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CEDU:
La Corte EDU ritiene che l'esistenza di una famiglia non deriva necessariamente
dal matrimonio.
Articolo 8: rispetto della vita privata e familiare
Articolo 12: diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
Secondo la Corte, l'esistenza di una famiglia non deriva necessariamente dal
matrimonio, quindi, la famiglia è costituita da stretti legami, anche se è una
famiglia senza matrimonio (famiglia di fatto). Inoltre, la Corte EDU ha
affermato che la nozione di famiglia va estesa a tutti i rapporti stabili,
indipendentemente dall'orientamento sessuale, esiste quindi il divieto di
discriminazioni basate sul sesso.
Nel 2016, con la legge 76/2016 é stato introdotto l’istituto dell’unione civile
(tra persone dello stesso sesso), questa legge ha anche formalizzato la
convivenza di fatto (situazione in cui ci sono due persone maggiorenni legate da
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentale affinità, adozione, matrimonio o unione civile).
Dal riconoscimento della convivenza, derivano alcune conseguenze giuridiche (il
diritto dei conviventi di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni
personali in caso di malattia). Un tempo, se ad esempio una persona andava in
ospedale, chi non era parente non poteva andare a trovare la persona che era in
cura, da quando invece è stata introdotta l’unione civile, anche chi convive ma non
è parente può andare a trovare la persona
Competenze che spettano ai diversi soggetti sulla protezione della famiglia e
dei minori:
Allo Stato spetta la competenza a definire i livelli essenziali delle prestazioni.
Alle Regioni spetta la definizione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
Gli enti locali sono chiamati alla realizzazione effettiva degli interventi
assistenziali.
L'intervento statale principale è costituito dalla legge quadro 328/2000, la
quale ha introdotto un approccio volto ad affrontare e risolvere le situazioni di
bisogno e di disagio individuale e familiare attraverso un sistema organico ed
integrato di interventi.
L'articolo 16 dispone che il sistema integrato di interventi riconosce il ruolo
delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del
benessere e nel perseguimento della coesione sociale.
L'articolo 22 dispone che il sistema integrato di interventi si realizza mediante
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale,
integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure
economiche, precisando che sono ricompresi nel livello essenziale delle
prestazioni sociali diverse misure di sostegno alla famiglia. Devono essere quindi
garantiti su tutto il territorio nazionale.
Livelli essenziali in relazione alle prestazioni rivolte ai minori:
Costituisce il livello essenziale delle prestazioni e l'effettuazione di interventi
di sostegno per i minori in situazioni di disagio. Ciò viene fatto tramite il
sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare nonché di interventi
finalizzati alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.
Allo scopo di realizzare i livelli essenziali, le Regioni devono prevedere i modelli
di organizzazione per l'erogazione delle prestazioni di servizio sociale, per
l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari, nonché il servizio di
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
La funzione di informazione, orientamento, consulenza e pronto intervento:
Questa funzione costituisce livello essenziale delle prestazioni sociali e si
concretizza con l'istituzione del servizio di segretariato sociale.
Il servizio di segretariato sociale:
- Gestisce informazioni sulle risorse sociali e socio sanitarie presenti nel
territorio, sulle procedure per accedervi e sulle normative applicabili
- Svolge un'azione preventiva del disagio
- Svolge attività promozionale
- Favorisce l'integrazione tra servizi e istituzioni attraverso il lavoro di
rete nella logica della concertazione e della co-progettazione e nel
rispetto delle diverse competenze
- Raccoglie e trasmette periodicamente alle sedi competenti i dati sulla
situazione sociale del territorio, fornendo un contributo alla politica di
programmazione del servizi sociali
Servizio sociale professionale:
- Attività svolte dalla figura professionale dell'assistente sociale
finalizzate alla prevenzione, sostegno, recupero di persone, famiglie,
gruppi e comunità in situazione di bisogno sociale
- L'assistente sociale procede alla presa in carico dell'utente e alla
formulazione di un progetto personalizzato in base alle sue esigenze,
operando con interventi che migliorino lo stato di disagio e che siano
anche efficaci sul piano della prevenzione
- L'assistente sociale è responsabile sia dell’elaborazione che della
realizzazione del progetto, sia della qualità e sostenibilità del servizio
reso
Servizio di pronto intervento sociale:
- Prestazioni finalizzate a rispondere prontamente ad emergenze sociali
ovvero a situazioni che richiedono un intervento immediato a tutela
dell’integrità, incolumità o dignità della persona o del nucleo familiare
- Non è sostitutivo dei servizi assistenziali ordinari, ma serve per gestire
nell’immediatezza una situazione grave in attesa di formulare un
programma specifico di assistenza: tra detti casi, rientra l'assistenza di
minori che si trovino improvvisamente privi di alloggio
Misure per il sostegno della famiglia:
Legge 53/2000 e il decreto legislativo n. 151/2001 sui congedi parentali,
utilizzabili anche dai padri nonché sulle misure atte a conciliare i tempi di vita
familiare con quelli di lavoro.
Molte previsioni normative riguardano il sostegno economico-finanziario delle
famiglie (si pensi al Fondo per le politiche della famiglia, con il fine precipuo di
contrastare la crisi demografica).
Sotto il profilo organizzativo ci sono:
- consultori familiari: strutture a valenza sanitaria istituite allo scopo di
fornire un servizio di assistenza alla famiglia (salute della donna e del
bambino)
- centri per la famiglia: hanno generalmente valenza sociale, e sono
preordinati a promuovere lo sviluppo delle competenze genitoriali, secondo
i principi di solidarietà, accoglienza e partecipazione
La tutela costituzionale del minore:
La Costituzione configura il diritto del minore all'educazione, inteso come diritto
al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, in vista del suo inserimento nella
società.
Al diritto del minore, corrisponde il dovere da parte dei genitori naturali
(indipendentemente dal matrimonio, articolo 30 della Costituzione), nonché in
capo alla Repubblica, la quale è tenuta ad agevolare la formazione della famiglia e
l'adempimento dei relativi compiti, oltre che proteggere la maternità, l'infanzia
e la gioventù (articolo 31).
La protezione del minore a prescindere dal matrimonio, è espressione della
tutela dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) e del principio di eguaglianza (art. 3
Cost.)
L'art. 30 comma 3 Cost prevede inoltre che la legge assicura ai figli nati fuori
dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.
La tutela internazionale del minore:
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989:
Principi cardine della Convenzione:
- Preminente interesse del minore quale criterio cardine di adozione delle
decisioni da parte della pubblica autorità
- Diritto del minore di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo
interessa, della quale si deve debitamente tenere conto
- Attribuzione ad entrambi i genitori della responsabilità comune per quanto
riguarda l'educazione e lo sviluppo del minore
- Diritto del minore ad ottenere protezione ed aiuti di Stato qualora sia
temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente famigliare
La tutela in sede europea:
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Articolo 24 “Diritti del bambino”
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione, questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse
Il diritto del minore ad una famiglia:
La legislazione, nel rispetto degli artt. 30 e 31 Cost., è orientata nel senso di
favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza
privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ossia la famiglia.
La L. 328/2000 individua come LEP, gli interventi a favore dei minore tramite il
sostegno al nucleo familiare di origine o l'inserimento presso famiglie (o
strutture di tipo familiare)
La L. n. 149/2001 prevede il “diritto del minore di crescere ed essere educato
nell'ambito della propria famiglia”
Le misure di sostegno alla famiglia, affidamento del minore:
L. 184/1983: misure di sostegno per famiglie indigenti:
- Affidamento del minore, nel caso in cui si trovi privo temporaneamente di
un ambiente familiare idoneo il minore viene affidato da una famiglia che
possa garantirgli educazione, mantenimento, istruzione e relazioni
affettive di cui ha bisogno, in subordine è consentito l'affidamento in una
comunità di tipo familiare
- L'affidamento può avere natura consensuale: in tal caso viene disposto con
atto amministrativo dei servizi sociali comunali competenti, e reso
esecutivo con decreto del giudice tutelare
- L'affido può essere disposto dal Tribunale del minori, che può ordinare
l'allontanamento del figlio dai genitori, in attuazione del principio del
preminente interesse del minore
- L'affidamento ha carattere temporaneo e cessa in caso di venire meno
della situazione che lo ha determinato
L’adozione:
- L'adozione è disposta nel caso in cui il minore possa dirsi in stato di
definitivo abbandono da parte della famiglia di origine
- Lo scopo dell'adozione è individuare una famiglia sostitutiva
- L'adozione è disposta