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SOCIETA’
ART.2247 CC con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in
comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Però può essere costituita anche con atto unilaterale infatti questa norma perde rilievo.
ALTRE FORME DI ESERCIZIO COLLETTIVO DI IMPRESA
Associazioni enti collettivi che pongono in essere un’attività con scopo associativo di natura ideale.
Sono quindi una forma aggregativa che nasce in virtù di uno scopo.
Fondazioni enti privi di base associativa costituiti da un patrimonio destinato ad uno scopo di
natura ideale la cui attuazione può prevedere l’esercizio di un’attività economica (es. fondazioni
bancarie dei patrimoni che non possono più essere utilizzati per scopi bancari ma che devono
sono
avere uno scopo di natura ideale operano in aiuto del territorio).
Consorzi ( sono aggregazioni di imprenditori. Si riuniscono per sviluppare una forma di
organizzazione comune che favorisca un miglioramento di una fase delle rispettive produzioni.
ART. 2602 CC: con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per
la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Gruppi europei di interesse economico sono consorzi che riuniscono imprenditori di diversi paesi
europei.
Reti di imprese sono forme aggregative temporanee tra imprese. Con il contratto di rete due o più
imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi
oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Impresa coniugale e comunione legale art. 177 c.c. azienda costituita tra due coniugi.
Costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il
matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio
ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
STATUTO DELL’ IMPRENDITORE COMMERCIALE
Chi è imprenditore commerciale è assoggettato a tutta una serie di regole riunite nello statuto
dell’imprenditore commerciale.
ART. 2188 CC obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Il registro e tenuti dall’ufficio del
registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico Il registro delle imprese ha efficacia dichiarativa.
ART.2196 CC procedura di iscrizione al registro delle imprese entro 30 giorni dall’inizio
dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: il cognome e il nome, il
luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede dell’impresa, il
cognome e nome degli institori e procuratori.
ART.2193 CC effetti dell’iscrizione i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono
stati scritti, non possono essere opposti ai terzi, da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che
questi provi che i terzi abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive
l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
Interpretazione:
Si parla di efficacia dichiarativa in quanto i fatti iscritti sono opponibili a chiunque. Tutto ciò che viene
scritto si presume conosciuto.
Inopponibilità del fatto non iscritto salva la effettiva prova della conoscenza da parte del terzo.
ART. 2214 CC scritture contabili obbligatorie l’imprenditore che esercita un’attività
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture
contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente
ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
ART.2216 CC libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’impresa
il
ART. 2217 CC l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni
anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa,
nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude
con il bilancio. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
ART.2220 CC obbligo di conservazione delle scritture contabili (al giorno d’oggi per lo più sono
elettroniche). Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
ART. 2215 bis i libri contabili possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
ART. 2219 CC regolarità intrinseca tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di
un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti di margine. Non vi si
possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che
parole cancellate siano visibili.
Valore dele scritture contabili
Banca rotta semplice è puniti cin la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarati in
liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente, non ha
tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o
incompleta.
Banca rotta fraudolenta ART. 332 D.LGS. 2029 è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se
è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in
parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i
libri o le altre scritture contabili.
Le scritture contabili come mezzi di prova
ART.2709 CC i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova
contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
ART. 2711 CC la comunicazione integrale dei libri e delle scritture contabili e della corrispondenza
può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla
comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche
d’ufficio, che si esibiscano i libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in
corso. Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture
concernenti la controversia stessa.
ART. 2710 CC i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono
fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
L’imprenditore si affida a degli ausiliari che rappresentano l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa,
compiendo atti per suo conto.
ART. 1703 C.C Contratto di mandato il mandato autorizza il mandatario a compiere atti per conto
del mandante (l’imprenditore).
ART.1704 C.C se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante (spendita
del nome), si applicano le norme sulla rappresentanza. se al mandante viene conferito questo potere
di spendita del nome si parla di procura.
ART.1392 C.C la procura non ha effetto se non è conferita con
Quando parliamo di rappresentanza commerciale parliamo di una procura un po’ particolare.
ART.1400 C.C
INSTITORE
Figura di ausiliario sovraordinato agli altri. Mediamente corrisponde alla figura del direttore generale
dell’impresa o di un ramo dell’impresa.
ART.2203 C.C. è institore colui che è preposto dal titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare
dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella
procura sia diversamente preposto.
ART. 2204 C.C l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è
preposto, salvo le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia, non può alienare o ipotecare i beni
immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L’institore può stare in
giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio
dell’impresa a cui è preposto.
Preponente = imprenditore
ART. 2208 C.C. (regola speciale che viene applicata solo nei casi dell’institore per la questione
dell’imprenditore occulto) L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo
che egli tratta per il preponente: tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti
compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.
PROCURATORI
Ausiliari dell’imprenditore, ma non hanno funzioni dirigenziali, di solito hanno funzione di funzionari.
ART.2209 C.C. le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in
base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti
all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.
I COMMESSI
Sono una tipologia di ausiliari subordinato ai procuratori, che agisce per conto dell’imprenditore nelle
limitate ipotesi delle funzioni richieste nel contratto che li vincola.
ART. 2210 C.C L’AZIENDA
La nozione giuridica di azienda ha funzioni proprie, cioè queste norme sono norme che servono allo
scopo di regolare i rapporti in caso di cessione dell’azienda o in caso di un ramo dell’azione.
ART.2555 C.C. l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa.
Cessione di ramo di azienda autonomia funzionale del ramo ceduto
Rappresenta elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda nell’ordinamento interno
- Risolvere un problema di matematica
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