Motivo, l’articolo in questione, disponeva che il datore potesse optare per la riassunzione del lavoratore e il
pagamento di un’indennità, in misura determinata dal giudice.
—> Il licenziamento, pur illegittimo, risolveva il rapporto di lavoro ma faceva sorgere in capo al datore
un’obbligazione “alternativa” di ricostruzione ex novo del rapporto o, in alternativa, era previsto il
versamento di un’indennità risarcitoria. (Perciò si parla di stabilità obbligatoria o meglio, “surrogato
obbligatorio della stabilità”, per cui il datore poteva liberarsi del vincolo contrattuale versando un’indennità).
= in questo modo, il licenziamento privo di giusta causa era considerato “invalido ma efficace”.
Nel caso di licenziamento nullo, ovvero determinato da motivi sindacali, politici o religiosi (art 4), si
ritenevano applicabili le regole del diritto comune: il licenziamento era dunque inidoneo ad estinguere il
rapporto di lavoro che, giuridicamente, proseguiva.
Ciò avveniva anche nel caso del licenziamento viziato nella forma (es perché comunicato in forma orale o
in mancanza di comunicazione scritta dei motivi, a seguito di richiesta) ritenuto inefficace ex lege (art 2).
Legge n. 604/1966 si applicava limitatamente ai lavoratori con +35 dipendenti. (< 35: recesso ad nutum).
Essa escludeva dal proprio campo di applicazione anche la materia dei licenziamenti collettivi per riduzione
del personale, senza eppure definibili. (Questione poi risolta con l 223/1991, in attuazione della direttiva
75/129/CEE che, per la prima volta, andò a regolarli espressamente).
Intervenne poi lo Statuto dei lavoratori, l. n 300/1970, con l’art 18 “Reintegrazione nel posto di lavoro”
(oggi: “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo”), sul piano sanzionatorio, ovvero sulle
conseguenze del licenziamento illegittimo.
— Si passa così da un regime di stabilità cd obbligatoria a un regime di stabilità cd reale: in base all’art 18
St, in tutti i casi di illegittimità di licenziamento (nullo per discriminazione, nullo/inefficace per vizio di forma,
annullati per mancanza di giusta causa…) il datore era tenuto alla reintegrazione del posto di lavoro oltre
che a corrispondere al lavoratore un risarcimento del danno derivante dal licenziamento, commisurato
all’ultima retribuzione globale di fatto e cmq nella misura minima di 5 mensilità.
Il risarcimento era da commisurare a tutte le retribuzioni cui il datore avrebbe avuto diritto dal momento del
licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum (= “percepito altrove o da
un’altra persona” ovvero i redditi maturati dal dipendente licenziato illegittimamente).
Problema connesso al rimedio della reintegrazione > la sua COERCIBILITÀ, poiché, di base, nessuno può
essere costretto a compiere un’azione; l’esecuzione della prestazione lavorativa infatti richiede la
cooperazione del datore, quanto meno ai fini delle direttive per l’esecuzione delle mansioni.
Solo in caso di licenziamento dei dirigenti delle r.s.a. era stata prevista una sorta di astreinte (=pena): il
datore in caso di inottemperanza alla sentenza di reintegrazione, oltre al pagamento della retribuzione del
lavorare, era tenuto per ogni giorno di ritardo, al pagamento in favore del Fondo adeguamento pensioni
presso l’INPS di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Negli altri casi di inottemperanza, il datore era tenuto solo alla corresponsione della retribuzione.
L’art 18 St si applicava per le imprese commerciali e industriali, unicamente alle unità produttive con più di
15 dipendenti e alle imprese agricole con più di 5 dipendenti.
Ratio: non gravare su imprese di piccole dimensioni ed evitare tensioni nell’ambiente di lavoro.
L’intervento della l. n 108/1990 ha ulteriormente ridotto l’ambito del recesso ad nutum, che resta applicabili
solo al lavoro domestico, ai dirigenti, ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici e ai lavoratori in
prova.
La legge ha esteso anche il campo d’applicazione dell’art 18 St, non solo alle unità produttive con più di 15
dipendenti, ma anche ai datori di lavoro che occupano nel complesso +60 dipendenti.
Inoltre è sancita l’applicabilità dell’art 18 in tutti i casi di licenziamento discriminatorio, a prescindere dalle
dimensioni del datore di lavoro. (Art 3)
+ Novità inserita dalla legge: possibilità per il lavoratore, in luogo della reintegrazione, di optare per
un’indennità sostitutiva, pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto.
(Così, la somma complessivamente percepita dal lavoratore, compresa di risarcimento del danno e tale
indennità, può raggiunge importi particolarmente elevati).
La legge n 108/1999, ha anche rimodellato l’indennità prevista dall’art 8 della l 604/1966, ora ricompreso
tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione, maggiorabile per i lavoratori con una certa anzianità.
PRIMA DELLE RIFORME, quindi, il licenziamento illegittimo era caratterizzato da un duplice regime
sanzionatorio, applicabile in via di prima approssimazione, a seconda delle dimensioni del datore: cd tutela
reale ex art 18 St lav. e la tutela cd obbligatoria ex art 8 l n 604/1966.
> Disciplina profondamente modificata, già nel 2012 con la Legge Fornero (L. n 92/2012).
La Legge Fornero è andata ad incidere in particolare sulla disciplina sanzionatoria dei licenziamenti, in
particolare sull’art 18 St, restringendo i casi di applicazione della tutela reintegratoria, sostituita da una
tutela indennitaria. Il nuovo art 18 St lav, rubricato “Tutela del lavoratore un caso di licenziamento
illegittimo” e non più “Reintegrazione nel posto di lavoro”, introduce una diversificazione delle tutele del
lavoratore a seconda del vizio che colpisce il licenziamento. (Regime di stabilità obbl. rimasto inalterato).
Sul piano sostanziale la legge ha previsto sia la contestuale comunicazione dei motivi del licenziamento,
sia l’introduzione di una procedura preventiva all’irrogazione del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, al fine di favorire una soluzione concili
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