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RAPPORTO DI FIDUCIA
Quando un nuovo Governo viene nominato, ha 10 giorni per presentarsi alle Camere per
esporre il proprio programma e ottenere la fiducia, essenziale in un sistema parlamentare
in cui il Governo è responsabile politicamente davanti al Parlamento. prima di ottenere la
fiducia, il Governo è limitato alla gestione di “ordinaria amministrazione” dello Stato. Se
non ottiene la fiducia, il Governo deve dimettersi e il PdR deve tentare di formarne uno
nuovo (navetta). La votazione della fiducia avviene per appello nominale e richiede solo
la maggioranza relativa.
La fiducia deve essere permanente durante l’intera legislatura, ma può essere revocata
mediante una mozione di sfiducia presentata dalle Camere o una questione di fiducia
posta al governo.
La mozione di sfiducia, di solito presentata dalle opposizioni, richiede il sostegno di
almeno 1/10 dei membri di una Camera e deve essere discussa entro 3 giorni dalla
presentazione. La revoca della fiducia richiede uno scrutinio palese e una maggioranza
relativa.
La questione di sfiducia è uno strumento del Governo per costringere la propria
maggioranza a votare in modo compatto su un provvedimento. Se il Parlamento non
sostiene il Governo su un argomento cruciale, questo equivale al ritiro della fiducia e può
portare alle dimissioni del Governo. Una crisi di Governo si verifica quando il rapporto
di fiducia tra Governo e Parlamento si deteriora al punto che il Governo presenta le
dimissioni.
STRUTTURA E I POTERI DEL GOVERNO
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio, dai Ministri e dal Consiglio dei
Ministri.
-Presidente del Consiglio, è colui che guida e dirige l’azione del Governo,
assumendosene la responsabilità dinanzi alle camere, inoltre se lui si dimette il governo
cade. L’art.95 attribuisce al PdC tre compiti principali: dirigere la politica del Governo,
mantenere l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo ed infine coordinare l’attività
dei Ministri. Il PdC non ha poteri di comando sui Ministri (no gerarchia) per questo
definito come un “primus inter pares" (il primo, il più autorevole in un gruppo di pari).
-Ministri, sono normalmente parlamentari o esponenti dei partiti, tuttavia non è esclusa la
presenza di tecnici. Hanno una doppia funzione, politica (membri del Consiglio dei
Ministri) e amministrativa (ogni Ministro è a capo di un ministero, un settore della
pubblica amministrazione). Vi sono anche i Ministri senza portafoglio, così chiamati
perché, dato che non fanno parte di un ministero, nel bilancio dello Stato non sono loro
attribuiti fondi da spendere. Il ruolo del ministro non è fondamentale per la tenuta del
Governo, infatti se un Ministro si dimette si effettua il cosiddetto “rimpasto”
sostituendolo con altre personalità.
POTERI LEGISLATIVI
La funzione legislativa del Governo si esercita attraverso due atti aventi forza di legge,
cioè capaci di prendere il posto della legge:
-Decreto legge, sono provvedimenti che il governo può emanare nei casi di necessità ed
urgenza (non sempre così). Viene deliberato dal consiglio dei ministri, promulgato dal
PdR e pubblicato in gazzetta ufficiale, a causa dell’urgenza il decreto legge entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione (no vacatio legis). Ciò deve essere presentato
alle camere che decidono se convertirlo in legge entro sessanta giorni, se non viene
convertito decade e non può essere riproposto dal governo.
-Decreto legislativo, sono atti emessi dal Governo su richiesta del Parlamento quando
bisogna legiferare (emanare norme) su materie complesse. Il Parlamento attua questa
richiesta attraverso una legge delega fatta al governo dove dovranno essere precisati: la
materia e i criteri su cui deliberare. Il Governo, attraverso i Ministri di competenza,
predispone il decreto, lo discute in sede di consiglio dei ministri e lo presenta al PdR per
l’emanazione e la pubblicazione in gazzetta ufficiale (si vacatio legis).
Al Governo spetta anche il potere regolamentare attraverso i regolamenti, una fonte
secondaria con il fine di spiegare in miglior modo una legge o un decreto.
RESPONSABILITA’ DEI MINISTRI
Il Governo e i MInistri rispondono del proprio operato a diversi livelli:
-Responsabilità politica, il parlamento può votare una mozione di sfiducia oppure negare
la fiducia quando il governo pone la questione su un determinato provvedimento, in
questi casi il Governo cade, per far emergere le responsabilità il Parlamento può usufruire
delle interpellanze e delle interrogazioni.
-Responsabilità amministrativa, quando i componenti del Governo, nell’esercizio delle
loro funzioni, provocano un danno allo Stato, essi sono tenuti a risponderne (art.28),
quindi tenuti a risarcire il danno provocato.
-Responsabilità penale, occorre innanzitutto considerare se il reato è stato commesso al
di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, in tal caso è chiamato a rispondere al pari di un
cittadino. Invece se i reati sono commessi all’interno dell’esercizio delle loro funzioni
sono chiamati “reati ministeriali” che prevedono un procedimento speciale a carico del
Tribunale dei Ministri, che se ritiene che ci siano gli elementi per procedere viene
richiesta un’autorizzazione alla Camera di appartenenza (Senato se non è un
parlamentare). Questa autorizzazione può essere negata, quando si ritiene che il soggetto
abbia operato per l’interesse dello Stato, se invece viene concessa il processo segue le
regole previste per chiunque. I reati ministeriali più diffusi sono: peculato