Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 65
Appunti Diritto commerciale Pag. 1 Appunti Diritto commerciale Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 65.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Diritto commerciale Pag. 61
1 su 65
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Art 2252 (snc e sas)- il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso

di tutti i soci se non è convenuto diversamente. Questo vale anche per le modificazioni

soggettive (uno può uscire, entrare, essere sostituito se tutti sono d’accordo). Il 2252

vale per qualunque modifica del contratto. Art 2365-assemblea straordinaria:

l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto. Art 2368- costituzione

dell’assemblea e validità delle deliberazioni (quorum costitutivo, quorum deliberativo):

l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la

metà del capitale sociale; essa delibera a maggioranza assoluta salvo che lo statuto

richieda una maggioranza più elevata. L’assemblea straordinaria delibera con il voto

favorevole di più della metà del capitale sociale se lo statuto non richiede una

maggioranza più elevata (quorum sia deliberativo che costitutivo per assemblea

straordinaria in prima convocazione). Art 2369: in seconda convocazione i quorum si

riducono. Le modifiche dello statuto si accontentano della maggioranza non delle teste

(dei soci) ma del capitale (le persone contano meno). Art 2436- per la modifica non è

sufficiente il consenso della maggioranza ma è necessario che la modifica sia ricevuta

da un notaio e la modifica sia iscritta nel registro delle imprese (per essere resa nota a

terzi). Norma analoga è dettata per la srl- art 2480: le modificazioni dell’atto

costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma del 2479 bis, il verbale è

redatto dal notaio e si applica l’art 2436. Le decisioni dei soci, quindi, devono essere

assunte secondo il metodo assembleare. Comma 3: l'assemblea si riunisce presso la

sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che

rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta

con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale

(le persone dei soci contano meno perché le modifiche dello statuto e dell’atto

costitutivo si accontentano della maggioranza del capitale). In spa e srl lo statuto può

prevedere percentuali più alte ma non l’unanimità (si può nelle società di persone).

Nelle società di capitali le modifiche sono decise secondo un principio maggioritario

capitalistico (la misura del rischio è data dalla misura del conferimento ma anche la

misura dell’influenza nella gestione della gestione). Nelle società di capitali si vale per

quello che si porta alla società (capitale). Il principio capitalistico nelle spa è sviluppato

maggiormente che nelle srl sotto due forme: 1-art 2327: la spa deve costituirsi con un

capitale non inferiore (contratto di società prevede obbligo a carico di ciascun socio di

versare almeno una data quota e tutte insieme devono fare 50%). La partecipazione

sociale di regola è rappresentata da azioni e il valore nominale di ciascuna azione

corrisponde ad una frazione del capitale sociale. L’atto costitutivo (2328) deve indicare

il numero delle azioni in cui è diviso il capitale sociale (quanto dividere il capitale

sociale è una scelta dei soci). La partecipazione sociale è costituita da almeno

un’azione e il capitale deve essere diviso almeno in due azioni. Comma 4: a ciascun

socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale

sottoscritta. Es capitale diviso in quattro azioni; se ci sono due soci che hanno

promesso di versare la metà, ogni socio ha una partecipazione sociale rappresentata

da due azioni. Art 2348- categorie di azioni: le azioni devono essere di uguale valore.

Ciascuna partecipazione sociale è dello stesso valore dell’altra ed è ugual all’altra e

quindi dà gli stessi diritti (non c’è nessuna differenza tra una partecipazione ed

un’altra). L’azione è la misura minima della partecipazione sociale. Quante più azioni

si detengono, tanto più si vale all’interno della società. Ogni azione attribuisce una

serie di diritti quindi lo stesso soggetto che è titolare di più azioni può partecipare alla

gestione dell’impresa con tutte o parte delle azioni e può decidere di partecipare con

una parte delle azioni in un modo e con l’altra parte in un altro modo. Es ho due azioni

e sono in assemblea e si decide di approvare il bilancio; posso decidere con un’azione

di approvare mentre con l’altra di non approvare (voto divergente). Se si dice di no si

conserva il potere di impugnare la delibera se per qualche ragione essa è illegittima;

solo i soci assenti o dissenzienti possono impugnare le delibere illegittime. Ogni azione

è una partecipazione e nei limiti della correttezza si può decidere se usare un’azione o

un’altra e si può decidere se usarle diversamente. Nelle srl il principio capitalistico non

è così estremo. Art 2468 (srl)- quote di partecipazione; le partecipazioni dei soci non

possono essere rappresentate da zioni. Le partecipazioni dei soci sono determinate in

misura proporzionale al conferimento (la partecipazione è una e non tante, ciascun

socio è titolare di una quota, non di più quote). Questo significa che ciascun socio è

titolare di un’unica partecipazione sociale che ha peso diverso perché stabilita in base

al peso del conferimento. Questo accade anche nelle società di persone dove questo

vale solo per i diritti patrimoniali mentre per quanto riguarda la srl questo riguarda

anche i diritti amministrativi. Lo stesso vale anche per le società per azioni solo che la

partecipazione di ciascun socio può essere divisa in più azioni. La partecipazione è

rappresentata dall’azione mentre la quota sociale non può essere rappresentata

dall’azione. Art 2355 comma 3-circolazione delle azioni- il trasferimento delle azioni

nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio. Il giratario che si

dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha diritto di ottenere

l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci (le spa devono avere il libro dei soci e

il libro delle adunanze assembleari). Questa norma dice che la partecipazione sociale

si trasferisce per parte del socio e dell’acquirente (non previo consenso degli altri soci;

il trasferimento di una partecipazione ad una spa non richiede il consenso degli altri

soci). Art 2365 che dice che sono competenza dell’assemblea straordinaria le

modifiche dell’atto costitutivo si riferisce alle modifiche oggettive, non a quelle

soggettive (modifiche dei soci). Le modifiche dei soci non richiedono quindi il consenso

degli altri soci; l’azione è liberamente trasferibile mentre la partecipazione ad una

società di persone non è liberamente trasferibile perché in questo caso le persone dei

soci contano molto (nelle società di capitali contano poco). La regola della libera

trasferibilità delle azioni nelle spa può essere modificata ma fino ad un certo punto

perché comunque la trasferibilità deve restare libera (conta il capitale apportato, non

chi lo ha apportato). Art 2355. La girata si mette sull’assegno; dietro il foglio si scrive

“girata” e si firma. La girata è la scritta “girata” con indicazione del beneficiante

apposta sul retro dell’assegno o sull’azione e la firma del girante. L’azione è un titolo

di credito. Le formalità richieste dal 2355 comma 3 sono le formalità richieste per i

titoli di credito nominativi, un po' più forti perché si richiede che la girata sia

autenticata da un notaio. Quando i titoli di credito sono nominativi per il trasferimento

del titolo è necessaria la consegna, la scrittura con sottoscrizione autenticata (davanti

ad un notaio, il quale scriverà che il signore che ha firmato è stato da lui identificato) e

si richiede anche l’annotazione del trasferimento presso il registro dell’emittente il

titolo (il libro soci). Le azioni sono titoli di credito quindi si applica ai portatori la

disciplina dei titoli di credito che favorisce la circolazione della partecipazione sociale:

non solo è liberamente trasferibile ma per agevolare l’ingresso e l’uscita sono titoli di

credito e questo comporta l’astrattezza, sono titoli astratti. Questo significa che non

sono opponibili all’acquirente le eccezioni che la società avrebbe potuto opporre

all’acquirente che non risultano dal titolo. Es un signore acquista l’azione e subentra

nel rapporto societario dell’alienante; gli altri soci non possono dire all’acquirente

quello che avrebbero potuto dire al trasferente. Al trasferente avrebbero potuto dire

che quest’ultimo non è socio perché li ha minacciati per diveltarlo ma questo non può

essere detto all’acquirente per il principio dell’astrazione causale. L’assoggettamento

dell’azione al regime dei titoli di credito agevola la circolazione della partecipazione

sociale e la vuole agevolare perché nelle società di capitali la partecipazione sociale

vale, data la fisiologica scissione tra proprietà e controllo (principio capitalistico), come

investimento finanziario. Bisogna per questo favorire il trasferimento dell’azione come

bene a sé; l’azione assoggettata alla disciplina dei titoli di credito come fosse una cosa

e ha un valore diverso di quello della mera partecipazione all’impresa (l’azione ha il

connotato di investimento finanziario; si può investire per subito disinvestire). Ogni

partecipazione sociale ha un triplice valore: nominale che è misurato al capitale

presente, patrimoniale che è misurato alla situazione successiva patrimoniale della

società e un valore di mercato che è fatto dal mercato (dalla domanda e dall’offerta).

La quota sociale della srl non può essere rappresentata da azioni e ciò significa che

non solo ha un valore unitario (ogni socio ha una sola quota) ma anche che

l’ordinamento non agevola la circolazione della quota sociale così come agevola la

circolazione dell’azione. La quota sociale della srl non è facilmente trasferibile come

l’azione con delle conseguenze; es se uno si vuole quotare non può essere una srl. Se

si entra in una società di persone si entra per la vita (non si può andare via

facilmente); normalmente si entra per restare fino a quando la società dura (le

modifiche richiedono l’unanimità). Nelle società di capitali invece si può andare via

quando si vuole e deve essere cos&igrav

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
65 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucagarces1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Mucciarone Gianluca.