nello stesso momento. Si fa riferimento a dei listini e qualora non ci siano si fa riferimento ai listini della camera di commercio Plusvalenze esenti - Participation Exemption (PEX) Art. 87 TUIR Le plusvalenze esenti sono realizzate su partecipazioni sia in società commerciali di persone, sia in società

di capitoline non concorrono alla formazione del reddito imponile. Ciò accade per far sì che il reddito prodotto dalle società venga tassato una volta sola (in capo alla società produttrice) e non anche nuovamente in capo al socio che sia anch'esso soggetto passivo IRES. L'estensione dell'esenzione dai dividendi alle plusvalenze su partecipazioni è stata motivata osservando che queste ultime dipendono normalmente dall'esistenza di utili realizzati e non distribuiti da parte della società partecipata. L'esistenza di una plusvalenza implica che la società partecipata ha accumulato negli anni precedenti degli utili che anziché essere distribuiti come dividendi sono stati accantonati come riserva, facendo aumentare il valore del PN e quindi della partecipazione. In tal modo, una volta ceduta, si genera un plusvalore frutto dell'utile - già tassato - della partecipata, accantonato a riserva.plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società (residenti e non residenti) alla formazione del reddito imponibile - nella misura del 95% - se sono soddisfatti i seguenti requisiti: Oggettivi (fanno riferimento all'oggetto della partecipazione): - ininterrottamente posseduta: la partecipazione è dal primo giorno del dodicesimo mese precedente alla cessione (metodo applicato: LIFO); - si considerano cedute per prime le azioni acquisite in data più recente; - non ne beneficiano le azioni speculative. Esempio: - acquisto 1: 1000 azioni, 10 Gennaio 2018 - acquisto 2: 1000 azioni, 21 Aprile 2018 - cessione: 500 azioni, 10 Febbraio 2019 Requisito di possesso ininterrotto non soddisfatto: si considerano vendute per prime le azioni acquistate per ultime. Non è dimostrabile quali azioni siano state vendute al momento della cessione, quindi il legislatore ha stabilito tale regola per evitare fenomeni di.

elusione.classificate come immobilizzazioni– le partecipazioni sono nel primo bilancio chiusodurante il periodo di possesso–> si vogliono evitare riclassificazioni a ridosso della cessione–> non pregiudica la fruizione della PEX l’iscrizione nell’attivo circolante se lapartecipazione ha maturato i 12 mesi previsti–> devono essere stata iscritte fin da subito come immobilizzazioni finanziarie perchédevono essere acquistate per essere detenute fino a scadenza

Soggettivi (fanno riferimento all’impresa partecipata): privilegiato– la partecipata non risiede in stati/territori caratterizzati da regime fiscaleeffettiva attività commerciale,– la partecipata esercita una con espressa esclusionedella configurabilità di tale requisito nel caso in cui essa abbia un patrimonioprevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cuiscambio è effettivamente diretta

L'attività dell'impresa tale requisito non sussiste se il patrimonio della partecipata è costituito prevalentemente da immobili di mero godimento (società di comodo). I requisiti soggettivi devono sussistere ininterrottamente per almeno 3 esercizi. In assenza anche solo di uno di tali requisiti, le plusvalenze rimangono soggette al normale regime impositivo. Ratio dell'esenzione: evitare una doppia imposizione.

Minusvalenze sempre indeducibili. Le minusvalenze sono.

REGIME DEI DIVIDENDI

Art. 89, c.2 TUIR

Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.

Problema della doppia imposizione: già stati sottoposti a. I dividendi - pur costituendo redditi propri del socio -

sonotassazione (con IRES) come reddito proprio della Società distributrice.–> in tutti gli ordinamenti viene avvertita l'esigenza di introdurre misure volte a contenere ilfenomeno della cd. doppia imposizione degli utili societari

Sistema dell'esenzione (totale o parziale)esclusiGli utili distribuiti (dividendi) sono dalla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare. Tale esclusione vale anche per i dividendi di società estere, eccetto se residenti in Stati a fiscalità privilegiata.

Esenzione ≠ esclusione

Esenzione: indeducibilità dei componenti negativi

Esclusione: deducibilità dei componenti negativiescluso esente,

Quando un componente è dalla formazione del reddito perché i relativi componenti negativi sono indeducibili.–> se un componente positivo di reddito non concorre alla formazione del reddito perché escluso, i relativi componenti negativi di reddito sono indeducibili.

La norma si applica

società di persone, gli utili distribuiti non sono tassati se la società di capitali è residente e se i dividendi non concorrono a formare il 95% del loro ammontare. In questo caso, i dividendi sono sostanzialmente esentati da una nuova tassazione in capo al socio. Se la società di capitali è residente in uno Stato a fiscalità privilegiata o in uno Stato non incluso nella white list, i dividendi non sono tassati se la società è residente in uno Stato della white list. Tuttavia, se la società è residente in uno Stato non incluso nella white list, i dividendi sono tassati per il 95%. Inoltre, se una società di capitali percepisce dividendi distribuiti da una società non residente, non si applica la trasparenza fiscale se la società non residente è residente in uno Stato della white list.

società di personeSdp residente: reddito è già stato tassato per trasparenza)– non si tassano (il55 Sdp non residente:– residente in uno Stato a fiscalità privilegiata:–> se si tassanoresidente in uno Stato della white list:–> se non si tassano per il 95%principio di competenza.I dividendi sono una delle eccezioni alper cassa,Vanno tassati cioè nell’esercizio in cui sono percepiti in qualsiasi forma ed inqualsiasi denominazione (cioè per qualunque forma di remunerazione collegata ai risultatieconomici della società).• Se una società di capitali percepisce dividendi distribuiti da un’altra società di capitali:Sdc residente:– non si tassanoRimedi contro la doppia imposizione:- tassa

Dettagli
A.A. 2021-2022
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulio_Domenichini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ortoleva Maria Grazia.