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Estratto del documento

CEDU:

La Corte EDU ritiene che l'esistenza di una famiglia non deriva necessariamente

dal matrimonio.

Articolo 8: rispetto della vita privata e familiare

Articolo 12: diritto di sposarsi e di fondare una famiglia

Secondo la Corte, l'esistenza di una famiglia non deriva necessariamente dal

matrimonio, quindi, la famiglia è costituita da stretti legami, anche se è una

famiglia senza matrimonio (famiglia di fatto). Inoltre, la Corte EDU ha

affermato che la nozione di famiglia va estesa a tutti i rapporti stabili,

indipendentemente dall'orientamento sessuale, esiste quindi il divieto di

discriminazioni basate sul sesso.

Nel 2016, con la legge 76/2016 é stato introdotto l’istituto dell’unione civile

(tra persone dello stesso sesso), questa legge ha anche formalizzato la

convivenza di fatto (situazione in cui ci sono due persone maggiorenni legate da

legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non

vincolate da rapporti di parentale affinità, adozione, matrimonio o unione civile).

Dal riconoscimento della convivenza, derivano alcune conseguenze giuridiche (il

diritto dei conviventi di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni

personali in caso di malattia). Un tempo, se ad esempio una persona andava in

ospedale, chi non era parente non poteva andare a trovare la persona che era in

cura, da quando invece è stata introdotta l’unione civile, anche chi convive ma non

è parente può andare a trovare la persona

Competenze che spettano ai diversi soggetti sulla protezione della famiglia e

dei minori:

Allo Stato spetta la competenza a definire i livelli essenziali delle prestazioni.

Alle Regioni spetta la definizione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali.

Gli enti locali sono chiamati alla realizzazione effettiva degli interventi

assistenziali.

L'intervento statale principale è costituito dalla legge quadro 328/2000, la

quale ha introdotto un approccio volto ad affrontare e risolvere le situazioni di

bisogno e di disagio individuale e familiare attraverso un sistema organico ed

integrato di interventi.

L'articolo 16 dispone che il sistema integrato di interventi riconosce il ruolo

delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del

benessere e nel perseguimento della coesione sociale.

L'articolo 22 dispone che il sistema integrato di interventi si realizza mediante

politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale,

integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure

economiche, precisando che sono ricompresi nel livello essenziale delle

prestazioni sociali diverse misure di sostegno alla famiglia. Devono essere quindi

garantiti su tutto il territorio nazionale.

Livelli essenziali in relazione alle prestazioni rivolte ai minori:

Costituisce il livello essenziale delle prestazioni e l'effettuazione di interventi

di sostegno per i minori in situazioni di disagio. Ciò viene fatto tramite il

sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e

strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare nonché di interventi

finalizzati alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza.

Allo scopo di realizzare i livelli essenziali, le Regioni devono prevedere i modelli

di organizzazione per l'erogazione delle prestazioni di servizio sociale, per

l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari, nonché il servizio di

pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

La funzione di informazione, orientamento, consulenza e pronto intervento:

Questa funzione costituisce livello essenziale delle prestazioni sociali e si

concretizza con l'istituzione del servizio di segretariato sociale.

Il servizio di segretariato sociale:

- Gestisce informazioni sulle risorse sociali e socio sanitarie presenti nel

territorio, sulle procedure per accedervi e sulle normative applicabili

- Svolge un'azione preventiva del disagio

- Svolge attività promozionale

- Favorisce l'integrazione tra servizi e istituzioni attraverso il lavoro di

rete nella logica della concertazione e della co-progettazione e nel

rispetto delle diverse competenze

- Raccoglie e trasmette periodicamente alle sedi competenti i dati sulla

situazione sociale del territorio, fornendo un contributo alla politica di

programmazione del servizi sociali

Servizio sociale professionale:

- Attività svolte dalla figura professionale dell'assistente sociale

finalizzate alla prevenzione, sostegno, recupero di persone, famiglie,

gruppi e comunità in situazione di bisogno sociale

- L'assistente sociale procede alla presa in carico dell'utente e alla

formulazione di un progetto personalizzato in base alle sue esigenze,

operando con interventi che migliorino lo stato di disagio e che siano

anche efficaci sul piano della prevenzione

- L'assistente sociale è responsabile sia dell’elaborazione che della

realizzazione del progetto, sia della qualità e sostenibilità del servizio

reso

Servizio di pronto intervento sociale:

- Prestazioni finalizzate a rispondere prontamente ad emergenze sociali

ovvero a situazioni che richiedono un intervento immediato a tutela

dell’integrità, incolumità o dignità della persona o del nucleo familiare

- Non è sostitutivo dei servizi assistenziali ordinari, ma serve per gestire

nell’immediatezza una situazione grave in attesa di formulare un

programma specifico di assistenza: tra detti casi, rientra l'assistenza di

minori che si trovino improvvisamente privi di alloggio

Misure per il sostegno della famiglia:

Legge 53/2000 e il decreto legislativo n. 151/2001 sui congedi parentali,

utilizzabili anche dai padri nonché sulle misure atte a conciliare i tempi di vita

familiare con quelli di lavoro.

Molte previsioni normative riguardano il sostegno economico-finanziario delle

famiglie (si pensi al Fondo per le politiche della famiglia, con il fine precipuo di

contrastare la crisi demografica).

Sotto il profilo organizzativo ci sono:

- consultori familiari: strutture a valenza sanitaria istituite allo scopo di

fornire un servizio di assistenza alla famiglia (salute della donna e del

bambino)

- centri per la famiglia: hanno generalmente valenza sociale, e sono

preordinati a promuovere lo sviluppo delle competenze genitoriali, secondo

i principi di solidarietà, accoglienza e partecipazione

La tutela costituzionale del minore:

La Costituzione configura il diritto del minore all'educazione, inteso come diritto

al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, in vista del suo inserimento nella

società.

Al diritto del minore, corrisponde il dovere da parte dei genitori naturali

(indipendentemente dal matrimonio, articolo 30 della Costituzione), nonché in

capo alla Repubblica, la quale è tenuta ad agevolare la formazione della famiglia e

l'adempimento dei relativi compiti, oltre che proteggere la maternità, l'infanzia

e la gioventù (articolo 31).

La protezione del minore a prescindere dal matrimonio, è espressione della

tutela dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) e del principio di eguaglianza (art. 3

Cost.)

L'art. 30 comma 3 Cost prevede inoltre che la legge assicura ai figli nati fuori

dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.

La tutela internazionale del minore:

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989:

Principi cardine della Convenzione:

- Preminente interesse del minore quale criterio cardine di adozione delle

decisioni da parte della pubblica autorità

- Diritto del minore di esprimere la sua opinione su ogni questione che lo

interessa, della quale si deve debitamente tenere conto

- Attribuzione ad entrambi i genitori della responsabilità comune per quanto

riguarda l'educazione e lo sviluppo del minore

- Diritto del minore ad ottenere protezione ed aiuti di Stato qualora sia

temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente famigliare

La tutela in sede europea:

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Articolo 24 “Diritti del bambino”

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro

benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione, questa

viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione

della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità

pubbliche o da istituzioni private l'interesse superiore del bambino deve

essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e

contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo

interesse

Il diritto del minore ad una famiglia:

La legislazione, nel rispetto degli artt. 30 e 31 Cost., è orientata nel senso di

favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la

realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza

privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, ossia la famiglia.

La L. 328/2000 individua come LEP, gli interventi a favore dei minore tramite il

sostegno al nucleo familiare di origine o l'inserimento presso famiglie (o

strutture di tipo familiare)

La L. n. 149/2001 prevede il “diritto del minore di crescere ed essere educato

nell'ambito della propria famiglia”

Le misure di sostegno alla famiglia, affidamento del minore:

L. 184/1983: misure di sostegno per famiglie indigenti:

- Affidamento del minore, nel caso in cui si trovi privo temporaneamente di

un ambiente familiare idoneo il minore viene affidato da una famiglia che

possa garantirgli educazione, mantenimento, istruzione e relazioni

affettive di cui ha bisogno, in subordine è consentito l'affidamento in una

comunità di tipo familiare

- L'affidamento può avere natura consensuale: in tal caso viene disposto con

atto amministrativo dei servizi sociali comunali competenti, e reso

esecutivo con decreto del giudice tutelare

- L'affido può essere disposto dal Tribunale del minori, che può ordinare

l'allontanamento del figlio dai genitori, in attuazione del principio del

preminente interesse del minore

- L'affidamento ha carattere temporaneo e cessa in caso di venire meno

della situazione che lo ha determinato

L’adozione:

- L'adozione è disposta nel caso in cui il minore possa dirsi in stato di

definitivo abbandono da parte della famiglia di origine

- Lo scopo dell'adozione è individuare una famiglia sostitutiva

- L'adozione è disposta

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marty108 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Caldarelli Sonia.