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La giurisprudenza ha fa=o discendere dal canone dell’imparzialità alcuni obblighi che devono
essere osserva/ dalle pubbliche amministrazioni come: l’obbligo di stabilire criteri e modalità
prima di procedere; l’obbligo di effe=uare una adeguata considerazione degli interessi in gioco;
l’obbligo di astensione da parte del funzionario amministra/vo in presenza di confli=o di interessi.
Affianco al principio di imparzialità, l’ar/colo 97 della cos/tuzione cita inoltre il principio di buon
andamento. Il buon andamento può trovare applicazione tanto nell’a9vità pubblicis/ca e
autorita/va della pubblica amministrazione quanto nell’a9vità contra=uale e consensuale.
La giurisprudenza ha ricondo=o al buon andamento i criteri dell’economicità, dell’efficacia,
dell’efficienza e della tempes/vità dell’azione amministra/va.
Su questa base, il principio di buon andamento ha trovato applicazione a livello legisla/vo.
SI ricordano ad esempio i criteri di economicità e di efficacia dell’azione amministra/va cita/
nell’ar/colo 1 della legge sul procedimento, insieme al divieto di aggravare il procedimento
amministra/vo.
Il principio di ragionevolezza trova fondamento nell’opera della giurisprudenza.
Il punto di riferimento immediato del principio di ragionevolezza è rela/vo all’obbligo di
mo/vazione del provvedimento amministra/vo. Ques/, infa9, devono godere di una mo/vazione
ragionevole. Anche per il principio di ragionevolezza si parla di un principio essenzialmente legato
all’ambito autorita/vo e pubblicis/co della pubblica amministrazione.
È significa/vo lo stre=o legame tra il principio di ragionevolezza e l’obbligo di mo/vazione del
provvedimento e eloquente il controllo giudiziale della ragionevolezza che ha oltrepassato il
provvedimento per riguardare la ragionevolezza dell’intero procedimento.
Il principio di proporzionalità anche trova la sua formazione e i suoi sviluppi sostanziali nell’opera
giurisprudenziale.
Affinché l’azione amministra/va sia proporzionata è necessaria la sussistenza di tre profili:
l’idoneità al perseguimento che si intende realizzare; la necessarietà, ossia il fa=o che la misura
non ecceda quanto necessario per il perseguimento del fine e che non esistano altre misure meno
restri9ve nei confron/ degli amministra/; la proporzionalità in senso stre=o che consiste in una
equilibrata proporzione tra le u/lità pubbliche e i sacrifici impos/.
In altri termini, il sacrificio delle situazioni giuridiche sogge9ve che il provvedimento comporta
deve essere proporzionato deve essere proporzionato rispe=o al beneficio o=enuto.
È chiaro che il principio di proporzionalità riguarda essenzialmente l’ambito pubblicis/co e
autorita/vo dell’a9vità amministra/va, con par/colare riguardo ai provvedimen/ amministra/vi
restri9vi che impongono sacrifici ai priva/.
Il principio di precauzione trova fondamento a par/re dagli anni ’70 in ambito dei diba9/ sulla
salvaguardia dell’ambiente e ha trovato poi riconoscimento come principio giuridico a livello
nazionale, europeo e internazionale.
Il diri=o comunitario ha portato ad una espansione più ambia di tale principio, rela/vamente non
solo alla poli/ca ambientale, ma anche in merito di tutela della salute, sicurezza alimentare e diri9
dei consumatori.
Il principio di precauzione consente ai pubblici poteri di poter ado=are a9 dire9 a prevenire danni
gravi e irreversibili all’ambiente, alla sicurezza e alla salute ove vi sia il rischio di ques/ danni.
Questo ha portato a cos/tuire un delicato nesso tra il principio di precauzione e il principio di
proporzionalità.
Così il principio di precauzione può legi9mare l’adozione di misure amministra/ve della sfera
giuridica di priva/, ci=adini e imprese.
Il principio di partecipazione confina con il principio del contradditorio che nasce e si sviluppa nel
diri=o processuale. Il punto in comune di ques/ principi è la garanzia data dalla “voce” del
ci=adino.
La differenza sta nel fa=o che il principio di partecipazione consiste essenzialmente nella facoltà
degli amministra/ di manifestare i propri interessi nel procedimento preliminare all’adozione della
scelta dalla pubblica amministrazione, mentre il contraddi=orio iden/fica le vicende sulle quali i
des/natari dell’azione amministra/va sono legi9ma/ a interloquire sulle ragioni di fa=o e di diri=o
rilevan/ ai fini della decisione amministra/va.
Il mancato rispe=o del principio di contraddizione dovrebbe viziare il provvedimento rendendolo
annullabile.
Le misure dei pubblici poteri tradizionalmente sogge=e all’obbligo di mo/vazione sono i
provvedimen/ giurisdizionali come sancito dall’ar/colo 111 della cos/tuzione.
Progressivamente l’obbligo è stato stabilito anche per i provvedimen/ amministra/vi fino a
divenire principio del provvedimento come stabilito dalla legge sul procedimento.
La mo/vazione con/ene i presuppos/ di fa=o e le ragioni giuridiche che determinano la decisione
amministra/va in relazione alle rilevanze dell’istru=oria.
Essa con/ene le ragioni di fa=o e di diri=o sui cui si basa il provvedimento amministra/vo.
La legge sul procedimento non prevede l’obbligo di mo/vazione per provvedimen/ a contenuto ed
effe9 generali, salvo ad esempio i provvedimen/ in materia di vigilanza sui merca/ finanziari.
Il dife=o di mo/vazione o l’insufficienza o l’irragionevolezza di questa produce un vizio ascrivibile
alla violazione di legge o di eccesso di potere, che si può tradurre nell’invalidità del provvedimento
finale.
Affinché la voce dell’amministrato possa esprimersi con la maggiore efficacia possibile, deve
fondarsi su una compiuta visione dei documen/ e degli a9 del procedimento che conduce alla
decisione amministra/va.
Il diri=o di accesso ai documen/ amministra/vi è contenuto rela/vamente recente del diri=o
amministra/vo. Nel nostro ordinamento questo è stato introdo=o con la legge sul procedimento
contestualmente alle garanzie di partecipazione consisten/ nella facoltà degli amministra/ di
presentare osservazioni.
La legge sul procedimento configura il diri=o di accesso ai documen/ amministra/vi come
principio generale dell’a9vità amministra/va.
So=o il profilo dei sogge9, il diri=o di accesso può essere esercitato nei confron/ delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli en/ pubblici e dei gestori di pubblici
servizi. So=o l’aspe=o ogge9vo si applica tanto alle a9vità di /po autorita/vo quanto a quelle di
/po non autorita/vo. Il principio di accesso ai documen/ è connesso al più ampio principio di
trasparenza e ne facilita la realizzazione.
I principi generali del diri=o sono applica/ non solo alla pubblica amministrazione, ma anche per i
sogge9 priva/ e tali principi nascono proprio dalla tradizione giuridica del diri=o dei priva/.
Il principio di buonafede proviene dalla tradizione giuridica priva/s/ca e si annovera nel Codice
civile sopra=u=o a proposito di materia di contra9.
Nel diri=o amministra/vo il principio di buonafede trova ambito di applicazione generale sia
nell’ambito priva/s/co che in quello pubblicis/co. È così ad esempio per le cosidde=e procedure
ad evidenza pubblica.
Inoltre, il principio di buona fede trova applicazione anche in ambito provvedimentale, quello più
/picamente unilaterale e autorita/vo che si manifesta in misure sanzionatorie o di espropriazioni.
La legge sul procedimento stabilisce inoltre che il rapporto tra ci=adino e pubblica
amministrazione è improntato sui principi di collaborazione e di buonafede.
Dunque, il principio di buona fede regge ogni /po di rapporto tra ci=adino e pubblica
amministrazione.
Il principio di corre=ezza anch’esso si fonda nella tradizione priva/s/ca in materia di obbligazioni.
Infa9, tale principio trova applicazione nell’a9vità contra=uale della pubblica amministrazione ma
anche in ambito di procedimento o di provvedimento.
La giurisprudenza ha inoltre esteso l’applicazione del principio a fa9specie rela/ve a misure
sanzionatorie della pubblica amministrazione, a ordini del sindaco e revoche dei provvedimen/.
In defini/va, il principio di corre=ezza è diventato canone dell’a9vità amministra/va che si
manifesta sia nell’a9vità pubblicis/ca che in quella priva/s/ca.
Il principio di trasparenza nasce all’interno del diri=o commerciale e nel diri=o dell’economia.
La giurisprudenza riconduce a questo principio vicende diverse come l’obbligo di mo/vazione del
provvedimento, il diri=o di accesso ai documen/ amministra/vi e la pubblicità di alcune fasi di
procedure di concorso.
Inoltre, la legge 190/2012 in materia di repressione e prevenzione della corruzione ha consolidato
il principio della trasparenza nell’a9vità amministra/va ponendo in capo alle amministrazioni
l’obbligo di pubblicazioni di alcune informazioni.
Tale legge consente a chiunque di esercitare un diri=o accesso civico, che deriva sostanzialmente in
via automa/ca all’inadempimento da parte dell’amministrazione di pubblicare tali informazioni.
Tre sono le funzioni alle quali i principi assolvono: una funzione interpreta/va delle disposizioni;
una funzione integra/va delle norme; una funzione limita/va del potere.
Quanto alla funzione interpreta/va, nella le=ura delle disposizioni prevale quella che risulta essere
più in armonia con i principi generali di diri=o.
Infa9, l‘ar/colo 12 delle disposizioni preliminari del Codice civile dispone che si impiegano i
principi dell’ordinamento dello Stato.
La disposizione dell’ar/colo 12 può essere le=a inoltre in maniera più ampia, includendo anche i
principi dell’ordinamento comunitario.
Infine, la funzione limita/va del potere ha assunto un ruolo sempre più importante all’interno del
diri=o amministra/vo.
Tu9 i principi /pici e propri dell’a9vità amministra/va hanno sempre più esplicato questa
funzione di contrappeso al potere pubblicis/co della pubblica amministrazione.
L’organizzazione della pubblica amministrazione
Definizione di pubblica amministrazione
Pubblica amministrazione può significare tanto l’a9vità amministra/va quanto l’insieme degli
appara/ che la svolgono. La do=rina giuridica ha so=olineato che le pubbliche amministrazioni si
frappongono tra la colle9vità generale e gli organi cos/tuzionali. In questa posizione intermedia le
pubbliche amministrazioni non appartengono né agli appara/ del potere legisla/vo, né agli
appara/ del potere giudiziario.
Si è de=o inoltre che le pubbliche amministrazioni sono stru=ure che svolgono a9vità
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
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