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All’interno di tale contenitore gli studiosi delle organizzazioni e gli psicologi del lavoro si sono
soffermati su: stress lavoro correlato, burn out, molestie, violenze, mobbing e straining, bore
out. I sindacati europei e la commissione nel 2008 si sono riuniti per firmare il patto europeo
per la salute e il benessere mentale. Lo stress è uno stato che si accompagna a disfunzioni
fisiche, psicologiche o sociali e nasce dal fatto che una determinata persona si senta in
grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. Denota una
percezione di squilibrio quando le richieste di contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente
di lavoro eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste. Si è solito dividere lo
stress in positivo e negativo: lo stress può essere positivo, ma se è troppo può diventare
negativo generando rischi alla salute e riducendo l’efficienza sul lavoro. Si potrebbe avere
un calo di motivazione, assenteismo, malattia, richieste di spostamento, di mansione o
addirittura di trasferimento di sede). La prevenzione dello stress bisogna farlo non solo per
legge, ma anche perché ho un ritorno di tipo economico.
Il mobbing è una prolungata e sistematica persecuzione messa in atto da una o più persone
allo scopo di danneggiare chi ne è vittima fino a determinare la estromissione dal luogo di
lavoro. Ha un'intenzionalità volontaria per allontanare dal luogo di lavoro. Può essere
ascendente, discendente o orizzontale.
Il burn out è un esito patologico generato da un processo stressogeno che colpisce le
persone esercenti le c.d. professioni di cura (alto contenuto professionale). Nasce dove un
determinato soggetto manchi di un’adeguata risposta a quello che viene definito un
eccessivo carico di lavoro. In questi casi il lavoratore finisce per annullarsi e gli impedisce di
staccarsi dal suo lavoro, ovvero agli individui da cui si prende cura. La persona affetta da
burn out si immedesima al punto tale da rendere sempre più difficile la separazione tra la
propria vita e quella della persona che riceve cura.
Lo straining è un’iniziativa aggressiva che non necessita la pluralità di comportamenti. Ne è
sufficiente una sola condotta.
Il bore out ricomprende una pluralità di situazioni tra cui la marginalizzazione dall’attività
lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, inattività forzata, prolungata attribuzione di
compiti dequalificanti. Nasce da noia cronica dovuta alla mancanza di lavoro, sviluppatasi
molto in periodo pandemico. Trova origine nel contesto dell’organizzazione del lavoro e
quindi bisogna indagare su contesti e contenuti di lavoro. Viene, però, in auge il termine di
"costrittività organizzativa”: una pluralità di situazioni tra cui la marginalità dell’attività
lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, inattività forzata e la prolungata attribuzione di
compiti dequalificanti. Nasce da fattori di contenuti di lavoro e riflette problematiche che
riguardano in maniera più ampia fattori di contesto. I primi studi sul bore out sono stati
eseguiti nei primi anni 2000, tant’è che si diceva che si alimentava per un sentimento di noia
cronica, la quale è dovuta a perdita di stimoli e autostima e vedendo alla propria esperienza
una totale insignificanza. Si vuole un allontanamento fisico e c’è distanza mentale rispetto a
quello che si costruisce nel lavoro. Durante la pandemia questo rischio è esploso perché del
lavoro che si svolgeva in modalità da remoto, il bore out si è sviluppato durante il proliferare
di riunioni da remoto, le quali hanno costituito un elemento chiave per aggravare quelle
forme di costrittività organizzative che già in precedenza venivano associate alla noia
cronica. Nello specifico, la lunghezza delle riunioni e i problemi dovuti a internet hanno
generato un progressivo abbassamento delle emozioni e del coinvolgimento. Ci si sente solo
come un numero, inutile alla società. Nei lavoratori anziani si radica lo stereotipo di lavoratori
improduttivi, meno avvezzi a utilizzare le tecnologie, di lavoratori che a breve matureranno il
diritto alla pensione e così via. Rientrano anche in numeri consistenti i disabili, i quali però
sono protetti da determinate tutele come accomodamenti ragionevoli.
L’impiego della tecnologia a volte viene valorizzato in positivo. Ma, non è né in positivo né in
negativo.
I rischi psicosociali sono quelli più difficili da valutare.
Il DVR è dinamico perché cambia del tempo in ragione di quelle che sono le modifiche
registrate nel mondo del lavoro.
Lo stress lavoro correlato emerge, ma è una tipologia del tutto esemplificativa.
Non c’è una definizione specifica di rischio sociale, a meno che ci soffermiamo sulla
documentazione dell’INAIL, il quale definisce i rischi psicosociali come situazioni di
incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, ovvero come costrittività organizzative in
grado di determinare condizioni lavorative penose, ostili o umilianti per la dignità del
lavoratore.
Per una corrente di pensiero occorre distinguere lo stress lavoro correlato da tutti quei
comportamenti che dobbiamo definire illeciti e che sono imputabili al datore di lavoro, ovvero
lo stress si differenzia da bore out, molestie, mobbing e così via. Ne viene fuori che occorre
fare dei ragionamenti su quello che deve essere l’obbligo di prevenzione del datore di lavoro
escludendo ogni forma di violenza o vessazione nei confronti del lavoratore perché si
tratterebbe di comportamenti volontari addebitabili alla responsabilità penale del datore di
lavoro. Chi esamina questa diversità dice che lo stress è da ricondurre a difetti
dell'organizzazione aziendale e non azioni illecite. Il riferimento contenuto nell’art. 28
sarebbe in grado di esercitare una funzione attrattiva nei confronti dell’intera tipologia dei
rischi psicosociali. Non possiamo pretendere dal legislatore che ci elenchi tutti i rischi
psicosociali: i tempi di produzione della legge potrebbero non essere coerenti con lo
sviluppo psicosociale. La natura aperta ce la segnalano anche i giudici.
La commissione consultiva permanente è stato protagonista per avviare una valutazione del
rischio da stress di lavoro correlato. Se non c’è nel dvr, è incompleto.I rischi psicosociali si
alimentano con l’iperconnettività. Se noi non creiamo delle barriere, la proliferazione dei
rischi diventa realtà. Una volta individuati limiti e difetti dell’organizzazione posso procedere
a valutazione approfondita, a cui nascono eventi sentinella. Ambiguità nella definizione delle
carriere aumenta il rischio psicosociale: non si comprende qual è il ruolo all’interno del luogo
di lavoro. Infine, c’è mancanza di autonomia e difficoltà relazionali. Creare rapporti
unipersonali genera difficoltà a relazionarsi e la mancanza di autonomia genera orari
eccessivi. Si parla anche di gap ovvero di carenze infrastrutturali. Le persone meno
coinvolte sono gli over 55, mentre gli over 45 quando sono donne. I neoassunti vengono
attirati immediatamente nella formazione perché si vede un potenziale in cui investire. Per
non parlare di chi è soggetto di discriminazioni multiple o inderseziali.
Introduzione sempre remota dagli esoscheletri, si collocano all’interno di una nuova politica
dei rischi psicosociali e più in generale di una nuova categoria di rischi nuovi ed emergenti.
Non è facile classificarli perché rispondono di diverse finalità e fare valutazioni di sintesi o
omogenee potrebbe far correre il rischio di essere parziali ed erroneamente selettivi.
Gli esoscheletri hanno la finalità di ridurre il danno altrimenti generato dal contatto con una
sostanza, piuttosto che con una apparecchiatura. Altri sostengono che alcuni E.S. possono
essere inseriti nei DPI perché intervengono nella riduzione dell’affaticamento, ma ci sono
altri che fanno altro come aumentare l’efficienza e abbattere i tempi di lavoro. Una volta che
abbiamo fatto la valutazione, un conto è se lo trattiamo come DPI o come attrezzatura da
lavoro. Se lo assegno come DPI gli devo assegnare tutta la disciplina del DPI. Ma se non lo
è, nell’ambiente di lavoro le attrezzature devono essere conformi e quindi anche lì vigono
delle politiche ben precise. A secondo della categoria, applico o l’art. 74 o l’art. 69.
Quando si parla di E.S. sono connotati di caratteristiche polifunzionali, a volte in maniera
alternativa, a volte in maniera complementare. Possono generare rischi psicosociali perché
creano un controllo sul lavoratore, quanto allo svolgimento regolare dell’azione lavorativa.
Oltre ad esserci un problema legato al trattamento dei dati personali, c’è un problema
psicosociale. Genera uno stato di stress e ansia, ovvero rischi psicosociali.
Il rischio tecnologico è il terreno che più intreccia le forme di regolazione:
- norma giuridica, legge nazionale e regionale con efficacia applicativa obbligatoria
- norma tecnica, specifica tecnica approvata e pubblicata da un organismo.
internazionale, europeo o nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria.
- buone prassi, strumento di volontaria adozione di soluzione organizzativa o
procedurale coerenti con la normativa vigente e le regole di buona tecnica, elaborate
e raccolte da Regioni, INAIL, organismi paritetici, e validate dalla Commissione
consultiva permanente.
- linee guida, sono atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa.
Il riferimento alla tecnologia lo troviamo anche oltre all’art. 2087 cc, in particolare nell’art. 15
contenente le misure generali di tutela; qui si dice quali devono essere le misure atte a
garantire la salute e sicurezza.
La tecnologia si inserisce anche nei MOG (art. 30), nelle prerogative del RLS e nella
disciplina sulla formazione in materia di SSL.
Il legislatore si è rivolto alla tecnologia anche in termini di strumentazione che può aiutare
l’impresa, adesempio attraverso l’esperienza dell’OIRA, ovvero una piattaforma online
chiamata ad aiutare il datore e i suoi collaboratori nella valutazione dei rischi e semplifica e
facilita il suo adempimento.
Le norme che più si avvicinano al rischio tecnologico lo troviamo al comma 10 art. 3 del T.U.
2008, incluso il telelavoro. Scrive l’art. 3 prevedendo che ci siano delle tutele ad hoc nel
caso in cui le prestazioni del lavoratore subordinato sia svolto da remoto, prevedendo una
formula ampia e generale, raccogliendo il più possibile ciò che si sarebbe aggiunto
successivamente. C&rsq