LE OBBLIGAZIONI
La società per azioni può emettere anche obbligazioni, ovvero titoli di debito
(nominativi o al portatore) che attribuiscono all’obbligazionista che le
sottoscrive il diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla
scadenza pattuita e al pagamento degli interessi periodici. Il rimborso del
capitale delle obbligazioni non può dipendere dall’andamento economico della
società.
Differenza azioni e obbligazioni: le azioni attribuiscono la qualità di socio, le
obbligazioni attribuiscono la qualità di creditore della società; l’azionista ha
diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione della società e
solo se vi è un attivo netto dopo aver soddisfatto tutti i creditori compresi gli
obbligazionisti e non ha diritto ad una remunerazione periodica fissa (solo se la
società decide di distribuire gli utili), invece l’obbligazionista ha diritto al
rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita e ad
una remunerazione periodica fissa (interessi). Le somme prestate alla società
dagli obbligazionisti non confluiscono nel capitale sociale, ma diventano un
debito della società
Emissione obbligazioni: l’emissione delle obbligazioni ordinarie è deliberata
dagli amministratori, tale delibera deve risultare da verbale redatto del notaio
(atto pubblico) il quale procede all’iscrizione nel registro delle imprese affinché
l’emissione possa produrre effetti. Le obbligazioni emesse devono risultare dal
libro delle obbligazioni che indica l’ammontare delle obbligazioni emesse e
nome e cognome degli obbligazionisti
Circolazione obbligazioni: così come le azioni, se sono al portatore circolazione
mediante consegna e se sono nominative mediante girata e annotazione
nell’apposito libro
Limiti emissione obbligazioni: si possono emettere obbligazioni per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale sottoscritto,
della riserva legale e delle riserve disponibili (salvo casi specifici) e questo per
evitare che la società emetta troppe obbligazioni che poi potrebbe non essere
in grado di rimborsare. Se questo limite non è rispettato, la società non può
ridurre il capitale sociale (consentita solo la riduzione del capitale sociale
nominale per perdite obbligatoria) e non può distribuire nulla (riserve o utili)
finché non è rispristinano il rapporto tra capitale più riserve e obbligazioni
Tipi speciali obbligazioni:
-obbligazioni convertibili in azioni: attribuiscono all’obbligazionista il diritto di
trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria in base ad un
rapporto di cambio prefissato e quindi chi effettua tale conversione cessa di
essere obbligazionista e diventa azionista e la società azzera il debito nei suoi
confronti e lo trasforma in capitale sociale. A differenza delle obbligazioni
ordinaria, competente a deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in
azioni è l’assemblea straordinaria perché l’eventuale futura conversione da
obbligazione in azioni comporta una modifica del capitale sociale e quindi
dell’atto costitutivo e l’assemblea straordinaria deve accettare che il capitale
sociale potrebbe cambiare con la conversione
-obbligazioni con warrant (il warrant è un’opzione, un contratto derivato che
attribuisce il diritto di acquistare o vendere un’attività sottostante ad una certa
data o entro una certa data): attribuiscono all’obbligazionista il diritto di
sottoscrivere o acquistare azioni della società fermo restando la posizione di
creditore per le obbligazioni possedute (differenza con le obbligazioni
convertibili). Infatti, l’obbligazionista sottoscrive due documenti separati,
l’obbligazione e il warrant e può decidere di vendere quest’ultimo documento o
usarlo per sottoscrivere o acquistare azioni
A differenza di quanto stabilito per le obbligazioni in generale, le obbligazioni
convertibili e le obbligazioni con warrant non sono soggette al limite di
emissione
Organizzazione obbligazionisti: è prevista un’organizzazione degli
obbligazionisti volta a tutelare gli interessi degli stessi verso la società e si
articola in 2 organi:
-assemblea degli obbligazionisti: essa è convocata dagli amministratori della
società o dal rappresentante comune e delibera su tutti gli oggetti di interesse
comune degli obbligazionisti come la nomina e la revoca del rappresentante
comune, le modificazioni delle condizioni del prestito. Le delibere devono
risultare da verbale redatto del notaio (atto pubblico) il quale procede
all’iscrizione nel registro delle imprese affinché possano produrre effetti
-rappresentate comune: egli è nominato dall’assemblea degli obbligazionisti,
dura in carica per 3 esercizi (rieleggibile). Egli deve eseguire le deliberazioni
dell’assemblea degli obbligazionisti ed ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti
Bond: sono sempre obbligazioni, ma se sono individuati come Bond significa
che sono stati emessi da una società straniera e la regolamentazione non è
quella nazionale, ma quella di un ordinamento straniero. Il TUF prevede che
chiunque immetta sul mercato italiano dei BOND (titoli che provengono da
ordinamenti stranieri e che quindi non possono essere assistiti dalle stesse
cautele che ci sono in Italia), risponde solidalmente con l’emittente per la
restituzione del denaro a coloro che li acquistano
LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI
La società si scioglie (ed entra in stato di liquidazione) per decorso del termine
di durata stabilito (che può essere prorogato), per conseguimento dell’oggetto
sociale o sopravvenuta impossibilità nel conseguirlo, per l’impossibilità di
funzionamento dell’assemblea (assenteismo azionisti o contrasti tra azionisti),
in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale salvo
che l’assemblea deliberi la riduzione dello stesso ed il contemporaneo aumento
ad una cifra superiore al minimo legale oppure la trasformazione della società,
per la delibera di scioglimento dell’assemblea straordinaria (i soci che non
hanno concorso alla delibera di scioglimento hanno diritto di recesso), per
l’apertura della liquidazione giudiziale della società e per le altre cause previste
dall’atto costitutivo. Se si verifica una di queste cause di scioglimento, gli
amministratori devono accertare la causa di scioglimento e procedere
all’iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione di
accertamento o della delibera assembleare che dispone lo scioglimento
affinché lo scioglimento possa produrre effetti (in caso di omissione degli
amministratori il Tribunale su istanza dei soci, amministratori o sindaci accerta
la causa di scioglimento e dispone la messa in liquidazione). Nei casi stabiliti
dalla legge gli amministratori, prima di accertare la causa di scioglimento,
devono convocare l’assemblea per decidere se si può superare le cause di
scioglimento. Una volta sciolta la società gli amministratori restano in carica
fino alla nomina dei liquidatori e nel frattempo subiscono limitazioni dei loro
poteri ed infatti hanno il potere di gestione ai soli fini della conservazione
dell’integrità e del valore del patrimonio sociale in attesa di consegnarlo ai
liquidatori e per gli atti o le omissioni posti in essere violando questo obbligo
rispondono personalmente e solidalmente dei danni recati alla società, ai soci,
ai creditori sociali ed ai terzi (responsabili anche quando si verifica una causa di
scioglimento, soprattutto della perdita del capitale sociale e non accertano la
causa di scioglimento non permettendo alla società di sciogliersi evitando
ulteriori perdite perché sperano che il capitale sociale sia recuperato, ma non
fanno altro che peggiorare la situazione aggravando lo stato di crisi); invece il
collegio sindacale continuerà a svolgere la normale attività di controllo, anche
nei confronti dei liquidatori
Liquidazione della società (l’unico soggetto che ricopre la qualifica di
imprenditore è la società e solo la società può essere sottoposta a liquidazione
giudiziale): il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’immediata
estinzione della società, ma essa entra automaticamente in stato di
liquidazione (la società può comunque revocare lo stato di liquidazione e
tornare ad una fase di normale esercizio con delibera dell’assemblea
straordinaria). Il procedimento di liquidazione ha inizio con la nomina del
liquidatore/i da parte dell’assemblea straordinaria (possono essere anche
amministratori), la quale può anche revocarli e la nomina deve essere iscritta
nel registro delle imprese da parte di liquidatori stessi affinché possa produrre
effetti (valgono le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori) e deve
essere aggiunta nella denominazione sociale l’indicazione “in liquidazione” e
cambia l’oggetto sociale che diventa quello di liquidare. Con l’iscrizione della
nomina dei liquidatori, essi entrano in funzione e termina l’attività degli
amministratori, i quali devono consegnare i beni sociali, i libri sociali, i libri
contabili e il rendiconto della loro gestione ai liquidatori e devono redigere
insieme ai liquidatori l’inventario iniziale del patrimonio sociale
Responsabilità liquidatori: i liquidatori devono adempiere i loro doveri con la
diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e la disciplina della
responsabilità è uguale a quella prevista per gli amministratori
Poteri liquidatori: essi possono compiere tutti gli atti necessari per la
liquidazione e per il pagamento dei creditori sociali (conversione in denaro dei
beni, riscossione dei crediti, pagamento dei creditori sociali, richiesta dei
versamenti ancora dovuti sulle azioni non interamente liberate se i fondi
disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei creditori sociali,
ripartizione dell’eventuale residuo attivo tra i soci)
Divieti liquidatori: dato che la loro attività deve essere innanzitutto diretta al
pagamento dei creditori sociali, essi non possono ripartire tra i soci i beni
sociali fino a quando tutti i creditori sociali non sono stati pagati e sono
personalmente e solidalmente responsabili per i danni che ne derivano ai
creditori sociali
Durante la loro attività, i liquidatori devono redigere il bilancio in fase di
liquidazione (bilancio annuale) e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea per
consentire ai soci d
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