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Estratto del documento

L’articolo 4 della Legge 91/1981 introduce il termine “accordo stipulato” (fatto dalle singole

Federazioni che specifica le regole generali dei contratti) che diventerà in seguito accordo collettivo.

Quando si fa un contratto individuale bisogna seguire le regole generali dell’accordo collettivo, il

quale fissa un minimo salariale. Nello Stato esiste un accordo collettivo per lavoratori e prende il

nome di contratto collettivo.

L’accordo collettivo (AC) viene firmato dalla Federazione, dalla Lega e dall’associazione dello sport

Disciplina il rapporto di lavoro, ma non è disciplinato l’intero rapporto l’atleta

di riferimento. tra i vari obblighi del giocatore c’è anche

dovrebbe garantire il suo migliore stato psico-fisico, quindi,

quello di stare bene, le modalità per raggiungere questo stato vengono decise dai dirigenti tramite il

codice etico ma non sono omologate e quindi nell’AC viene fatto un richiamo ma non vengono

specificate, lasciando più libertà alle singole società.

Il contratto sportivo è sempre scritto, depositato e redatto sull’apposito modulo. È molto più rigoroso

di un contratto normale. Non si possono inserire i patti di non concorrenza in un contratto individuale

perché limitano l’attività lavorativa (non permettendo di andare a lavorare per un’azienda

concorrente) questo aspetto è controverso, perché dipende dalla clausola che si mette e da quanto

effettivamente è limitante. Ad es. se la Juventus mettesse il divieto di andare a giocare nella Reggina

non limiterebbe così tanto l’attività lavorativa, se lo mettesse per l’Inter o il Milan

probabilmente

potrebbe essere. È importante sottolineare che se nel contratto vi è una condizione vessatoria è nullo,

anche se il lavoratore accetta quella condizione (ad esempio perché non legge bene il contratto o

perché non capisce cosa implicherebbe effettivamente). La clausola penale, o rescissoria, è uno

strumento di forza della società.

Articolo 4 Accordo Collettivo (retribuzione)

4.1.1 La Retribuzione del Calciatore può essere interamente fissa o composta di una parte fissa ed

una parte variabile. In quest’ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi,

individuali del Calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del

Calciatore, come meglio ritengono di individuarli le Parti di comune accordo.

4.1.2 In ogni caso, la parte fissa non può essere inferiore al trattamento economico minimo

determinato dalla Tabella.

4.2 La Retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la Retribuzione deve

essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria di competenza (Serie A, Serie

B, Lega Pro).

4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della

Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione

deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre/Scritture.

4.4 Società e Calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi

Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi, di squadra, analogamente a quanto

previsto all’articolo 4.1. La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società

munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura

rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire

i risultati che generano l’erogazione del Premio Collettivo, il suo ammontare complessivo e i criteri

di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto

è

di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La Società

estranea a eventuali controversie relative all’effettiva e corretta applicazione dei criteri di

formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo

vanno depositate, unitamente all’eventuale procura, presso la LNPA a cura della Società entro il

termine del 30 aprile della stagione sportiva in corso, eccezion fatta per le intese aventi a oggetto

premi per la vittoria delle singole competizioni (a titolo esemplificativo il Campionato, la Coppa

Italia, le Coppe Europee) e/o per la qualificazione alle Coppe Europee e/o per la salvezza, intese che

essere depositate, unitamente all’eventuale procura, entro e non oltre il giorno precedente

potranno

la realizzazione dell’evento cui si riferiscono. La LNPA trasmette copia delle stesse alla Federazione.

Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più Premi Collettivi per obiettivi specifici. I

Premi Collettivi nell’ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

4.5 In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere

promo-pubblicitario o di testimonial tra Società e Calciatori si tiene conto delle previsioni della

Convenzione sulla Pubblicità se e da quando sarà stipulata.

4.6. La Retribuzione può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della

competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può in ogni caso essere

inferiore al minimo previsto nella Tabella.

L’articolo 4 dell’accordo collettivo parla di retribuzione, la quale può essere fissa (che

- dev’essere garantita) o variabile (può o non può esserci). La retribuzione deve essere sempre

tracciata e tracciabile, non sono possibili le forme elusive (come le strutture private).

L’ordinamento sportivo ammette i contratti d’immagine, che non sono contratti di prestazione

- sportiva (federali) ma appartengono a diritto civile. Ci dev’essere però congruità, si deve

mostrare che vale quei soldi questo perché la società potrebbe diminuirgli lo stipendio

pagandogli una grossa somma per il diritto d’immagine, facendo quadrare i bilanci e pagando

di conseguenza meno contributi (si pagano solo per il contratto sportivo essendo il giocatore

molto per il contratto d’immagine fu

lavoratore dipendente). Un caso di un giocatore pagato

quello di Beckam al Milan, ma fu effettivamente un’operazione congrua data la sua visibilità

e il fatto che era a fine carriera.

Articolo 6 (formazione culturale dei calciatori) è

6.1 La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei Calciatori con cui

legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della

cultura.

6.2 Spetta alla FIGC, d’intesa con l’AIC e la LNPA, indicare le condizioni cui devono attenersi le

compatibilmente con le esigenze dell’attività̀

Società, sportiva e della Società, per agevolare la

frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei Calciatori che intendano proseguire gli studi o

conseguire una qualificazione professionale.

6.3 Ai fini di quanto previsto dall’articolo 6.2, sono tenuti in considerazione anche i corsi che le

in collaborazione con LNPA, AIC e FIGC, organizzano per richiamare l’attenzione sui temi

Società,

del match fixing e sui rischi connessi.

La società si impegna alla formazione e istruzione dell’atleta compatibilmente alle esigenze

- dell’attività sportiva e della società.

Articolo 7 (preparazione precampionato, allenamenti, partecipazione a gare e trasferte)

7.1.1 La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua

disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

7.1.2 Il Calciatore, fermo quanto previsto dal Lodo/Abete, ha diritto di partecipare agli allenamenti

e alla preparazione precampionato con la prima squadra del rispettivo campionato, salvo il disposto

di cui infra-sub articolo 11.1.1.d.

7.2 Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli

allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli

quanto all’estero.

che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia

In occasione di trasferte o ritiri il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta

è

in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale tenuta altresì a fornire al

calciatore alloggio e vitto.

Nel 7.1.1 si parla di idoneità e di dignità. L’idoneità è un concetto flessibile in base alla figura

- ed è soggettiva; la dignità è universale e quindi uguale per tutti.

- Nel caso in cui non venissero seguiti i punti 7.1.1 e 7.1.2 si ricade nel mobbing, ovvero

nell’escludere il professionista dal proprio ambiente di lavoro. Questo è un limite nell’attività

dirigenziale, non si può ricattare il proprio atleta e non c’è un vero e proprio elenco di

comportamenti sbagliati ma si usa la congruità e ragionevolezza.

Articolo 8 (limiti allo svolgimento di altra attività e obblighi dei calciatori)

8.1 Il Calciatore non può svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo

di durata del Contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della Società.

8.2 L’autorizzazione allo svolgimento di altra nuova attività lavorativa o imprenditoriale non già

precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo può essere negata se l’attività è incompatibile,

sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva. La Società

deve dare Comunicazione dell’eventuale diniego al Calciatore entro 45 (quarantacinque giorni) dal

ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la Società abbia

il proprio diniego, l’autorizzazione si intende rilasciata.

comunicato

È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione

relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.

di rilasciare l’autorizzazione, il giudizio sulla

8.3 In caso di rifiuto da parte della Società

è

compatibilità di competenza del CA e deve svolgersi con il rito accelerato.

8.4 In costanza di Contratto, il Calciatore ha l’obbligo di abitare ove specificato e dichiarato nel

è

Contratto, ovvero nel luogo che stato pattuito nelle Altre Scritture; tale luogo deve essere indicato

o convenuto in modo tale che la logistica dei trasferimenti quotidiani dalla dimora alla sede sociale

dell’atleta e sia comunque posto a non più

non pregiudichino lo stato psico-fisico di settantacinque

75 chilom

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale632 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof D'Onofrio Paco.