AMMINISTRATIVO II
figure distinte che hanno struttura analoga (si pensi agli interessi legittimi
pretensivi).
In particolare, rappresenta l’interesse del privato che la p. A. non arrechi un
danno, mediante comportamenti illeciti a un bene della vita, preservando così
la situazione di vantaggio o di utilità.
Chi è titolare di un interesse legittimo non ha un diritto diretto al bene in
questione, bensì il diritto che il potere amministrativo che incide su tale bene
venga esercitato in modo conforme alla legge.
Si distinguono due categorie di interessi legittimi: gli interessi legittimi
pretensivi e gli interessi legittimi oppositivi.
Il primo gruppo, si chiede l’esercizio di un potere, riguarda i casi in cui il privato
avanza una pretesa nei confronti della Pubblica Amministrazione la quale
emette un provvedimento conclusivo di riconoscimento della pretesa o di
diniego. Un tipico esempio è l’interesse sotteso alla richiesta di un permesso a
costruire o di un permesso di soggiorno.
Nel secondo gruppo ci si oppone all’esercizio di un potere, ricadono i casi in cui
la Pubblica Amministrazione adotta un provvedimento che di compressione
della sfera giuridica del cittadino, il quale vanta l’interesse a preservare la
situazione precedente.
Casi di interessi oppositivi sono quelli sottesi al provvedimento di revoca del
permesso di soggiorno, oppure al provvedimento di esproprio di un bene
immobile.
Diritto soggettivo -> posizione autonoma, interesse legittimo -> richiede la
mediazione della PA, si vuole conservare o conseguire un bene tramite
l’esercizio del potere amministrativo.
Quindi: giunte provinciali amministrative (GPA) come giudici di primo grado,
quarta sezione giudizio di legittimità e quinta sezione giudizio di merito. Questo
sistema ha delle criticità perché si riteneva che il giudice amministrativo non
poteva occuparsi di accertamento di diritti e questo portava un problema in
termini di tempestività e di efficacia e soprattutto se ogni volta bisognava
interrompere il processo per capire se chi agiva era legittimato oppure no, non
garantiva un’effettività della tutela. Allora la legge 2240/1923 introduce due
istituti:
- Attribuisce al giudice amministrativo un potere di cognizione
incidentale sui diritti soggettivi e quindi che sia il giudice
amministrativo ad accertare il diritto.
- Giurisdizione esclusiva: c’erano una serie di settori in cui il diritto
soggettivo e l’interesse legittimo si intrecciavano, per es. nel pubblico
impiego in cui il dipendente doveva scindere le sue pretese tra quelle in
cui era titolare di un interesse legittimo e quelle in cui bisogna rivolgersi 4
AMMINISTRATIVO II
al giudice ordinario inerenti allo stipendio dei dipendenti. Nel 1923 il
legislatore decide che tutte le controversie riguardanti il pubblico impiego
spettano al giudice amministrativo. Il riparto tra giurisdizione
amministrativa e ordinaria seguiva il criterio della distinzione per
materie. Le materie assegnate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo erano individuate in via tassativa.
Successivamente viene sollevata la questione di legittimità costituzionale sulla
sorte delle giunte provinciali (GPA) perché dovevano avere delle garanzie di
indipendenza dal potere politico e amministrativo ma la legge del 1890
prevedeva che fossero composte da funzionari amministrativi -> vengono
dichiarate costituzionalmente illegittime e vengono introdotti i tribunali
amministrativi regionali in luogo delle GPA. I TAR vengono istituiti in ogni
capoluogo di regione. Questo rappresenta anche l’applicazione dell’art. 125
Cost.
Ulteriore step nel 2010 con il codice del processo amministrativo.
PRINCIPI DI DIRITTO EUROPEO E COSTITUZIONALE CHE REGOLANO LA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Codice del processo amministrativo, art. 1: la giurisdizione
amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi
della Costituzione e del diritto europeo.
- Art. 6 CEDU, questa norma è stata pensata con riferimento al processo
penale e prevede che il giudice deve essere indipendente e imparziale,
tribunale costituito per legge e tutte le cause devono avere un termine
ragionevole. Poiché la CEDU si riferisce a moltissimi paesi, rimanda a ogni
singolo paese delineare i confini della ragionevolezza.
- Art. 24 Cost.: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi. Questo articolo riconosce il diritto di azione.
- Art. 113 Cost.: sembra una ripetizione del 24 perché si vuole eliminare la
tentazione di ogni governo di limitare i poteri dei giudici nei confronti
della PA (braccio operativo del governo).
L’art. 113 detta una serie di regole che integrano l’art. 24 con specifico
riferimento alla tutela del cittadino nei confronti dell’amministrazione. La
PA è il braccio operativo del governo, non si possono limitare i poteri del
giudice nei confronti della PA. Bisogna garantire una tutela piena dei
diritti soggettivi e degli interessi legittimi.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale [24] dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa [100, 103 1 , 2, 125].
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi
di impugnazione o per determinate categorie di atti. 5
AMMINISTRATIVO II
Art. 113 Cost. ammette che il giudice ordinario possa annullare gli atti
amministrativi. Una volta si dubitava di ciò sulla base del principio di
separazione dei poteri ma nel nostro ordinamento il principio della separazione
dei poteri non è rigido perché vi è un necessario collegamento tra potere
legislativo ed esecutivo (governo espressione della maggioranza
parlamentare). Quindi possono esserci delle ingerenze della giurisdizione
ordinaria in quella amministrativa. Si ritiene che il giudice ordinario può
annullare gli atti amministrativi.
- Art. 111 Cost.: ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, di
fronte ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata. Riprende i principi dell’art. 6 CEDU.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Vediamo ora i principi costituzionali e di diritto europeo applicati al diritto
amministrativo:
- Principi sul giudice art. 102, 108 e 111.2 Cost.
- Principi sull’azione art. 24 e 113 Cost.
- Principi sul giusto processo art. 111 Cost.
- Principi sull’assetto della giurisdizione art. 125, 103, 100 e 111 Cost.
PRINCIPI SUL GIUDICE
In primis principio di indipendenza art. 104 Cost. e principio di imparzialità
e terzietà. Indipendenza del giudice ordinario -> magistratura come ordine
autonomo e istituzione del consiglio superiore della magistratura. Garanzie di
indipendenza anche ai giudici speciali art. 108.2 Cost. (consiglio di stato, TAR,
tribunali militari...). Nonostante la presenza del consiglio di giustizia
amministrativa oggi non abbiamo una vera e propria indipendenza dei
magistrati del consiglio di stato perché una buona parte di essi sono
nominati dal governo senza concorso. Con una sentenza del 1973 della corte
Cost. si è ritenuta ammissibile la nomina dei magistrati da parte del governo
perché era preceduta da una valutazione di idoneità. Molto spesso però può
accadere che i giudici amministrativi vengano chiamati a svolgere funzioni
dirigenziali nei ministeri e un giudice che torna nei ranghi dopo essere stato nei
ministeri e aver redatto un regolamento, non sarà imparziale se poi dovrà
giudicarlo. I giudici amministrativi non sono soggetti al consiglio superiore della
magistratura che è un organo di autogoverno che vale per i soli magistrati
ordinari. Presso la sede del Consiglio di Stato è istituito un apposito
autogoverno dei giudici amministrativi, il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa.
PRINCIPI SULL’AZIONE 6
AMMINISTRATIVO II
La garanzia del diritto di azione comporta anche la necessità di chiedere al
giudice amministrativo misure cautelari per evitare che la durata del giudizio
produca un danno irreparabile all’interesse del ricorrente.
Art. 24= effettività della tutela giurisdizionale, ogni situazione giuridica
riconosciuta sul piano sostanziale deve godere di tutela processuale.
1- Rilevanza del principio di effettività della tutela giurisdizionale
rispetto alla tutela cautelare.
Effettività della tutela giurisdizionale art. 24 e 113 Cost, da cui si ricava
anche una tutela cautelare. La garanzia del diritto di azione comporta
non solo la possibilità di una tutela nei confronti dell’amministrazione
attraverso l’impugnazione di provvedimenti in vista del loro
annullamento ma anche la possibilità di chiedere al giudice
amministrativo misure cautelari per evitare che la durata del processo
produca un danno irreparabile al ricorrente. Negli anni ’60 e ’70 si sono
costruite in Italia molte infrastrutture, ragion per cui uno degli aspetti più
importanti erano le espropriazioni per pubblica utilità. Venivano emanati
decreti legge che vietavano i cautelari in materia di espropriazione
perché veniva ritenuto imprescindibile completare le espropriazioni per
realizzare le infrastrutture. RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE.
La stessa cosa si è verificata in tempi più recenti con la legge Merloni che
ha introdotto una disciplina organica per i contratti pubblici. In questo
caso c’è una limitazione della tutela cautelare in tema di affidamento dei
contratti pubblici perché l’obiettivo era affidare rapidamente i contratti
alle imprese private.
Tutela cautelare = strumento che consente al giudice di adottare
provvedimenti urgenti per evitare che il diritto fatto valere sia
compromesso durante il tempo per la decisione.
2- Rilevanza del principio di effettività della tutela giurisdizionale
nel giudizio in materia di pubblico impiego.
Sempre con riguardo all’azione, altro tema riguarda gli interventi della
corte Cost. nel settore del vecchio pubblico impiego (rapporto di lavoro
alle dipendenze della PA che fino agli anni ’90 era di natura pubblicistica
e affidato al giudice amministrativo) e si era posto il problema per alcune
carenze di tutela. Il lavoratore privato aveva un rito accelerato per la
conclusione delle controversie in ambito lavorativo mentre il lavoratore
pubblico doveva affrontare un percorso più lungo e si è posto il problema
della disuguaglianza tra lavoratore pubblico e privato (violazione art. 3
Cost).
A questo punto interviene la corte Cost.:
- Non c’erano misure cautelari atipiche nel settore pubblico. Fino al cpa de
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