Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 16
Appunti Diritto commerciale e societario italiano ed europeo - parte 1 Pag. 1 Appunti Diritto commerciale e societario italiano ed europeo - parte 1 Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale e societario italiano ed europeo - parte 1 Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale e societario italiano ed europeo - parte 1 Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 16.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale e societario italiano ed europeo - parte 1 Pag. 16
1 su 16
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAPITOLI 1-2

giovedì 10 febbraio 2022     09:43

DIRITTO COMMERCIALE: parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa.

IMPRESA: qualsiasi entità che svolge un'attività economica di qualunque tipo finalizzata alla produzione o allo scambio di beni/servizi.

IMPRENDITORE: chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni/servizi.

ATTIVITÀ ECONOMICA: attività esercitata con metodo di gestione che consente a un'impresa di essere autosufficiente a sostenere la propria attività.

Rendita fondiaria/locazione di immobili -> no attività imprenditoriali.

CRITERI DI DISTINZIONE FRA I TIPI DI IMPRESE ED IMPRENDITORI

  • Oggetto art. 2135
  • Dimensione dell'impresa art. 2083
  • Natura del soggetto che esercita l'impresa (imprenditori individuali, società e impresa pubblica)

FALLIMENTO: conseguenza dell’incapacità di gestire in modo efficiente un'attività di impresa. I liberi professionisti e gli imprenditori agricoli non falliscono.

I liberi professionisti non falliscono nonostante siano imprenditori, perché sono gestiti da associazioni di categoria che valutano se una persona è adatta attraverso un esame che verifica l’idoneità.

IMPRENDITORE AGRICOLO: se i beni venduti sono prevalentemente prodotti nel proprio fondo.

Statuto dell'imprenditore agricolo

  1. Iscrizione al registro delle imprese
  2. Esonerato dalla tenuta delle scritture contabili
  3. Non soggetto al fallimento

IMPRESA AGRICOLA art.2135

Il piccolo imprenditore commerciale non fallisce, quindi nel caso di impresa agricola non si ha un imprenditore che è soggetto a fallimento.

Quando è stato emanato il codice civile la maggioranza di imprese agricole erano di piccole dimensioni e il grado di alfabetizzazione era modesto, quindi non è stato imposto l'obbligo di tenere le scritture contabili.

Se invece c'è una società commerciale che gestisce un'attività agricola, questa sarà soggetta al fallimento nonostante sia una impresa agricola.

Con l’esercizio di un'attività in forma societaria non c'è una segregazione di patrimonio, quindi per quanto riguarda l’imprenditore viene toccata anche la sua ricchezza personale, mentre con la società viene intaccato solo il patrimonio della società.

ATTIVITÀ CONNESSE

Trasformazione, alienazione e vendita rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura. Se i beni che vengono trasformati sono prevalentemente coltivati in un fondo di proprietà dell’imprenditore, sono di sua proprietà.

Il criterio di distinzione è basato sul principio di prevalenza.

  • Es. agriturismo.

PICCOLO IMPRENDITORE art. 2083

Impresa agricola non è una impresa commerciale e l’imprenditore agricolo non è soggetto al fallimento.

IMPRENDITORE COMMERCIALE

fallimento. Anche i piccoli imprenditori godono dello stesso privilegio.

  • Coltivatori diretti del fondo: a prescindere dalla dimensione l'impresa agricola.
  • Gli artigiani: svolgono un'attività industriale in misura ridotta con un patrimonio ridotto e usando mezzi propri. I criteri per essere definiti artigiani è fissato dalle leggi speciali e tengono conto di una serie di fattori che cambiano a seconda del tipo di impresa e del settore in cui opera.
    • Agevolazioni fiscali
    • Possibilità di ottenere finanziamenti riservati alla categoria
    • Possibilità di ottenere in uso/locazione/proprietà dei luoghi che sono destinati solo agli artigiani
  • I piccoli commercianti: non vi sono definizioni sulla dimensione -> tutti coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia (anche se si è un imprenditore industriale).

IMPRENDITORE COMMERCIALE art. 2195:

chi esercita un'attività soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese. Imprenditore commerciale = imprenditore non agricolo.

Devono essere scritti nel registro

  • Dati anagrafici dell'imprenditore
  • Ditta
  • Oggetto dell'impresa e dove ha sede
  • Nome e firma di institori e procuratori
  • Modifiche e cessazioni.

Effetti di conoscenza legale: ogni fatto che che è iscritto nel registro delle imprese è conosciuto per definizione dai terzi e questo non può opporre di non averne conoscenza. Se una notizia non è iscritta nel registro delle imprese il terzo sarà legittimato a non esserna a conoscenza.

Statuto dell'imprenditore commerciale

  1. Iscrizione al registro delle imprese (entro 30gg all'inizio dell'impresa)
  2. Scritture contabili
  3. Soggettato al fallimento

L'attività di impresa non è necessariamente preordinata alla realizzazione di un profitto. Le società operano con metodo lucrativo e l'attività di impresa deve essere rivolta al conseguimento di utile, che deve essere devoluto ai soci. Le cooperative hanno scopo mutualistico.

USUFRUTTO D’AZIENDA

L'usufruttuario può godere e disporre dei beni aziendali, ma deve esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue e deve condurre l'azienda senza modificarne la destinazione e conservarne l'efficienza.

Viene redatto un inventario prima e dopo l'usufrutto ed eventuali differenze verranno regolate in denaro.

AFFITTO D’AZIENDA

Contratto che ha per oggetto il locale in quanto tale.

Usufruttuario e affittuario subentrano nei contratti aziendali in modo automatico, al termine questi torneranno a capo del proprietario/locatore.

TRASFERIMENTO art. 2256

I contratti di trasferimento della proprietà o del godimento di un’azienda commerciale devono essere registrate nel registro delle imprese entro 30gg e il patto di trasferimento deve essere fatto per iscritto, salvo richieste particolari.

DIVIETO DI CONCORRENZA art. 2557

Chi cede l’azienda non può nei 5 anni successivi iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze svii la clientela dell’azienda ceduta.

Concorrenza significa iniziare ad avere delle responsabilità di gestione in una impresa concorrente, viene inteso anche come socio illimitatamente responsabile in una società di persone o come amministratore indipendente all’amministratore di srl. In tutti questi casi si viola il divieto di concorrenza.

Un limite maggiore di 5 anni come una clausola (es. non lavorare come consulente) se non impiegassi ogni attività professionale e non duri più di 5 anni.

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI art. 2558

Salvo patto contrario, l’acquirente che subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa che non hanno carattere personale, cioè contratti nei quali le caratteristiche personali dell’imprenditore non hanno costituito il motivo decisivo per la scelta di quell’imprenditore (contratto d’opera), il terzo può recedere per giusta causa entro tre mesi da quando la notizia di cessione viene iscritta nel registro delle imprese, salva la responsabilità del cedente.

Le norme si applicano anche all'affitto e usufrutto dell'azienda.

SUCCESSIONE NEI CREDITI art. 2559

La cessione ha effetto verso terzi dalla data in cui è iscritta nel registro delle imprese, non occorre notifica o accettazione, avviene in automatico.

Il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente e sarà in seguito la persona che ha ricevuto la somma che dovrà trasferirla a chi spetta.

Le norme si applicano anche all'affitto e all'usufrutto dell'azienda.

SUCCESSIONE NEI DEBITI art. 2560

Quando si cede l’azienda questa deve essere valutata in base al valore patrimoniale e di avviamento.

Il cedente non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento se non c'è il consenso dei creditori. Se l’azienda è commerciale, l’acquirente risponde in solido con il cedente dei debiti, purché risultino dalle scritture contabili.

Il creditore può richiedere i soldi sia all’acquirente, sia al debitore precedente (colui che ha venduto l’azienda). In questo modo il rischio del mancato pagamento ricade su chi ha ceduto l’azienda e non sul creditore.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emilymilito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Mansani Luigi.