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Il pericolo è l’agente/fattore con il quale la gente si trova a contatto, il rischio è il livello di
probabilità che si possa avverare. La nozione di rischio non fa vedere che il rischio è
qualcosa che si modifica in continuazione e che varia seconde del settore, attività e
mansione. Dipende anche dai modelli economici di uno Stato.
L’art. 2087 ci fa dire che il rischio può anche modificarsi nel corso del tempo, ma è sempre
un rischio di cui il datore di lavoro deve occuparsi e preoccuparsi.
Art. 2087. (Tutela delle condizioni di lavoro). L'imprenditore e' tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro.
Oggi conosciamo il rischio pandemico, il rischio geopolitico, il rischio climatico, il rischio
tecnologico.
Principio di precauzione: rientra nel testo unico del 2008 e nei trattati europei.
Ci sono servizi dedicati e strutture che hanno una specifica competenza. Non è una scelta
del datore di lavoro, ma del legislatore europeo che ha previsto l’obbligatorietà di introdurre
strutture e servizi dedicati, formato da personale specializzato, mezzi e così via.
Le imprese che non hanno un elevato andamento infortunistico hanno un abbattimento della
tariffa con la quale assicurano i lavoratori all’INAIL, quindi i contributi da versare sono minori.
Nel servizio di prevenzione e protezione c’è un responsabile (RSPP) e addetti (ASPP), c’è
un servizio di gestione emergenze e, non sempre, vi è il medico competente. Anche i
lavoratori hanno i loro referenti ai quali appellarsi per avere una migliore condizione in
materia di sicurezza e salute.
Gli obblighi del datore di lavoro attengono alla creazione del sistema di gestione di
sicurezza: valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, l’elaborazione del documento per la
sicurezza (DVR) e la designazione delle strutture aziendali per la sicurezza (RSPP). Non
sono delegabili perché sono scelte di carattere organizzativo ed economico che può fare
solo il datore di lavoro. La prevenzione si lega all’organizzazione del lavoro. I compiti che
condivide con il dirigente sono meno rilevanti: fornire i dispositivi individuali di prevenzione,
predisporre corsi, vigilare sull’attività di prevenzione, consultare il RLS, convocare riunioni e
comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni e i c.d. quasi-infortuni.
L’obbligo generale di vigilanza obbliga il datore di lavoro e i dirigenti a vigilare
sull’adempimento degli obblighi previsti dal T.U. del 2008. Tuttavia, resta ferma la
responsabilità esclusiva di ciascun soggetto, qualora la mancata attuazione dei predetti
obblighi sia addebitabile unicamente ai soggetti obbligati per legge e non sia riscontrabile un
difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti (c.d. culpa in vigilando).
La figura del preposto è stata ridisegnata nel 2021 con uno dei tanti interventi di modifica del
T.U. del 2008. Essa è stata modificata da una commissione di inchiesta sugli infortuni di
lavoro e si è appurato che molti infortuni accadono perché manca un referente tra il dirigente
e il lavoratore. Così è nato il preposto, figura tra il lavoratore e il dirigente. Mentre
quest’ultimo dà disposizione, detta regola e regolamenti, il preposto è quella figura che
gestisce e sovrintende il lavoro altrui occupandosi di governare il rischio. Ha compiti di
vigilanza per cui ha una percezione del rischio più immediata. Infatti, ha la facoltà di
interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non
conformità rilevate. Questi compiti del preposto rispondono a un obbligo formativo ben
preciso: ha una specifica formazione ed è sottoposto a un aggiornamento periodico a cura
del datore di lavoro, deve conoscere il contenuto minimo della formazione previsto per legge
e ha responsabilità penale in caso di rifiuto o violazione dell’obbligo formativo.
Il suo compito è sempre di carattere organizzativo, sa cosa fare in caso di emergenza, dà le
disposizioni organizzative idonee per affrontare la situazione di pericolo. Per esempio, in
aula il preposto è il professore perché è lui che ha il potere di organizzare il lavoro.
Esercita un potere di iniziativa.
Invece, il dirigente attua le direttive del datore di lavoro e vigila sull’attività lavorativa in
ragione di competenze professionali e poteri gerarchico-funzionali adeguati alla natura
dell’incarico.
Nel T.U. del 2008 con lavoratore si intende la persona che presta lavoro nell’ambito
dell’organizzazione di un datore pubblico o privato, con o senza retribuzione, a prescindere
dal tipo contrattuale, anche per finalità formative. Quello che importa è che la persona sia
esposta a un rischio lavorativo, il quale è un concetto molto ampio. Nella definizione sono
compresi anche i soci di lavoro di cooperative e nelle società di persone, tirocinanti, stagisti,
praticanti, studenti di ogni ordine e grado scolastico, partecipanti a corsi di formazione,
addetti a laboratori e attrezzature, ICT. Le uniche categorie che vengono escluse sono gli
addetti a servizi domestici (badanti, colf) e familiari, ai quali spetta solo un diritto
all’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro. Questa esclusione fa molto discutere,
perché oggi la categoria dei servizi domestici si è molto evoluta ed espansa, si richiede più
attenzione, tant’è che l’INAIL ha richiesto una più specifica attenzione. Il fatto di essere
inclusi nel T.U. non vuole che tutti questi lavoratori abbiano lo stesso livello di tutela perché
ci sono una serie di specificazioni di livelli di tutela da fare.
Dal punto di vista lavoristico, il datore di lavoro è colui che è titolare del rapporto di lavoro, o
comunque, il responsabile dell’organizzazione dell’impresa o Unità Produttiva (U.P.) in
quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Specialmente nelle società di azioni, uno degli
amministratori può avere la delega alla sicurezza, ovvero si occupa della sicurezza. Nelle
pubbliche amministrazioni il datore viene individuato nel dirigente, il capo dell’ufficio. Ma ciò
non basta nella sicurezza, deve avere autonomia gestionale e autonomi poteri di spesa.
Tuttavia, in caso di individuazione da parte della P.A. che non sia conforme alla legge, il DL
coincide con l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica.
Nel quadro disegnato dal T.U. del 2008 i soggetti che rispondono in proprio, anche
penalmente, sono datore di lavoro, dirigente e preposto. I soggetti che sono servizi e
strutture sono una longa manus del datore di lavoro, infatti quest’ultimo se ne serve per
espletare i suoi obblighi di sicurezza. Il datore nomina il responsabile SPP (RSPP) e ha
capacità e requisiti professionali. Ha dei compiti molto importanti.
Il medico competente deve avere una competenza idonea professionale ed effettua una
sorveglianza sulla salute, dal punto di vista medico, chimico e biologico. Deve rispettare la
privacy e i c.d. dati sensibili, nel caso risponde in proprio.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una persona eletta o designata dai
lavoratori per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
sicurezza durante il lavoro. Questo soggetto non è un garante della sicurezza, ma
semplicemente sostiene e fa da referente, dialogando con il datore di lavoro e promuovendo
una migliore sicurezza. Secondo una sentenza, il RLS può rispondere penalmente se non
risponde ai propri obblighi e si accerta che la sua non diligenza abbia cagionato i danni al
lavoratore. Questa sentenza è una linea di tendenza, si richiede a tutti i protagonisti della
sicurezza di adempiere ai propri compiti.
Anche il servizio di prevenzione e protezione ha un’investitura dalla legge e ne dà
indicazione al datore su come organizzarne il lavoro e poi elenca i compiti che attribuisce;
sono compiti minimi, il datore ne può aggiungere altri. Prioritariamente deve essere interno
all’azienda, non si esternalizza presso uno studio di consulenza esterna. Nelle micro
imprese, è il datore che assume su di sé i compiti. Il servizio esterno è obbligatorio se
mancano dipendenti con i requisiti necessari; è facoltativo per integrare, ove occorra, il
servizio interno. La struttura del SPP viene data attraverso delle indicazioni dalla legge: i
componenti devono essere in numero sufficiente al rischio, devono avere capacità
necessarie e requisiti professionali, mezzi e tempo adeguati e senza alcun pregiudizio per
l’incarico svolto. Il datore nomina i componenti del Servizio previa consultazione del RLS
perché i lavoratori possono dire la loro riguardo i rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Inoltre, il ricorso al Servizio esterno non libera il DL dalla sua responsabilità. I compiti del
servizio di P.P. sono diversi, ma soprattutto c’è la valutazione dei rischi, l’elaborazione del
documento della valutazione dei rischi e l’elaborazione dei sistemi di controllo che
moritonano i sistemi di prevenzione. Inoltre, partecipa alla riunione periodica per fare il punto
sul sistema di prevenzione, informa i lavoratori, riceve dal Dl informazioni di vario genere, ha
obbligo di segreto sui processi produttivi e lavorativi e obbligo di formazione periodica
secondo gli indirizzi della Conferenza Stato-Regione. La professionalità non si acquisisce
una volta per tutte, ma va sempre rinnovata e aggiornata.
Il servizio deve sempre esserci, anche nelle piccole realtà produttive dove il datore di lavoro
è solo.
L’RSPP ha una concorrente responsabilità: qualora con imperizia, negligenza, imprudenza o
inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o trascurato,
risponderà dell’evento lesivo a titolo di colpa professionale, che può assumere anche
carattere esclusivo.
L’RLS ha un ruolo complesso poiché deve rappresentare i lavoratori e nella maggior parte
dei casi è anche lui un lavoratore. I compiti derivano direttamente dalla legge, salvo i compiti
che la contrattazione collettiva può imputare al RLS. Per poter svolgere questa posizione, il
RLS deve avere una formazione adeguata e specifica in materia di prevenzione, con oneri
economici a carico del DL, secondo le previsioni del CCNL. Inoltre, il DL deve far disporre di
tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni, senza alcuna perdita di retribuzione: usa
i permessi. L’RLS ha garanzie sindacali in quanto può svolger