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DIRITTO COMMERCIALE
È imprenditore chi esercita professionalmente
Definizione di imprenditore (Art.2082):
una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o
di servizi.
Caratteristiche: se rispecchia queste, è definibile imprenditore
1. esercita professionalmente una attività economica (volta a creare nuova
ricchezza) organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di
servizi. (si separa dalla libera professione). L’attività economica oltre ad essere
lecita deve essere tale da soddisfare bisogni di terzi (mercato).
2. Organizzazione: Un’attività organizzata si avvale dell’opera altrui, e di un
complesso di beni e capitali, indispensabili per configurare l’attività d’impresa.
La necessità di organizzazione non implica che l’imprenditore sia anche
proprietario degli strumenti di cui si avvale per operare (es: se sto in affitto e
non proprietario del locale, oppure addirittura affitto d’impresa).
3. Professionalità: non si fa riferimento alla libera professione, ma all’abitualità,
ovvero che l’attività oltre ad essere organizzata deve essere abituale. Un’attività
occasionale non rappresenta un’impresa. Può essere professionale anche se non
svolta in permanenza (es: attività stagionali come stabilimento balneare, solo
estate).
4. Scopo di lucro: non va inteso solo come guadagnare denaro, ma come in
generale come conseguimento di utilità economica, come esenzione fiscale,
risparmio di spesa, benefici patrimoniali ecc.
È imprenditore agricolo chi esercita un'attività
Imprenditore agricolo (Art 2135):
diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e
attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine. necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge. “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del
piccolo imprenditore (Art 2083):
fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti
della famiglia".
La dottrina si è chiesta se la previsione generale sia un’espressione che riguarda tutti i
piccoli imprenditori o ci sono le tre 3 categorie citate e in più tutti coloro che hanno
queste caratteristiche. Probabilmente c’è una certa assonanza tra l’artigiano e la
categoria generale perché:
il coltivatore diretto del fondo ha una disciplina a sé stante contenuta in una
norma diversa del codice civile ed esistono leggi speciali che prevengono
l’impiego di un certo quantitativo non superiore a 1/3 del lavoro altrui e ciò ci
consente di considerarlo piccolo imprenditore senza di doverlo definire sulla
base della categoria generale
il piccolo commerciante la prevalenza del lavoro proprio o della propria
famiglia in generale viene considerato non rilevante a definire questa figura
artigiano effettivamente c’è un’attività di produzione con l’impiego del lavoro
proprio o della propria famiglia come elemento prevalente; è oggetto di una
disciplina specifica
poi c’è la categoria generale alla quale si può avvicinare l’artigiano.
La categoria generale si basa su questo concetto della prevalenza ( del lavoro
proprio o della propria famiglia ) non in senso quantitativo ( lavoro proprio o della
famiglia valga di più ) ma in senso qualitativo ( verificando che il lavoro del titolare e
della sua famiglia costituisce un fattore essenziale e imprescindibile nel processo
produttivo ). Quindi prevalenza rispetto non solo al lavoro altrui, al capitale ma anche
all’organizzazione.
imprenditore commerciale. (Art 2195): Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1. un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2. un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3. un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4. un'attività bancaria o assicurativa;
5. altre attività ausiliarie delle precedenti ( agente di commercio colui che
promuove per l’imprenditore la conclusione di contratti in una determinata
zona ).
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività' e alle imprese
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Il legislatore detta la maggior parte delle norme per disciplinare l’imprenditore
commerciale, infatti, ci sono una serie di norme che la dottrina ha individuato come
statuto dell’imprenditore commerciale, cioè insieme di norme che disciplinano
l’imprenditore commerciale, questo perché ha ritenuto che la figura dell’imprenditore
commerciale fosse la più importante e diffusa sul mercato e quindi necessita di una
disciplina più approfondita e ampia.
Secondi alcuni autori la definizione di imprenditore commerciale si ottiene:
imprenditore commerciale = imprenditore ( generale ) - imprenditore agricolo. Quindi
o sei commerciale o sei agricolo anche con riguardo ai piccoli imprenditori
Norme dello statuto dell’imprenditore commerciale:
assoggettabilità dell’imprenditore commerciale alle procedure concorsuali ( se
l’imprenditore commerciale ha difficoltà e in stato di insolvenza, il legislatore gli
applica tutta una disciplina contenuta nel codice della crisi che è volta a
risolvere questi problemi di crisi in cui può trovarsi l’imprenditore ); disciplina
applicabile solo all’imprenditore commerciale perché la crisi dell’imprenditore
commerciale può avere impatti sul mercato, sui fornitori e clienti
iscrizione registro imprese
norme in tema di scritture contabili
norme in tema di capacità di esercitare attività d’impresa commerciale.
1.SCRITTURE CONTABILI
Le norme sono rappresentate dall’articolo 2214 ss e articolo 2709 ss.
Per scritture contabili non si intende il bilancio, bensì l’insieme dei libri contabili
obbligatori che l’imprenditore commerciale deve tenere
Art 2214: L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro
giornale e il libro degli inventari.
Alcune scritture sono generalmente obbligatorie ( le devono tenere tutti gli
imprenditori commerciale e sono quelle indicate nominativamente ), altre invece sono
relativamente obbligatorie cioè non tenute da qualsiasi imprenditore commerciale
ma in funzione della natura o della dimensione dell’impresa come i libri contabili
richiesti alle società es. (es: libri sociali solo per srl e spa, oppure libri obbligazioni per
le srl, oppure ancora imprese come la fiat, per la loro dimensione deve avere più libri
obbligatori).
(Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori e artigiani).
I libri contabili obbligatori sono:
libro giornale
libro degli inventari
scritture richieste dalla natura e dimensione dell’impresa
fascicolo della corrispondenza: insieme di lettere, telegrammi e fatture
1.libro giornale
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio
dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese
o da un notaio. Il libro giornale è la scrittura contabile nella quale vanno indicate
giorno per giorno tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa secondo un
criterio cronologico.
2.libro degli inventari
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni
anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività
relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee
alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale
deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle
valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
società' per azioni, in quanto applicabili.
(L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette)
Il libro degli inventari è la scrittura contabile nella quale vengono indicate e valutate
tutte le attività e passività relative all’impresa e quelle estranee (non direttamente
correlate all’attività dell’impresa) alla stessa è perciò una scrittura che va tenuta
secondo un criterio sistematico. Deve dare notizia di tutto il patrimonio
dell’imprenditore; gli elementi di cui è costituito devono essere indicati e valutati, cioè,
devono essere descritti in maniera dettagliata e successivamente valutati.
L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’impresa e poi con cadenza annuale e
successivamente si chiude con il bilancio e con il conto dei prodotti e delle perdite.
Bilancio = SP, CE e NI
formalità intrinseche. (ARTICOLO 2219): Tutte le scritture devono essere tenute
secondo le norme di un'ordinata contabilità', senza spazi in bianco, senza interlinee e
senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Il legislatore non ci dice come si deve tenere la scrittura contabile e si rifà alle regole
tecniche dell’econ