L’annullabilità è una forma di invalidità del contratto meno grave della nullità e riguarda
contratti affetti da vizi che non ne impediscono immediatamente l’efficacia. Il contratto
annullabile, infatti, produce effetti giuridici provvisori come se fosse valido, ma tali effetti
possono essere eliminati retroattivamente (ex tunc) mediante l’azione di annullamento,
esercitabile dalla parte nel cui interesse la legge la prevede entro il termine di prescrizione di
cinque anni. Se l’azione non viene proposta entro tale termine o se il contratto viene
convalidato, l’annullabilità si sana e il contratto diviene definitivamente efficace. A differenza
della nullità, l’annullabilità è solo testuale, cioè ricorre esclusivamente nei casi
espressamente previsti dalla legge.
Le principali cause di annullabilità sono l’incapacità legale o naturale di una delle parti (con
l’eccezione del minore che abbia dolosamente occultato la propria età), i vizi del consenso –
errore essenziale e riconoscibile, violenza e dolo – e alcune ipotesi di abuso, come il
contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi o con sé stesso. L’azione di
annullamento ha natura costitutiva, poiché elimina retroattivamente gli effetti del contratto, e
il termine di prescrizione decorre, a seconda dei casi, dalla cessazione della causa del vizio
o dalla conclusione del contratto. Diversamente dall’azione, l’eccezione di annullamento è
imprescrittibile e può sempre essere opposta da chi è convenuto per l’esecuzione del
contratto. L’annullabilità non è rilevabile d’ufficio dal giudice e, di regola, può essere fatta
valere solo dalla parte interessata, anche se in alcuni casi è ammessa un’annullabilità
“assoluta”.
Quanto agli effetti, l’annullamento opera retroattivamente tra le parti e nei confronti dei terzi
in mala fede, mentre di norma non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede, salvo eccezioni
come l’incapacità legale o gli acquisti a titolo gratuito. Con l’annullamento si ripristina la
situazione precedente al contratto e si applicano le regole sulla ripetizione dell’indebito, con
una tutela particolare per l’incapace, che è tenuto a restituire solo nei limiti del proprio
vantaggio. Il contratto annullabile può inoltre essere convalidato mediante un atto espresso
o attraverso l’esecuzione volontaria del contratto con conoscenza del vizio. Accanto
all’annullamento, l’ordinamento prevede anche la rettifica del contratto: se una parte è
caduta in errore, non può chiedere l’annullamento quando l’altra si offre di eseguire il
contratto secondo il contenuto voluto dall’errante, purché quest’ultimo conservi interesse
all’esecuzione.
La risoluzione del contratto, invece, è un rimedio che interviene su un contratto
originariamente valido, a fronte di anomalie sopravvenute che alterano l’equilibrio del
rapporto contrattuale. Essa tutela il cosiddetto sinallagma funzionale, cioè il rapporto di
interdipendenza tra le prestazioni, e comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale,
liberando le parti dalle obbligazioni. Il codice civile prevede tre ipotesi di risoluzione: per
inadempimento, per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità. In generale, la
risoluzione ha efficacia retroattiva tra le parti, salvo nei contratti ad esecuzione continuata o
periodica, per i quali restano ferme le prestazioni già eseguite.
La risoluzione per inadempimento è il rimedio tipico nei contratti a prestazioni corrispettive
quando una parte non adempie, o adempie in modo inesatto o tardivo, a un’obbligazione a
essa imputabile. Il contraente adempiente può scegliere tra chiedere l’adempimento o la
risoluzione del contratto, in entrambi i casi con possibilità di domandare il risarcimento del
danno. È inoltre prevista la diffida ad adempiere, che consente la risoluzione di diritto se
l’inadempiente non esegue la prestazione entro il termine assegnato. La risoluzione può
essere giudiziale, richiedendo una sentenza costitutiva del giudice, oppure stragiudiziale, nei
casi tassativamente previsti dalla legge, come la clausola risolutiva espressa, il termine
essenziale o la diffida ad adempiere.
Presupposto fondamentale della risoluzione per inadempimento è che l’inadempimento sia
di non scarsa importanza, cioè tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzione
economico-sociale del contratto e da alterare sensibilmente l’equilibrio del sinallagma. La
giurisprudenza richiede una valutazione sia oggettiva, relativa all’incidenza
dell’inadempimento sull’economia complessiva del rapporto, sia soggettiva, che tenga conto
del comportamento di entrambe le parti. In questo modo, la risoluzione non elimina l’atto
contrattuale in sé, che resta valido, ma ne rimuove gli effetti, ripristinando l’equilibrio tra le
parti. La risoluzione del contratto per inadempimento produce, di regola, effetti retroattivi tra
le parti, facendo venir meno le prestazioni dovute e imponendo la restituzione di quelle già
eseguite, salvo nei contratti a esecuzione continuata o periodica, nei quali restano ferme le
prestazioni già compiute. Essa non pregiudica i diritti dei terzi, fatta eccezione per gli effetti
derivanti dalla trascrizione della domanda di risoluzione. In alcuni casi tassativamente
previsti dalla legge, la risoluzione opera di diritto, senza necessità di una sentenza: ciò
avviene mediante la diffida ad adempiere, con cui una parte intima all’altra di eseguire la
prestazione entro un termine congruo, decorso il quale il contratto si scioglie
automaticamente; tramite la clausola risolutiva espressa, che prevede lo scioglimento del
contratto al verificarsi di un determinato inadempimento; oppure per la scadenza di un
termine essenziale, quando, decorso il termine, la prestazione perde ogni utilità per l’altra
parte.
Accanto alla risoluzione, nei contratti a prestazioni corrispettive opera l’eccezione di
inadempimento, che consente al contraente non inadempiente di rifiutare la propria
prestazione finché l’altra parte non adempia, purché il rifiuto sia conforme a buona fede e
giustificato da un inadempimento non lieve. L’eccezione non è ammessa quando manca
proporzione tra le prestazioni, quando l’inadempimento è scusabile o quando vi sia stata
acquiescenza. Se legittima, essa impedisce la risoluzione e il risarcimento del danno e
paralizza anche la clausola risolutiva espressa; qualora entrambe le parti la sollevino, spetta
al giudice valutare quale condotta abbia inciso sull’equilibrio del sinallagma.
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta interviene quando la prestazione diviene
impossibile per causa non imputabile al debitore e successiva alla nascita del rapporto: in tal
caso l’obbligazione si estingue e, nei contratti a prestazioni corrispettive, viene meno anche
la controprestazione, con obbligo di restituzione di quanto già ricevuto secondo le regole
della ripetizione dell’indebito. Questa forma di risoluzione opera di diritto e non richiede una
pronuncia giudiziale. Se l’impossibilità è solo parziale, l’altra parte ha diritto alla riduzione
della propria prestazione o può recedere se non ha interesse all’adempimento parziale. Nei
contratti con effetti traslativi o costitutivi, il perimento della cosa non imputabile all’alienante,
di regola, non libera l’acquirente dall’obbligo di controprestazione, salvo il caso in cui il
trasferimento sia sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi; nei contratti
plurilaterali, l’impossibilità di una prestazione non scioglie il contratto per gli altri, salvo che
essa sia essenziale.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta tutela l’equilibrio contrattuale quando,
nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, una prestazione divenga
eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili, non rientranti nella normale
alea del contratto. In tali casi la parte onerata può chiedere la risoluzione, che può essere
evitata se l’altra parte offre una modifica equa delle condizioni. L’istituto non si applica ai
contratti aleatori e, nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, consente solo la
riduzione o la modifica della prestazione. La valutazione della gravità dello squilibrio è
rimessa al giudice.
La rescissione del contratto, infine, è uno strumento di tutela del contraente che abbia
stipulato a condizioni inique per far fronte a uno stato di pericolo o di bisogno. Essa è
ammessa quando una parte, trovandosi in stato di pericolo noto all’altra, abbia accettato
condizioni inique, oppure quando una parte in stato di bisogno, di cui l’altra abbia
approfittato, abbia concluso un contratto con una sproporzione tra le prestazioni almeno pari
alla metà. La rescissione non è ammessa per contratti aleatori o transattivi, non è
convalidabile, ma può essere evitata offrendo di ricondurre il contratto a equità. I suoi effetti
si producono solo tra le parti e non pregiudicano i diritti dei terzi, salvo il caso in cui la
domanda di rescissione sia stata trascritta anteriormente all’atto di acquisto del terzo.
La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, disciplinata dall’art. 1447 c.c.,
tutela il contraente che abbia assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità,
conosciuta dall’altra parte, di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla
persona. In questa ipotesi il contratto è voluto proprio come mezzo per uscire dalla
situazione di pericolo. Il pericolo deve essere attuale, grave, riguardare una persona e
costituire la causa determinante della contrattazione, ponendo il contraente di fronte
all’alternativa tra subire il danno o accettare condizioni svantaggiose; è inoltre necessaria la
conoscenza di tale situazione da parte della controparte. Non rileva che il pericolo sia stato
volontariamente causato o fosse evitabile. In presenza di questi presupposti – stato di
pericolo, iniquità delle condizioni e conoscenza da parte dell’altro contraente – il giudice può
pronunciare la rescissione e, se lo ritiene equo, riconoscere un compenso alla parte che ha
prestato la propria opera.
La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno, detta anche rescissione per lesione
e regolata dall’art. 1448 c.c., ricorre quando vi è una sproporzione tra le prestazioni
derivante dallo stato di bisogno di una parte, di cui l’altra abbia consapevolmente approfittato
per trarne vantaggio. Lo stato di bisogno non coincide necessariamente con l’indigenza, ma
può consistere anche in una difficoltà economica, e si distingue dallo stato di pericolo perché
attiene a interessi patrimoniali e non personali. Per l’azione di rescissione devono
concorrere tre requisiti al momento della conclusione del contratto: lo stato di bisogno,
l’approfittamento da parte dell’altro contraente e una sproporzione tra le prestazioni tale che
il valore di quella a carico del danneggiato ecceda di oltre la metà quello dell’altra. La lesione
deve inoltre perdurare fino alla proposizione della domanda. L’azione non è ammessa nei
contratti aleatori e si prescrive in un anno; decorso tale termine, è preclusa anche
l’eccezione. La rescissione può essere evitata se la parte convenuta offre di ricondurre il
contratto a equità.
La rescissione si distingue dalla risoluzione, con la quale condivide solo l’effetto finale dello
scioglimento del vincolo contrattuale. Essa, infatti, si fonda su anomalie presenti al momento
della conclusione del contratto, come lo stato di pericolo o la lesione, mentre la risoluzione
interviene per fatti sopravvenuti. Per tale ragione, la rescissione è concettualmente più vicina
all’annullamento, tanto da essere definita in dottrina la sua “sorella minore”.
La buona fede costituisce un principio generale dell’ordinamento civilistico e permea l’intera
disciplina contrattuale, trovando espressa previsione nelle fasi della formazione,
interpretazione ed esecuzione del contratto. In senso oggettivo, essa impone alle parti un
dovere di lealtà, correttezza e solidarietà, obbligandole a modellare il proprio comportamento
in modo da non pregiudicare l’altrui interesse e da consentire il corretto adempimento delle
obbligazioni, senza richiedere sacrifici apprezzabili. In senso soggettivo, invece, la buona
fede indica lo stato psicologico di chi agisce convinto di essere nel giusto o ignora di ledere
un diritto altrui.
La buona fede oggettiva opera come regola di comportamento e come criterio di decisione
per il giudice, volto a garantire l’equilibrio tra interessi contrapposti. Essa deve presidiare
tutte le fasi fisiologiche del rapporto contrattuale: dalle trattative preliminari, durante le quali
impone di non interrompere immotivatamente il dialogo negoziale; alla pendenza di
condizioni; all’interpretazione e all’esecuzione del contratto; fino all’esercizio di rimedi come
l’eccezione di inadempimento. Proprio per la sua natura di clausola generale, la buona fede
consente di colmare le lacune normative adattando la disciplina alle concrete situazioni della
vita economica e sociale.
Nell’esecuzione del contratto, in particolare, la buona fede si traduce in obblighi di
collaborazione, informazione, protezione e solidarietà, che vanno oltre il mero rispetto delle
clausole pattuite. Essa non si limita a vietare comportamenti lesivi, ma impone anche
condotte attive volte a evitare danni alla controparte. Anche l’inerzia può risultare contraria a
buona fede, quando non sia giustificata dalla tutela di un proprio interesse legittimo.
Secondo l’impostazione prevalente, la buona fede oggettiva si articola nei doveri di lealtà,
che tutelano il reciproco affidamento, e di salvaguardia, che richiedono uno sforzo
ragionevole per preservare gli interessi dell’altro contraente. In questo modo, la buona fede
integra il contenuto del contratto, obbligando le parti non solo a quanto espressamente
previsto, ma anche a tutte le conseguenze che derivano dalla legge, dagli usi e dall’equità.
Cap. 38 – L’interpretazione del contratto
L’interpretazione del contratto è l’operazione giuridica mediante la quale si accerta il
significato giuridicamente rilevante delle espressioni contenute nel testo contrattuale, al fine
di individuare il contenuto del negozio e l’interesse pratico perseguito dalle parti. Essa
consiste in un’attività complessa, prevalentemente di fatto, rimessa al giudice di merito e
sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle norme legali di interpretazione.
La disciplina dell’interpretazione contrattuale è contenuta negli artt. 1362–1371 c.c. e si
fonda su un sistema graduato di criteri, tradizionalmente distinti in interpretazione soggettiva
e interpretazione oggettiva. Tra questi criteri assume un ruolo centrale il principio di buona
fede oggettiva, che permea l’intera attività interpretativa.
L’interpretazione deve essere distinta dalla qualificazione del contratto, che è l’operazione
preliminare volta a ricondurre il negozio a uno dei tipi contrattuali previsti dall’ordinamento. In
ogni caso, l’interpretazione è sempre oggettiva, nel senso che non mira a ricostruire la
volontà psicologica interna delle singole parti, ma quella che appare all’esterno come
volontà comune, in funzione della tutela dell’affidamento e della certezza dei rapporti
giuridici. Le norme sull’interpretazione si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti
unilaterali.
Interpretazione soggettiva
L’interpretazione soggettiva è finalizzata alla ricostruzione della comune intenzione delle
parti, che prevale sul significato letterale delle parole. A tal fine il giudice deve considerare il
comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto,
interpretare le singole clausole le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il
significato risultante dal complesso dell’atto, e presumere che le espressioni generali si
riferiscano agli oggetti effettivamente dedotti nel contratto. Quando le parti abbiano indicato
casi particolari a scopo esplicativo, si presume che il patto si estenda anche ai casi analoghi
non espressamente menzionati.
Se, nonostante l’applicazione di tali criteri, permangono dubbi sulla comune intenzione delle
parti, si passa all’interpretazione oggettiva.
Interpretazione oggettiva
L’interpretazione oggettiva mira a conservare il contratto, attribuendogli un significato che lo
renda efficace e applicabile. Nel dubbio, il contratto deve essere interpretato nel senso in cui
può produrre effetti piuttosto che in quello che lo renderebbe inefficace. Le clausole ambigue
vanno interpretate secondo gli usi del luogo di conclusione del contratto o, se una parte è
imprenditore, secondo le pratiche della sede dell’impresa. Le espressioni con più significati
devono essere intese nel senso più coerente con la natura e l’oggetto del contratto. Le
clausole predisposte unilateralmente, specie nei contratti per adesione, si interpretano
contro il predisponente.
Qualora il contratto rimanga oscuro anche dopo l’applicazione di tali criteri, l’art. 1371 c.c.
impone, nei contratti gratuiti, l’interpretazione meno gravosa per l’obbligato e, nei contratti
onerosi, quella che realizza il giusto contemperamento degli interessi delle parti.
Cap. 40 – La classificazione dei tipi contrattuali
Il titolo III del libro IV del codice civile disciplina i contratti tipici o nominati, ossia quelli che
corrispondono a modelli economici ricorrenti e sono espressamente regolati dal legislatore.
Non tutti i contratti, tuttavia, sono contenuti in tale titolo: alcuni sono disciplinati in altri libri
del codice (come le convenzioni matrimoniali), altri ancora in leggi speciali (franchising,
factoring) o in una disciplina mista codice–leggi speciali (come la locazione).
L’autonomia contrattuale, riconosciuta dall’art. 1322, comma 2, c.c., consente ai privati di
stipulare contratti atipici, non espressamente regolati, purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. Ne deriva una categoria potenzialmente
illimitata di contratti atipici.
Cap. 41 – La compravendita
La compravendita è il contratto tipico di maggiore rilevanza pratica ed economica ed è
disciplinata dagli artt. 1470–1547 c.c. Essa ha per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Il contratto di compravendita è oneroso, poiché entrambe le
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