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COMPETENZE ESCLUSIVE
Art. 3 TFUE: "1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:
- unione doganale
- definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
- politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro
- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
- politica commerciale comune.
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata." sono quelle aree in cui solo l'unione può intervenire, gli stati hanno rinunciato completamente a quel tipo di sovranità. L'elenco dell'Art. 3 è un
Elenco tassativo, cioè non può essere interpretato in modo estensivo/elastico ma in modo restrittivo.
Le competenze esclusive dell'unione sono:
- Unione doganale: l'eliminazione dei dazi interni tra i paesi dell'unione, oppure la revisione di un dazio unico per l'entrata e l'uscita delle merci dall'unione, per non portare svantaggio a nessun paese.
- Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno: quelle regole fondamentali per il mercato interno, che devono essere regole comuni. Ad esempio, gli stati non possono aiutare le imprese se no queste potrebbero abbassare i prezzi e potrebbero trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto a un'impresa di un altro stato europeo.
- Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro: noi stati non possiamo intervenire sull'euro, solo a livello centrale possono.
- Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della
politica comune della pesca: cioè la tutela dell'ambiente marino.
politica commerciale comune: cioè quando l'unione si pone come attore per altri stati, quando conclude accordi con gli stati esteri (cosa che uno stato dell'unione non può fare da solo).
PRINCIPIO DI PARALLELISMO DELLE COMPETENZE (tra interno e esterno): competenza esclusiva verso l'interno, detiene quella stessa competenza anche verso l'esterno.
POTERI DEGLI STATI IN CASO DI COMPETENZE ESCLUSIVE DELL'UNIONE: gli stati non possono fare nulla, né se l'unione ha già adottato norme, né se non le ha adottate. Se l'unione non le adotta, gli stati non possono decidere di sostituirsi a lei. Gli stati possono solo:
- adottare disposizioni attuative per porre in essere una scelta dell'unione
- intervenire nella competenza esclusiva quando l'unione non può intervenire per cause esterne
COMPETENZE CONCORRENTI
Art.
4 TFUE: "1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
- mercato interno
- politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato
- coesione economica, sociale e territoriale
- agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare
- ambiente
- protezione dei consumatori
- trasporti
- reti transeuropee
- energia
- spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato."
Rientra in questa categoria tutto ciò che non rientra né nelle competenze esclusive né nelle competenze di coordinamento e sostegno, essa è una categoria residuale.
“tutto ciò che non rientra nelle altre, rientra quà”→ il grosso delle competenze dell’unione europea rientrano in questa categoria. “Concorrente” significa che gli stati possono intervenire finché non lo fa l’unione europea, dal momento in cui questa esercita la competenza concorrente è come se diventasse esclusiva, e gli stati non possono più intervenire→ questo per evitare che ogni stato modifichi le regole dell’unione europea come vuole.
Nelle competenze concorrenti rientrano:
- competenze concorrenti parallele: Art. 4 TFUE:” 3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.
- Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario,
L'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di "impedire agli Stati membri di esercitare la loro". Stati possono andare avanti ad adottare norme legislative per la loro strada, e sono:
- Settori della ricerca, sviluppo tecnologico, spazio
- Settori della cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario
L'unico limite all'azione degli stati, in questo caso, è che le loro scelte non possono porsi in contrasto con quelle dell'Unione europea.
COMPETENZE DI COORDINAMENTO E SOSTEGNO
Art. 6 TFUE: "L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
- Tutela e miglioramento della salute umana
- Industria
- Cultura
- Turismo
- Istruzione, formazione
di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. L'Unione può intervenire solo se l'obiettivo non può essere raggiunto come un'azione a livello decentrato, cioè da parte degli stati. La sussidiarietà quindi prevede che
L'azione debba avvenire il più vicino possibile ai cittadini ogni volta che l'Unione Europea adotta un regolamento/direttiva deve giustificare il suo atto in virtù del principio di sussidiarietà (deve affermare che sta agendo lei perché gli stati da soli non potrebbero, ad esempio, dettare norme uniformi) - Art. 5 par 4 TUE: PROPORZIONALITÀ "In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo" - esso afferma che l'azione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dell'Unione Europea non possa andare oltre quanto strettamente necessario per arrivare a quell'obiettivo, quindi dice quanto può agire l'Unione.
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