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Diritto commerciale

Diritto commerciale = insieme delle norme di diritto che si applicano all’imprenditore, al contesto in cui opera, agli strumenti che utilizza, ai soggetti con cui viene a contatto. La Costituzione italiana riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica inserendo il nostro paese tra quelli che prescelgono un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato.

Modello economico e legislazione

  • La libertà dei privati di svolgere attività di impresa
  • La libertà di massimo guadagno

Nei Paesi ad economia libera, il fenomeno imprenditoriale costituisce l’asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività. Da qui la necessità di una legislazione economica non solo di diritto pubblico, ma anche di diritto privato, volta a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese e ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso norme del Codice civile del 1942, che riguarda sia i singoli rapporti economici in cui si sviluppa l'impresa, sia l'attività di impresa unilateralmente considerata.

L’attività d’impresa è fondata su una fitta serie di rapporti di scambio con gli altri attori del ciclo economico. È inoltre predisposto un sistema di norme che regola l’organizzazione e l’esercizio dell’attività d’impresa. Gli imprenditori sono infatti assoggettati ad un particolare statuto professionale fonte di diritti ed obblighi diversi da quelli per chi imprenditore non è. Statuto con il fine di rendere efficiente il funzionamento delle singole imprese e del sistema imprenditoriale nel suo complesso.

Caratteristiche del diritto commerciale moderno

Il diritto commerciale moderno è la parte del diritto privato che ha per oggetto l’attività e gli atti d’impresa. L’attuale diritto commerciale non è solo il diritto privato del commercio e dei commercianti perché le imprese che sono giuridicamente commerciali non solo quelle dedite al commercio, ma sono tutte le imprese ad eccezione di quelle agricole (art.2135), e perché nel sistema vigente tutti gli imprenditori sono sottoposti ad uno speciale statuto professionale. Il diritto commerciale è fin dalle origini:

  • Diritto speciale, in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri principi ispiratori
  • Diritto tendente all’uniformità internazionale
  • Diritto in continua evoluzione

Nascita del diritto commerciale

Il diritto commerciale nasce nel Basso Medioevo (XI sec.). In questo periodo nasce un sistema autonomo di regole specificatamente dedicato agli scambi. Il diritto commerciale nasce in questo periodo perché è il momento in cui si rompe il sistema feudale (“ogni feudo deve bastare a sé stesso”) e nasce il sistema dei comuni e delle città. Durante il sistema feudale si scambiava ciò che eccedeva nel feudo per ottenere ciò che mancava per il sostentamento (es. sale).

Con l’epoca dei comuni emerge la figura del mercante, il quale usa gli scambi come attività per guadagnarci. Gli scambi commerciali diventano frequenti e importanti, ma l’impianto normativo esistente era inadeguato a questa nuova attività perché all’ora il diritto in vigore era un misto di diritto romano e canonico (norme di diritto improntato alla tutela della proprietà ed alla conservazione della ricchezza, si cercava la stabilità).

Si inizia ad individuare delle regole tramite la corporazione dei mercati (si riuniscono coloro che svolgono gli scambi). Gli usi e le prassi diventano le regole da seguire negli scambi commerciali. Il diritto commerciale, quindi, è un diritto creato e gestito dai mercanti.

Nel periodo mercantilista, con gli Stati monarchici, il diritto commerciale diventa diritto statale e nazionale; la giurisdizione mercantile passa ai tribunali dello Stato, pur restando distinta da quella civile per la formazione di tribunali speciali di commercio. L’attività economica è concepita come strumento di accrescimento della potenza dello Stato e di espansione coloniale. È perciò assoggettata ad una minuziosa disciplina finalizzata al controllo, alla protezione ed al potenziamento dei traffici ed allo sviluppo della nascente industria.

In questo periodo si buttano le fondamenta per le “società di capitali”: si chiedevano risorse finanziarie senza che il soggetto che le metteva a disposizione avesse il proprio patrimonio interamente a rischio (responsabilità limitata). Le esigenze di protezione delle industrie determinano la formazione di una disciplina dei brevetti industriali.

Con la Rivoluzione francese si hanno le codificazioni napoleoniche e, di conseguenza, la completa perdita dell’egemonia da parte della classe dei mercanti. Si hanno sistemi di leggi organizzati in codici, ad esempio il Codice civile (disciplina rapporti civili tra persona) ed il codice di commercio (regole per disciplinare gli scambi commerciali).

Nel 1942 nasce il Codice civile e le regole che erano nel Codice di commercio confluiscono nel Codice civile (la maggior parte nel libro V).

  • Scompare la categoria degli atti di commercio e la disciplina delle attività commerciali è riorganizzata intorno alla figura dell’imprenditore commerciale che sostituisce il commerciante.
  • Il codice del 1942 introduce anche una nozione generale ed unitaria di imprenditore.

Prima il codice di commercio riguardava gli atti di commercio, oggi, nel Codice civile, l’elemento essenziale è la figura dell’imprenditore.

L’imprenditore

Imprenditore = “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082). L’art. 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del Codice civile dettate per l’impresa e l’imprenditore. L’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo e da specifiche modalità di svolgimento.

È controverso se siano altresì indispensabili:

  • La liceità dell’attività svolta
  • L’intervento dell’imprenditore di ricavare un profitto
  • La destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti

Elementi essenziali dell’impresa

Professionalmente: opposto di occasionale, l’attività deve essere svolta in modo continuativo (non ininterrotto). Attività (produttiva): opposto di mero godimento. È irrilevante la natura dei beni o dei servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare e che l’attività produttiva costituisca anche godimento dei beni preesistenti. Non è impresa l’attività di mero godimento; l’attività cioè che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi (es. proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione: non è imprenditore perché non produce nuove utilità economiche, ma gode i frutti dei propri beni). È godimento del proprio patrimonio e attività di produzione l’impiego di proprio denaro nella compravendita di strumenti finanziari con scopo di investimento o di speculazione, o nella concessione di finanziamenti a terzi. Perciò gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in modo da configurare un’attività, possono dar vita ad impresa (commerciale) se ricorrono gli ulteriori requisiti dell’organizzazione e della professionalità (es. sono imprese commerciali le società finanziarie che erogano credito con mezzi propri e non possono essere considerate imprese bancarie).

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Chi svolge attività di impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore nei confronti dei terzi, questo per l’applicazione di un principio generale dell’ordinamento: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.

Economica: concetto di economicità. Economicità = la mia attività è tendenzialmente volta alla copertura dei costi con i ricavi. Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Perché l’attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dallo scopo di lucro. L’impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma non è necessariamente preordinata alla realizzazione di un profitto.

Organizzata: l’imprenditore deve coordinare diversi fattori (capitale e lavoro). Non è necessario che l’attività organizzata dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato aziendale composto di beni mobili ed immobili. Non vi può essere impresa senza impiego ed organizzazione di mezzi materiali, ma questi possono ridursi al solo impiego di mezzi finanziari propri o altrui. La qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. Ci sono anche dei soggetti che spesso svolgono attività che sembrano organizzare solo il proprio lavoro. Secondo alcuni è lavoro autonomo, per altri (la maggior parte) li vede come una classe in quanto hanno i propri strumenti per lavorare.

Al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi: secondo alcuni la distribuzione al mercato è necessaria, per altri l’economicità vi è non comprando il bene sul mercato ma producendolo.

Classificazione degli imprenditori

Gli imprenditori si dividono in categorie secondo diversi criteri.

Distinzione per oggetto dell’attività

  • Imprenditore Agricolo
  • Imprenditore Commerciale

Distinzione per dimensione dell’attività

  • Il piccolo imprenditore
  • Gli altri tipi (medio-grande)

Altro criterio è quello che prende in considerazione la natura dell’attività:

  • Imprenditore pubblico o privato
  • Imprese individuali o collettive

Distinzione per oggetto dell’attività: l’imprenditore agricolo

Viene definito dall’Art. 2135 del Codice. Prima del 1942 non rientrava nel Codice Civile e quindi chi svolgeva attività agricola non era considerato come imprenditore. Con l’unificazione del codice avvenuta nel 1942, il soggetto che svolge attività agricola ottiene la qualifica di imprenditore anche se mantiene una caratterizzazione molto specifica, che lo sottoporrà ad una disciplina molto diversa rispetto a quella dell’imprenditore commerciale.

L’imprenditore agricolo, secondo l’attuale codice civile, è “colui che esercita un’attività agricola essenziale”, queste sono sostanzialmente 3:

  1. Coltivazione del fondo
  2. Silvicoltura
  3. Allevamento di animali

Questa definizione si è evoluta moltissimo nel corso degli anni perché all’inizio si parlava solo di “coltivazione della terra” e di “allevamento di bestiame”, infatti nel 1942, quando era stato scritto questo articolo, l’attività agricola era strettamente legata al “fattore terra” e questo andò a giustificare il trattamento che l’imprenditore agricolo ottenne a poco a poco. Egli era colui che non solo sopportava il rischio economico (come tutti coloro che esercitavano attività d’impresa), ma sosteneva un rischio ambientale e meteorologico che non poteva prevedere.

Anche l’agricoltura però ha subito un’enorme evoluzione, pensiamo all’utilizzo delle sostanze chimiche o ai sistemi di irrigazione o addirittura ad oggi le coltivazioni in serra e fuori terra che consentono la crescita delle piante senza l’elemento della terra. Se la definizione fosse rimasta invariata alcuni soggetti allora si sarebbero potuti considerare al di fuori di questa definizione, medesima cosa può valere per l’allevamento di bestiame. Per quanto riguarda la “silvicoltura”, coloro che la svolgono devono attuare un’attività cura del bosco per trarne i relativi prodotti.

Per quanto riguarda l’allevamento di animali bisogna intendere non solo l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana), ma anche l’allevamento di cavalli da corsa o di animali da corsa. Bisogna aggiungere che nel termine “bestiame” non rientrano gli allevamenti di animali da cortile né l’acquacoltura. Infine, l’imprenditore agricolo è stato equiparato all’imprenditore ittico, ovvero colui che esercita l’attività di pesca professionale.

Se noi notiamo queste tre attività mentre prima erano legate al fattore terra ora vengono connesse ad un ciclo biologico (animale o vegetale). Quindi chi va a partecipare a tutto o anche solo ad una parte di un ciclo biologico naturale, svolge un’attività agricola essenziale. Accanto a queste attività agricole essenziali troviamo delle attività agricole definite “attività agricole connesse”, queste sono delle attività che possono essere esercitate dall’imprenditore agricolo accanto a una attività agricola essenziale, per la valorizzazione e commercializzazione del suo prodotto.

Perciò ci si trova nella posizione di imprenditore agricolo solo se si svolge una delle tre attività agricole essenziali sopracitate ed eventualmente, a volte, si può connettere ad essa una attività agricola connessa senza perdere la qualifica di imprenditore agricolo (Es. Viticoltore che coltiva la vite e produce il vino). Ovviamente tutto questo a certe condizioni, in particolare si richiede che questa connessione presenti sia caratteristiche oggettive che soggettive. Dal punto di vista soggettivo chi svolge l’attività connessa deve essere lo stesso soggetto che svolge l’attività agricola essenziale.

In realtà ci sono anche alcuni casi in cui questa coincidenza non è perfetta. (Es. cooperative di viticoltori). Ma l’aspetto più importante in assoluto è la connessione di carattere oggettivo, l’attività connessa deve essere svolta prevalentemente con i prodotti o i mezzi dell’attività agricola essenziale. Potremmo quindi dire che l’attività agricola deve prevalere su quella connessa, il concetto viene spiegato evidenziando una prevalenza nello svolgimento dell’attività agricola connessa l’utilizzo di ciò che deriva dall’attività agricola essenziale.

Imprenditore commerciale

Viene definito dall’Art. 2195 che va ad enunciare 5 tipi di attività che vengono considerate come commerciali:

  1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, in sostanza si tratta di considerare come industriale non in senso tecnico, ma allargato, ovvero come un’attività diversa da quella agricola.
  2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni, in pratica coloro che non producono nulla ma si limitano ad acquistare e poi rivendere i prodotti senza modificarli o trasformarli, si pongono quindi come intermediari nella circolazione dei beni.
  3. Attività bancaria o assicurativa, in questo ambito le imprese che esercitano attività di finanziamento sono state oggetto di una disquisizione, si può semplificare il tutto dicendo che non è attività bancaria ma di intermediazione nella circolazione del denaro.
  4. Attività di trasporto, sia essa via terra/acqua/aria.
  5. Altre attività ausiliarie delle precedenti, in realtà questo punto è un po’ fuorviante perché ad esempio il mediatore o l’agente di commercio che potrebbero rientrare nel punto 2, fanno comunque un’attività ausiliaria ad un’altra attività, ma lo fanno sia per prodotti industriali che per prodotti agricoli.

Oltre all’imprenditore Agricolo e a quello Commerciale ci sono altre categorie?

Imprenditore civile: Nasce dal fatto che in realtà nel codice di commercio esisteva una categoria di impresa civile che però nell’ultima riformulazione del Codice civile non è stata inserita. Quindi in realtà la maggior parte della dottrina è ormai convinta che l’imprenditore civile non esista più. La distinzione tra imprenditore commerciale e agricolo implicherà l’applicazione di regole ben diverse.

Da adesso in poi parleremo di “Statuto generale dell’imprenditore” e di “Statuto dell’imprenditore commerciale”, si tratterà semplicemente di un metodo sintetico per rappresentare tutto l’insieme di regole da applicare a tutti gli imprenditori in generale oppure solo agli imprenditori commerciali.

Distinzione per dimensione dell’attività: piccolo imprenditore

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ed è stato esonerato, anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili.

La definizione viene data nell’Art. 2083, questo ci dice che: “Sono piccoli imprenditori, col...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _Giuliav_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Vercellino Francesca Letizia.
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