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DIRITTO COMMERCIALE

È imprenditore chi esercita professionalmente

Definizione di imprenditore (Art.2082):

una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o

di servizi.

Caratteristiche: se rispecchia queste, è definibile imprenditore

1. esercita professionalmente una attività economica (volta a creare nuova

ricchezza) organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di

servizi. (si separa dalla libera professione). L’attività economica oltre ad essere

lecita deve essere tale da soddisfare bisogni di terzi (mercato).

2. Organizzazione: Un’attività organizzata si avvale dell’opera altrui, e di un

complesso di beni e capitali, indispensabili per configurare l’attività d’impresa.

La necessità di organizzazione non implica che l’imprenditore sia anche

proprietario degli strumenti di cui si avvale per operare (es: se sto in affitto e

non proprietario del locale, oppure addirittura affitto d’impresa).

3. Professionalità: non si fa riferimento alla libera professione, ma all’abitualità,

ovvero che l’attività oltre ad essere organizzata deve essere abituale. Un’attività

occasionale non rappresenta un’impresa. Può essere professionale anche se non

svolta in permanenza (es: attività stagionali come stabilimento balneare, solo

estate).

4. Scopo di lucro: non va inteso solo come guadagnare denaro, ma come in

generale come conseguimento di utilità economica, come esenzione fiscale,

risparmio di spesa, benefici patrimoniali ecc.

È imprenditore agricolo chi esercita un'attività

Imprenditore agricolo (Art 2135):

diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e

attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le

attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase il fondo, il

bosco o le acque dolci, salmastre o marine. necessaria del ciclo stesso, di carattere

vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore

agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate

nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e

del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla

legge. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del

piccolo imprenditore (Art 2083):

fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività

professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti

della famiglia".

La dottrina si è chiesta se la previsione generale sia un’espressione che riguarda tutti i

piccoli imprenditori o ci sono le tre 3 categorie citate e in più tutti coloro che hanno

queste caratteristiche. Probabilmente c’è una certa assonanza tra l’artigiano e la

categoria generale perché:

il coltivatore diretto del fondo ha una disciplina a sé stante contenuta in una

 norma diversa del codice civile ed esistono leggi speciali che prevengono

l’impiego di un certo quantitativo non superiore a 1/3 del lavoro altrui e ciò ci

consente di considerarlo piccolo imprenditore senza di doverlo definire sulla

base della categoria generale

il piccolo commerciante la prevalenza del lavoro proprio o della propria

 famiglia in generale viene considerato non rilevante a definire questa figura

artigiano effettivamente c’è un’attività di produzione con l’impiego del lavoro

 proprio o della propria famiglia come elemento prevalente; è oggetto di una

disciplina specifica

poi c’è la categoria generale alla quale si può avvicinare l’artigiano.

La categoria generale si basa su questo concetto della prevalenza ( del lavoro

proprio o della propria famiglia ) non in senso quantitativo ( lavoro proprio o della

famiglia valga di più ) ma in senso qualitativo ( verificando che il lavoro del titolare e

della sua famiglia costituisce un fattore essenziale e imprescindibile nel processo

produttivo ). Quindi prevalenza rispetto non solo al lavoro altrui, al capitale ma anche

all’organizzazione.

imprenditore commerciale. (Art 2195): Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel

registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4. un'attività bancaria o assicurativa;

5. altre attività ausiliarie delle precedenti ( agente di commercio colui che

promuove per l’imprenditore la conclusione di contratti in una determinata

zona ).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività' e alle imprese

commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività' indicate in

questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Il legislatore detta la maggior parte delle norme per disciplinare l’imprenditore

commerciale, infatti, ci sono una serie di norme che la dottrina ha individuato come

statuto dell’imprenditore commerciale, cioè insieme di norme che disciplinano

l’imprenditore commerciale, questo perché ha ritenuto che la figura dell’imprenditore

commerciale fosse la più importante e diffusa sul mercato e quindi necessita di una

disciplina più approfondita e ampia.

Secondi alcuni autori la definizione di imprenditore commerciale si ottiene:

imprenditore commerciale = imprenditore ( generale ) - imprenditore agricolo. Quindi

o sei commerciale o sei agricolo anche con riguardo ai piccoli imprenditori

Norme dello statuto dell’imprenditore commerciale:

assoggettabilità dell’imprenditore commerciale alle procedure concorsuali ( se

 l’imprenditore commerciale ha difficoltà e in stato di insolvenza, il legislatore gli

applica tutta una disciplina contenuta nel codice della crisi che è volta a

risolvere questi problemi di crisi in cui può trovarsi l’imprenditore ); disciplina

applicabile solo all’imprenditore commerciale perché la crisi dell’imprenditore

commerciale può avere impatti sul mercato, sui fornitori e clienti

iscrizione registro imprese

 norme in tema di scritture contabili

 norme in tema di capacità di esercitare attività d’impresa commerciale.

1.SCRITTURE CONTABILI

Le norme sono rappresentate dall’articolo 2214 ss e articolo 2709 ss.

Per scritture contabili non si intende il bilancio, bensì l’insieme dei libri contabili

obbligatori che l’imprenditore commerciale deve tenere

Art 2214: L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro

giornale e il libro degli inventari.

Alcune scritture sono generalmente obbligatorie ( le devono tenere tutti gli

imprenditori commerciale e sono quelle indicate nominativamente ), altre invece sono

relativamente obbligatorie cioè non tenute da qualsiasi imprenditore commerciale

ma in funzione della natura o della dimensione dell’impresa come i libri contabili

richiesti alle società es. (es: libri sociali solo per srl e spa, oppure libri obbligazioni per

le srl, oppure ancora imprese come la fiat, per la loro dimensione deve avere più libri

obbligatori).

(Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori e artigiani).

I libri contabili obbligatori sono:

libro giornale

 libro degli inventari

 scritture richieste dalla natura e dimensione dell’impresa

 fascicolo della corrispondenza: insieme di lettere, telegrammi e fatture

1.libro giornale

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio

dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese

o da un notaio. Il libro giornale è la scrittura contabile nella quale vanno indicate

giorno per giorno tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa secondo un

criterio cronologico.

2.libro degli inventari

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni

anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività

relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee

alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale

deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle

valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle

società' per azioni, in quanto applicabili.

(L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per

la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette)

Il libro degli inventari è la scrittura contabile nella quale vengono indicate e valutate

tutte le attività e passività relative all’impresa e quelle estranee (non direttamente

correlate all’attività dell’impresa) alla stessa è perciò una scrittura che va tenuta

secondo un criterio sistematico. Deve dare notizia di tutto il patrimonio

dell’imprenditore; gli elementi di cui è costituito devono essere indicati e valutati, cioè,

devono essere descritti in maniera dettagliata e successivamente valutati.

L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’impresa e poi con cadenza annuale e

successivamente si chiude con il bilancio e con il conto dei prodotti e delle perdite.

Bilancio = SP, CE e NI

formalità intrinseche. (ARTICOLO 2219): Tutte le scritture devono essere tenute

secondo le norme di un'ordinata contabilità', senza spazi in bianco, senza interlinee e

senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche

cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Il legislatore non ci dice come si deve tenere la scrittura contabile e si rifà alle regole

tecniche dell’econ

Dettagli
A.A. 2022-2023
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gianlucafarina14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Radaelli Anna.