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SEZIONE PRIMA – PRINCIPI COSTITUZIONALI
1 – Il dovere di concorrere alle spese pubbliche
ART. 53 COST.=> Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
ART. 2 COST.=> Il dovere di concorrere alle spese pubbliche è uno dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale. Il singolo deve contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva e non in base a ciò che riceve dallo Stato.
2 – La funzione extrafiscale dei tributi
Funzione naturale dei tributi è procurare entrate allo Stato (e agli altri enti pubblici), ma ogni tributo ha anche funzioni extrafiscali. Esempio classico di tributi con fini extrafiscali sono i dazi all'importazione che mirano a proteggere la produzione nazionale. Anche i tributi ambientali, che mirano a disincentivare attività
inquinanti. L'insieme dei tributi non deve semplicemente coprire le spese pubbliche, perché il finanziamento delle spese pubbliche è, a sua volta, un mezzo per perseguire l'uguaglianza sostanziale (ART. 3 COST. => Lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana). ART. 117 COST. => Le regioni devono rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.
3 - Limiti costituzionali delle leggi tributarie
La funzione legislativa in materia fiscale è limitata non solo da norme che la riguardano in modo specifico ma anche da altre norme della Costituzione. Le leggi tributarie non devono ledere i diritti e le libertà costituzionalmente garantite. L'esercizio delle libertà costituzionalmente garantite non deve
essereostacolato da oneri fiscali.
4 – Il principio di capacità contributiva. Indici diretti e indiretti
Per capacità contributiva di un soggetto si intende la sua capacità economica. La capacità contributiva deve risultare da indici concretamente rivelatori di ricchezza, dai quali sia razionalmente deducibile l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta (ma gli indici non sono un numero chiuso).
Vi sono indici diretti e indici indiretti di capacità contributiva.
INDICI DIRETTI => REDDITO, PATRIMONIO, INCREMENTI (FISICI e di VALORE) DEL PATRIMONIO. Si spiega così la legittimità costituzionale delle imposte sugli immobili.
INDICI INDIRETTI => CONSUMO, AFFARI, TRASFERIMENTO DI UN BENE (tassato dall'imposta di registro).
Se, in generale, il consumo di beni o servizi è indice di capacità contributiva perché implica disponibilità economica, ciò non vale per ogni consumo: vi
sono spese che non sono indice di capacità contributiva e, quindi, non possono essere tassate (es. spesa sanitaria=> Esente da Iva).
5 – Rispetto del minimo vitale
Non tutti i fatti economici sono espressivi di capacità contributiva. Il MINIMO VITALE NON è ESPRESSIVO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. Il tributo non deve intaccare i mezzi economici necessari per il soddisfacimento dei bisogni essenziali. Ciò implica che nell'imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere previsto un sistema di detrazioni o un MINIMO IMPONIBILE (no tax area).
5.1 – La misura massima
Il secondo limite riguarda la MISURA MASSIMA DEL TRIBUTO, che non può essere mai fissato ad un livello superiore alla capacità contributiva dimostrata dall'atto o dal fatto economico. Non vi è nella giurisprudenza costituzionale alcuna indicazione precisa di quale sia il limite massimo della tassazione.
6 – Il requisito di effettività.
Forfettizzazioni e svalutazione monetaria Occorre che il fatto tassato sia rivelatore di CAPACITÀ CONTRIBUTIVA EFFETTIVA (non apparente o fittizia). Il requisito di effettività richiede che le basi imponibili non includano componenti meramente nominali, che non tengono conto in alcun modo della svalutazione della moneta, neppure quando diviene molto elevata. 6.1 - Il requisito di attualità. Tributi retroattivi e pagamenti anticipati La capacità contributiva, per essere effettiva, deve essere attuale. Il tributo, nel momento in cui trova applicazione, deve essere correlato ad una capacità contributiva in atto, non passata o futura. I TRIBUTI RETROATTIVI colpiscono fatti pregressi e, quindi, una capacità contributiva del passato. Essi ledono il principio di capacità contributiva se i fatti del passato non esprimono una capacità contributiva attuale. I tributi retroattivi possono ledere il principio di certezza del diritto. Il requisito dieffettività impedisce al legislatore anche di imporre pagamenti anticipati di tributi che si collegano a presupposti d’imposta che si verificheranno in futuro.
7 – Capacità contributiva e principio di uguaglianza
Dall’ART. 53 COST., combinato con il principio di uguaglianza (ART.3 COST.), discende il PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA TRIBUTARIA in base al quale a situazioni uguali devo corrispondere uguali regimi impositivi e a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale. In altri termini=> Il principio di uguaglianza postula trattamenti uguali di situazioni uguali, trattamenti diversi di situazioni diverse; in materia tributaria significa: tassazioni uguali di situazioni uguali sotto il profilo della capacità contributiva, trattamenti diseguali dove la capacità contributiva è diversa.
Spetta al legislatore stabilire se due situazioni sono uguali o diverse, ma la Corte può sindacare le scelte del legislatore se sono irragionevoli.
(trattamentidifferenziati di situazioni uguali o trattamento uguale di situazioni diverse).Il principio di uguaglianza, imponendo al legislatore di trattare in modo ugualesituazioni che esso stesso mostra di considerare uguali, esige che la legge nondetti discipline contraddittorie; esige coerenza interna alla legge tributaria.
7.1 – Principio di uguaglianza e agevolazioni fiscali
Il problema del rispetto del principio di uguaglianza non si pone soltanto per lenorme impositive ma anche per le norme di favore. Il legislatore non viola ilprincipio di uguaglianza se concede agevolazioni per scopi costituzionalmentericonosciuti (se il trattamento differenziato trova una giustificazione in unanorma costituzionale). Di solito le questioni di costituzionalità non vengonosollevate per ottenere l’eliminazione di un beneficio, ma perché un beneficio èaccordato ad alcuni e non ad altri. La questione è posta per ottenere laestensione di una norma di favore.
8
– Obblighi dei terzi, norme formali e rimborso dell’indebito
L’ART. 53 COST. pone un requisito soggettivo: è necessario che il presupposto sia espressione dell’attitudine a contribuire del soggetto passivo del tributo; è necessario che l’obbligazione tributaria sia posta a carico di chi ha realizzato il presupposto del tributo.
Vi sono norme, però, che pongono obblighi a carico di terzi, ossia di soggetti diversi da coloro cui è imputabile il presupposto. L’art 53 non è violato se il terzo sia in grado di far ricadere l’onere economico del tributo su chi ne realizza il presupposto.
Il principio di capacità contributiva (Art. 53 Cost.) riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non le norme formali (procedimentali e processuali). Devono essere conformi al principio di capacità contributiva le norme che disciplinano i tributi, il diritto al rimborso dell’indebito ed ogni altro profilo di diritto sostanziale.
Se vi sono quindi norme procedimentali o processuali che non tutelano adeguatamente il contribuente, la tutela costituzionale non è data dall’art. 53 Cost., ma da altre norme costituzionali. Il principio costituzionale sancito nell’art. 53 richiede che il fisco non trattenga prelievi avvenuti indebitamente e, quindi, in assenza di capacità contributiva. Il non poter ottenere il rimborso dell’imposta indebitamente pagata viola il principio di capacità contributiva e il principio di uguaglianza (artt. 53 e 3 Cost.).
9 – Interesse fiscale e diritti inviolabili
All’INTERESSE FISCALE è dato, nella Costituzione, un particolare rilievo: il dovere tributario è un dovere inderogabile di solidarietà (art.2), a cui sono tenuti tutti, in ragione della loro capacità contributiva (art. 53).
La tutela costituzionale dell’interesse fiscale deve essere però coordinata con la tutela di altri principi costituzionali, tra cui
quello della capacità contributiva (e non deve mai ledere i diritti inviolabili).
10 – Tributi commutativi e servizi pubblici essenziali
Il fondamento di un tributo può essere costituito, oltre che dalla capacità contributiva, da altri fatti, ugualmente idonei a giustificare la previsione di una prestazione di natura tributaria. Secondo la scienza delle finanze vi sono SERVIZI INDIVISIBILI e SERVIZI DIVISIBILI. I primi devono essere necessariamente finanziati dalla fiscalità generale, cioè con le imposte (non vi è la possibilità di individuare chi ne fruisce in modo distinto). Si applica, quindi, il principio di capacità contributiva. Invece, quando è individuabile chi fruisce del servizio (servizi divisibili), il relativo finanziamento può essere fondato sul principio del beneficio (o controprestazione). Può essere posto, cioè, in tutto o in parte, a carico di chi usufruisce del servizio, in base a tariffa.
o applicandouna tassa. Ciò non implica che si possa sempre prescindere dalla capacità contributiva. I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI devono essere assicurati a tutti, nel rispetto del principio di capacità contributiva. La Costituzione prevede che siano assicurati a tutti il diritto alla salute (art. 32), all'istruzione (art. 34), alla tutela giurisdizionale (art. 24). Occorre dunque distinguere tra SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI e SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI. Il legislatore non può porre il costo di un servizio pubblico essenziale a carico di chi ne usufruisce, senza tener conto della sua capacità contributiva. Ciò implica che il costo del servizio può essere posto a carico di chi può sostenerlo, ma che devono essere previste esenzioni per chi è privo di capacità contributiva. È solo per il finanziamento dei servizi pubblici non essenziali che non vige il principio di capacità contributiva; per tali servizisono a