FASCISMO
Col fascismo, in maniera scientifica è stato smontato il sistema liberale e l’obiettivo
era quello di costruire un sistema opposto, ovvero totalitario tramite le leggi
fascistissime. Che forma di governo aveva il regime fascista?
Fino al 1925 la forma di governo era pseudo parlamentare, nel senso che c’era la
nomina del re e un rapporto di fiducia tra Parlamento e governo;
Alle elezioni del ’24, con le legge Acerbo, sfacciatamente maggioritaria, la lista
fascista prende il 65% dei seggi;
La legge 2263 del 1925 toglie il rapporto di fiducia tra Parlamento e governo,
questa legge trasforma il Presidente del Consiglio in capo del Governo, e prevede
che l’ordine del giorno viene stabilito col consenso del capo del governo, il
Parlamento non può, cioè, discutere di ciò che vuole.
Stabilmente durante tutto il ventennio il capo del Governo è anche il capo del Partito
Nazionale Fascista, il motore della forma di governo è la figura di Mussolini. La forma di
Governo è qualcosa di nuovo, ed è una forma di governo che ruota attorno a Mussolini
che riveste le due cariche fondamentali: Capo del Governo e Capo del Partito
unico. Resta però il re; si instaura così una diarchia: assetto di governo in cui
l’indirizzo politico è tutto nelle mani del Capo del Governo e un po’ del re. Il re, infatti,
in base allo Statuto, resta il capo dell’apparato Statale (esercito) e teoricamente può
revocare il Capo del Governo.
Nel 1928 viene cambiata la legge elettorale, si introduce un vero e proprio sistema
plebiscitario, cioè il Gran Consiglio del Fascismo prepara una lista unica di candidati,
l’elettore può semplicemente approvarla in blocco, senza esprimere preferenze
all’interno di essa. Con questa legge si svolgono le elezioni del ’29 e del ’34.
In aggiunta, il regime Fascista inventa il Gran Consiglio del Fascismo, nato come l’idea
di un luogo in cui il Partito incontra lo Stato, in cui i vertici del Partito incontrano i
vertici dello Stato. Il Gran Consiglio del Fascismo è presieduto dal Capo del Governo,
che fissa anche l’ordine del giorno.
Nel 1939 scompare il Parlamento, perché viene istituita la Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, che non è elettiva. In questo momento le Camere diventano “organi
ausiliari” del Governo, così si ha un regime definibile tecnicamente come autoritario,
ovvero che concentra quasi tutto il potere nelle mani di una figura politica. La
presenza del re non permette che la forma di governo sia totalitaria, come lo era il
nazismo.
Il 24 luglio del 1943, si riunisce il Gran Consiglio del Fascismo e avviene una
sconfessione di Mussolini, paradossale, in quanto era Mussolini a decidere l’ordine del
giorno, ma quella notte ne viene presentato un altro in cui invita il re a riprendere in
mano la situazione, in particolare lo invita a:
Assumere il controllo effettivo dell’esercito;
Prendere l’iniziativa di decisione che spetta al re secondo lo Statuto, ovvero quello
di revocare il potere di Mussolini.
Il giorno successivo Vittorio Emanuele dà seguito all’ordine del giorno del Gran
Consiglio del Fascismo e nomina Badoglio. L’8 settembre del 1943 Badoglio firma
l’armistizio, e per reazione di ciò che restava dei fascisti, si instaura al nord la
Repubblica Sociale. Giuridicamente non ci sono due governi, quello della Repubblica
Sociale può essere considerato un governo locale.
Primi passi del Governo Badoglio:
Sopprime il Partito Fascista;
Sopprime la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Chiude il Tribunale Speciale, che aveva il compito di giudicare gli avversari politici;
Sulla scena restano il re e il Governo Badoglio. Il Governo prende molte decisioni con i
decreti-legge, che non possono essere presentati alle Camere per la conversione, in
quanto le Camere non esistono.
Nell’aprile del 1944 c’è il Patto di Salerno: accordo fra il re e i Partiti antifascisti che
a quel punto avevano iniziato ad operare in maniera attiva. È un accordo che passerà
alla storia come “tregua istituzionale”, ovvero sospendere ogni decisione riguardo il
futuro assetto delle istituzioni, in quanto non è ancora il momento per decidere, non si
può giungere allo scontro. Ciò richiede che il re faccia un passo indietro, ed indica nella
figura del figlio Alberto il soggetto che rappresenta la corona, rendendolo luogotenente
del re. Il re però non ha ancora abdicato.
Badoglio non aveva la fiducia dei 6 Partiti antifascisti, ma era l’uomo del re. Questi
partiti volevano mandare a casa Badoglio, e viene scelto al posto di Badoglio Bonomi,
governo appoggiato dall’esarchia dei Partiti. Il governo Bonomi:
Adotta un atto che passerà alla storia col nome di Costituzione provvisoria: il
151 del 1944 si fa un decreto legislativo luogotenenziale, atto adottato dal Governo
e controfirmato da Alberto, in quanto luogotenente del re. La Costituzione
provvisoria stabilisce che: viene rinviata all’Assemblea costituente la scelta tra
monarchia e Repubblica; il nuovo strumento normativo è inoltre il decreto
legislativo luogotenenziale.
Nel 1946 il decreto legislativo luogotenenziale 98 del 1946 crea la seconda
Costituzione provvisoria: non è l’assemblea a scegliere ma l’intero corpo elettorale,
mediante un referendum costituzionale che si terrà il 2 giugno dello stesso anno, e
si decide l’Assemblea costituente. Inoltre, stabilisce che il governo in carica dovrà
rispondere politicamente all’Assemblea costituente, è così politicamente
responsabile davanti all’Assemblea costituente. In questa fase è il governo che ha
potere legislativo, fino a che non ci sarà il Parlamento con l’eccezione della materia
costituzionale e dei trattati internazionali, nelle mani dell’Assemblea costituente.
Il 9 maggio del 1946 il re viola la tregua voluta dal Patto di Salerno e abdica in
favore del figlio, in un tentativo estremo di riaccreditare la monarchia.
LE FONTI DEL DIRITTO
Quello di fonte del diritto non è un concetto assoluto, ma relativo all’ordinamento
giuridico Statale: il diritto positivo statale italiano. Di conseguenza nella prospettiva
del diritto positivo italiano non sono fonti del diritto gli atti che applicano le fonti del
diritto, come ad esempio la sentenza di un giudice. Ciascun ordinamento, dunque,
sceglie le proprie fonti.
I criteri di identificazione delle fonti è una questione controversa: per alcune fonti non
c’è dubbio, ma ai margini ci sono atti che non è chiaro se siano fonti o meno; dunque,
sono necessari dei criteri di identificazione delle fonti. Ci sono varie opinioni:
Prima tesi: il carattere distintivo delle fonti è la generalità e l’astrattezza. Dalle
fonti escono le norme, quindi bisogna vedere che tipi di norme sono: se sono
norme generali e astratte sono fonti del diritto, altrimenti no (come il caso delle
sentenze). Esistono anche norme del caso singolo, ad esempio le leggi
provvedimento indirizzate ad un numero ristretto di persone, o i decreti-legge.
Seconda tesi: il carattere delle fonti è la politicità, si ha una fonte del diritto
quando c’è una decisione politica dietro. Di conseguenza alcuni regolamenti del
governo, quelli esecutivi non dovrebbero essere considerati fonti del diritto, ma
questo non è vero.
Terza tesi: la selezione delle fonti del diritto è operata dall’ordinamento giuridico
statale in base a criteri propri.
Sapere quali siano le fonti del diritto è importante perché, quando le fonti del diritto si
scontrano con altre forme giuridiche, prevalgono le fonti del diritto e le seconde sono
dichiarate nulle, illegittime, illecite o annullate.
Secondo il principio di esclusività lo Stato sceglie le sue fonti in quanto è sovrano. Le
norme degli altri ordinamenti si applicano solo se l’ordinamento interno vi fa rinvio.
Esistono due tipi di rinvio:
1) Fisso/materiale/recettizio: quando una fonte interna rinvia a una specifica fonte
esterna, ad esempio un trattato internazionale. Questo caso è tecnicamente
detto “ordine di esecuzione”.
2) Mobile: non si richiama uno specifico atto, ma si richiama una fonte, un
esempio ne è l’art. 10 della Costituzione.
Esistono dei criteri:
Forma: la certezza è l’obbiettivo del diritto, quindi esistono i criteri formali, e
sono:
- Le fonti del diritto sono contraddistinte da autorità competenti;
Nomen iuris:
- si deve chiamare legge;
- Procedimento di formazione dell’atto;
Le fonti del diritto sono tali solo se rispettano tutti e tre i criteri formali. A volte alcuni
atti creano problemi di identificazione in quanto non hanno rispettato completamente
la procedura di formazione. Quando i criteri formali non bastano, subentrano i criteri
sostanziali:
- Generalità e astrattezza: si guarda al tipo di norme che sono introdotte da un
determinato atto.
Un esempio di atti al confine tra fonti o no è quello delle ordinanze, in cui non sono
sufficienti i criteri formali né quelli sostanziali. In definitiva, individuare le fonti del
diritto è importante perché:
- Cambia il giudice che valuta la legittimità dell’atto. Ciò comporta anche la
necessità di individuazione tra singole fonti, in quanto c’è un giudice preposto a
valutare ogni fonte del diritto;
- Le fonti hanno una primazia rispetto agli altri atti, in caso di contrasto le fonti
prevalgono.
- Le regole di interpretazione cambiano: le fonti compongono l’ordinamento
giuridico; quindi, alcune regole valgono solo per le fonti, ad esempio il criterio di
interpretazione sistematica si applica solo per le fonti;
- Solo le fonti si impongono ai giudici, non gli atti amministrativi;
- La Corte di cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e
l’uniforme interpretazione del diritto;
Ci sono due significati di questa espressione:
Fonti di produzione: atti e fatti normativi che innovano l’ordinamento giuridico, e
sono abilitati a costituire l’ordinamento giuridico dall’ordinamento giuridico stesso.
Vanno distinte in:
- Fonti atto/atti normativi: rientrano in un contesto più ampio, quello degli atti
giuridici (atti normativi, sentenze, atti amministrativi…). Gli atti normativi sono i
comportamenti consapevoli e volontari che producono effetti giuridici, sono il
risultato della volontà di qualche soggetto di porre/ prevedere effetti giuridici. Le
loro caratteristiche distintive sono:
1. Effetti: gli effetti giuridici prodotti sono vincolanti per tutti i soggetti
dell’ordinam
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