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Art 2252 (snc e sas)- il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso
di tutti i soci se non è convenuto diversamente. Questo vale anche per le modificazioni
soggettive (uno può uscire, entrare, essere sostituito se tutti sono d’accordo). Il 2252
vale per qualunque modifica del contratto. Art 2365-assemblea straordinaria:
l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto. Art 2368- costituzione
dell’assemblea e validità delle deliberazioni (quorum costitutivo, quorum deliberativo):
l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la
metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta salvo che lo statuto
richieda una maggioranza più elevata. L’assemblea straordinaria delibera con il voto
favorevole di più della metà del capitale sociale se lo statuto non richiede una
maggioranza più elevata (quorum sia deliberativo che costitutivo per assemblea
straordinaria in prima convocazione). Art 2369: in seconda convocazione i quorum si
riducono. Le modifiche dello statuto si accontentano della maggioranza non delle teste
(dei soci) ma del capitale (le persone contano meno). Art 2436- per la modifica non è
sufficiente il consenso della maggioranza ma è necessario che la modifica sia ricevuta
da un notaio e la modifica sia iscritta nel registro delle imprese (per essere resa nota a
terzi). Norma analoga è dettata per la srl- art 2480: le modificazioni dell’atto
costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma del 2479 bis, il verbale è
redatto dal notaio e si applica l’art 2436. Le decisioni dei soci, quindi, devono essere
assunte secondo il metodo assembleare. Comma 3: l'assemblea si riunisce presso la
sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta
con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale
(le persone dei soci contano meno perché le modifiche dello statuto e dell’atto
costitutivo si accontentano della maggioranza del capitale). In spa e srl lo statuto può
prevedere percentuali più alte ma non l’unanimità (si può nelle società di persone).
Nelle società di capitali le modifiche sono decise secondo un principio maggioritario
capitalistico (la misura del rischio è data dalla misura del conferimento ma anche la
misura dell’influenza nella gestione della gestione). Nelle società di capitali si vale per
quello che si porta alla società (capitale). Il principio capitalistico nelle spa è sviluppato
maggiormente che nelle srl sotto due forme: 1-art 2327: la spa deve costituirsi con un
capitale non inferiore (contratto di società prevede obbligo a carico di ciascun socio di
versare almeno una data quota e tutte insieme devono fare 50%). La partecipazione
sociale di regola è rappresentata da azioni e il valore nominale di ciascuna azione
corrisponde ad una frazione del capitale sociale. L’atto costitutivo (2328) deve indicare
il numero delle azioni in cui è diviso il capitale sociale (quanto dividere il capitale
sociale è una scelta dei soci). La partecipazione sociale è costituita da almeno
un’azione e il capitale deve essere diviso almeno in due azioni. Comma 4: a ciascun
socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale
sottoscritta. Es capitale diviso in quattro azioni; se ci sono due soci che hanno
promesso di versare la metà, ogni socio ha una partecipazione sociale rappresentata
da due azioni. Art 2348- categorie di azioni: le azioni devono essere di uguale valore.
Ciascuna partecipazione sociale è dello stesso valore dell’altra ed è ugual all’altra e
quindi dà gli stessi diritti (non c’è nessuna differenza tra una partecipazione ed
un’altra). L’azione è la misura minima della partecipazione sociale. Quante più azioni
si detengono, tanto più si vale all’interno della società. Ogni azione attribuisce una
serie di diritti quindi lo stesso soggetto che è titolare di più azioni può partecipare alla
gestione dell’impresa con tutte o parte delle azioni e può decidere di partecipare con
una parte delle azioni in un modo e con l’altra parte in un altro modo. Es ho due azioni
e sono in assemblea e si decide di approvare il bilancio; posso decidere con un’azione
di approvare mentre con l’altra di non approvare (voto divergente). Se si dice di no si
conserva il potere di impugnare la delibera se per qualche ragione essa è illegittima;
solo i soci assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere illegittime. Ogni azione
è una partecipazione e nei limiti della correttezza si può decidere se usare un’azione o
un’altra e si può decidere se usarle diversamente. Nelle srl il principio capitalistico non
è così estremo. Art 2468 (srl)- quote di partecipazione; le partecipazioni dei soci non
possono essere rappresentate da zioni. Le partecipazioni dei soci sono determinate in
misura proporzionale al conferimento (la partecipazione è una e non tante, ciascun
socio è titolare di una quota, non di più quote). Questo significa che ciascun socio è
titolare di un’unica partecipazione sociale che ha peso diverso perché stabilita in base
al peso del conferimento. Questo accade anche nelle società di persone dove questo
vale solo per i diritti patrimoniali mentre per quanto riguarda la srl questo riguarda
anche i diritti amministrativi. Lo stesso vale anche per le società per azioni solo che la
partecipazione di ciascun socio può essere divisa in più azioni. La partecipazione è
rappresentata dall’azione mentre la quota sociale non può essere rappresentata
dall’azione. Art 2355 comma 3-circolazione delle azioni- il trasferimento delle azioni
nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio. Il giratario che si
dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere
l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci (le spa devono avere il libro dei soci e
il libro delle adunanze assembleari). Questa norma dice che la partecipazione sociale
si trasferisce per parte del socio e dell’acquirente (non previo consenso degli altri soci;
il trasferimento di una partecipazione ad una spa non richiede il consenso degli altri
soci). Art 2365 che dice che sono competenza dell’assemblea straordinaria le
modifiche dell’atto costitutivo si riferisce alle modifiche oggettive, non a quelle
soggettive (modifiche dei soci). Le modifiche dei soci non richiedono quindi il consenso
degli altri soci; l’azione è liberamente trasferibile mentre la partecipazione ad una
società di persone non è liberamente trasferibile perché in questo caso le persone dei
soci contano molto (nelle società di capitali contano poco). La regola della libera
trasferibilità delle azioni nelle spa può essere modificata ma fino ad un certo punto
perché comunque la trasferibilità deve restare libera (conta il capitale apportato, non
chi lo ha apportato). Art 2355. La girata si mette sull’assegno; dietro il foglio si scrive
“girata” e si firma. La girata è la scritta “girata” con indicazione del beneficiante
apposta sul retro dell’assegno o sull’azione e la firma del girante. L’azione è un titolo
di credito. Le formalità richieste dal 2355 comma 3 sono le formalità richieste per i
titoli di credito nominativi, un po' più forti perché si richiede che la girata sia
autenticata da un notaio. Quando i titoli di credito sono nominativi per il trasferimento
del titolo è necessaria la consegna, la scrittura con sottoscrizione autenticata (davanti
ad un notaio, il quale scriverà che il signore che ha firmato è stato da lui identificato) e
si richiede anche l’annotazione del trasferimento presso il registro dell’emittente il
titolo (il libro soci). Le azioni sono titoli di credito quindi si applica ai portatori la
disciplina dei titoli di credito che favorisce la circolazione della partecipazione sociale:
non solo è liberamente trasferibile ma per agevolare l’ingresso e l’uscita sono titoli di
credito e questo comporta l’astrattezza, sono titoli astratti. Questo significa che non
sono opponibili all’acquirente le eccezioni che la società avrebbe potuto opporre
all’acquirente che non risultano dal titolo. Es un signore acquista l’azione e subentra
nel rapporto societario dell’alienante; gli altri soci non possono dire all’acquirente
quello che avrebbero potuto dire al trasferente. Al trasferente avrebbero potuto dire
che quest’ultimo non è socio perché li ha minacciati per diveltarlo ma questo non può
essere detto all’acquirente per il principio dell’astrazione causale. L’assoggettamento
dell’azione al regime dei titoli di credito agevola la circolazione della partecipazione
sociale e la vuole agevolare perché nelle società di capitali la partecipazione sociale
vale, data la fisiologica scissione tra proprietà e controllo (principio capitalistico), come
investimento finanziario. Bisogna per questo favorire il trasferimento dell’azione come
bene a sé; l’azione assoggettata alla disciplina dei titoli di credito come fosse una cosa
e ha un valore diverso di quello della mera partecipazione all’impresa (l’azione ha il
connotato di investimento finanziario; si può investire per subito disinvestire). Ogni
partecipazione sociale ha un triplice valore: nominale che è misurato al capitale
presente, patrimoniale che è misurato alla situazione successiva patrimoniale della
società e un valore di mercato che è fatto dal mercato (dalla domanda e dall’offerta).
La quota sociale della srl non può essere rappresentata da azioni e ciò significa che
non solo ha un valore unitario (ogni socio ha una sola quota) ma anche che
l’ordinamento non agevola la circolazione della quota sociale così come agevola la
circolazione dell’azione. La quota sociale della srl non è facilmente trasferibile come
l’azione con delle conseguenze; es se uno si vuole quotare non può essere una srl. Se
si entra in una società di persone si entra per la vita (non si può andare via
facilmente); normalmente si entra per restare fino a quando la società dura (le
modifiche richiedono l’unanimità). Nelle società di capitali invece si può andare via
quando si vuole e deve essere cos&igrav