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La linea interventista della Costituzione
La Costituzione italiana persegue la linea interventista all'interno dei rapporti familiari in un duplice senso/due modi:
- Rifugge dalla posizione della degiuridificazione (assenza di disciplina normativa) ovvero l'idea che lo Stato non debba interferire nei rapporti familiari anche quando questi siano patologici: in poche parole facciamo un intervento fuori dal diritto giuridico, fuori dalla legge. La costituzione rifiuta la regolazione privata e pone l'esigenza di un intervento pubblico a tutela di beni di rango costituzionalmente elevato e di soggetti deboli e incapaci di autotutela quali i figli minori.
- Rifugge anche dalla posizione della degiurisdizionalizzazione ovvero l'assenza del controllo giudiziario sull'intervento all'interno della famiglia. Questo è uno degli aspetti più delicati, perché interventi discrezionali di singoli operatori (servizi sociali, psicologi, medici, ecc.)
LA MEDIAZIONE CIVILE
Cosa diversa è il ricorso alla pratica della mediazione. La mediazione è un'attività svolta da operatori esperti in psicologia, terzi rispetto ai soggetti da trattare, con lo scopo di far prendere coscienza della situazione alle persone coinvolte e aiutarle a passare dal conflitto al confronto e dal confronto al consenso. Con la mediazione si cerca di ottenere soluzioni consensuali e condivise al conflitto, in questo caso quello familiare.
La mediazione può essere extra-giudiziale perché prescinde dal conflitto giudiziario e permette alle parti di evitare il processo, ma si sta
affermando il suo uso anche in sede intra-giudiziale, sollecitata dal giudice. In ogni caso deve essere scelta volontariamente, perché la decisione volontaria si differenzia dalla decisione giudiziaria che è autoritativa. La mediazione è efficace proprio perché diventa conclusione di una vicenda effetto di una scelta e di una condivisione, quindi patrimonio personale. La volontarietà fa sfuggire questa pratica all'obbligatorietà tipica dell'intervento che si impone quando i soggetti non sono in grado di risolvere da soli il conflitto. L'opera dello psicologo è altrettanto essenziale nelle situazioni di disfunzionalità familiare, nella valutazione della maggiore idoneità dei genitori all'affidamento, nell'esame di bambini vittime di abusi e/o sfruttamento nonché di genitori adulti abusanti e/o sfruttanti, nella valutazione di casi di violenza sessuale che coinvolgono bambini e bambine. Può essereintervenuto durante l'intervento o anche dopo la sentenza, a seconda del giudice. Obiettivo è evitare la seconda vittimizzazione dei bambini derivante dal processo prevedendo l'audizione in contesti protetti con l'aiuto di persone esperte, in particolare psicologi: la seconda vittimizzazione è il passaggio dell'ascoltare il bambino in un modo che non si senta schiacciato. Vengono proposti dei giochi, come quello dei pupazzetti della fattoria. Bisogna evitare di ostacolare la sua possibilità di parlare, non bisogna mettere subito in atto quello che si pensa e si ritienga giusto fare. Altro ambito della dello psicologo è la valutazione dell'abbandono di un bambino come condizione che prelude alla sua adozione e la valutazione di idoneità dei futuri genitori aspiranti adottanti e del successivo abbinamento. Ciò è ancor più necessario quando l'adozione internazionale comporta l'esigenza diIntegrazioni multietniche, ovvero quando si deve aiutare un bambino nel suo inserimento sociale (educatori, servizi sociali...)
LA CULTURA DELL'INTERAZIONE FRA DIVERSI SAPERI
Sugli aspetti di prevenzione e protezione relativi alla sfera della tutela del diritto dei bambini all'educazione, si è sviluppata una cultura di interazione tra i diversi saperi e le differenti istituzioni. Sin dagli anni '70 intorno ai tribunali per i minori si è aperta una riflessione per massimizzare l'integrazione tra diversi contesti.
Si è cercato di realizzare il massimo coinvolgimento per tutte le sedi interessate, partendo dall'idea che molto spesso le misure ridotte a tutela dei bambini dipendevano da condizioni economiche e sociali carenti e anche dalla consapevolezza della negatività dell'istituzionalizzazione del bambino, cioè del suo distacco dal nucleo familiare e del collocamento in una struttura assistenziale per un periodo.
prolungato.Considerare l'allontanamento dal nucleo familiare come ultima possibilità ha significato una forte presa in carico della situazione familiare disfunzionale da parte dei servizi di base e specialistici presso i comuni perché attivassero una azione complessiva di sostegno economico abitativo ed educativo affinché da una parte il nucleo originario non venisse ingiustamente privato dei suoi bambini quando non fosse del tutto colpevole della situazione e, d'altra parte, che la vigilanza consentisse di evitare rischi per la salute fisica e psicologica dei bambini stessi.Fu sviluppata un'intensa azione nei confronti dei poteri locali: la regione con una politica di sostegno alle famiglie; le province per una programmazione di sostegno dei servizi sociali di base; i comuni per una risposta al bisogno e al disagio che fosse integrante. In questo contesto si inserirono anche rapporti con la scuola e la formazione e con il territorio e fu privilegiatoun metodo di analisi e trattamento dei casi per una soluzione dei problemi. I giudici individuarono ambiti territoriali per trattare i casi maturati nelle situazioni ambientali e poterono conoscere meglio le situazioni studiando insieme a servizi sociali la loro migliore organizzazione con incontri sia metodologici che teorici. In particolare i giudici onorari furono chiamati a istruire le procedure. Questa evoluzione fu favorita anche dall'approccio sistemico relazionale per il trattamento della disfunzionalità familiare, approccio che sosteneva un intervento rivolto a tutti i soggetti implicati in queste relazioni disturbate: l'approccio vede l'individuo solo nel sistema in cui appartiene. Si verificò un importante confronto tra diversi campi del sapere coinvolti e furono sviluppati modelli operativi apprezzati in diversi contesti. IL DIRITTO PENALE Il diritto penale definisce il comportamento penalmente rilevante (è un reato che lo Stato ritiene che nonIl diritto penale è una branca del diritto che si occupa di regolare i comportamenti considerati illeciti e di stabilire le relative sanzioni. Esso definisce le procedure per accertare l'illecito e l'autore, tipizza le sanzioni e ne disciplina l'esecuzione.
La reazione dello Stato dinanzi a comportamenti considerati offensivi di beni giuridici ritenuti importanti e meritevoli di trattamento penale viene disciplinata attraverso procedure di stretto rigore garantista, trattandosi di incidere su beni essenziali dell'individuo, come la libertà personale.
Il diritto penale per i soggetti di età minore si innesta su quello generale, ma si differenzia in alcuni aspetti peculiari connessi alla particolare condizione del soggetto in età evolutiva. Ha lo scopo di recupero e non di punizione.
Si differenzia dal diritto penale generale non per le fattispecie delittuose, che sono le stesse, ma per il trattamento sanzionatorio, per il procedimento da seguire e per gli organi giudiziari chiamati a intervenire, che sono specifici e specializzati negli istituti per tale scopo (custodia, servizio sociale, ecc.).
strutture di trattamento). Questa specifica disciplina trova giustificazione nella particolare qualità del soggetto, un essere ancora in formazione e suscettibile di azione educativa al quale non si confanno gli automatismi di altri settori di intervento. La particolare disciplina si giustifica anche per la finalità rieducativa della pena prevista dalla Costituzione ritenendo che i soggetti minorenni devono essere più aiutati che puniti.
LA PERSONA MINORENNE TITOLARE DI DIRITTO: LINEE GUIDA DELLE FONTI SOVRANAZIONALI
I cittadini hanno uguale diritto indipendente dall'età, provenienza geografica, credo religioso e altro. Ogni essere umano acquisisce la capacità giuridica (articolo uno comma primo del codice civile) ovvero l'idoneità ad essere titolare di diritti, al momento della nascita. Anche il neonato, dunque, può essere proprietario di beni, creditore di somme di denaro, è titolare dei diritti inalienabili della persona.
garantiti a tutti dalla Costituzione e riconosciuti da convenzioni e trattati internazionali che fanno parte dell'ordinamento giuridico interno per effetto di ratifica o di altri impegni presi nel nostro Paese. Si tratta di capacità giuridica. Per garantire questi diritti ci sono in mezzo le persone che si fanno carico dei figli minori. Altra cosa rispetto alla capacità giuridica è la capacità di agire ovvero il potere dell'individuo di compiere personalmente in modo giuridicamente valido tutti gli atti di esercizio dei propri diritti, per esempio, vendere un bene di sua proprietà, riscuotere un credito o iniziare una causa. La capacità di agire si acquista normalmente a 18 anni (articolo due del codice civile). Ciò significa che il minorenne può compiere atti giuridici, intentare un giudizio o difendersi in una causa intentata contro di lui, se rappresentato da persona dotata della piena di capacità di agire e aventecon lui un rapporto di genitorialità o tutela o curatela. Ossia il minore ha il diritto di dire la sua, e può essere ascoltato: per farla valere ci vuole un adulto che lo assista. Ciò non vuol dire che il minorenne può agire personalmente davanti al giudice; infatti, la capacità di agire in giudizio attiene ai diritti della persona, ma deve essere distinta dalla capacità di stare in giudizio, soggetta a determinate regole e condizioni. Sono "capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere"; il minorenne che non ha il libero esercizio dei suoi diritti proprio perché minorenne non ha la capacità di agire in tal senso, ma può stare in giudizio solo mediante un'altra persona che debitamente autorizzata, lo rappresenti e lo assista. In particolare la capacità di agire in giudizio è il potere dell'individuo di rivolgersi al giudice per chiedere.di pronunciare un provvedimento a suo favore o respingere una richiesta avanzata contro di lui. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi secondo la Costituzione, quindi anche il minorenne debitamente rappresentato ha questo potere. Fondamentalmente non si può condannare una persona per a