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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - QUOTE SOCIALI
NON possono essere azioni
- Diritti sociali
Regola generale → i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e che, se l’atto
costitutivo non dispone diversamente, le partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al
conferimento (Art. 2468 CC).
Tuttavia la regola può essere derogata dallo statuto dato che l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione ai singoli soci
“ di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”. Diritti questi ultimi che
salvo diversa previsione statutaria, possono essere modificati sono con il consenso di tutti i soci.
- Trasferibilità
L’atto costitutivo può:
- limitare ma anche escludere del tutto il trasferimento delle quote (Art. 2469 CC), così accentuando il carattere
personale della partecipazione sociale
- subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevedere condizioni o limiti, in
tal caso però il socio e i suoi eredi possono recedere dalla società
- Recesso
L’atto costitutivo stabilisce quando il socio può recedere e le sue relative modalità.
I soci che recedono hanno diritto al rimborso della proprio partecipazione in proporzione al patrimonio sociale entro
180 gg dalla comunicazione di recesso alla società. Il criterio di determinazione del valore delle quote del socio
recedente ad assicurarne la rispondenza al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, che in caso di
disaccordo viene determinato da un esperto nominato dal tribunale.
- Esclusione
L’atto costitutivo può prevedere specifiche cause di esclusione del socio per giusta causa. Per il rimborso si applica la
disciplina del recesso, con esclusine della riduzione di capitale sociale.
- Competenze soci
- Competenze necessarie
• Modifiche atto costitutivo
• Approvazione del bilancio
• Nomina organo di controllo
- Competenze normali
- Competenze eventuali
- Assemblea
Nell’atto costitutivo viene esplicitata la determinazione dei modi di convocazione, purché gli stessi siano tali da
assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, l’assemblea è convocata dagli
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amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno 8 gg prima dell’adunanza, nel domicilio risultante dal
registro delle imprese. Non è quindi necessaria la pubblicazione dall’avviso di convocazione nella GU.
In assemblea possono intervenire tutti i soci.
Per la rappresentanza in assemblea NON operano le limitazioni previste per la società per azioni. Il voto dei soci vale in
misura proporzionale alla partecipazione.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale (di tutto il capitale sociale) e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.
Invalidità delle decisioni - Art. 2479 CC
Le decisioni che non sono prese in conformità dalla legge o dall’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che
non vi hanno consentito anche individualmente, nonché da ciascun amministratore e dall’organo di controllo entro 90
gg dalla loro trascrizione nel libro delle decisione dei soci.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI
Amministratori
L’amministrazione è affidata ad uno o più soci.
Gli amministratori hanno il potere generale di rappresentanza della società (Art. 2475 bis CC).
Vale la disciplina per la società per azioni
Responsabilità degli amministratori
È affermata la responsabilità degli amministratori verso la società e i singoli soci o terzi direttamente danneggiati, ma
non si fa menzione della responsabilità verso i creditori sociali
Responsabili solidalmente con gli amministratori sono anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o terzi
L’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa anche dal singolo socio, il quale può
altresì chiedere, come provvedimento cautelare, la revoca degli amministratori in caso si gravi irregolarità nella gestione
della società
Organo di controllo - Revisore
Si applica la disciplina del collegio sindacale della società per azioni.
Alcuni dei poteri di controllo propri dei sindaci sono però riconosciuti direttamente anche ai soci che non partecipano
all’amministrazione.
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SRL SEMPLIFICATA
La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche.
Il capitale sociale deve essere pari almeno 1 euro ed inferiore a 10000 euro. Sono perciò ammessi soltanto conferimenti
in denaro ed il capitale deve essere interamente sottoscritto e versato nella mani dell’organo amministrativo alla data
della costituzione.
L’atto scritto deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia.
PARTE IV - SOCIETÀ COOPERATIVE
Società cooperative: previste dal nostro ordinamento; società a capitale variabile che si caratterizzano per il loro scopo
mutualistico.
La disciplina che si applica per le società cooperati è la disciplina generale di norme su s.p.a. (art. 2519) o la disciplina
generale di norme s.r.l. per piccola cooperativa, se la società è piccola.
Caratterizzata da:
- autonomia patrimoniale perfetta → Responsabilità limitata dei soci (art. 2518)
- funzione mutualistica (art. 2511)
- variabilità del capitale (art. 2511)
1. SCOPO MUTUALISTICO
Scopo mutualistico: offerta di beni o servizi a condizioni più vantaggiose. Resa possibile da mancata remunerazione
del capitale, cioè si sacrifica l’interesse lucrativo inteso come interesse alla remunerazione del capitale.
ATT! Lo Scopo mutualistico può tuttavia convivere con scopo lucrativo: gli utili realizzati nei rapporti con i terzi
costituiscono sicuramente un lucro.
→ Diversità di scopo fine ma non di scopo mezzo (svolgimento di attività economica sul mercato)
- Scopo mezzo - scopo lucrativo 93
- Scopo fine - scopo mutualistico
In realtà lo scopo mutualistico è essenzialmente uno scopo di scambio con i soci che si realizza attraverso
l’instaurazione di rapporti diversi da quello sociale (vendita ai consumatori; offerta di occasioni di lavoro): NON è
centrale l’effettiva realizzazione di un risparmio, che gioca sul piano della possibilità di permanenza sul mercato.
Il vantaggio può essere riconosciuto in forma di ristorno
Ristorno: specifica forma di integrazione della retribuzione per i lavoratori (nelle cooperative di produzione e lavoro) o
di restituzione di parte del prezzo corrisposto per l’acquisto dei beni (nelle cooperative di consumo). Il ristorno
costituisce un elemento fondamentale delle società cooperative, in quanto traduce operativamente i loro obiettivi
mutualistici (ovvero svolgere l’attività procurando uno specifico vantaggio ai soci).
È previsto anche per le cooperative sociali, poiché non è considerato una forma di distribuzione degli utili
eventualmente prodotti (pratica vietata per le cooperative sociali), ma un elemento di integrazione della retribuzione.
Art. 2516 CC - Rapporti con i soci - “ Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere
rispettato il principio di parità di trattamento.”
→ Principio di parità di trattamento negli scambi
NB Il venire meno dell’interesse allo scambio può giustificare lo scioglimento del rapporto sociale
2. VARIABILITÀ DEL CAPITALE
Art. 2524 CC - Variabilità del capitale - “ Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.
Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione
dell'atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli
2438 e seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli
amministratori.”
→ La norma sancisce il principio della porta aperta che tende a tutelare l’aspettativa dell'aspirante socio ad essere
ammesso nella cooperativa. Tale tutela è garantita prevedendo l'obbligo di motivazione per il rigetto della domanda
dell'aspirante socio, il quale potrà proporre appello avanti all'assemblea.
- Funzionale a incrementare le occasioni di scambio - di qui anche numero minimo di soci (art. 2522), cioè devono
esserci almeno 9 soci
- Presuppone un interesse a scambiare
- Non c’è un diritto soggettivo ad accedere (art. 2528)
- Mutualità prevalente (art. 2514)
- Rilievo essenzialmente fiscale della distinzione
- Prevalenza dei rapporti con i soci (deve prevalere su quello dei soci)
- Limiti alla distribuzione di utili (= puoi perseguire e distribuire utili ma fino a un certo punto)
- Parametrati a buoni postali
- Aumentabili attraverso l’emissione di strumenti finanziari
- Applicabili anche in caso di scioglimento della società, attraverso l’obbligo di devoluzione delle riserve
- Costituzione di coop
- Disciplina → ricalca quello di s.p.a. (anche per efficacia di iscrizione e cause di nullità)
- Iscrizione → è prevista una iscrizione all’albo delle società cooperative
- Atto Costitutivo → ci indica quali sono i requisiti dei soci e le regole di ripartizione di utili e ristorni
- Variabilità del capitale → possibilità di entrare e uscire dalla cooperativa liberamente, questo significa che la
modifica del capitale non è modifica dell’atto costitutivo.
- Struttura finanziaria
La struttura finanziaria della coop richiama la struttura finanziaria della s.p.a., salvo piccole cooperative dove si applica
la disciplina delle s.r.l..
- C’è un limite massimo al valore delle azioni (art. 2525), perché l’interesse è quello di contenere il potere finanziario
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- C’è la possibilità di emettere strumenti finanziari (art. 2526) sia di partecipazione di capitale sia di apposti di
capitale di debito
• Strumenti finanziari di partecipazione al capitale → rientrano qui le azioni di partecipazione cooperativa
• Strumenti finanziari di apporti di capitale di debito → ci sarà anche qui u