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IRAP:

IRAP: imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal D.Lgs. 446/1997. È un tributo proprio

regionale derivato; il gettito è destinato alle regioni ma l’imposta è stata istituita e disciplinata da una legge

dello stato. Il presupposto è l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di

beni o servizi. I soggetti passivi sono le imprese individuali, di persone e di capitale, gli enti commerciali, gli

enti non commerciali e coloro che svolgono un lavoro autonomo (professionisti). La base imponibile

corrisponde al valore della produzione netta (valore aggiunto della produzione). Per gli enti non

commerciali pubblici e privati la base imponibile è la somma per le retribuzioni di lavoro dipendente

(aliquota del 8.5%), per le imprese e i professionisti equivale alla differenza tra i proventi dell’attività meno i

costi inerenti all’esercizio dell’attività tipica, per determinare la base imponibile non si possono dedurre ai

proventi i costi per lavoro dipendente, gli interessi passivi e le perdite su crediti (aliquota 3.9%).

Tre maggiori critiche all’IRAP sono state risolte dalla corte costituzionale con la sentenza 156/2001, queste

problematiche erano:

1. Principio di effettività contributiva: il problema è che fare un attività economica organizzata per

produrre beni e servizi non sempre fa si che si abbiano le disponibilità finanziarie per contribuire

alla spesa pubblica quindi l’IRAP andrebbe a colpire una capacità contributiva non effettiva. La

corte costituzionale ha sentenziato che la base imponibile è da considerarsi il valore aggiungo della

produzione cioè la nuova ricchezza prodotto dall’impresa prima che venga ripartita trasformandosi

in reddito tra i soggetti che cooperano all’esercizio dell’attività.

2. Personalità della capacità contributiva: cosi facendo l’IRAP colpirebbe una ricchezza destinata

anche ad altri soggetti (es. i dipendenti) e non solo all’imprenditore. La soluzione della corte

costituzionale è che l’imprenditore recupererà l’esborso costituito dall’imposta aumentando i

prezzi dei beni e servizi venduti, così facendo annulla l’imposizione recuperandola in capo ai terzi

(non è una soluzione che giustifica il problema teorico)

3. Principio di uguaglianza legato alla capacità contributiva: l’IRAP violerebbe il principio che in caso di

stessa capacità contributiva il prelievo deve essere uguale quando assoggetta l’imposta anche ai

professionisti poiché il professionista spesso non ha un organizzazione ma svolge la propria attività

da solo con le sue personali energie. Assoggettare i professionisti viola questo principio poiché non

hanno un attività organizzata e quindi si sarebbe fuori dal presupposto dell’IRAP che non dovrebbe

colpirli. La corte costituzionale ha stabilito che L’imprenditore è sempre assoggettato ad IRAP

mentre per i professionisti bisogna distinguere se il professionista ha un organizzazione autonoma

oppure non ha un’organizzazione autonoma. Per i professionisti l’organizzazione sussiste quando

hanno almeno un dipendete o collaboratore o possiede un numero di beni strumentali eccedenti il

minimo indispensabile per esercitare l’attività di professionista ì.

IRPEF:

Imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal DPR 917/1986 del testo unico imposte sul reddito.

Il presupposto è l possesso di redditi, dove per possesso si intende la produzione, il conseguimento o la

realizzazione di un reddito rientrante in una della sei categorie. Il periodo di imposta corrisponde all’anno

solare e il 31/12 corrisponde alla realizzazione del presupposto. I soggetti passavi sono le persone fisiche

residenti che pagano l’imposta sui redditi prodotti nel mondo e le persone fisiche non residenti che pagano

l’imposta sui redditi prodotti nello stato italiano. Per essere considerati residenti basta soddisfare solo uno

dei seguenti tre criteri:

1. Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano: anche se il soggetto non

ha più alcun interesse economico in Italia però basta essere iscritti all’anagrafe per essere

considerati residenti

2. Possesso della residenza civilistica nel territorio dello stato: si intende il luogo della dimora attuale,

cioè per la maggior parte del periodo di imposta, più di 6 mesi, è fisicamente presente nel territorio

Italiano indipendentemente dall’iscrizione all’anagrafe. Si considera residente anche un soggetto

che trasferisce la propria residenza in una paradiso fiscale a meno che la persona non dimostri di

non aver più alcun rapporto sostanziale con l’ordinamento italiano.

3. Domicilio civilistico in Italia: il domicili è la sede principale degli affari e degli interessi vitali della

persona sia di natura patrimoniale che extrapatrimoniale.

La categoria dei non residenti si ricava per esclusione di questi tre criteri. Per i redditi prodotti in forma

associata bisogna fare una distinzione tra:

a. Società di persone: il reddito prodotto dalla società non viene tassato in capo alla società stessa ma

viene imputato ai soci in base alla loro partecipazione agli utili a prescindere che questo reddito sia

stato distribuito o meno. Il vantaggio di questo sistema è che il reddito della società viene tassato

solo una volta e non subisce doppia tassazione (prima alla società e poi dal soci ancora tramite

IRPEF). Lo svantaggio è che il reddito viene imputato al socio indipendentemente dalla

distribuzione, però quando verrà distribuito il scio non dovrà pagare ancora l’IRPEF in quanto è già

stata tassata. In caso di perdita viene imputata pro quota ai soci

b. Imprese famigliari: distribuzione del reddito tra imprenditore e collaboratori; a quest’ultimi viene

attribuita una quota del reddito complessivo proporzionata al lavoro effettivamente prestato ma

non può essere superiore al 49%. Il criterio di riparto degli utili non vale per le perdite che

rimangono in capo all’imprenditore.

Se l’attività svolta è illecita ma rientra in una delle 6 categorie di reddito, il reddito derivante da ciò è

tassabile. Per il calcolo dell’imposta bisogna seguire 5 passaggi:

1. Sommare i redditi percepiti derivanti dalla varie categorie:si tiene conto dei segni positivi e negativi

perché vi sono delle categorie di reddito che si possono concludere con delle perdite anziché con

degli utili. Si ottiene così la base imponibile lorda. La perdita derivante da lavoro autonomo è

compensabile con i redditi di altre categorie, ma non può essere portata a nuovo cioè in

diminuzione dei redditi percepiti negli anni successivi. La perdita derivante da attività commerciale

non è compensabile con i redditi di altre categorie ma è riportabile a nuovo per i cinque anni

successivi.

2. Oneri deducibili: dalla base imponibile lorda si deducono gli oneri deducibili (spesa mediche

sostenute in caso di invalidità, assegni di mantenimento versati al coniuge in caso di divorzio,

contributi previdenziali, e un importo pari alla metà della rendita catastale della casa di abitazione

del contribuente). Si ottiene così la base imponibile netta.

3. Aliquote: alla base imponibile si applicano le aliquote (23%, 27%, 38%, 41%, 43%), l’IRPEF è

un’imposta per scaglioni e non è dovuto per pensionati con pensione fino a 7.500€ e per i redditi

derivanti dalla prima casa. Così facendo si ottiene l’imposta lorda.

4. Detrazioni: dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni. Vi sono quattro categorie di detrazioni:

a. Per famigliari a carico

b. Per oneri: spettano a chi è titolare di reddito di lavoro dipendente o autonomo

c. Per canoni di locazione: detraibile parte del canone d’affitto della prima casa

d. Altre detrazioni: spese deducibili per il 19% del loro valore (es. spesa funerarie, spese mediche,

interessi versati per il finanziamento ricevuto per l’acquisto della prima casa). Si ottiene così

l’imposta netta

5. Altre voci: dall’imposta netta si devono scomputare altre voci come gli acconti di imposta, le

ritenute a titolo d’acconto e il credito di imposta per redditi prodotti all’etero in quanto il residente

in Italia paga l’imposta anche sui redditi prodotti all’estero che però a loro volta sono già tassati nei

loro paesi, per evitare questa doppia tassazione si permette di dedurre le imposte già pagate

all’estero. Cosi si ottiene la somma da versare.

Certi redditi non concorrono a formare il reddito globale del soggetto ma sono tassati separatamente dagli

altri perché sono redditi a formazione pluriennale, si formano cioè nel corso di più anni ma vengono

percepiti tutti insieme in un certo periodo di imposta. Normalmente a questi redditi viene applicata

l’aliquota corrispondente allo scaglione in cui rientra la media del reddito degli ultimi due anni. Sono

soggetti ad imposta solo i redditi prodotti all’interno dello stato, quindi è necessario stabilire quando un

reddito è prodotto all’interno dello stato. Il reddito fondiario si considera prodotto all’interno se il bene

immobile da cui deriva si trova all’interno. Il reddito di capitale si considera prodotto all’interno se il

debitore della somma da cui deriva il reddito si trova all’interno. Il reddito per lavoro autonomo o

dipendente si considera prodotto all’interno se l’attività da cui deriva il reddito è svolta materialmente in

Italia. I redditi di impresa si considerano prodotti all’interni se l’attività è svolta in Italia con una stabile

organizzazione cioè mediante una sede fissa di affari attraverso cui l’imprenditore straniero svolge la sua

attività nel territorio dello stato. Il redditi diversi sono considerati prodotti all’interno se in Italia viene

materialmente svolta l’attività o si trova materialmente il bene attraverso il quale è conseguito il reddito.

Tipologie di reddito:

1. Redditi fondiari: Vanno iscritti nel catasto di terreni/fabbricati. Provengono da beni immobili che si

trovano nel territorio dello Stato, (se il bene immobile si trova fuori dal territorio dello Stato, il

reddito da esso prodotto viene classificato tra i redditi diversi). Sono imputati in base al soggetto

che possiede il bene immobile a titolo di diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene, (detto nel

TUF). Il reddito fondiario si calcola sulla base della rendita catastale, definita dal TUF è il reddito che

va dichiarato dal possessore, anche se egli non percepisce nessun reddito da

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.nespoli3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Alberto Maria.