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Questo orientamento è stato condiviso in più decisioni importanti.
La forma : quali funzioni persegue? Una pluralità di funzioni.
Forma ab substantiam: quella forma è elemento essenziale del contratto, senza questa il contratto
è nullo e improduttivo di e etti, scrittura privata/autenticata o atto pubblico, art 1350 elencazione
atti necessari.
Forma ab probationem: non è elemento essenziale del contratto, ma incide sul piano della prova
per agevolare la dimostrazione dell’esistenza di quel negozio. Se richiesta la forma ab
probationem non è ammessa ai ni di provare l’esistenza del negozio la presenza di testimoni.
Ai senti dell’art 2729 non sono ammesse le presunzioni semplici.
Esempio: contratto di assicurazione, art 1888, prova del contratto di assicurazione che deve
essere privato per iscritto, quindi necessario un documento; art 1967, disciplina del contratto di
transazione con il quale le parti con due concessioni pongono ne a una lite già iniziata, per
private l’esistenza della transazione si necessita la forma scritta.
Contro dichiaraIone nella simulazione.
Altre funzioni:
-adempimenti pubblicitari, solo pubblicità del contratto, art 2997, l’iscrizione nel registro delle
imprese incide nei problema del rapporto della società con in terzi
- opponibilità dell’atto, cessione del credito a più soggetti prevale chi per primo ha noti cato
- protezione, si dice la forma è contenuto, se manca quella forma di ha de cit del contratto, la
forma è anche sostanza.
Forme convenzionali: art 1352, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una
determinata forma si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo. La legge
attribuisce ai privati il potere di determinate con patto scritto la forma di contratti qualora non sia
richiesta una determinata forma e consente alla parte di aggravare laddove possibile le forma
invece prescritte. Se la legge richiede la forma scritte ma senza stabilire la tipologia le parti
possono stabilire anche l’atto pubblico aggravando la situazione.
Questa norma contiene due norme:
- riconosce potete alle parti
- si presume che la forma convenzionale\pattizia sia stata voluta per la validità del futuro
contratto, ma se le parti non stabiliscono la funzione di tale forma e la non osservanza
comporta la nullità? Sorge problema con patti dubbi. Bisogna capire se forma sia voluta per ni
probatori o essenziali. Si ricorre ai principi in materia di interpretazione del contratto, utilizzo la
1362 (intenzione dei contraenti e non limitarsi al senso letterale), e se ancora dubbi si pensa alla
maggiore garanzia e alla forma voluta per la validità, si presume essenziale.
Prima parte 1352 sulla norma del potere si pone un’altra problema: la forma volontaria di può
riferire anche ad atti negoziali o soltanto contratti? Due posizioni, dottrina no interpretazione
letterale 1352, giurisprudenza si con riferimento 1324.
ff fi fi fi fi fi
Diritto privato 4/05
Fondo patrimoniale: strumento utilizzato per soddisfare qualsiasi bisogno della famiglia e
prescinde dalla tipologia di regime prescelto, e dal rapporto che vi è tra la coppia.
Come si costituisce: sia prima che durante il rapporto matrimoniale.
Chi può costituirlo: uno o entrambi i coniugi, o anche un terzo —> i coniugi per atto pubblico, il
terzo con atto pubblico o testamento.
Necessaria un’accettazione di coniugi, sempre con atto pubblico, che rientrerebbe nella disciplina
delle convenzioni, poiché va a modi care il regime patrimoniale dei coniugi.
Art 167: oggetto del fondo immobili, mobili registrati e titoli.
A chi spetta la titolarità di questi beni —> di erenza a seconda che la costituzione venga eseguita
dai coniugi o dal terzo: solitamente ai coniugi salvo che sia prevista la riserva di proprietà di beni
in favore del costituente, nasce soltanto un vincolo di destinazione dei beni al soddisfacimento del
bisogno della famiglia, diritto di usufrutto che spetterebbe a entrambi i coniugi.
Natura dell’atto di conferimento: generalmente considerato come un atto di liberalità simile alla
donazione, ma tale ricostruzione poco conviene perché il fondo non trova la sua causa nel
desiderio di arricchire tale gruppo familiare, ma nell’esigenza di far fronte ai bisogni della famiglia.
Normalmente si considera che non sai possibile distribuire beni futuri, senza risalendo alla
concezione della donazione, ma se vediamo che il fondamento dell’istituto non è la donazione
allora non sussiste il divieto per beni futuri.
Ricostruzione avvalorata anche dal fatto che l’attribuzione può essere fatta per testamento.
L’acquisto di questi bene può anche essere subordinata a un onere/modus, e apporre questo
modus ha fatto ri ettere sulla causa di tale attribuzione legata alla costituzione di un fondo.
Art 168: impiego e amministrazione del fondo stessa disciplina comunione legale
Art 169: se non è stato espressamente previsto non si possono vincolare beni del fondo se non
con il consenso di entrambi i coniugo e con gli minori con l’autorizzazione del giudice nei soli
casi di necessità, salvo che non sia espressamente previsto nell’atto costitutivo.
Responsabilità verso i terzi: art 170, i creditori possono scuotere questo patrimonio vincolato? Il
vincolo di destinazione impedisce l’azione esecutiva dei creditori che fossero a conoscenza che i
debiti erano stati con tratti per esigenze diverse da quelle della famiglia. Ma la mala fede deve
essere provata. E’ invece possibile esercitare l’azione revocatoria.
Cessazione del fondo: annullamento scioglimento o cessazione e etti civili del matrimonio, ma
con gli minori al compimento della maggior età dell’ultimo glio.
Convivenza: riconoscimento dal punto di vista giuridico di due persone maggiori di età che sono
unite stabilmente da un rapporto di coppia, conclusione contratto di convivenza ccdd può essere
sia etero che omosessuale che deve essere registrata. Contratto da stipulare con pena di nullità
con atto pubblico, ma per la prima volta oltre che al notaio viene estesa anche al notaio la
possibilità di attestazione. Iscrizione nel comune di convivenza di entrambi i continenti per
l’opponibilità ai terzi, e si possono sempre nel contratto regola le modalità di contribuzione
economica. Invalidità del contratto per precedente matrimonio, o si ha già una convivenza
registrata, unica ipotesi in cui l’incapacità di agire comporta la nullità e non l’annullabilità,
impedimento criminis.
Cessazione convivenza: diritto agli alimenti a favore del convivente se questo versa in stato di
bisogno , ma può essere negato per durata del matrimonio. Art 438n comma 2: misura degli
alimenti.
Non ha nessuna diritto successorio, tranne che di un legati ex legge relativo all’abitazione
permettendogli di continuare a godere del bene.
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Diritto Privato 3/05
Regimi patrimoniali della famiglia
Principio di uguaglianza e solidarietà , uguaglianza anche dal punto di vista patrimoniale.
Mentre nel codice fascista i rapporti patrimoniali erano improntati fondamentalmente su un
sistema patriarcale, il padre si occupava sopratutto dei bisogni patrimoniali della famiglia, con
l’entrata in vigore della carta costituzionale si è iniziata a modi care tale concezione Econ la
riforma del 75 si è modi cata tutta la disciplina del diritto di famiglia.
Si è introdotto dal dovere di mantenimento il dovere di contribuzione economica, art 143: sta a
signi care, che entrambi i coniugi soni tenuti, in base alle proprie sostanze, a contribuire ai
bisogni della famiglia. Si de nisce questo regime primario, espressione di norme costituzionale
inderogabile a prescindere da qualsiasi tipo di regime patrimoniale adottato.
Problema, “obbligazioni assunte in nome della famiglia”: vi sono delle obbligazioni assunte dai
coniugi per soddisfare i bisogni della famiglia e delle volte queste sono assunta uno solo dei suoi
coniugi, può rispondere di queste obbligazioni nell’interesse della famiglia anche il coniuge che
non le ha poste in essere? SE il regime primario lo consideriamo rilevante anche nei confronti dei
rapporti verso i terzi allora la responsabilità delle obbligazioni assunte va anche a carico di chi non
le ha contratte, art 186 lettera c.
Al contro per il principio della relatività degli e etti , questo non può riguardare obbligazioni.
Ma anche tale principio dev’essere riletto alla luce dell’interesse concreto che si persegue con
quel contratto.
COMUNIONE LEGALE DEI BENI
Modelli di deroga: separazione dei beni e comunione convenzionale.
Separazione adottabile prima, dopo, o durante il matrimonio, art 162.
Richiesta per tali modelli la convenzione matrimoniale, per modi care il regime, a meno che non
stabili già al matrimonio alla redazione dell’atto di matrimonio.
Convenzione matrimoniale: per stabilire un regime di erente dalla comunione, segue la disciplina
contrattuale, forma atto pubblico con due testimoni. E’ possibile modi carle ma deve essere
voluto da tutti gli eredi.
Necessaria annotazione poiché il legislatore ritiene insu ciente la trascrizione.
Sentenza cassazione Genova
Mancata annotazione inopponibilità verso i terzi.
Comunione dei beni e comunione ordinaria: nella prima non vi è possibilità di scioglimento
unilaterale e vi sono peculiari principi di amministrazioni tali da non consentire un’a nità tra i due
istituti.
Oggetto della comunione: art 177, va diviso in due parti:
- i beni che cadono immediatamente in comunione, 177 a-d e comma 2, cadono in comunione
non i beni ma i diritti che si acquistano dopo il matrimonio, anche disgiuntamente dai coniugo
dopo il matrimonio, lettera a —> acquisto originario e derivativo , escludi diritti di credito per
non prevista contitolari (comunione solo di diritti reali credito diritto personale), compresi titoli di
massa, lettera d —> cadono in comunione le aziende gestite e create dopo il matrimonio da
entrambi i coniugi, se aziende gestite da entrambi ma create da uno solo prima del matrimonio
la comunione riguarda solo gli utili e gli incrementi ( non l’azienda ma il risultato di questa);
- I beni esclusi dalla comunione immediata —> comunione de residuo/di erita, art 177 lettera b-
c, cadono in comunione quando questa viene meno e va a incidere su ciò che si trova al
momento della scioglimento e che non era già in comunione, frutti dei beni propri- art 178, i
beni destinati all’esercizio di impresa costituita dopo il matrimonio di uno solo dei coniugi.
Amministrazione beni in comunione legale: art 210, atti di ordinaria amministrazione possono
essere seguiti anche disgiuntamen