NASCITA E RIFORME DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
Tutte le società di capitali sono caratterizzate da norme inderogabili relative alla struttura
organizzativa societaria, con l’attribuzione di competenze specifiche a ciascun organo (assemblea,
amministratori, organo sindacale) e responsabilità degli organi gestionali e di controllo.
La disciplina assume valore di disciplina di ordine pubblico economico a tutela dei terzi e principio
di verità del bilancio sempre a tutela dei terzi.
Verso gli anni 90 i principi di ordine pubblico delle società a capitali si intensificano, dando anche
maggior autonomia dei soci (validità di voto a maggioranza dei sindacati).
Il decreto legislativo del 2003 si fonda su un forte ampliamento dello spazio dell’autonomia
privata, con una riduzione della disciplina di ordine pubblico inerente alla struttura organizzativa e
partecipazione dei soci (corporate governance e modalità di reperimento dei capitali). Si possono
emettere, oltre alle azioni ordinarie, anche azioni con diritto di voto o azioni emesse ai soci in
maniera non proporzionale alle quote di capitale non sottoscritto. Per le decisioni ordinarie, non è
richiesta l’assemblea ma anche raccolta di consensi in forma scritta.
La disciplina sanzionatoria dei conflitti di interesse e dei comportamenti opportunistici delle società
di capitali quotate in borsa è stata rafforzata con la legge per la tutela del risparmio e decreto
legislativo di attuazione ed integrazione. È stata attribuita alla minoranza il potere di integrazione
dell’ordine del giorno, l’onorabilità degli amministratori e l’indipendenza di almeno 1 dei consigli
di amministrazione. Agli organi di controllo è stata affidata l’azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori promossa dal collegio sindacale e maggioranza qualificata di 2/3, nonché le
società che fanno ricorso al capitale di rischio del 2.5% del capitale sociale. Sono incluse sanzioni
penali e amministrative. CONTRATTI
La continuità dell’attività economica si esprime attraverso la sopravvivenza della relazione d’affari.
Il coordinamento dei fattori di produzione e delle relazioni negoziali sono possibili attraverso le
contrattazioni serializzate e standardizzate. Va ricordato l’art.1341 secondo cui le clausole generali
di contratto sono efficacie solo se l’altra parte le ha conosciute o avrebbe dovuto.
A volte vengono effettuate valutazioni di meritevolezza del contratto in deroga ai principi general
civilistici.
Un esempio di deroga normativa sono gli strumenti finanziari derivati (contratti che legano
prestazioni e controprestazioni nel mercato finanziario) nella quale non è applicato l’articolo che da
tutela al credito di gioco e scommesse.
Un esempio di deroga ai principi general civilistici è il contratto autonomo di garanzia con cui il
garante assume un’obbligazione valida indipendentemente dalla validità dell’obbligazione stessa.
La disciplina dell’abuso di dipendenza economica rappresenta la tutela dell’imprenditore debole,
ovvero qualsiasi situazione in cui c’è un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La norma di
solito vieta l’abuso e l’impresa dominante; il patto attraverso il quale si manifesta uno di questi 2
casi è NULLO.
La disciplina dei ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, esteso a chiunque eserciti
un’attività economica, permette di trasformare i fornitori in finanziatori. La disciplina prevede la
decorrenza automatica degli interessi il giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento
(scelto dal legislatore con possibilità di allungarlo di massimo 60 giorni). Il saggio degli interessi è
8% in più di quelli emessi dalla BCE, con possibilità di diminuirli in caso di forti profili di
incertezza (valutazione fatta sulla base del principio di buona fede e correttezza).
La tutela del consumatore avviene qualora esso sia debole non solo a livello economica, ma anche a
causa di insufficiente possibilità di ponderazione delle clausole contrattuali o insufficienza di
informazione che lo espongono a rischi. Il legislatore prevede il principio di INVALIDITA’ delle
CLAUSOLE VESSATORIE. Sono clausole attinenti all’oggetto del contratto e all’adeguatezza del
corrispettivo ce limitano la responsabilità del professionista, e determinano a carico del
consumatore un eccessivo squilibrio dei diritti ed obblighi del contratto (es: modifiche unilaterali o
recesso senza preavviso).
Un’altra tutela del consumatore riguarda le ASIMMETRIE INFORMATICHE:
- Pratiche commerciali sleali;
- Insufficiente ponderazione per vendite effettuate fuori dai locali commerciali (es: contratti
conclusi a distanza).
Il professionista deve fornire un’informazione completa, soprattutto su tempi e modalità di
pagamento; la violazione porta ad annullamento e risarcimento danni. È comunque previsto il diritto
di recesso.
I contratti relativi alla somministrazione o fornitura, ovvero scambio di beni per il prezzo, sono a
tempo determinato o indeterminato. Per le garanzie è sempre previsto il diritto di recesso. In caso di
inadempimento, la parte ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto. Spesso sono previste:
- Clausola di esclusiva le parti si obbligano a non compiere o ricevere prestazioni analoghe
da terzi;
- Clausola di preferenza il fornitore per il successivo contratto con il medesimo
scegliere
oggetto.
VENDITA E LOCAZIONE DI PRODOTTI DIGITALI, 2 tipi di contratti:
- Compravendita di prodotti digitali, modalità di conclusione del contratto e di pagamento;
- Locazione di prodotti digitali: licenza d’uso di software (per il quale il licenziante concede
al licenziatario una licenza di utilizzo dello stesso per un periodo determinato; prevede un
clausole di non escludibilità, non trasferibilità e non modificabilità. Una licenza molto
diffusa sono i contratti di accesso a banche dati) e contratti di cloud computing (dove un
soggetto dà un servizio cloud ad uno che ne usufruisce, concedendo clausole sulla qualità e
garantendo che il servizio sia attivo per il 99% del tempo del contratto).
CONTRATTI RELATIVI AL COLLOCAMENTO DI SERVIZI
APPALTO contratto con la quale l’appaltatore assume l’obbligo verso il committente di
compiere, attraverso un’organizzazione, un’opera od un servizio, a fronte di un corrispettivo in
denaro. Può essere:
- A corpo: fisso un corrispettivo globale;
- A misura: fisso un corrispettivo sulla base di un’unità di misura.
Gli elementi caratterizzanti sono:
1) Prestazione d’affare: comporta un’unità di fabbricazione (lo differenzia dalla compravendita
perché lì si trasferisce solo)
2) Apparato organizzativo con gestione a suo rischio: con finalità di risultato (lo distingue dal
contratto d’opera che ha finalità di mezzo).
Inoltre, è previsto.
- Realizzazione anche con circostanze sopravvenute, in tal caso di revisiona il prezzo,
- Varianti dell’opera sul progetto originale, anche apportate dall’appaltatore, approvate in
forma scritta.
Al committente spetta il diritto di recesso qualora non sia più interessato con l’obbligo di non
danneggiare l’appaltatore; ed il diritto di risoluzione quando l’opera diventa impossibile da
realizzare. Inoltre, è previsto un regime di responsabilità per l’appaltatore in casi di rovina o
difetti sul bene.
Particolare disciplina spetta all’appalto pubblico, effettuato da un ente pubblico.
TRASPORTOè un contratto per il quale il vettore si obbliga a trasferire persone o beni da una
parte all’altra.
I caratteri essenziali sono:
- Obbligo di risultato;
- Pagamento del prezzo;
- Il viaggio che il vettore compie
È un contratto consensuale e di forma libera.
A riguardo del trasporto di persone è previsto, oltre responsabilità per danni alle cose o alle
persone, la nullità delle clausole che limitano tale responsabilità. Tali norme rientrano anche nel
cosiddetto trasporto gratuito.
Per il trasporto di cose è previsto l’obbligo di custodia delle merci, pena risarcimento danni.
SERVIZI DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
- Il contratto di hosting providing è quel contratto per cui un soggetto fornisce uno spazio
informatico allocato su un server per ospitare delle pagine web, rendendole cosi accessibili
agli utenti attraverso internet,
- Il contratto di adesione ai social network contratto per cui si crea o cancella un profilo su
quei social.;
- Contratti di pubblicità radiotelevisiva contratti per cui su corrispettivo di un prezzo, si
usufruisce di uno spazio pubblicitario.
Sono presenti:
- Clausole di manleva: per la quale chi offre lo spazio si impegna a tenere indenne chi paga il
servizio da pretese provenienti dai terzi;
- Clausole che prevedono diritti di modifica dello spazio da parte di chi usufruisce il servizio
per riadattarlo alle esigenze contingenti.
CONTRATTI DI ORGANIZZAZIONE
1) Organizzazione della filiera di sbocco :
Contratti che prevedono la distribuzione commerciale.
- In forma diretta, attraverso il trasferimento del prodotto al cliente,
- In forma indiretta, attraverso più passaggi tra loro coordinati,
- In forma indiretta, però attraverso una struttura organizzata (filiera allocativa).
Il contratto di concessione di vendita con il quale il concedente si obbliga a trasferire prodotti al
concessionario, con o senza esclusiva, sul mercato attraverso un’attività produttiva. Non è
espressamente disciplinato dalla legge (contratto atipico). In caso di scioglimento anticipato del
contratto non è previsto risarcimento (differenza dal contratto di agenzia).
Affiliazione commerciale (franchising) dove l’affiliante concede all’affiliato il diritto dell’uso del
marchio, insegna, denominazione commerciale, assistenza tecnica, fornendo un sistema d punti
vendita dove però ogni impresa è di un imprenditore autonomo dall’affiliante.
L’affiliante deve informare l’affiliato su tutti i punti vendita, pena annullamento del contratto; il
contratto deve essere per iscritto con durata di almeno 3 anni; i costi del punto vendita è a carico
dell’affiliato e devono essere decisi i royalities (compenso spettante all’affiliante). L’affiliante non
può trasferire la sede centrale se non a causa di forze maggiori.
2) Organizzazione della produzione: outsurcing:
Il fenomeno dell’outsurcing consiste nella scelta dell’imprenditore di non assumere la gestione
diretta di alcune parti dell’attività produttiva, ma di affidarla ad un terzo.
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Appunti sui contratti d'impresa
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Appunti - Diritto Commerciale Internazionale