Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 81
Appunti Diritto commerciale Pag. 1 Appunti Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 81.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 81
1 su 81
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SOCIETA’

ART.2247 CC con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in

comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Però può essere costituita anche con atto unilaterale infatti questa norma perde rilievo.

ALTRE FORME DI ESERCIZIO COLLETTIVO DI IMPRESA

Associazioni enti collettivi che pongono in essere un’attività con scopo associativo di natura ideale.

Sono quindi una forma aggregativa che nasce in virtù di uno scopo.

Fondazioni enti privi di base associativa costituiti da un patrimonio destinato ad uno scopo di

natura ideale la cui attuazione può prevedere l’esercizio di un’attività economica (es. fondazioni

bancarie dei patrimoni che non possono più essere utilizzati per scopi bancari ma che devono

sono

avere uno scopo di natura ideale operano in aiuto del territorio).

Consorzi ( sono aggregazioni di imprenditori. Si riuniscono per sviluppare una forma di

organizzazione comune che favorisca un miglioramento di una fase delle rispettive produzioni.

ART. 2602 CC: con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per

la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Gruppi europei di interesse economico sono consorzi che riuniscono imprenditori di diversi paesi

europei.

Reti di imprese sono forme aggregative temporanee tra imprese. Con il contratto di rete due o più

imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi

oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Impresa coniugale e comunione legale art. 177 c.c. azienda costituita tra due coniugi.

 

Costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il

matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio

ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

STATUTO DELL’ IMPRENDITORE COMMERCIALE

Chi è imprenditore commerciale è assoggettato a tutta una serie di regole riunite nello statuto

dell’imprenditore commerciale.

ART. 2188 CC obbligo di iscrizione al registro delle imprese. Il registro e tenuti dall’ufficio del

registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico Il registro delle imprese ha efficacia dichiarativa.

ART.2196 CC procedura di iscrizione al registro delle imprese entro 30 giorni dall’inizio

 

dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del

registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: il cognome e il nome, il

luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la ditta, l’oggetto dell’impresa, la sede dell’impresa, il

cognome e nome degli institori e procuratori.

ART.2193 CC effetti dell’iscrizione i fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione, se non sono

 

stati scritti, non possono essere opposti ai terzi, da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che

questi provi che i terzi abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive

l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.

Interpretazione:

Si parla di efficacia dichiarativa in quanto i fatti iscritti sono opponibili a chiunque. Tutto ciò che viene

scritto si presume conosciuto.

Inopponibilità del fatto non iscritto salva la effettiva prova della conoscenza da parte del terzo.

ART. 2214 CC scritture contabili obbligatorie l’imprenditore che esercita un’attività

 

commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture

contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente

ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

ART.2216 CC libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’impresa

il

ART. 2217 CC l’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni

anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa,

nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude

con il bilancio. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la

presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

ART.2220 CC obbligo di conservazione delle scritture contabili (al giorno d’oggi per lo più sono

elettroniche). Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

ART. 2215 bis i libri contabili possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

ART. 2219 CC regolarità intrinseca tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di

un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti di margine. Non vi si

possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che

parole cancellate siano visibili.

Valore dele scritture contabili

Banca rotta semplice è puniti cin la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarati in

liquidazione giudiziale, l’imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente, non ha

tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o

incompleta.

Banca rotta fraudolenta ART. 332 D.LGS. 2029 è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se

 

è dichiarato in liquidazione giudiziale, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in

parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i

libri o le altre scritture contabili.

Le scritture contabili come mezzi di prova

ART.2709 CC i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova

contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.

ART. 2711 CC la comunicazione integrale dei libri e delle scritture contabili e della corrispondenza

può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla

comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice può ordinare, anche

d’ufficio, che si esibiscano i libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in

corso. Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture

concernenti la controversia stessa.

ART. 2710 CC i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono

fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

L’imprenditore si affida a degli ausiliari che rappresentano l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa,

compiendo atti per suo conto.

ART. 1703 C.C Contratto di mandato il mandato autorizza il mandatario a compiere atti per conto

del mandante (l’imprenditore).

ART.1704 C.C se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante (spendita

del nome), si applicano le norme sulla rappresentanza. se al mandante viene conferito questo potere

di spendita del nome si parla di procura.

ART.1392 C.C la procura non ha effetto se non è conferita con

Quando parliamo di rappresentanza commerciale parliamo di una procura un po’ particolare.

ART.1400 C.C 

INSTITORE

Figura di ausiliario sovraordinato agli altri. Mediamente corrisponde alla figura del direttore generale

dell’impresa o di un ramo dell’impresa.

ART.2203 C.C. è institore colui che è preposto dal titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale.

La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare

dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella

procura sia diversamente preposto.

ART. 2204 C.C l’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è

preposto, salvo le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia, non può alienare o ipotecare i beni

immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L’institore può stare in

giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio

dell’impresa a cui è preposto.

Preponente = imprenditore

ART. 2208 C.C. (regola speciale che viene applicata solo nei casi dell’institore per la questione

dell’imprenditore occulto) L’institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo

che egli tratta per il preponente: tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti

compiuti dall’institore, che siano pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.

PROCURATORI

Ausiliari dell’imprenditore, ma non hanno funzioni dirigenziali, di solito hanno funzione di funzionari.

ART.2209 C.C. le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in

base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti

all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso.

I COMMESSI

Sono una tipologia di ausiliari subordinato ai procuratori, che agisce per conto dell’imprenditore nelle

limitate ipotesi delle funzioni richieste nel contratto che li vincola.

ART. 2210 C.C  L’AZIENDA

La nozione giuridica di azienda ha funzioni proprie, cioè queste norme sono norme che servono allo

scopo di regolare i rapporti in caso di cessione dell’azienda o in caso di un ramo dell’azione.

ART.2555 C.C. l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio

dell’impresa.

Cessione di ramo di azienda autonomia funzionale del ramo ceduto

Rappresenta elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda nell’ordinamento interno

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -vero-654- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Severoni Cecilia.