Estratto del documento

FASCISMO

Col fascismo, in maniera scientifica è stato smontato il sistema liberale e l’obiettivo

era quello di costruire un sistema opposto, ovvero totalitario tramite le leggi

fascistissime. Che forma di governo aveva il regime fascista?

Fino al 1925 la forma di governo era pseudo parlamentare, nel senso che c’era la

 nomina del re e un rapporto di fiducia tra Parlamento e governo;

Alle elezioni del ’24, con le legge Acerbo, sfacciatamente maggioritaria, la lista

 fascista prende il 65% dei seggi;

La legge 2263 del 1925 toglie il rapporto di fiducia tra Parlamento e governo,

 questa legge trasforma il Presidente del Consiglio in capo del Governo, e prevede

che l’ordine del giorno viene stabilito col consenso del capo del governo, il

Parlamento non può, cioè, discutere di ciò che vuole.

Stabilmente durante tutto il ventennio il capo del Governo è anche il capo del Partito

Nazionale Fascista, il motore della forma di governo è la figura di Mussolini. La forma di

Governo è qualcosa di nuovo, ed è una forma di governo che ruota attorno a Mussolini

che riveste le due cariche fondamentali: Capo del Governo e Capo del Partito

unico. Resta però il re; si instaura così una diarchia: assetto di governo in cui

l’indirizzo politico è tutto nelle mani del Capo del Governo e un po’ del re. Il re, infatti,

in base allo Statuto, resta il capo dell’apparato Statale (esercito) e teoricamente può

revocare il Capo del Governo.

Nel 1928 viene cambiata la legge elettorale, si introduce un vero e proprio sistema

plebiscitario, cioè il Gran Consiglio del Fascismo prepara una lista unica di candidati,

l’elettore può semplicemente approvarla in blocco, senza esprimere preferenze

all’interno di essa. Con questa legge si svolgono le elezioni del ’29 e del ’34.

In aggiunta, il regime Fascista inventa il Gran Consiglio del Fascismo, nato come l’idea

di un luogo in cui il Partito incontra lo Stato, in cui i vertici del Partito incontrano i

vertici dello Stato. Il Gran Consiglio del Fascismo è presieduto dal Capo del Governo,

che fissa anche l’ordine del giorno.

Nel 1939 scompare il Parlamento, perché viene istituita la Camera dei Fasci e delle

Corporazioni, che non è elettiva. In questo momento le Camere diventano “organi

ausiliari” del Governo, così si ha un regime definibile tecnicamente come autoritario,

ovvero che concentra quasi tutto il potere nelle mani di una figura politica. La

presenza del re non permette che la forma di governo sia totalitaria, come lo era il

nazismo.

Il 24 luglio del 1943, si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo e avviene una

sconfessione di Mussolini, paradossale, in quanto era Mussolini a decidere l’ordine del

giorno, ma quella notte ne viene presentato un altro in cui invita il re a riprendere in

mano la situazione, in particolare lo invita a:

Assumere il controllo effettivo dell’esercito;

 Prendere l’iniziativa di decisione che spetta al re secondo lo Statuto, ovvero quello

 di revocare il potere di Mussolini.

Il giorno successivo Vittorio Emanuele dà seguito all’ordine del giorno del Gran

Consiglio del Fascismo e nomina Badoglio. L’8 settembre del 1943 Badoglio firma

l’armistizio, e per reazione di ciò che restava dei fascisti, si instaura al nord la

Repubblica Sociale. Giuridicamente non ci sono due governi, quello della Repubblica

Sociale può essere considerato un governo locale.

Primi passi del Governo Badoglio:

Sopprime il Partito Fascista;

 Sopprime la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

 Chiude il Tribunale Speciale, che aveva il compito di giudicare gli avversari politici;

Sulla scena restano il re e il Governo Badoglio. Il Governo prende molte decisioni con i

decreti-legge, che non possono essere presentati alle Camere per la conversione, in

quanto le Camere non esistono.

Nell’aprile del 1944 c’è il Patto di Salerno: accordo fra il re e i Partiti antifascisti che

a quel punto avevano iniziato ad operare in maniera attiva. È un accordo che passerà

alla storia come “tregua istituzionale”, ovvero sospendere ogni decisione riguardo il

futuro assetto delle istituzioni, in quanto non è ancora il momento per decidere, non si

può giungere allo scontro. Ciò richiede che il re faccia un passo indietro, ed indica nella

figura del figlio Alberto il soggetto che rappresenta la corona, rendendolo luogotenente

del re. Il re però non ha ancora abdicato.

Badoglio non aveva la fiducia dei 6 Partiti antifascisti, ma era l’uomo del re. Questi

partiti volevano mandare a casa Badoglio, e viene scelto al posto di Badoglio Bonomi,

governo appoggiato dall’esarchia dei Partiti. Il governo Bonomi:

Adotta un atto che passerà alla storia col nome di Costituzione provvisoria: il

 151 del 1944 si fa un decreto legislativo luogotenenziale, atto adottato dal Governo

e controfirmato da Alberto, in quanto luogotenente del re. La Costituzione

provvisoria stabilisce che: viene rinviata all’Assemblea costituente la scelta tra

monarchia e Repubblica; il nuovo strumento normativo è inoltre il decreto

legislativo luogotenenziale.

Nel 1946 il decreto legislativo luogotenenziale 98 del 1946 crea la seconda

Costituzione provvisoria: non è l’assemblea a scegliere ma l’intero corpo elettorale,

mediante un referendum costituzionale che si terrà il 2 giugno dello stesso anno, e

si decide l’Assemblea costituente. Inoltre, stabilisce che il governo in carica dovrà

rispondere politicamente all’Assemblea costituente, è così politicamente

responsabile davanti all’Assemblea costituente. In questa fase è il governo che ha

potere legislativo, fino a che non ci sarà il Parlamento con l’eccezione della materia

costituzionale e dei trattati internazionali, nelle mani dell’Assemblea costituente.

Il 9 maggio del 1946 il re viola la tregua voluta dal Patto di Salerno e abdica in

favore del figlio, in un tentativo estremo di riaccreditare la monarchia.

LE FONTI DEL DIRITTO

Quello di fonte del diritto non è un concetto assoluto, ma relativo all’ordinamento

giuridico Statale: il diritto positivo statale italiano. Di conseguenza nella prospettiva

del diritto positivo italiano non sono fonti del diritto gli atti che applicano le fonti del

diritto, come ad esempio la sentenza di un giudice. Ciascun ordinamento, dunque,

sceglie le proprie fonti.

I criteri di identificazione delle fonti è una questione controversa: per alcune fonti non

c’è dubbio, ma ai margini ci sono atti che non è chiaro se siano fonti o meno; dunque,

sono necessari dei criteri di identificazione delle fonti. Ci sono varie opinioni:

Prima tesi: il carattere distintivo delle fonti è la generalità e l’astrattezza. Dalle

 fonti escono le norme, quindi bisogna vedere che tipi di norme sono: se sono

norme generali e astratte sono fonti del diritto, altrimenti no (come il caso delle

sentenze). Esistono anche norme del caso singolo, ad esempio le leggi

provvedimento indirizzate ad un numero ristretto di persone, o i decreti-legge.

Seconda tesi: il carattere delle fonti è la politicità, si ha una fonte del diritto

 quando c’è una decisione politica dietro. Di conseguenza alcuni regolamenti del

governo, quelli esecutivi non dovrebbero essere considerati fonti del diritto, ma

questo non è vero.

Terza tesi: la selezione delle fonti del diritto è operata dall’ordinamento giuridico

 statale in base a criteri propri.

Sapere quali siano le fonti del diritto è importante perché, quando le fonti del diritto si

scontrano con altre forme giuridiche, prevalgono le fonti del diritto e le seconde sono

dichiarate nulle, illegittime, illecite o annullate.

Secondo il principio di esclusività lo Stato sceglie le sue fonti in quanto è sovrano. Le

norme degli altri ordinamenti si applicano solo se l’ordinamento interno vi fa rinvio.

Esistono due tipi di rinvio:

1) Fisso/materiale/recettizio: quando una fonte interna rinvia a una specifica fonte

esterna, ad esempio un trattato internazionale. Questo caso è tecnicamente

detto “ordine di esecuzione”.

2) Mobile: non si richiama uno specifico atto, ma si richiama una fonte, un

esempio ne è l’art. 10 della Costituzione.

Esistono dei criteri:

Forma: la certezza è l’obbiettivo del diritto, quindi esistono i criteri formali, e

 sono:

- Le fonti del diritto sono contraddistinte da autorità competenti;

Nomen iuris:

- si deve chiamare legge;

- Procedimento di formazione dell’atto;

Le fonti del diritto sono tali solo se rispettano tutti e tre i criteri formali. A volte alcuni

atti creano problemi di identificazione in quanto non hanno rispettato completamente

la procedura di formazione. Quando i criteri formali non bastano, subentrano i criteri

sostanziali:

- Generalità e astrattezza: si guarda al tipo di norme che sono introdotte da un

determinato atto.

Un esempio di atti al confine tra fonti o no è quello delle ordinanze, in cui non sono

sufficienti i criteri formali né quelli sostanziali. In definitiva, individuare le fonti del

diritto è importante perché:

- Cambia il giudice che valuta la legittimità dell’atto. Ciò comporta anche la

necessità di individuazione tra singole fonti, in quanto c’è un giudice preposto a

valutare ogni fonte del diritto;

- Le fonti hanno una primazia rispetto agli altri atti, in caso di contrasto le fonti

prevalgono.

- Le regole di interpretazione cambiano: le fonti compongono l’ordinamento

giuridico; quindi, alcune regole valgono solo per le fonti, ad esempio il criterio di

interpretazione sistematica si applica solo per le fonti;

- Solo le fonti si impongono ai giudici, non gli atti amministrativi;

- La Corte di cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e

l’uniforme interpretazione del diritto;

Ci sono due significati di questa espressione:

Fonti di produzione: atti e fatti normativi che innovano l’ordinamento giuridico, e

 sono abilitati a costituire l’ordinamento giuridico dall’ordinamento giuridico stesso.

Vanno distinte in:

- Fonti atto/atti normativi: rientrano in un contesto più ampio, quello degli atti

giuridici (atti normativi, sentenze, atti amministrativi…). Gli atti normativi sono i

comportamenti consapevoli e volontari che producono effetti giuridici, sono il

risultato della volontà di qualche soggetto di porre/ prevedere effetti giuridici. Le

loro caratteristiche distintive sono:

1. Effetti: gli effetti giuridici prodotti sono vincolanti per tutti i soggetti

dell’ordinam

Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 30
Appunti Diritto costituzionale Pag. 1 Appunti Diritto costituzionale Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto costituzionale Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto costituzionale Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto costituzionale Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto costituzionale Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto costituzionale Pag. 26
1 su 30
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora0222 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Di Giovanni Elena.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community