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ATTI O FATTI FONTI DI OBBLIGAZIONE
“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico” dell’obbligazioni diverse dai contratti e dai fatti illeciti.
Fonti
Atti sorge per effetto della sola dichiarazione di volontà dell’obbligato (divers. dai
l’obbligazione
contratti):
atti unilaterali fra vivi avente contenuto patrimoniale, produttivi di effetti reali e obbligatori
- (promesse di pagamento)
sorge indipendentemente dalla volontà dell’obbligato:
Fatti l’obbligazione
gestione di affari altrui, pagamento di indebito, arricchimento senza causa.
-
Promesse unilaterali
Il promittente è obbligato ad eseguire la prestazione per il solo fatto di averla unilateralmente promessa,
indipendentemente dalla volontà del soggetto a favore del quale la prestazione deve essere eseguita.
Sono la promessa di pagamento,la ricognizione di debito, la promessa al pubblico.
Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata
situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa
pubblica. Il promittente è vincolato per un anno, salvo che alla promessa non si apposto un diverso
termine. La promessa può essere revocata prima della scadenza del suddetto termine solo per giusta causa,
purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
Gestione di affari altrui
Chi si comporta come mandatario altrui senza aver ricevuto alcun mandato, non può lasciare a metà
l’opera spontaneamente intrapresa nell’interesse altrui. Il gestore può agire in nome proprio o per conto
dell’interessato.
Pertanto duplice effetto:
Il gestore deve continuare la gestione per il solo fatto d’averla iniziata, fino a quando l’interessato non sia in
grado di provvedervi da se stesso;l’interessato, qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, deve
adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui e rimborsargli tutte le spese affrontate.
Se poi l’interessato ratifica la gestione altrui, si producono gli stessi effetti del mandato, e il gestore avrà
diritto al compenso per l’opera svolta.
PAGAMENTO DI INDEBITO
Esecuzione di prestazione non dovuta fa sorgere l’obbligo a restituire ciò che si è indebitamente ricevuto e,
correlativamente, diritto a riottenere ciò che si è indebitamente dato.
Indebito oggettivo: il pagamento o la prestazione ricevuta non ha alcuna valida giustificazione (es. contratto
dichiarato nullo);
Indebito soggettivo: quando si paga, per errore scusabile, un debito altrui credendolo proprio. Il debito
esiste è stato pagato, per errore, da persona diversa dal debitore.
Diritto di ripetere ciò che si è indebitamente pagato viene meno in due casi:
doveri morali o sociali, come tali sentiti dalla
- prestazione eseguita in esecuzione di obbl. naturali:
generalità degli individui;
Costituiscono adempimento di obbl. naturali: pagamento dei debiti estinti per prescrizione; mantenimento
del convivente; pagamento dei debiti di gioco/scommessa, salvo competizioni sportive e lotterie
autorizzate; (politico, sportivo, sessuale, negli affari);
prestazioni contrarie al buon costume
-
es. contratto con cui si accetta compenso in danaro per: rinunciare a candidatura, cambiare partito, far
perdere la propria squadra, prestazioni sessuali, divulgare notizie riservate della propria azienda. Il
contratto contrario al buon costume è nullo e non può produrre alcun effetto, ma chi lo ha eseguito non
può ripetere ciò che ha dato;
ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Può accadere che tra due soggetti si verifichi, senza alcuna giustificazione, uno spostamento patrimoniale
tale per cui uno subisca danno e l’altro, correlativamente, si arricchisce.
chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti del proprio
• arricchimento, ad indennizzarlo.
es. avulsione: se terreno a monte era edificabile e quello a valle agricolo, indennizzo dovuto sarà
• calcolato in base a valore non delle aree edificabili (danno subito), ma delle aree agricole
(arricchimento verificatosi);
Capitolo 6: IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE
Il quadro normativo europeo
L’Unione Europea si è sempre interessata al mercato degli appalti pubblici infatti sono state emanate tre
nuove direttive:
1. Direttiva 2014/23/UE: riguarda l’aggiudicazione dei contratti di concessione.
2. Direttiva 2014/24/UE: riguarda gli appalti pubblici ordinari;
3. Direttiva 2014/25/UE: riguarda gli appalti pubblici speciali (acqua, energia, trasporti, servizi postali).
La normativa vigente deriva da diverse norme tra cui il D.lgs. n.50/2016 (oggi denominato Codice dei
Contratti Pubblici).
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
I soggetti che devono rispettare le procedure pubbliche per l’affidamento dei contratti di appalto e
concessione. Tali soggetti sono:
• le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici
non economici, organismi di diritto pubblico, ..);
• soggetti aggiudicatori (soggetti privati destinatari di finanziamenti pubblici, concessionari di lavori
pubblici e di servizi);
• soggetti privati titolari del permesso di costruire che assumono, in via diretta, l’esecuzione delle opere
di urbanizzazione a scomputo;
• enti aggiudicatori dei settori “speciali”;
I soggetti
Gli organismi di diritto pubblico sono soggetti che svolgono un’attività economica di interesse generale in
assenza di mercato concorrenziale o senza assumere il rischio economico delle proprie scelte.
Affinché un operatore economico possa prendere parte ad una procedure di aggiudicazione:
• requisiti soggettivi: affermano l’affidabilità (esclusi da condanna, commesso gravi violazioni ecc.).
• requisiti oggettivi:requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecniche.
LA QUALIFICAZIONE PER I LAVORI PUBBLICI
Occorre distinguere gli appalti di lavoro con importo inferiore, pari o superiore a €150.000,00:
a) primo caso: l’operatore economico può partecipare alla gara quando è in possesso dei requisiti di
carattere generale (relativi alle capacità strutturali) e quelli tecnico-organizzativi;
b) secondo caso: l’operatore economico deve provare il possesso dei requisiti oggettivi mediante
attestazione rilasciata da appositi organismi (le SOA).
Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono organismi di diritto privato, autorizzati dall’ANAC. La loro
composizione e struttura organizzativa devono verificare l’esistenza di tutti i requisiti dell’impresa
richiedente. Le imprese si rivolgono alle SOA per ottenere l’attestato che ha durata quinquennale con
obbligo di verifica (entro il 3° anno) del mantenimento dei requisiti di ordine generale.
VIGILANZA
L’Autorità per la vigilanza (ANAC) è un ente che vigila sul rispetto delle regole che regolano la materia dei
contratti pubblici ed è dotata di giudizio, valutazione e autonomia organizzativa.
È formata da 7 membri che sono nominati dai Presidenti della Camera e del Senato e sono scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici e il Presidente è eletto tra i componenti.
La vigilanza ha le seguenti funzioni e competenze:
• vigila sui contratti pubblici e sull’osservanza della legislazione;
• segnala al Governo ed al Parlamento gravi inosservanze della normativa;
• formula al Governo proposte di modifiche alla legislazione;
• presenta al Governo ed al Parlamento una relazione annuale;
• vigila sul sistema di qualificazione delle imprese;
• formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.
Tutti i concorrenti devono dimostrare il possesso dei requisiti tramite un’autocertificazione, prima che si
svolga la gara; la verifica è obbligatoria nei confronti dell’aggiudicatario e influisce sull’acquisizione di
efficacia dello stesso provvedimento di aggiudicazione.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il DGUE consiste in un’autodichiarazione aggiornata che deve essere fornita al momento della
presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta e affermare che l’operatore economico sia in
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Se il DGUE è stato presentato in una procedura d’appalto precedente, può essere riutilizzato purché venga
confermata la validità delle informazioni contenute.
L’AVVALIMENTO
È stato previsto per consentire la più ampia partecipazione alle gare di imprese di piccole dimensioni e di
più recente costituzione.
Un operatore economico (“impresa ausiliata o avvalente”) ottiene da un altro soggetto (“impresa
ausiliaria”) la disponibilità dei requisiti per la partecipazione ad una procedura di affidamento, in cambio di
un corrispettivo in denaro o di un’altra utilità di natura patrimoniale. In relazione a ciascun affidamento, la
stazione appaltante esegue le verifiche del possesso dei requisiti e delle risorse di avvalimento da parte
dell’impresa ausiliaria. Se l’appalto le viene aggiudicato è considerata unica impresa esecutrice
(responsabile) dell’appalto.
Il contratto di avvalimento deve contenere in modo specifico la durata del contratto.
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI)
Sono un insieme di imprenditori o fornitori o prestatori di servizi costituiti allo scopo di partecipare alla
procedura di affidamento di un contratto pubblico, mediante partecipazione di un’unica offerta.
Ai fini della costituzione di una RTI, gli operatori economici devono assegnare un mandato di
rappresentanza ad uno di essi (mandatario) che esprime l’offerta in nome e per contro proprio e dei
mandanti.
Si distinguono in particolare:
a) raggruppamenti di tipo verticale: nel caso di lavori, l’impresa mandataria svolge i lavori che sono
classificati dal contratto di appalto utilizzando per le altre parti (scorporabili, cioè tolte da un
patrimonio) la competenza delle altre imprese partecipanti al raggruppamento.
NB: per i lavori scorporabili o di servizi o forniture qualificate come secondarie, la responsabilità risulta
limitata all’esecuzione delle prestazioni di competenza;
b) raggruppamenti di tipo orizzontale: l’impresa mandataria e le imprese mandanti svolgono lo stesso
tipo di prestazioni.
c) raggruppamenti di tipo mis