Estratto del documento

IL DOVERE DI MANTENIMENTO

I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli in proporzione ai loro redditi, anche se questi sono

maggiorenni, purché non siano economicamente indipendenti. Il mantenimento deve soddisfare le

esigenze del figlio e permettergli di conservare il tenore di vita goduto prima della crisi genitoriale.

Mantenimento dei figli maggiorenni

L'obbligo di mantenere i figli maggiorenni permane finché non raggiungono l'autosufficienza

economica, perché il genitori hanno la responsabilità alla realizzazione piena del figlio. Tuttavia, se

il mancato raggiungimento dell'indipendenza è imputabile al comportamento del figlio (ad esempio,

se non si impegna negli studi), l'obbligo potrebbe cessare. Il dovere di mantenimento, quindi, trova

un limite nel comportamento del figlio non autosufficiente.

Diritto di famiglia

Mantenimento diretto

In alcuni casi, il mantenimento può essere fornito in via diretta, ovvero il genitore che ospita il figlio

si occupa direttamente delle sue spese.

Assegno di mantenimento per la prole

Il giudice può prevedere che il mantenimento sia eseguito in via diretta, specie quando il regime di

affidamento implichi quotidianità nel rapporto con il figlio minore. Quando il mantenimento diretto

non copre tutte le esigenze, il mantenimento del genitore separato o divorziato è assolto con la

corresponsione di un assegno periodico (solitamente dato nelle mani del genitore presso il quale vi è

il collocamento prevalente). L’assegno periodico è quantificato in base ai seguenti criteri:

Le esigenze del figlio;

• Il contributo di ciascun genitore nei compiti domestici;

• I tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (più tempo trascorso, maggiore il

• contributo richiesto);

Il tenore di vita che il figlio ha goduto durante la convivenza con entrambi i genitori

• (mantenendo uno stile di vita sobrio, evitando eccessi di lusso per preservare l'equilibrio con

i suoi coetanei);

Le risorse economiche di entrambi i genitori (art. 337-ter, c.c.).

• Diritto di famiglia

Lezione n. 8 (31 ottobre 2024)

Oggi esiste una pluralità di modelli familiari: oltre alle famiglie fondate sul matrimonio, l’ordinamento

riconosce anche le unioni civili e le convivenze di fatto.

La Legge Cirinnà: disciplina di unioni civili e convivenze di fatto

La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto è stata

introdotta con la legge 20 maggio 2016, n. 76, nota come Legge Cirinnà.

Testo caratterizzato dalla presenza di un unico articolo diviso in 69 commi:

Commi 1 a 35: unioni civili

o Commi 36 a 49: convivenze di fatto

o Commi 50 a 65: contratti di convivenza

o Commi 66 a 69: aspetti economici

o

Ratio dell'intervento legislativo

La necessità di questa legge nasce:

1. Dall’esigenza di riconoscere giuridicamente le unioni tra persone dello stesso sesso, finora prive di

tutela specifica.

2. Dalla pressione dell’Unione Europea, che ha richiamato l’Italia affinché garantisse un quadro normativo

adeguato per queste coppie.

Con la Legge Cirinnà, le coppie dello stesso sesso possono formalizzare la loro unione attraverso un

apposito istituto, stante che il matrimonio presuppone la diversità del sesso dei nubendi. Inoltre, il

legislatore ha colto l’occasione per disciplinare anche le convivenze di fatto, una realtà già diffusa nella

società, ma priva di una regolamentazione chiara.

L’obiettivo era introdurre elementi di certezza giuridica in un contesto che, fino a quel momento, ne

era privo.

Critiche alla Legge Cirinnà

Uno dei principali punti di critica riguarda la scelta di disciplinare unioni civili e convivenze di fatto

all’interno dello stesso provvedimento, nonostante rispondano a esigenze diverse:

Unioni civili: nascono dall’esigenza di formalizzare un legame stabile tra persone dello

• stesso sesso, che, se potessero, si sposerebbero.

Convivenze di fatto: rappresentano una scelta volontaria e consapevole di chi decide di

• non formalizzare la propria unione, pur avendone la possibilità, poiché cercano di

sottrarre il proprio rapporto alla rigida disciplina del matrimonio.

Le critiche riguardano il fatto che includere le convivenze di fatto nella stessa legge delle unioni civili

potrebbe mortificare la volontà di chi sceglie di non vincolarsi con un riconoscimento formale. Le

coppie conviventi, infatti, non richiedono uno status giuridico equivalente a quello matrimoniale, bensì una

tutela che rispetti la loro autonomia. Tuttavia, una regolamentazione minima è comunque indispensabile,

per tutelare alcuni diritti sociali della coppia di fatto.

Diritto di famiglia

Unione Civile ️‍

Per costituire validamente un’unione civile, devono sussistere alcuni presupposti soggettivi, cioè requisiti

che riguardano la coppia:

Libertà di stato: nessuno dei due partner deve essere già coniugato (legato in altro matrimonio)

o unito civilmente con un’altra persona.

Piena capacità di agire: entrambi devono essere maggiorenni e legalmente capaci.

✅ Assenza di vincoli di parentela, affinità o adozione: non possono unirsi civilmente persone legate da

rapporti di parentela, affinità o adozione che costituirebbero un impedimento al matrimonio.

Assenza di condanne definitive per omicidio: non può contrarre un’unione civile chi è stato

condannato in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge o dell’unito

civilmente dell’altra parte.

Parallelismo tra matrimonio e unione civile

Dal punto di vista degli impedimenti, l’unione civile presenta forti analogie con il matrimonio: entrambe

le istituzioni prevedono limitazioni volte a garantire la legittimità dell’unione e la tutela degli interessi delle

parti.

Le unioni civili: definizione e procedimento di costituzione

Il legislatore non fornisce una definizione espressa di unione civile, ma si limita a disciplinarne la

costituzione e gli effetti. Tuttavia, è possibile considerarle una formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e

3 della Costituzione, in quanto rappresentano uno strumento di tutela e realizzazione della

personalità per le persone dello stesso sesso che desiderano formalizzare legalmente la loro unione.

Procedimento di costituzione dell’unione civile

La Legge Cirinnà disciplina le modalità di costituzione dell’unione civile all’art. 1, commi 2 e 3, della

legge 76/2016. Possono costituire un’unione civile due persone dello stesso sesso, entrambe maggiorenni

mediante una dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile registra l’atto di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello

stato civile, conferendo all’unione piena validità giuridica

Diritti e doveri reciproci delle persone unite civilmente

✨ ✨

A differenza del matrimonio, che prevede quattro doveri reciproci (art. 143 c.c.), la Legge Cirinnà ne

contempla solo due:

Assistenza morale e materiale: le parti si supportano reciprocamente sia dal punto di

vista affettivo che economico.

Coabitazione: le parti unite civilmente concordano insieme l’indirizzo della vita familiare e

la residenza comune, e ciascuno ha il potere di attuare indirizzo concordato.

Unione civile vs matrimonio Diritto di famiglia

Cosa manca rispetto al matrimonio?

Non è previsto il dovere di fedeltà

Non è previsto il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia

❌ Nel matrimonio, ciascun coniuge conserva il proprio cognome e può decidere quale cognome

❤️‍

identificherà la famiglia. Inoltre, i figli possono ereditare entrambi i cognomi dei genitori.

Nell’unione civile, invece, le parti possono scegliere un cognome comune tra i propri, con cui

identificare la loro unione agli occhi della società (art. 1, comma 10, L. 76/2016), ma non vi è una

disciplina specifica per il cognome dei figli.

Perché non è previsto il dovere di fedeltà?

L’unione civile è considerata dall’ordinamento meno “importante” rispetto al matrimonio. La

Costituzione riconosce il matrimonio (art. 29 Cost.) come istituzione primaria, mentre l’unione civile ne

è una forma alternativa.

La scelta di non prevedere il dovere di fedeltà implica che, in caso di tradimento, l’ordinamento non

lo considera rilevante come nel matrimonio. Alcuni ritengono che questa differenza di trattamento possa

essere sospetta di incostituzionalità, in quanto crea una distinzione tra le due forme di unione che potrebbe

risultare ingiustificata. Il regime patrimoniale nelle unioni civili

L’unione civile prevede un regime patrimoniale simile a quello del matrimonio. Infatti, in assenza di diversa

scelta, il regime patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni✨, proprio come accade

per i coniugi, a meno che le parti non sottoscrivano una convenzione patrimoniale per scegliere

la separazione dei beni ⚖️.

Oltre alla comunione dei beni, alle unioni civili si applicano anche le norme sul fondo patrimoniale e

quelle relative all'impresa familiare ️.

Il rimando alle disposizioni contenenti i termini "coniuge" e "coniugi"

La Legge Cirinnà stabilisce che, in generale, le disposizioni che contengono i

termini "coniuge" o "coniugi" (ovvero termini equivalenti) si estendono anche alle unioni civili ️‍.

Ovunque ricorrano:

In tutte le leggi

✅ Negli atti aventi forza di legge

✅ Nei regolamenti

✅ Negli atti amministrativi

✅ Nei contratti collettivi

✅ Il rimando ex art. 1, comma 20, L. 76/2016 non riguarda:

Norme del Codice Civile non espressamente richiamate dalla Legge Cirinnà.

Diritto di famiglia

Le disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori). La questione della stepchild adoption ️‍

Una delle questioni più dibattute riguarda la possibilità di adozione del figlio del partner all’interno di

una coppia omosessuale (stepchild adoption).

La stepchild adoption è l'ipotesi in cui, all’interno di una coppia omosessuale, il partner

possa adottare il figlio biologico o adottivo dell’altro, con cui la coppia convive, instaurando così

un rapporto di genitorialità giuridica con il minore.<

Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 58
Appunti Diritto di famiglia Pag. 1 Appunti Diritto di famiglia Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 58.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto di famiglia Pag. 56
1 su 58
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorellacher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Polidori Stefano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community