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USO E ABITAZIONE
L'uso e l'abitazione sono simili all'usufrutto; infatti vi si applicano, secondo l'art. 1026, le disposizioni relative all'usufrutto. La differenza sta nel fatto che l'uso e l'abitazione sono limitati ai bisogni del titolare del diritto.
Secondo l'art. 1021, l'uso è il diritto di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti per i bisogni suoi e della sua famiglia. Mentre l'abitazione è il diritto d'uso su un'abitazione, ossia il diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, secondo l'art. 1022.
In base all'art. 1024, i diritti d'uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione. Essi si costituiscono per usucapione, volontariamente o per legge, e si estinguono con la morte del titolare.
Infine, secondo l'art. 1025, chi ha l'uso o l'abitazione deve sostenere le spese di coltura, le riparazioni, ecc.
e i tributi.
SERVITU’
Secondo l’art. servitù prediale consiste in un peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo di1027, la
Presupposti della servitù sono la contiguità dei due fondi, l’appartenenza aun altro proprietario. diversi proprietariper l’utilità di un altro fondo, detto L’utilità può consisteree il peso a carico di un fondo, detto servente, dominante.in una maggiore comodità del fondo dominante (art. 1028) o in un vantaggio futuro (art. 1029). Il comportamentocui è tenuto il titolare del fondo servente consiste in un sopportare, in un comportamento negativo di non fare. Lespese per l’esercizio della servitù, però, sono a carico del proprietario del fondo dominante (art. 1030). Secondol’art. 1031, le servitù si possono costituire coattivamente, volontariamente, ma anche per usucapione o perdestinazione del buon padre di famiglia. Il
Contratto e il testamento sono modi di costituzione validi per tutti i tipi di servitù; l’usucapione e la destinazione del buon padre di famiglia sono per le sole servitù apparenti (art. 1061).
La destinazione del buon padre di famiglia è un modo di acquisto a titolo originario che si ha quando tra due fondi, ora divisi ma in origine appartenenti ad un unico titolare sono state predisposte opere a servizio di una parte di fondo, prima della loro divisione (art. 1062).
Le servitù si distinguono in servitù apparenti e non apparenti: le prime si caratterizzano per la presenza di opere visibili e permanenti, mentre nelle seconde tali opere mancano.
Le servitù si distinguono poi in servitù positive e negative: le prime costitutive a favore del fondo dominante del potere di poter svolgere un’attività sul fondo servente; le seconde caratterizzate dalla proibizione del compiere.
Inoltre c’è la distinzione traservente di compiere
atti o comportamenti. servitù continue, che presuppongono unacerta opera, e discontinue, che prescindono da costruzioni; tale distinzione è importante per stabilire il momento da23cui decorre la prescrizione: nelle servitù continue il momento in cui non è più possibile esercitare il diritto, nellediscontinue l’ultima volta che si è esercitato il diritto. Infine c’è la distinzione tra servitù volontarie e servitù
Per l’art.coattive. 1032, le servitù coattive, che soddisfano sempre una necessità del fondo dominante, sicostituiscono per contratto tra i titolari, con sentenza o con atto amministrativo. Le servitù coattive sono tipiche,cioè stabilite dal codice civile: acquedotto e scarico coattivo (art. 1033 e ss), appoggio e infissione di chiusa (art.1047 e ss ), somministrazione di acqua a un edificio o a un fondo (art. 1049 e ss), passaggio coattivo (art. 1051 ess), elettrodo
coattivo e linee telefoniche (art. 1056). Le servitù volontarie si costituiscono per testamento o per contratto (art. 1058). delle servitù è regolato dal titolo o, in mancanza, dalla legge (art. 1063). Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne (art. 1064). Il proprietario del fondo dominante non può in base all’art. D’altra parte, però, fare innovazioni che rendano più gravosa la situazione del fondo servente, 1067. secondo l’art. non può diminuire l’esercizio della servitù o renderlo più difficile e non la può trasferire in luogo diverso da quello originario, tranne se il luogo originario sia diventato più gravoso. Il proprietario del fondo dominante, nel compiere opere per conservare la servitù non deve recare danno al fondo servente; le opere devono essere a sue spese, tranne
Se giovano anche al fondo servente (art. 1069). Se il fondo dominante viene diviso, la servitù spetta in proporzione a tutte le parti (art. 1071). Le servitù si estinguono per confusione (art. 1072), per prescrizione (art. 1073), per abbandono del fondo servente (art. 1070), per decorrenza del termine e per rinuncia.
AZIONI A DIFESA DEI DIRITTI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUIè prevista dall’art. Azione confessoria: 1079 per le servitù ed è estendibile anche alle altre situazioni di godimento far riconoscere l’esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti l’esercizio e/o far cessare gli atti e consiste nel l’azione di impeditivi e le turbative allo stesso. Si hanno, inoltre, anche le cosiddette azioni di nunciazione: denunzia di nuova opera e l’azione di danno temuto. L’azione di denunzia di nuova opera mira ad impedire i pericoli o le limitazioni al potere di godimento derivanti dalla costruzione di nuove opere o da
Attività intraprese dall'azione invece, in base all'art. altri sul fondo vicino (art. 1171). di danno temuto, 1172, tende a prevenire il pericolo di un danno grave e imminente al godimento del proprio diritto da parte di una cosa esistente sul fondo vicino.
COMUNIONE
Si parla di comunione quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comunione a più persone (art. 1100). La comunione può essere volontaria, legale e incidentale; esistono poi anche forme speciali. Caratteristica fondamentale della comunione è che ciascuno dei contitolari del diritto è titolare di una quota astratta del bene; le quote, a norma dell'art. 1101, si presumono eguali. Nella comunione il godimento di ciascun soggetto deve essere misurato con quello degli altri e ciascun partecipante può servirsi della cosa comune senza alterarne, però, la destinazione e non impedisca agli altri di fare altrettanto (art. 1102). Ciascuno, inoltre,
Può, 1103, disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa, nei limiti della sua quota. Ciascuno deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune (art. 1104). Tutti inoltre hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa; per gli atti di ordinaria amministrazione la maggioranza si calcola in base al valore delle quote dei partecipanti (art. 1105). Inoltre per gli stessi atti può essere costituito un regolamento della comunione e nominato un amministratore (art. 1106). Per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, in base all'art. 1108, occorre la maggioranza dei partecipanti che rappresenti due terzi del valore della cosa comune; è richiesta l'unanimità per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune o per le locazioni superiori a 9 anni. Le deliberazioni della maggioranza possono essere impugnate entro trenta giorni (art. 1109).
Ciascun partecipante può chiedere che sia sciolta la comunione, purché questa non sia forzosa e stabilita per un certo tempo, non superiore a 10 anni (art. 1111). La divisione può essere fatta d'accordo; ciò è valido per tra i partecipanti o vi procede il giudice; ha comunque effetto retroattivo. Se il bene è indivisibile, la comunione non può essere sciolta (art. 1112).
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Nel condominio coesistono, in un edificio, più diritti di proprietà che si sviluppano per via orizzontale, accanto a una comunione di talune parti dell'edificio stesso. Esso si costituisce con il primo atto di trasferimento di un'unità ad un altro soggetto. Sulle parti comuni dell'edificio, indicate all'art. immobiliare da un originario proprietario 1117, il diritto di ciascuno è commisurato al valore della proprietà esclusiva (art. 1118). Le parti comuni, a norma dell'art.
1119, sono indivisibili, a meno che la divisione possa farsi senza recare pregiudizio per gli altri. I condomini possono disporre innovazioni (art. 1120), ma nessuno può apportare innovazioni nella sua proprietà che rechino danno alle parti comuni dell'edificio (art. 1122). Le spese necessarie vengono ripartite in base alladestinazione del servizio: se le parti comuni servono in modo identico a tutti, alle spese si deve contribuire in proporzione alla quota di proprietà di ciascuno; se servono in misura diversa, vengono ripartite in proporzione all'uso che In base all'art. quando i condomini sono più di quattro l'assemblea ciascuno ne fa (art. 1123). 1129, nomina un amministratore; l'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo. L'amministratore deve eseguire le deliberazioni assembleari, disciplinare l'uso delle cose comuni e i servizi, riscuotere i contributi ed erogare le spese necessarie,... (art.
1130). Inoltre egli ha la rappresentanza dei condomini e può agire in giudizio contro di essi o contro terzi (art. 1131).
I provvedimenti dell’amministratore sono obbligatori per i condomini (art. 1133) e se questi sostengono spese per le cose comuni senza il suo consenso, non hanno diritto al rimborso (art. 1134).
L’assemblea, in base all’art. 1135, delibera circa la nomina e la retribuzione dell’amministratore, approva le spese necessarie, approva il rendiconto annuale, definisce le opere di manutenzione straordinaria, ecc.
L’assemblea è valida con la presenza di due terzi del valore del condominio; le deliberazioni, in linea di principio, sono a maggioranza (art. 1136).
Secondo l’art. 1137, le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i condomini, anche quelli assenti e dissenzienti; queste possono essere impugnate entro trenta giorni.
Infine, in base all’art. 1138, quando in un edificio il numero dei condomini è
superiore a 10, essere formato un regolamento che disciplini l'uso delle cose comuni, le ripartizioni delle spese ed eventuali sanzioni per il mancato rispetto delle regole.