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Principi di Diritto Tributario – La Rosa

Imposte sui Redditi – IRPEF e IRES

La disciplina delle imposte sui redditi è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

– 1° titolo: disciplina dell’IRPEF –> imposta personale e progressiva sul reddito

complessivo delle persone fisiche

– 2° titolo: disciplina dell’IRES –> imposta proporzionale sul reddito complessivo delle

società di capitali ed Enti pubblici/privati

–> aliquota unica 24%

Discipline comuni

– 3° titolo:

Principi generali

Nozione di reddito e presupposto delle relative imposte

Il TUIR non fornisce una generale nozione di reddito. possesso di redditi in

Gli artt. 1 e 72 identificano il presupposto di IRPEF e IRES nel “…

denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. ti …”.

reddito ai fini fiscali, categorie:

Per stabilire cosa si intende per l’art. 6 indica delle

– Redditi fondiari

– Redditi di capitale

– Redditi da lavoro dipendente

– Redditi da lavoro autonomo

– Redditi da lavoro d’impresa

vincite alla lotteria –> categoria residuale, è reddito ciò che è definito

– Redditi diversi (es. come tale dal legislatore)

reddito patrimonio,

La nozione di è diversa da quella di in quanto quest’ultimo identifica la

statico

ricchezza nel suo aspetto (Stato Patrimoniale), mentre il reddito quantifica la

dinamica temporale della formazione della ricchezza (Conto Economico).

confronto tra situazioni economiche

–> Il reddito è quindi espressione di un esistenti in

due diversi momenti che delimitano il periodo d’imposta. reddito

L’ordinamento tributario italiano è principalmente fondato sulla concezione di

prodotto, la quale identifica il reddito derivante da una fonte produttiva e, a sua volta,

suscettibile di essere reinvestita e generare nuova ricchezza.

Presupposto d'imposta presupposto d’imposta soggettivo possesso di un reddito.

IRPEF e IRES hanno come il

Reddito: manifestazione diretta di capacità contributiva

–> ci deve essere una norma che individua una fattispecie impositiva.

–> se c’è un dubbio non bisogna considerare la regola generale, ma verificare che ci sia

la fattispecie

–> È reddito tutto quello che è considerato tale dall’art. 6

possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 …”

“…

Possesso: possesso≠proprietà

diversi criteri di imputazione soggettiva

Congloba i che risultano

concretamente stabiliti all’interno della disciplina dei singoli redditi

–> titolarità delle situazioni soggettive nelle quali i singoli redditi si

concretizzano

qualitativo:

Da un punto di vista

In denaro o natura: rilevano anche le permute.

–> anche il bene rilevato in permuta è assoggettato a tassazione

I redditi in denaro o i redditi in natura sono equiparati.

I redditi in natura sono soprattutto configurabili nelle molteplici ipotesi di compensi per

attività lavorativa corrisposti sotto forma di beni e servizi. valore normale

–> l’ammontare dei proventi e corrispettivi viene quantificato sulla base del

2

Soggetti passivi IRPEF

Art. 2 TUIR

“Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel

territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior

parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno

nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle

anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta

Ufficiale.” persone fisiche residenti e non residenti

I soggetti passivi sono le nel territorio dello

Stato.

irrilevante cittadinanza

–> il profilo della

grande importanza fattuale del soggetto con il territorio dello Stato

–> il rapporto

(residenza) residenti non residenti:

Distinzione tra soggetti e

Residenti:

– principio della commisurazione dell’imposta all’ammontare complessivo di tutti

della tassazione del reddito

i redditi ovunque prodotti nel mondo (principio

mondiale)

Non residenti:

– solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato

natura personale

Soluzioni normative coerenti con la dell’IRFEF.

L’ordinamento italiano consente ai residenti di detrarre dall’IRPEF le imposte pagate a titolo

definitivo allo Stato estero sino a concorrenza della quota dell’imposta italiana

corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e quello complessivo.

doppia imposizione internazionale

–> per evitare

Criteri per residenza:

considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono

“si

iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il

domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”

per la maggior parte del periodo d’imposta:

Persone che

– sono iscritte all’anagrafe

residenza

– hanno la

domicilio

– hanno il

3 per la maggior parte del periodo d’imposta.

I tre criteri sono alternativi, ma devono valere ne basta uno

–> non devono sussistere contemporaneamente –>

o.

ne basta uno perché la norma dice

–>

Periodo d’imposta: si identifica in giorni

Considera “abituale” una dimora che si protragga per più di 6 mesi.

Iscrizione all’anagrafe:

della popolazione residente”:

“Anagrafi anagrafe del comune in cui si risiede civilisticamente

formale.

È un criterio prettamente

Se per il periodo d’imposta si è iscritti all’anagrafe, si è anche residenti in Italia.

condizione è soddisfatta,

Se la non sono necessarie ulteriori verifiche.

condizione non è soddisfatta, domicilio

Se la bisogna verificare se il luogo del o

residenza in Italia.

sia civlisticamente inteso decisiva:

L’iscrizione all’anagrafe ha una valenza non occorre verificare altre condizioni.

inversione dell’onere della prova

Inoltre esiste una sostanziale nei confronti dei cittadini

paesi della white list).

italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti all’estero (nei

residenti nel territorio dello Stato “salvo prova

–> i cittadini continuano a considerarsi

contraria”

–> se si è iscritti all’anagrafe ma si è residenti all’estero si è comunque soggetti passivi

d’imposta in Italia

Onere della prova:

L’onere della prova si rovescia nei confronti dei cittadini cancellati dalle anagrafi della

popolazione residente (per iscriversi all’AIRE - Anagrafe Italiana Residenti Estero) e trasferiti

in Stati diversi da quelli positivamente individuati da un apposito decreto ministeriale (white

fiscali o Stati a fiscalità privilegiata)

list). Gli stati al di fuori della white list (paradisi non

consentono infatti un adeguato scambio di informazioni, ed in essi il livello di tassazione è

sensibilmente inferiore a quello esistente in Italia (inoltre nei cd. paradisi fiscali esiste la

possibilità di costituire delle società anonime).

non compreso

Se il cittadino si trasferisce in uno Stato nella white list, viene comunque

prova contraria”

considerato cittadino italiano “salvo dimostrazione

–> è posta a carico del contribuente la dell’effettività del trasferimento

presunzione legale relativa

–> (è ammessa la prova contraria)

fornita dal cittadino,

–> la prova contraria deve essere ovvero deve dimostrare la

residenza e il domicilio fuori dal territorio dello Stato.

semplificazione,

Questa presunzione è stata introdotta per cioè per aiutare l’Agenzia delle

entrate a individuare casi di evasione fiscale (se ci si trasferisce in un paradiso fiscale si

presuppone che sia per non pagare le imposte nello Stato, non per effettiva produzione di

reddito all’estero). non

L’individuo deve quindi dimostrare che si è trasferito in uno Stato a fiscalità privilegiata

per usufruire dei benefici fiscali, ma per altre ragioni.

4

La prova deve essere data con dei documenti (biglietti aerei, fatture carte di credito,

intestazione utenze) per dimostrare che effettivamente si dimora all’estero.

compreso

Se il cittadino si trasferisce in uno Stato nella white list, iscrivendosi all’AIRE,

sarà l’Agenzia che avrà l’onere della prova della residenza del contribuenti in Italia.

Non esiste quindi più la riserva di legge.

In pratica:

Se ci si trasferisce all’estero bisogna cancellarsi dall’anagrafe del comune di residenza ed

iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti Estero).

–> se io mi trasferisco all’estero e mi iscrivo all’AIRE sono automaticamente non residente?

Dipende da dove mi trasferisco.

Paese della white list: sono automaticamente non residente e la prova dell’eventuale

residenza in Italia spetta all’agenzia

Paese non white list: sono ancora residente in Italia e devo provare di essermi trasferito

5

Soggetti passivi IRES

Art. 73, c.1 TUIR

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

“1.

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le

società cooperative e le società di mutua assicurazione , nonché le società europee di cui al

regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE)

n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello

Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo

o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo

del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non

residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono,

oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre

organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il

presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di

cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate

nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal

trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione

individuata nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in

mancanza, in parti uguali.”

Nell’art. 73 sono individuati i soggetti che devono pagare l’IRES.

4 categorie di soggetti:

società di capitali residenti

a) nel territorio dello Stato

b) enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato

commerciali (oggetto principale ed esclusivo attività commerciale) non

c) enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio dello Stato

commerciali non residenti

d) società ed enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica

L’area dei soggetti passivi IRES è molto ampia. Comprende infatti associazioni non

riconosciute, consorzi e le altre organizzazioni, non appartenenti ad altri soggetti passivi,

nei cui confronti il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo (b,c) e

società di persone e associazioni tra artisti e professionisti (d) ed Enti sia societari che non,

dotati o meno di personalità giuridica, residenti o meno nel territorio.

Rimangono escluse le società di persone e le altre figure soggettive individuate nell’art. 5

del TUIR se residenti nel territorio dello Stato, in quanto i redditi vengono imputati ai soci

trasparenza”.

“per

6

–> viene prodotto reddito d’impresa che viene - sulla base delle quote di partecipazione -

imputato ai soci che andranno a pagare l’IRPEF.

Trust: segregazione patrimoniale

Forme di

–> un soggetto (disponente) conferisce i propri beni nel trust, cioè trasferisce

l’intestazione dei beni o parte del proprio patrimonio, ponendolo in una sorta di

beneficiari

“contenitore” del quale si conoscono i (coloro che beneficeranno dei

redditi derivanti dal bene) ma non i proprietari.

trustee

Il (soggetto che effettua la gestione dei beni conferiti in trust) effettua la

gestione dei beni.

–> il disponente intesta i propri beni al trust

Trust trasparente: i beneficiari sono nominati individualmente.

società di persone

–> trust tassato come

Trust opaco: i beneficiari sono individuati per categoria.

società di capitali

–> trust tassato come

I trustee vengono controllati da dei guardiani (protector) che vigilano sulla buona

gestione dei beni concessi, per tutelare gli interessi del beneficiario.

Posizioni e soggetti possono non coincidere

–> lo stesso soggetto può ricoprire più posizioni, essendo sia disponente che

beneficiario figure soggettive

Nella maggioranza dei casi, l’imposizione fiscale finisce col far capo a

tipiche.

Distinzione tra “Enti residenti” ed “Enti non residenti”

Art. 73, c.3 TUIR

“3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la

maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o

l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio

dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova

contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da

quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi

dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del

trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti

nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando,

successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato

effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni

immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote,

nonché vincoli di destinazione sugli stessi.”

7

Enti residenti: ovunque prodotto nel mondo

criterio della tassazione del reddito

Enti non residenti: solo reddito prodotto nel territorio

criterio della tassazione del

dello Stato

Opera il meccanismo del credito d’imposta per le eventuali imposte pagate allo Stato

estero sui redditi ivi prodotti, per contenere il fenomeno della doppia imposizione.

Residenza:

Per le società, la residenza di determina secondo tre criteri:

formale)

– sede legale (criterio si prendono le decisioni strategiche)

– sede amministrativa (dove capire se l’Ente esercito attività

– oggetto principale o esclusivo (per

commerciali)

Sono criteri alternativi.

Distinzione tra “Enti commerciali” ed “Enti non commerciali”

La distinzione è importante perché i criteri di determinazione del reddito sono

profondamente diversi: gli enti commerciali vengono tassati come società di capitali,

mentre gli enti non commerciali vengono tassati come le persone fisiche.

Enti commerciali: principio secondo il quale tutti i redditi, indipendentemente dalla

reddito d’impresa,

fonte, considerati muovendo dalle complessive

risultanze del conto economico (componenti positivi e negativi di

reddito)

Enti non commerciali: principio della determinazione del reddito complessivo

sommatoria

imponibile attraverso la dei redditi fondiari, di

capitale d’impresa e diversi, da determinare secondo le

regole normalmente applicate nei confronti delle persone

fisiche (sommatoria delle 6 categorie che si trovano

nella determinazione del reddito ai fini IRPEF)

Es. canone di locazione

–> se l’immobile è posseduto da ente non commerciale produce reddito fondiario

–> se l’immobile posseduto da un ente commerciale è un componente positivo di reddito e

produce quindi reddito d’impresa

Art. 73, c. 4,5 TUIR

L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge,

“4.

all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata

autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare

direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulio_Domenichini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ortoleva Maria Grazia.
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