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PICCOLO IMPRENDITORE

 Secondo l’art 2083:

“sono piccoli imprenditori: il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata con lavoro

prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia”.

COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO

 È colui che coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua

famiglia” (art. 1647 c.c.). La forza lavorativa propria e della propria famiglia deve essere

almeno ⅓ di quella necessaria alla coltivazione del fondo.

ARTIGIANO

 Artigiano d’arte che lavorava rifacendosi agli artisti nelle botteghe d’arte.

Artigiano di mestieri, colui che lavorava nelle botteghe di mestieri usuali.

PICCOLO COMMERCIANTE

 È colui che svolge l’attività di commercio, anche se in dimensioni ridotte, con lavoro

personale o familiare e con un modesto apporto di capitali, con una procedura fallimentare

semplificata.

PICCOLO IMPRENDITORE

 per l’art 2083 il piccolo imprenditore è:

“coloro che esercitano un’attività professionale organizzata, al pari di un normale

imprenditore art 2082, prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari”.

IMPRENDITORE ARTIGIANO

 È colui che esercita personalmente, professionalmente l’impresa artigiana, che ha come

scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, tranne attività agricole e servizi

commerciali.

Può essere costituita al massimo da 9 dipendenti (18 se non lavora in serie) e nel settore

dell'artigianato d’arte il numero massimo è 32. L’impresa artigiana deve essere iscritta

all’albo provinciale delle imprese artigiane per avere le agevolazioni e può esistere sia sotto

forma di società di persone che di capitali (srl) ma i soci devono prestare lavoro personale.

Il piccolo imprenditore è sottoposto alla disciplina della concorrenza, della cooperazione e al

divieto di pratiche commerciali scorrette. Anche per lui c’è l’obbligo di iscrizione al registro

delle imprese in una sezione speciale ma ha efficacia diversa: per il coltivatore diretto

l’iscrizione ha efficacia di pubblicità dichiarativa, per gli altri piccoli imprenditori ha solo

una funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. il trasferimento, usufrutto e

affitto sono possibili solo per i contratti non aventi carattere personale.

I piccoli imprenditori e artigiani sono esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili

e, in caso d’insolvenza, non sono sottoposti a procedura fallimentare se hanno: attivo

patrimoniale annuo non superiore a 300000 euro nei tre esercizi antecedenti; ricavi lordi

annui non superiori a 200000 nei tre esercizi precedenti; debiti non superiori a 150000.

LAVORATORE AUTONOMO

 Art.2222 del Codice civile secondo cui è lavoratore autonomo è:

“la persona che si impegna, in cambio di una somma di denaro, a realizzare un’opera o a

svolgere dei servizi in favore di un imprenditore o comunque di un soggetto datore di lavoro

e stringe pertanto con il committente un contratto d’opera (presente anche per il piccolo

imprenditore artigiano)”.

PROFESSIONI INTELLETTUALI

 Tutte quelle attività professionali in cui la prestazione presenta un carattere intellettuale di

gran lunga superiore a quello materiale e il professionista deve eseguire personalmente

l’incarico assunto (es. avvocato e medico).

Il cliente può recedere dal rapporto con il professionista solo per giusta causa, rimborsando

le spese e pagando il compenso fino a quel momento.

Il lavoratore autonomo che esercita una professione individuale si può dire imprenditore

solo se esercita un’attività organizzata in forma d’impresa o in forma societaria (società

professionali come le società di revisione con i revisori contabili).

Gli avvocati possono inoltre fondare una “società tra avvocati” con l’iscrizione al registro

delle imprese in una sezione speciale con funzione di certificazione anagrafica e di

pubblicità notizia.

La società tra professionisti (come società di persone o cooperative) con avvocati,

commercialisti, ragionieri è chiamata curatore del fallimento. il numero dei soci

professionisti deve essere tale da avere la maggioranza di ⅔ nelle deliberazioni.

IMPRENDITORE AGRICOLO

 È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla

selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.). L’impresa

agricola può svolgersi anche in forma di società di persone o di capitali.

Attività agricole principali: sono quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e

all’allevamento di animali, attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono

utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Attività agricole connesse: sono quelle connesse ad un’attività agricola principale o

dipendenti, come la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione,

valorizzazione, fornitura di beni …

È applicabile la generale disciplina dell’imprenditore, con obbligo di iscrizione nel registro

delle imprese con efficacia dichiarativa.

IMPRENDITORE ITTICO

 Chi esercita un’attività che prevede la cattura o la raccolta di organismi acquatici. Insieme

all’imprenditore agricolo sono tutelati dal rischio ambientale e dallo sviluppo del ciclo

vegetale o animale.

IMPRENDITORE COMMERCIALE

È individuato in modo indiretto nel c.c. art 2195 per cui sono imprenditori commerciali:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (attività commerciale in senso stretto);

- un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;

- un'attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti.

L’industrialità delle attività è data dalla la serialità di produzione di beni e servizi. nell’art 2195

vengono individuate tre categorie di attività:

- attività industriale di produzione di beni e di servizi

- attività commerciale per la circolazione dei beni;

- attività ausiliarie come mediatori o agenti.

L’attività industriale che comporta l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ad

esclusione dell’imprenditore agricolo e del piccolo imprenditore, è ogni attività di produzione in

serie di beni e servizi.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO D’IMPRESE

La disciplina speciale prevede per questo l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la

disciplina della capacità, della rappresentanza delle scritture contabili e del fallimento.

CAPACITA’

Per la capacità non è imprenditore e non è sottoposto a disciplina l’incapace (minore o l'interdetto) e

l’inabilitato. È richiesta per l’esercizio dell’impresa la capacità di agire.

L’incapace (minore o l'interdetto) e l’inabilitato possono essere autorizzati solo a continuare, ma

non ad iniziare, l’esercizio dell’attività commerciale ad essi pervenuta a titolo derivativo. Solo il

minore emancipato può iniziare ex novo l’esercizio di un’impresa commerciale, su autorizzazione

del Tribunale.

La continuazione di un’impresa commerciale, sia in caso di incapacità assoluta, sia nel caso di

inabilitati e minori emancipati, deve essere autorizzata dal Tribunale su parere del giudice tutelare.

Nel caso del minore e dell’interdetto il giudice tutelare può autorizzare l’esercizio provvisorio

dell'impresa.

Tutti i provvedimenti di autorizzazione e revoca devono essere iscritti nel Registro delle imprese.

RAPPRESENTANZA DELL’IMPRENDITORE

L’imprenditore ha potere di rappresentanza e può preporre all’esercizio dell’impresa un’altra

persona che lo rappresenta (institore). L'institore può essere il direttore generale o di un ramo

dell’impresa.

Con l’atto di nomina, l’institore vincola l’imprenditore ad assolvere a tutti i rapporti con i terzi ad

eccezione di vendita di immobili e costituzione di ipoteca. L’institore ha piena legittimazione e può

essere chiamato in giudizio per tutte le obbligazioni concernenti l’esercizio dell’impresa. I suoi

poteri possono essere limitati nella procura rappresentativa (quando un soggetto conferisce

volontariamente il potere ad un altro di compiere degli atti in nome e per conto di questi, si parla di

procura). L’institore ha la responsabilità di far capire al terzo che egli rappresenta l’imprenditore.

Un’altra figura di rappresentanza è il procuratore a cui l’imprenditore conferisce non poteri generali

ma poteri per il compimento di singoli atti. Ci sono poi i commessi (fattorini, commessi, portieri) a

cui l’imprenditore da incarichi ex lege che prevedono rapporti con terzi. I commessi preposti alla

vendita nei locali non solo rappresentano l’imprenditore ma possono esigere anche il prezzo.

SCRITTURE CONTABILI

L’imprenditore commerciale è obbligato a tenere le scritture contabili (art.2214), registrare per

iscritto giornalmente le operazioni con terzi e riassumere periodicamente la situazione patrimoniale

ed economica dell'impresa, pena qualifica di reato. Per le società l’obbligo di tenere le scritture

contabili sorge in fase di costituzione delle stesse.

L’imprenditore deve inoltre conservare ordinatamente la corrispondenza e le fatture inviate e

ricevute. Le scritture contabili sono:

il libro giornale (2216) che deve indicare quotidianamente le operazioni relative all’esercizio

 dell'impresa

il libro degli inventari (2217) contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e delle

 passività sia relative all’impresa che estranee ad essa(dell’imprenditore).

Al termine dell’esercizio l’impresa deve redigere il bilancio d’esercizio, che esprime la situazione

economico-patrimoniale delle attività e passività e che include il conto economico (prospetto degli

utili e delle perdite conseguite), nel rispetto del principio di verità e chiarezza.

I libri contabili vengono anche utilizzati come prova a favore dell’imprenditore in caso di

controversie tra imprenditori. L’imprenditore chiamato in giudizio può essere sottoposto all&r

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elian_wa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Gommellini Alberto.
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