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La del contratto

Gli effetti del contratto sono limitati alle parti: esso non può, di regola, danneggiare né giovare al terzo estraneo. Art. 1372 c.c. il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge, comma 2.

Perciò, se prometto che un terzo assumerà un obbligo nei tuoi confronti o svolgerà una determinata attività a tuo favore, il terzo, estraneo al contratto, non è affatto vincolato per effetto del mio impegno: obbligato sono soltanto io a persuadere il terzo e fare ciò che ho promesso.

Un esempio lo ritroviamo all'art. 1379 (divieto di alienazione) secondo cui le parti all'interno di un contratto che li lega, possono introdurre un divieto di alienazione; questa norma ha effetto solo tra le parti e non può pregiudicare i terzi, i quali acquisteranno validamente.

Anche tra le parti stesse tale divieto, per essere valido, deve essere contenuto entro convenienti limiti di tempo e deve

rispondere ad un apprezzabile interesse di una delle parti. La relatività degli effetti del contratto non esclude una possibile responsabilità del terzo per induzione all'inadempimento: se Tizio è vincolato da un patto di non concorrenza nei confronti di Caio, ed io induco Tizio a violare quel patto, stipulando un contratto con me, mi rendo responsabile per aver concorso nell'inadempimento di Tizio. IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI: nozione è il contratto in cui due (o più parti) si accordano affinché una di loro esegua una prestazione ad un terzo. (art. 1411 c.c.) Nel contratto a favore del terzo abbiamo, quindi, tre soggetti fondamentali:
  1. lo stipulante, che è colui che designa il terzo come destinatario della prestazione; deve avere un interesse, anche morale o affettivo, alla stipula del contratto;
  2. il promittente è l'altra parte contrattuale che deve eseguire la prestazione al terzo;
  3. il terzo, beneficiario della prestazione.

non è parte del contratto né lo diviene in seguito.

Lo stipulante deve avere un interesse che giustifichi dispositivo. Esso può essere anche morale, ma deve comunque essere meritevole di tutela. Se l'interesse manca o è illecito, la disposizione è nulla, ma rimane fermo il contratto, per cui la prestazione è dovuta allo stipulante.

Perché si abbia contratto a favore di terzi è indispensabile che questo possa allocare vantaggio o beneficio in capo a un soggetto terzo; il beneficio del terzo non può risolversi in un vantaggio di fatto, meramente nell'attribuzione della titolarità di diritto ad esigere l'esecuzione della prestazione promessa.

Figure particolari e frequenti di contratti a favore di terzi sono costituite dal contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi, dal

contratto di trasporto di cose,

Per quanto concerne la disciplina le principali regole sono:

  • il terzo acquista automaticamente il diritto verso il promittente sin dal momento della stipulazione del contratto, ma non ne diviene parte;
  • il terzo ha di dichiarare se vuole profittare del beneficio. Fino al momento in cui non abbia emesso tale dichiarazione, egli rischia di perdere o di vedere modificato il suo diritto, poiché la legge prevede la possibilità che nel frattempo lo stipulante revochi o modifichi la stipulazione;
  • in caso di "rifiuto" del terzo o di "revoca" dello stipulante, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla natura del contratto.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO (art.1406 c.c.): un'altra istituto che consente alle parti di sostituire a sé persona tramite la cessione della propria posizione contrattuale. Dunque, si ha cessione di un contratto quando una

Parte (cedente) stipula con un terzo (il cessionario) un accordo mediante il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire a quest'ultimo il contratto originario.

I soggetti della vicenda contrattuale sono:

  • cedente, è colui che cede il contratto
  • cessionario, è la nuova parte contrattuale che sostituisce il cedente
  • ceduto, è il contraente originario che non muta la sua posizione

La cessione è ammissibile se si tratta di contratti a prestazioni corrispettive, e se queste non sono state ancora eseguite.

Siccome i rapporti derivanti dal contratto legavano il cedente con l'altro contraente, il ceduto, e a seguito di questa cessione legano il cessionario, che subentra al cedente, è indispensabile il consenso del ceduto.

Ad esempio, il cedente parte di un contratto di assicurazione, è l'assicuratore. Ad un certo punto vuole sostituire a sé nel contratto un altro assicuratore, il cessionario.

Per far ciò si accorda con il nuovoassicuratore e con l'assicurato, il contraente ceduto, per dar vita alla cessione. Non sarebbe possibile quindi stipulare efficacemente una cessione del contratto senza il consenso delcontraente ceduto. Il codice regola i vari aspetti del contratto in questo modo:
  • il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il ceduto (schema pro-soluto) e non è responsabile dell'inadempimento del cessionario, a meno che il ceduto dichiari espressamente di non volerlo liberare. In questo caso il ceduto risponderà dell'inadempimento del cessionario (art. 1408 c.c. schema pro solvendo)
  • il contraente ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni derivanti dal contratto originario, ma non quelle derivanti da altri rapporti con il cedente.
  • il cedente deve garantire al cessionario la validità del contratto originario, ma non

L'adempimento del contraente ceduto (art. 1410 c.c.) e cessionario LA SIMULAZIONE

Gli art. 1414-1417 sono dedicati alla figura della simulazione di cui, peraltro, il legislatore non dà una definizione, ma la lascia alla dottrina.

Simulare vuol dire fingere. Nella simulazione le parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà, o non ne stipulano nessuno (simulazione assoluta) o ne attuano un tipo diverso rispetto a quello che appare (simulazione relativa).

L'accordo simulatorio è ciò che caratterizza la simulazione: essi sono tra loro gli effetti previsti dall'atto simulato non sono voluti e non si devono verificare, poiché puramente fittizi.

L'accordo simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente o contemporaneo all'atto simulato e non va diffuso con la controdichiarazione che serve solo a provare per iscritto l'esistenza dell'accordo.

atto dissimulato) rispetta i requisiti di forma richiesti dalla legge. La simulazione può essere utilizzata come strumento per eludere la legge o per nascondere la reale natura di un contratto. Tuttavia, è importante sottolineare che la simulazione è considerata un atto illecito e può comportare conseguenze legali. Per quanto riguarda la simulazione assoluta, l'articolo 1414 del codice civile italiano stabilisce che il contratto simulato non ha effetto tra le parti. In questo caso, le parti fingono di attuare un contratto, ma non intendono produrre alcun effetto giuridico. Nel caso della simulazione relativa, le parti fingono di stipulare un contratto, ma in realtà ne attuano un altro. Ad esempio, si può simulare la vendita di una casa, ma in realtà viene donata al finto acquirente. In questo caso, il contratto dissimulato (la donazione) è valido se rispetta i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge. È importante notare che parte della dottrina ritiene che il requisito della forma sia soddisfatto quando l'atto simulato (e quindi anche l'atto dissimulato) rispetta i requisiti di forma richiesti dalla legge. In conclusione, la simulazione è un fenomeno giuridico complesso che richiede una valutazione caso per caso. È fondamentale consultare un esperto legale per comprendere appieno le implicazioni e le conseguenze della simulazione in un determinato contesto.quindi nell'esempio la vendita) abbia i requisiti di forma necessari per la validità dell'atto dissimulato (cioè vendita per atto pubblico simulando una donazione). Il negozio simulato è inefficace, e per questo motivo si parla spesso di nullità di tale negozio, ma tale posizione lascia perplessi, sia perché lo stesso art. 1414 fa riferimento esplicito alla inefficacia, più che alla nullità, sia perché l'intera disciplina del negozio simulato (pensiamo alle limitazioni alla prova testimoniale) non adatta perfettamente con l'ipotesi di nullità. LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO. Annullamento Risoluzione cause di mutuo dissenso estinzione del contratto Recesso Rescissione RESCISSIONE La rescissione, così come la risoluzione, scioglie il contratto e dà avvio al piano della restituzione. La rescissione del contratto può chiedersi in due ipotesi: A) perché è stato concluso il
  1. Per poter sperimentare l'azione di rescissione di un contratto stipulato in condizioni di pericolo, occorrono i seguenti presupposti (art.1447 c.c.):
    • Deve trattarsi di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona e che leda i diritti della personalità - per es. incendio di un edificio nel quale si trovava una persona cara); non sarebbe invece sufficiente un pericolo riguardante esclusivamente delle cose.
    • Il fatto che lo stato di pericolo fosse noto alla controparte; la parte avvantaggiata deve essere a conoscenza del fatto che il contratto è stato concluso sotto la spinta dello stato di pericolo.
    • L'iniquità delle condizioni contrattuali; lo stato di pericolo deve aver determinato il contraente a stipulare il contratto a condizioni inique (Es: Tizio e Caia fanno un incidente, Caia, moglie di Tizio, viene ferita gravemente. Passa un taxi, Tizio lo ferma e vanno in ospedale. Il tassista per...)

La tratta chiede una cifra di 4000 euro, Tizio accetta)

Il comma 2 dell'art.1447 attribuisce al giudice il potere di assegnare, secondo le circostanze, un equocompenso al soccorritore.

b) Il codice ha voluto offrire un rimedio contro i contratti nei quali vi sia una sproporzione abnorme tra le due prestazioni e vi ha provveduto con un'azione di carattere generale, esperibile rispetto a qualsiasi contratto. Si richiedono, ai sensi dell'art. 1448:

  • Un primo elemento oggettivo: la lesione, che consiste in una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra. La sproporzione tra due prestazioni dev'essere tale che l'una valga più del doppio dell'altra (ad esempio vendo un bene che vale 100 a 49). La lesione non è poi concepibile riguardo ai contratti aleatori.
  • Un secondo elemento oggettivo: lo stato di bisogno della parte danneggiata. Stato di bisogno non significa situazione di assoluta indigenza ma
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rebbb17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Quarta Alessandra.