Diritto commerciale e privato
La proprietà in Italia
In Italia, come in alcuni altri ordinamenti occidentali, la proprietà dei beni è sia pubblica sia privata. La proprietà privata è garantita dall’articolo 42 della Costituzione Italiana: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Questa norma va a tutela della proprietà privata, i beni pertanto appartengono al singolo o ad un ente pubblico (es. il comune, la regione, lo Stato, etc.). Un ente pubblico per definizione persegue un interesse collettivo che è diverso a seconda delle caratteristiche dell’ente in questione. Per raggiungere questi scopi, i diversi enti pubblici possono diventare proprietari di beni. Il privato, al contrario, persegue il proprio interesse personale, soddisfa un interesse personale.
Iniziativa economica privata
L’articolo 41 della Costituzione cita: “L'iniziativa economica privata è libera”. Tale norma colloca, insieme all’art. 429, l’Italia nell’ambito delle economie di mercato. La produzione di beni e di servizi non è affidata interamente allo stato o ai diversi enti pubblici, ma anche al privato. Ciascuno di noi è libero di svolgere un’attività di beni o servizi a favore del mercato (es. le autostrade, gestite dapprima da un ente pubblico, successivamente da un privato [fam. Benetton]).
La differenza tra gestione pubblica e privata dei servizi sta nell’arricchimento da parte del privato, che realizza un proprio interesse. Il privato pertanto trattiene l’utile rimanente per sé in qualità di guadagno. Il problema della gestione di un servizio da parte di un privato nasce dalla gestione dissennata e scorretta del servizio.
La presenza dell’ente pubblico nell’attività economica cambia a seconda dell’epoca (es. nazionalizzazione delle imprese; post anni ’90 privatizzazione dei servizi. Di recente si è tenuto opportuno affidare alcuni settori allo Stato).
Diritto commerciale e privato
Il diritto commerciale si occupa di disciplinare l’attività economica privata. Il diritto privato si occupa di regolare i rapporti tra i privati (es. la famiglia). Il diritto privato è per la gran parte regolatore di rapporti tra privati aventi contenuto patrimoniale, che hanno ad oggetto la proprietà. Ma non è solo questo (la famiglia ha alcuni doveri che non hanno contenuti esclusivamente patrimoniali, es. l’educazione dei figli).
Il diritto privato non riguarda solo le persone fisiche; pertanto, un accordo patrimoniale può essere costituito anche da enti, da parti del rapporto diverse dalle persone fisiche. Es. il proprietario di una palestra, di un ristorante o di un cinema è difficile che sia una persona fisica: nella maggior parte dei casi è una società. Il rapporto giuridico si istaura tra il cliente e la società stessa (es. quando pago il conto ad un ristorante).
Le società sono enti privati, i quali svolgono un’attività che ha come obiettivo ultimo il guadagno personale. Anche le associazioni e le fondazioni sono enti privati che però hanno una funzione prossima a quella degli enti pubblici: pur essendo costituite da soggetti privati, sono costituite per il perseguimento di un fine pubblico, senza l’arricchimento personale (sono un ibrido tra ente privato e pubblico).
Di norma, l’iniziativa privata è finalizzata ad arricchire colui che pone in essere l’iniziativa. Accanto alle iniziative private finalizzate al lucro, ci sono quelle finalizzate ad azioni altruistiche, che non hanno come fine ultimo l’arricchimento degli associati (settore del no profit [associazioni]).
Soggetto di diritto
Soggetto di diritto = colui che si identifica in base alla capacità giuridica (idoneità ad essere titolari di un patrimonio, ovvero poter essere proprietario di un bene, poter assumere debiti, poter essere titolare di crediti, di un patrimonio). Il patrimonio è l’insieme degli obblighi di un soggetto, di cui fanno parte anche i diritti di credito.
Vi sono anche diritti non legati al patrimonio, ma che appartengono al soggetto in quanto tale e ne tutelano un aspetto della sua vita (es. diritto al nome, diritto all’immagine, diritto alla salute, etc.) e che la legge garantisce in quanto tali. Anche i doveri che fanno capo ad una persona non sono solamente di contenuto patrimoniale, ma riguardano anche il rispetto delle componenti che caratterizzano una persona in quanto tale.
Diritti + Doveri = Situazioni Soggettive = Patrimonio [di una persona]
Le situazioni soggettive sono il mezzo tecnico attraverso le quali la legge protegge determinati interessi, ma il diritto non arriva dappertutto, non tutela tutti gli aspetti che non sono ritenuti avere dignità giuridica.
Capacità di agire
Capacità di agire: si innesta sulla capacità giuridica. È l’idoneità di poter disporre validamente del patrimonio di cui si è titolare. Non tutti i soggetti di diritto sono dotati di capacità di agire, in quanto essa presuppone il riconoscimento da parte della legge che il soggetto è in grado di poter disporre autonomamente e validamente del proprio patrimonio (es. i minori non hanno capacità di agire; colui che si trova in maniera stabile in una situazione di incapacità di intendere e di volere).
La legge in situazioni di questo genere deve da un lato proteggere il soggetto in questione in quanto non in grado di autodeterminarsi, dall’altro non può però immobilizzare la circolazione della ricchezza in quanto controproducente. Per cui viene affiancato all’incapace un soggetto che sostituisce l’incapace negli atti di disposizione del suo patrimonio sotto la vigilanza del giudice tutelare. A seconda della gravità dell’incapacità del soggetto abbiamo la figura del tutore, dell’amministratore di sostegno e del curatore: tre figure previste dalla legge per tutelare il soggetto incapace a seconda della peculiarità della situazione.
Il tutore si sostituisce all’incapace quando esso viene dichiarato interdetto (lo stato più estremo di incapacità di intendere e di volere); in altre situazioni il soggetto viene dichiarato inabilitato, nell’ambito della quale può continuare a compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ma non di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno viene nominato a prescindere dalla gravità della situazione, in presenza di determinate circostanze. Per il minore non è necessario nominare qualcuno, in quanto per legge i genitori sono i loro rappresentanti legali.
Legittimazione ad agire
Legittimazione ad agire: la capacità di poter disporre efficacemente di un patrimonio altrui. Ciascuno di noi può disporre del proprio patrimonio direttamente, compiendo l’atto di disposizione in prima persona. Il patrimonio di ciascuno è tutelato dal rischio che altri soggetti compiano altri atti di disposizione senza esserne autorizzato: non si può disporre efficacemente del patrimonio altrui senza autorizzazione. Compiere un atto di disposizione significa usare il nome del titolare del patrimonio in una certa operazione. La possibilità per un soggetto di farsi sostituire da un altro nell’atto di disposizione del patrimonio viene definita rappresentanza (delega, il cui termine tecnico è procura). La disciplina della rappresentanza cambia a seconda degli ambiti in cui viene applicata. Senza l’autorizzazione da parte del proprietario del patrimonio, l’atto di disposizione risulta inefficace. (Dal punto di vista del venditore, esso può chiedere il risarcimento del danno nel caso in cui il falso rappresentante ha stipulato il contratto). La tutela del terzo contraente in questo caso è di tipo risarcitorio.
Contratto e obbligazioni
Contratto: strumento giuridico che consente di realizzare gli effetti che le parti intendono perseguire nel singolo caso concreto, determinando in questo modo la circolazione della ricchezza. Effetto giuridico: da questo comportamento discendono delle conseguenze vincolanti per le parti. Questo attribuisce il carattere della giuridicità, in quanto le parti si vincolano. Il comportamento delle parti produce un effetto sulle sfere patrimoniali di coloro che lo pongono in essere e produce l’effetto voluto dalle parti (comportamenti volontari).
Tuttavia, gli effetti giuridici tra due soggetti possono determinarsi non solo in virtù di comportamenti specificamente diretti a realizzare quell’effetto; ma anche in virtù di comportamenti diversi, pur sempre volontari, ma che non sono di per sé diretti a produrre quell’effetto giuridico e che poi la legge fa discendere da quel comportamento.
Ex.: un pedone viene investito da un’automobile. Anche in questa situazione si crea un rapporto giuridico patrimoniale tra i due soggetti (in quanto il conducente è tenuto a risarcire il pedone investito): si riscontra un comportamento volontario tra le due parti, ma non si tratta di un comportamento posto in essere con la volontà di perseguire il risarcimento al pedone. È la legge che ricollega a questo fatto una conseguenza giuridica che ha contenuto patrimoniale, dal momento che il conducente è obbligato a pagare il pedone. Cambia la fonte della relazione giuridica, che nasce non perché le parti vogliono istituirla, ma perché la legge la istituisce ritenendo che ciò sia giusto e corretto.
- Un rapporto giuridico può nascere da un comportamento volontario
- O sulla base di un fatto che la legge considera idoneo a costituire una relazione giuridica tra i soggetti in considerazione.
La prima è la situazione del contratto, la seconda della responsabilità civile (o fatto illecito): due macroaree del diritto privato. Il contratto e la responsabilità civile sono fonti di obbligazioni.
Fonti delle obbligazioni
La legge regola:
- Il contratto, come fonte di obbligazione;
- La responsabilità civile, come fatto da cui scaturisce una obbligazione;
- Le obbligazioni, ovvero il modo in cui le parti si devono comportare per adempiere ad essa.
(Dal Codice Civile)
Delle obbligazioni in generale
Art. 1173
Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto, o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
Art. 1174
Carattere patrimoniale della prestazione. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Dei fatti illeciti
Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Da questa situazione si avranno quindi un debitore (quello che deve risarcire) e un creditore (quello che ha subito il danno). Tuttavia, devono esserci alcuni elementi obbligatori affinché il risarcimento venga attuato:
- Danno ingiusto: l’aggettivo in questo contesto fa riferimento ad un evento che danneggia, pregiudica un interesse tutelato dalla legge;
- Vi sono situazioni in cui il danno ingiusto non viene risarcito, in quanto la legge giustifica il comportamento (legittima difesa e stato di necessità).
Art. 2044
Legittima difesa. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Art. 2045
Stato di necessità. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Risarcimento e indennità
Risarcimento: scopo di reintegrare completamente il soggetto danneggiato, riparando interamente il danno e “rispristinando” una situazione di partenza;
Indennità: viene riconosciuta su base equitativa tenendo conto delle circostanze del caso concreto, finalizzata a riconoscere comunque una somma di denaro, perché così sembra giusto in considerazione del caso concreto.
Comportamento doloso o colposo: i reati dolosi sono quelli commessi volontariamente, proprio con l'intenzione di realizzare la condotta illecita. Non sempre però il dolo è accompagnato dalla premeditazione; i reati colposi, invece, sono frutto di disattenzione, negligenza o imprudenza e, pertanto, non sono realmente voluti.
È importante distinguere due tipologie di negligenza:
- Quella in cui non è sempre possibile stabilire una volta per tutte in astratto le regole di diligenza e di prudenza di un’attività in senso generico, perché spesso sono accompagnate dalle peculiarità del caso concreto;
- Quella accompagnata dalle attività professionali, ovvero che richiedono un possesso di competenze tecniche specifiche. Si parla perciò di perizia: quell’insieme di regole tecniche elaborate dalla prassi in relazione di una certa attività.
Prima del dolo o della colpa, il soggetto deve essere imputabile: può essere chiamato a risarcire il danno procurato se nel momento esatto in cui compie l’azione era capace di intendere o di volere o meno (es. bambino di cinque anni che lancia una pietra su una macchina; automobilista che in macchina è preso da un malore improvviso), (a patto che il soggetto non si sia messo volontariamente in condizioni di incapacità di intendere e di volere). Risponde al danno chi è tutore dell’incapace.
Art. 2046
Imputabilità del fatto dannoso. Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.
Nesso di causalità
È anche necessario che vi sia un collegamento causale tra il danno e il comportamento subito dalla vittima.
Art. 1227
Concorso del fatto colposo del creditore. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Nel primo comma il risarcimento diminuisce; nel secondo comma si esclude il risarcimento, perché il comportamento del danneggiatore rappresenta la causa effettiva dell’elemento dannoso. In questi casi il comportamento della vittima è tale da escludere un nesso causale tra il comportamento doloso o colposo e il danno ingiusto.
A cosa si fa riferimento nel linguaggio giuridico, giuridicamente quando si afferma che un certo comportamento è causa di un certo evento? Il diritto elabora una propria nozione di causa, di nesso causale, ovvero quella della causalità adeguata: un evento si considera causa di un altro evento solo se secondo ciò che comunemente si ritiene è normalmente configurato come causa dell’evento in questione, se appare adeguato alle circostanze del caso concreto ritenere che quell’evento è causa di quello di cui si discute.
Il nostro sistema giuridico è basato sulla colpa, ovvero su un comportamento riprovevole secondo quanto stabilito dalla legge. Questo è il principio generale che vale sulla responsabilità civile, ma non è assoluto. Ci sono delle eccezioni importanti che nell’insieme ricadono su quella che viene definita responsabilità oggettiva: un soggetto è ritenuto responsabile dalla legge di un danno anche se non ha tenuto un comportamento che si ponga come causa del danno stesso. Il danneggiato non deve fornire una prova di nesso di causalità, ma solo la prova che la legge identifica come nesso di responsabilità dell’accaduto per arrivare ad essa.
La cassazione ha proposto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059: il risarcimento del danno non patrimoniale è possibile ogni volta che il danno sia conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona umana (comprende anche il danno biologico), il risarcimento che ne consegue non è soggetto al limite restrittivo stabilito nell’art 2059.
Il risarcimento in altri sistemi, come quello americano, non ha solo una funzione riparatrice (come in Italia), ma anche punitiva.
Art. 2047
Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2048
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori. Responsabilità a causa del ruolo ricoperto da un certo soggetto.
Art. 2049
Responsabilità dei padroni e dei committenti. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
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