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LE OBBLIGAZIONI

La società per azioni può emettere anche obbligazioni, ovvero titoli di debito

(nominativi o al portatore) che attribuiscono all’obbligazionista che le

sottoscrive il diritto al rimborso del valore nominale del capitale prestato alla

scadenza pattuita e al pagamento degli interessi periodici. Il rimborso del

capitale delle obbligazioni non può dipendere dall’andamento economico della

società.

Differenza azioni e obbligazioni: le azioni attribuiscono la qualità di socio, le

obbligazioni attribuiscono la qualità di creditore della società; l’azionista ha

diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione della società e

solo se vi è un attivo netto dopo aver soddisfatto tutti i creditori compresi gli

obbligazionisti e non ha diritto ad una remunerazione periodica fissa (solo se la

società decide di distribuire gli utili), invece l’obbligazionista ha diritto al

rimborso del valore nominale del capitale prestato alla scadenza pattuita e ad

una remunerazione periodica fissa (interessi). Le somme prestate alla società

dagli obbligazionisti non confluiscono nel capitale sociale, ma diventano un

debito della società

Emissione obbligazioni: l’emissione delle obbligazioni ordinarie è deliberata

dagli amministratori, tale delibera deve risultare da verbale redatto del notaio

(atto pubblico) il quale procede all’iscrizione nel registro delle imprese affinché

l’emissione possa produrre effetti. Le obbligazioni emesse devono risultare dal

libro delle obbligazioni che indica l’ammontare delle obbligazioni emesse e

nome e cognome degli obbligazionisti

Circolazione obbligazioni: così come le azioni, se sono al portatore circolazione

mediante consegna e se sono nominative mediante girata e annotazione

nell’apposito libro

Limiti emissione obbligazioni: si possono emettere obbligazioni per somma

complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale sottoscritto,

della riserva legale e delle riserve disponibili (salvo casi specifici) e questo per

evitare che la società emetta troppe obbligazioni che poi potrebbe non essere

in grado di rimborsare. Se questo limite non è rispettato, la società non può

ridurre il capitale sociale (consentita solo la riduzione del capitale sociale

nominale per perdite obbligatoria) e non può distribuire nulla (riserve o utili)

finché non è rispristinano il rapporto tra capitale più riserve e obbligazioni

Tipi speciali obbligazioni:

-obbligazioni convertibili in azioni: attribuiscono all’obbligazionista il diritto di

trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria in base ad un

rapporto di cambio prefissato e quindi chi effettua tale conversione cessa di

essere obbligazionista e diventa azionista e la società azzera il debito nei suoi

confronti e lo trasforma in capitale sociale. A differenza delle obbligazioni

ordinaria, competente a deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in

azioni è l’assemblea straordinaria perché l’eventuale futura conversione da

obbligazione in azioni comporta una modifica del capitale sociale e quindi

dell’atto costitutivo e l’assemblea straordinaria deve accettare che il capitale

sociale potrebbe cambiare con la conversione

-obbligazioni con warrant (il warrant è un’opzione, un contratto derivato che

attribuisce il diritto di acquistare o vendere un’attività sottostante ad una certa

data o entro una certa data): attribuiscono all’obbligazionista il diritto di

sottoscrivere o acquistare azioni della società fermo restando la posizione di

creditore per le obbligazioni possedute (differenza con le obbligazioni

convertibili). Infatti, l’obbligazionista sottoscrive due documenti separati,

l’obbligazione e il warrant e può decidere di vendere quest’ultimo documento o

usarlo per sottoscrivere o acquistare azioni

A differenza di quanto stabilito per le obbligazioni in generale, le obbligazioni

convertibili e le obbligazioni con warrant non sono soggette al limite di

emissione

Organizzazione obbligazionisti: è prevista un’organizzazione degli

obbligazionisti volta a tutelare gli interessi degli stessi verso la società e si

articola in 2 organi:

-assemblea degli obbligazionisti: essa è convocata dagli amministratori della

società o dal rappresentante comune e delibera su tutti gli oggetti di interesse

comune degli obbligazionisti come la nomina e la revoca del rappresentante

comune, le modificazioni delle condizioni del prestito. Le delibere devono

risultare da verbale redatto del notaio (atto pubblico) il quale procede

all’iscrizione nel registro delle imprese affinché possano produrre effetti

-rappresentate comune: egli è nominato dall’assemblea degli obbligazionisti,

dura in carica per 3 esercizi (rieleggibile). Egli deve eseguire le deliberazioni

dell’assemblea degli obbligazionisti ed ha la rappresentanza processuale degli

obbligazionisti

Bond: sono sempre obbligazioni, ma se sono individuati come Bond significa

che sono stati emessi da una società straniera e la regolamentazione non è

quella nazionale, ma quella di un ordinamento straniero. Il TUF prevede che

chiunque immetta sul mercato italiano dei BOND (titoli che provengono da

ordinamenti stranieri e che quindi non possono essere assistiti dalle stesse

cautele che ci sono in Italia), risponde solidalmente con l’emittente per la

restituzione del denaro a coloro che li acquistano

LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI

La società si scioglie (ed entra in stato di liquidazione) per decorso del termine

di durata stabilito (che può essere prorogato), per conseguimento dell’oggetto

sociale o sopravvenuta impossibilità nel conseguirlo, per l’impossibilità di

funzionamento dell’assemblea (assenteismo azionisti o contrasti tra azionisti),

in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale salvo

che l’assemblea deliberi la riduzione dello stesso ed il contemporaneo aumento

ad una cifra superiore al minimo legale oppure la trasformazione della società,

per la delibera di scioglimento dell’assemblea straordinaria (i soci che non

hanno concorso alla delibera di scioglimento hanno diritto di recesso), per

l’apertura della liquidazione giudiziale della società e per le altre cause previste

dall’atto costitutivo. Se si verifica una di queste cause di scioglimento, gli

amministratori devono accertare la causa di scioglimento e procedere

all’iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione di

accertamento o della delibera assembleare che dispone lo scioglimento

affinché lo scioglimento possa produrre effetti (in caso di omissione degli

amministratori il Tribunale su istanza dei soci, amministratori o sindaci accerta

la causa di scioglimento e dispone la messa in liquidazione). Nei casi stabiliti

dalla legge gli amministratori, prima di accertare la causa di scioglimento,

devono convocare l’assemblea per decidere se si può superare le cause di

scioglimento. Una volta sciolta la società gli amministratori restano in carica

fino alla nomina dei liquidatori e nel frattempo subiscono limitazioni dei loro

poteri ed infatti hanno il potere di gestione ai soli fini della conservazione

dell’integrità e del valore del patrimonio sociale in attesa di consegnarlo ai

liquidatori e per gli atti o le omissioni posti in essere violando questo obbligo

rispondono personalmente e solidalmente dei danni recati alla società, ai soci,

ai creditori sociali ed ai terzi (responsabili anche quando si verifica una causa di

scioglimento, soprattutto della perdita del capitale sociale e non accertano la

causa di scioglimento non permettendo alla società di sciogliersi evitando

ulteriori perdite perché sperano che il capitale sociale sia recuperato, ma non

fanno altro che peggiorare la situazione aggravando lo stato di crisi); invece il

collegio sindacale continuerà a svolgere la normale attività di controllo, anche

nei confronti dei liquidatori

Liquidazione della società (l’unico soggetto che ricopre la qualifica di

imprenditore è la società e solo la società può essere sottoposta a liquidazione

giudiziale): il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l’immediata

estinzione della società, ma essa entra automaticamente in stato di

liquidazione (la società può comunque revocare lo stato di liquidazione e

tornare ad una fase di normale esercizio con delibera dell’assemblea

straordinaria). Il procedimento di liquidazione ha inizio con la nomina del

liquidatore/i da parte dell’assemblea straordinaria (possono essere anche

amministratori), la quale può anche revocarli e la nomina deve essere iscritta

nel registro delle imprese da parte di liquidatori stessi affinché possa produrre

effetti (valgono le cause di ineleggibilità previste per gli amministratori) e deve

essere aggiunta nella denominazione sociale l’indicazione “in liquidazione” e

cambia l’oggetto sociale che diventa quello di liquidare. Con l’iscrizione della

nomina dei liquidatori, essi entrano in funzione e termina l’attività degli

amministratori, i quali devono consegnare i beni sociali, i libri sociali, i libri

contabili e il rendiconto della loro gestione ai liquidatori e devono redigere

insieme ai liquidatori l’inventario iniziale del patrimonio sociale

Responsabilità liquidatori: i liquidatori devono adempiere i loro doveri con la

diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e la disciplina della

responsabilità è uguale a quella prevista per gli amministratori

Poteri liquidatori: essi possono compiere tutti gli atti necessari per la

liquidazione e per il pagamento dei creditori sociali (conversione in denaro dei

beni, riscossione dei crediti, pagamento dei creditori sociali, richiesta dei

versamenti ancora dovuti sulle azioni non interamente liberate se i fondi

disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei creditori sociali,

ripartizione dell’eventuale residuo attivo tra i soci)

Divieti liquidatori: dato che la loro attività deve essere innanzitutto diretta al

pagamento dei creditori sociali, essi non possono ripartire tra i soci i beni

sociali fino a quando tutti i creditori sociali non sono stati pagati e sono

personalmente e solidalmente responsabili per i danni che ne derivano ai

creditori sociali

Durante la loro attività, i liquidatori devono redigere il bilancio in fase di

liquidazione (bilancio annuale) e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea per

consentire ai soci d

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fernendo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gennari Francesco.
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