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NASCITA E RIFORME DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI

Tutte le società di capitali sono caratterizzate da norme inderogabili relative alla struttura

organizzativa societaria, con l’attribuzione di competenze specifiche a ciascun organo (assemblea,

amministratori, organo sindacale) e responsabilità degli organi gestionali e di controllo.

La disciplina assume valore di disciplina di ordine pubblico economico a tutela dei terzi e principio

di verità del bilancio sempre a tutela dei terzi.

Verso gli anni 90 i principi di ordine pubblico delle società a capitali si intensificano, dando anche

maggior autonomia dei soci (validità di voto a maggioranza dei sindacati).

Il decreto legislativo del 2003 si fonda su un forte ampliamento dello spazio dell’autonomia

privata, con una riduzione della disciplina di ordine pubblico inerente alla struttura organizzativa e

partecipazione dei soci (corporate governance e modalità di reperimento dei capitali). Si possono

emettere, oltre alle azioni ordinarie, anche azioni con diritto di voto o azioni emesse ai soci in

maniera non proporzionale alle quote di capitale non sottoscritto. Per le decisioni ordinarie, non è

richiesta l’assemblea ma anche raccolta di consensi in forma scritta.

La disciplina sanzionatoria dei conflitti di interesse e dei comportamenti opportunistici delle società

di capitali quotate in borsa è stata rafforzata con la legge per la tutela del risparmio e decreto

legislativo di attuazione ed integrazione. È stata attribuita alla minoranza il potere di integrazione

dell’ordine del giorno, l’onorabilità degli amministratori e l’indipendenza di almeno 1 dei consigli

di amministrazione. Agli organi di controllo è stata affidata l’azione di responsabilità nei confronti

degli amministratori promossa dal collegio sindacale e maggioranza qualificata di 2/3, nonché le

società che fanno ricorso al capitale di rischio del 2.5% del capitale sociale. Sono incluse sanzioni

penali e amministrative. CONTRATTI

La continuità dell’attività economica si esprime attraverso la sopravvivenza della relazione d’affari.

Il coordinamento dei fattori di produzione e delle relazioni negoziali sono possibili attraverso le

contrattazioni serializzate e standardizzate. Va ricordato l’art.1341 secondo cui le clausole generali

di contratto sono efficacie solo se l’altra parte le ha conosciute o avrebbe dovuto.

A volte vengono effettuate valutazioni di meritevolezza del contratto in deroga ai principi general

civilistici.

Un esempio di deroga normativa sono gli strumenti finanziari derivati (contratti che legano

prestazioni e controprestazioni nel mercato finanziario) nella quale non è applicato l’articolo che da

tutela al credito di gioco e scommesse.

Un esempio di deroga ai principi general civilistici è il contratto autonomo di garanzia con cui il

garante assume un’obbligazione valida indipendentemente dalla validità dell’obbligazione stessa.

La disciplina dell’abuso di dipendenza economica rappresenta la tutela dell’imprenditore debole,

ovvero qualsiasi situazione in cui c’è un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La norma di

solito vieta l’abuso e l’impresa dominante; il patto attraverso il quale si manifesta uno di questi 2

casi è NULLO.

La disciplina dei ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, esteso a chiunque eserciti

un’attività economica, permette di trasformare i fornitori in finanziatori. La disciplina prevede la

decorrenza automatica degli interessi il giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento

(scelto dal legislatore con possibilità di allungarlo di massimo 60 giorni). Il saggio degli interessi è

8% in più di quelli emessi dalla BCE, con possibilità di diminuirli in caso di forti profili di

incertezza (valutazione fatta sulla base del principio di buona fede e correttezza).

La tutela del consumatore avviene qualora esso sia debole non solo a livello economica, ma anche a

causa di insufficiente possibilità di ponderazione delle clausole contrattuali o insufficienza di

informazione che lo espongono a rischi. Il legislatore prevede il principio di INVALIDITA’ delle

CLAUSOLE VESSATORIE. Sono clausole attinenti all’oggetto del contratto e all’adeguatezza del

corrispettivo ce limitano la responsabilità del professionista, e determinano a carico del

consumatore un eccessivo squilibrio dei diritti ed obblighi del contratto (es: modifiche unilaterali o

recesso senza preavviso).

Un’altra tutela del consumatore riguarda le ASIMMETRIE INFORMATICHE:

- Pratiche commerciali sleali;

- Insufficiente ponderazione per vendite effettuate fuori dai locali commerciali (es: contratti

conclusi a distanza).

Il professionista deve fornire un’informazione completa, soprattutto su tempi e modalità di

pagamento; la violazione porta ad annullamento e risarcimento danni. È comunque previsto il diritto

di recesso.

I contratti relativi alla somministrazione o fornitura, ovvero scambio di beni per il prezzo, sono a

tempo determinato o indeterminato. Per le garanzie è sempre previsto il diritto di recesso. In caso di

inadempimento, la parte ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto. Spesso sono previste:

- Clausola di esclusiva le parti si obbligano a non compiere o ricevere prestazioni analoghe

da terzi;

- Clausola di preferenza il fornitore per il successivo contratto con il medesimo

scegliere

oggetto.

VENDITA E LOCAZIONE DI PRODOTTI DIGITALI, 2 tipi di contratti:

- Compravendita di prodotti digitali, modalità di conclusione del contratto e di pagamento;

- Locazione di prodotti digitali: licenza d’uso di software (per il quale il licenziante concede

al licenziatario una licenza di utilizzo dello stesso per un periodo determinato; prevede un

clausole di non escludibilità, non trasferibilità e non modificabilità. Una licenza molto

diffusa sono i contratti di accesso a banche dati) e contratti di cloud computing (dove un

soggetto dà un servizio cloud ad uno che ne usufruisce, concedendo clausole sulla qualità e

garantendo che il servizio sia attivo per il 99% del tempo del contratto).

CONTRATTI RELATIVI AL COLLOCAMENTO DI SERVIZI

APPALTO contratto con la quale l’appaltatore assume l’obbligo verso il committente di

compiere, attraverso un’organizzazione, un’opera od un servizio, a fronte di un corrispettivo in

denaro. Può essere:

- A corpo: fisso un corrispettivo globale;

- A misura: fisso un corrispettivo sulla base di un’unità di misura.

Gli elementi caratterizzanti sono:

1) Prestazione d’affare: comporta un’unità di fabbricazione (lo differenzia dalla compravendita

perché lì si trasferisce solo)

2) Apparato organizzativo con gestione a suo rischio: con finalità di risultato (lo distingue dal

contratto d’opera che ha finalità di mezzo).

Inoltre, è previsto.

- Realizzazione anche con circostanze sopravvenute, in tal caso di revisiona il prezzo,

- Varianti dell’opera sul progetto originale, anche apportate dall’appaltatore, approvate in

forma scritta.

Al committente spetta il diritto di recesso qualora non sia più interessato con l’obbligo di non

danneggiare l’appaltatore; ed il diritto di risoluzione quando l’opera diventa impossibile da

realizzare. Inoltre, è previsto un regime di responsabilità per l’appaltatore in casi di rovina o

difetti sul bene.

Particolare disciplina spetta all’appalto pubblico, effettuato da un ente pubblico.

TRASPORTOè un contratto per il quale il vettore si obbliga a trasferire persone o beni da una

parte all’altra.

I caratteri essenziali sono:

- Obbligo di risultato;

- Pagamento del prezzo;

- Il viaggio che il vettore compie

È un contratto consensuale e di forma libera.

A riguardo del trasporto di persone è previsto, oltre responsabilità per danni alle cose o alle

persone, la nullità delle clausole che limitano tale responsabilità. Tali norme rientrano anche nel

cosiddetto trasporto gratuito.

Per il trasporto di cose è previsto l’obbligo di custodia delle merci, pena risarcimento danni.

SERVIZI DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 

- Il contratto di hosting providing è quel contratto per cui un soggetto fornisce uno spazio

informatico allocato su un server per ospitare delle pagine web, rendendole cosi accessibili

agli utenti attraverso internet,

- Il contratto di adesione ai social network contratto per cui si crea o cancella un profilo su

quei social.;

- Contratti di pubblicità radiotelevisiva contratti per cui su corrispettivo di un prezzo, si

usufruisce di uno spazio pubblicitario.

Sono presenti:

- Clausole di manleva: per la quale chi offre lo spazio si impegna a tenere indenne chi paga il

servizio da pretese provenienti dai terzi;

- Clausole che prevedono diritti di modifica dello spazio da parte di chi usufruisce il servizio

per riadattarlo alle esigenze contingenti.

CONTRATTI DI ORGANIZZAZIONE

1) Organizzazione della filiera di sbocco :

Contratti che prevedono la distribuzione commerciale.

- In forma diretta, attraverso il trasferimento del prodotto al cliente,

- In forma indiretta, attraverso più passaggi tra loro coordinati,

- In forma indiretta, però attraverso una struttura organizzata (filiera allocativa).

Il contratto di concessione di vendita con il quale il concedente si obbliga a trasferire prodotti al

concessionario, con o senza esclusiva, sul mercato attraverso un’attività produttiva. Non è

espressamente disciplinato dalla legge (contratto atipico). In caso di scioglimento anticipato del

contratto non è previsto risarcimento (differenza dal contratto di agenzia).

Affiliazione commerciale (franchising) dove l’affiliante concede all’affiliato il diritto dell’uso del

marchio, insegna, denominazione commerciale, assistenza tecnica, fornendo un sistema d punti

vendita dove però ogni impresa è di un imprenditore autonomo dall’affiliante.

L’affiliante deve informare l’affiliato su tutti i punti vendita, pena annullamento del contratto; il

contratto deve essere per iscritto con durata di almeno 3 anni; i costi del punto vendita è a carico

dell’affiliato e devono essere decisi i royalities (compenso spettante all’affiliante). L’affiliante non

può trasferire la sede centrale se non a causa di forze maggiori.

2) Organizzazione della produzione: outsurcing:

Il fenomeno dell’outsurcing consiste nella scelta dell’imprenditore di non assumere la gestione

diretta di alcune parti dell’attività produttiva, ma di affidarla ad un terzo.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elian_wa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Gommellini Alberto.
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