Psicologia giuridica
Anche se Wundt, padre fondatore della psicologia scientifica, non ritenesse la psicologia abbastanza matura da essere applicata ai diversi campi della realtà, un suo allievo, Hugo Mustenberg, nel 1908 pubblicò un'opera in cui esponeva i fattori psicologici capaci di intervenire in maniera significativa sull'esito di un procedimento giudiziario.
Contemporaneamente Cattell in America compie i primi esperimenti sui temi della “testimonianza”, e psicologi esperti nel campo partecipano alle sedute di tribunale. Anche in Italia, Gemelli si adopera per difendere e fondare l'utilizzo delle competenze psicologiche in ambito penale. Per Gemelli, infatti, il criminale non è una persona diversa dalle altre, ma una persona simile a tutte le altre che con il suo comportamento sociale ha infranto una norma, una regola; quindi solo un criminologo orientato psicologicamente può comprendere appieno il fenomeno criminale, studiando la soggettività del criminale così come può essere analizzata la soggettività di tutti gli altri individui.
Da quel momento la psicologia e l'ambito giudiziario sono venuti molto spesso a contatto, come lo sono ancora oggi, anche se ancora oggi rimangono attuali i dubbi riguardo a quale sia il ruolo della psicologia nel setting giudiziario. In ambito giudiziario viene lasciato spazio ad esperti di altre discipline, tra cui anche esperti di psicologia, come dimostrano le perizie in ambito penale e le consulenze tecniche in ambito civile; tuttavia, esaminando meglio le due prospettive disciplinari, ci si accorge che ci sono molti aspetti discordanti tra diritto e psicologia.
Le differenze tra diritto e psicologia
Innanzitutto, mentre il diritto e le norme si riferiscono a una moltitudine di persone, cercando di includere il maggior numero possibile di persone all'interno di “categorie”, la psicologia si concentra sull'individuale, sulla singola persona e le sue caratteristiche. Il diritto ha una finalità normativa, la psicologia è invece descrittiva (talvolta stabilisce delle norme, ad esempio riguardo alla normalità, ma è principalmente descrittiva).
Per acquisire conoscenze, la psicologia utilizza un metodo sperimentale che cerca di verificare ipotesi in maniera probabilistica (c'è sempre una probabilità che la mia ipotesi non sia vera). Il diritto, invece, non deve “verificare” o avere prove di nulla, perché stabilisce quali sono i valori di una certa società e cultura. Questi possono essere scelti e accettati da una maggioranza o da una minoranza, ma sono in ogni caso stabiliti come “regole” e assunti di quella società.
Questo crea un problema per l'applicazione della psicologia al diritto: un giudice non può giudicare sulla base di una “probabilità”, deve giudicare sapendo che una persona è innocente o colpevole, capendo se un individuo è pericoloso oppure no. Dall'altro lato, lo psicologo giuridico non può fornire informazioni e valutazioni certe. Il diritto deve decidere, e necessita di informazioni che gli permettano di capire in che modo operare la scelta. La psicologia, in questo senso, deve fornire al giudice una valutazione tecnica, e lo psicologo deve quindi agire basandosi su precise conoscenze scientifiche.
Solitamente la valutazione non rientra all’interno del lavoro psicologico, soprattutto quando il destinatario di tale valutazione non è il soggetto stesso ma un soggetto terzo (il giudice). Questo può creare molte contraddizioni e resistenze nei professionisti coinvolti, che potrebbero trovare il lavoro non del tutto coerente con il proprio mandato professionale. Anche perché lo psicologo sa di avere una grossa responsabilità (basta pensare alle cause di affidamento, ad esempio), ma al contempo sa di poter sbagliare. Non bisogna infatti dimenticare che, mentre per un perito chimico o balistico ci si può basare su prove oggettive, per lo psicologo giuridico l’oggetto di studio è molto più complesso, e in moltissimi casi queste prove oggettive non ci sono.
Lo psicologo è quindi costretto a rendere il suo processo di lavoro oggettivo, deve “desoggettivizzarlo” per rendere possibile una validazione esterna. Il lavoro dello psicologo, quindi, diventa indipendente dallo psicologo stesso, e può essere replicato da una terza persona senza che il contenuto di tale lavoro vada alterato.
La collaborazione e la coercizione in psicologia e diritto
Un'altra distinzione tra diritto e psicologia è il fatto che la seconda si basa sulla collaborazione con le persone, sia nella terapia che nella ricerca, mentre il diritto si basa sulla coercizione, poiché ogni norma indica cosa si deve fare e come si viene sanzionati in caso di violazione (la psicologia, invece, non può imporre delle prescrizioni). Bisogna sempre ricordarsi che l'intervento psicologico in ambito giuridico è sempre di valutazione, non di sostegno; quindi la collaborazione va conquistata, poiché il nostro soggetto non sarà davanti a noi volontariamente, molto spesso.
Oltre a dover conquistare la collaborazione, lo psicologo giuridico deve anche evitare la manipolazione che il soggetto cercherà di mettere in atto, simulando e mostrando solo caratteristiche positive o utili per il suo percorso giudiziario. La richiesta del giudice per la maggior parte dei casi riguarda la valutazione di idoneità (dei genitori affidatari, dei genitori biologici o del minore da adottare) o di capacità (di intendere e volere, o di stare in giudizio).
Entrambi questi concetti devono essere definiti tramite l’identificazione di requisiti e attributi attuali o potenziali (ad esempio i requisiti necessari a una coppia per adottare un figlio). Quindi non è sufficiente una semplice impressione clinica per esprimersi, ma sarà necessario un lavoro di identificazione di tali criteri. Oltre a tali criteri, chiaramente, sono necessari anche dei criteri anagrafici, e lo stesso vale per il concetto di capacità (i cui criteri possono essere il livello di maturità raggiunto, maturità sia cognitiva che affettiva che sociale).
Psicologia giuridica e giudiziaria
La legge, nelle società organizzate, è decisamente pervasiva: regola le azioni pubbliche e quelle private, il lavoro, il matrimonio, le pratiche di allevamento ed educazione e molto altro ancora. Per questa sua pervasività, spesso può essere percepita come un’intrusione messa in atto solo per limitare l’espressione della libertà individuale. Ma talvolta la presenza della legge può anche essere percepita come inferiore alle necessità.
La legge esiste per prevenire o risolvere i conflitti che inevitabilmente sorgono all’interno delle società, a causa dei bisogni e delle esigenze che gli individui percepiscono come fondamentali ed essenziali da soddisfare. La legge ha il compito di mediare le esigenze comuni e quelle individuali, salvaguardando un’equa distribuzione di diritti e doveri. Essa infatti ha il compito di stabilire i limiti, concedere le autorizzazioni, difendere i più deboli e rendere prevedibile il comportamento individuale e collettivo.
Quando non si riescono a prevenire i conflitti, la legge ha il dovere di “sbrogliarli”. Per farlo, deve amministrare la giustizia civile o penale, indagando sul torto e sulla ragione di ciascuno, emanando sentenze e comminando sanzioni. Sempre considerando le persone come responsabili di ciò che fanno, e quindi perseguibili per le conseguenze.
Anche la psicologia giuridica agisce in maniera simile, affermando che l’uomo possiede intelletto e volontà, ma non dimenticando la forte influenza che possono avere i processi affettivi consci e inconsci e il contesto ambientale sul comportamento individuale. Non devono comunque essere considerate, queste influenze, come deterministiche e de-responsabilizzanti.
Allo stesso modo, la psicologia non può considerare la legge come un insieme di principi e norme coerenti tra loro, ma anche come conoscenze interiorizzate e condivise dai singoli. Quindi la legge non può contrapporsi alla cultura o agli individui. Questo non significa che un sistema di leggi mutevole continuamente sia positivo: in questo caso, infatti, verrebbe a mancare un fattore psicologico fondamentale per l’individuo, ovvero la legge come strumento di rassicurazione.
Con psicologia giuridica si possono intendere due diverse accezioni. Nella prima accezione si intende quel settore della psicologia che si occupa degli aspetti dell’amministrazione e dell’attività del potere giudiziario che hanno interesse psicologico. In questo caso, psicologia giuridica e giudiziaria sono sinonimi. In realtà non esiste, in pratica, nessun atto o momento giudiziario che non presenti aspetti o problemi di carattere psicologico; la definizione comprende quindi un campo molto vasto (assolvere o condannare, commisurare una certa pena piuttosto che un’altra, interrogare qualcuno).
Questo perché chiunque opera nel contesto dell’apparato giudiziario (magistrato, PM, avvocato, testimone o consulente che sia) per svolgere il suo ruolo attiva risorse intellettive, affettive e decisionali, ed è immerso in un sistema di relazioni interpersonali e di gruppo. Tutti questi aspetti sono oggetto di studio della psicologia, così come lo sono l’affaticamento emotivo, gli errori o il coinvolgimento emotivo che possono derivare dal lavoro giudiziario. Quindi anche in questo contesto si presentano i problemi connessi al funzionamento della mente umana, e questo mina il percorso di decisione del giudice e tutto il percorso giudiziario. Con il superamento dei modelli comportamentisti la psicologia ha sviluppato criteri e metodi utili per studiare i processi mentali, ed è quindi in grado di aiutare il lavoro giudiziario analizzando i processi cognitivi, affettivi e relazionali dietro alle varie fasi del funzionamento giudiziario.
In altri settori, come nell’ambito del lavoro, questo contributo è già presente da tempo. Questo contributo non si basa sull’applicazione di teorie e modelli, ma si fonda piuttosto sulla ricerca e sperimentazione attiva. La ricerca psicologia contemporanea si è molto concentrata sui processi mentali che guidano il soggetto quando si confronta con i dati della realtà, quando deve memorizzarli, rievocarli e compiere decisioni. In questo modo è stato possibile capire che l’essere umano non sempre agisce in maniera razionale e completa, ma che spesso, al contrario, si comporta come un economizzatore di risorse cognitive, che applica strategie più semplici e sbrigative.
Questo porta chiaramente a considerare solamente una parte di tutte le possibili strategie da mettere in atto per affrontare un problema, oppure porta a compiere delle inferenze utilizzando non tanto dati reali ma informazioni stereotipate, oppure ancora può portare all’utilizzo di euristiche. Questo, ai fini del processo giudiziario, è un grosso svantaggio: uno stereotipo potrebbe portare a pensare che, tra due litiganti, sia l’extracomunitario ad aver usato il coltello. Gli stereotipi sono l’esempio più esplicito della semplificazione delle informazioni operata dal nostro cervello, e anche del fatto che cerchiamo sempre di riportare a categorie conosciute informazioni nuove.
Un altro esempio di errore compiuto a causa delle “scorciatoie” di pensiero riguarda l’attribuzione di causalità: tendiamo a dare la responsabilità di ogni evento negativo e dannoso alla persona coinvolta quando noi assistiamo come osservatori (quindi attribuiamo intenzionalità), mentre se siamo noi gli attori coinvolti in prima persona, tendiamo ad attribuire tali eventi ad eventi esterni e cause impersonali. Tutte queste semplificazioni sono dovute al fatto che noi ci rapportiamo con la realtà attraverso categorie e schemi pre-esistenti, che semplificano e organizzano l’informazione; purtroppo questa organizzazione non sempre rispecchia la novità delle nuove informazioni. Questo succede anche in campo affettivo (basta pensare alle “difese”).
Chiaramente esistono numerose differenze tra individuo e individuo e tra situazione e situazione: ci sono persone più o meno inclini all’uso di stereotipi, situazioni più o meno complesse e così via. Un forte elemento differenziale è l’esperienza. La persona esperta è una persona che riesce a tradurre meglio le sue conoscenze teoriche in strategie pratiche, una persona che riesce a scegliere le strategie più efficaci, che sa essere più duttile e adattarsi alla situazione. La sua migliore prestazione non deriverebbe da una maggiore cultura o esperienza professionale, ma dallo sviluppo di una capacità intellettuale di utilizzare le conoscenze possedute in maniera più adeguata. Questo potrebbe anche essere dovuto a particolari programmi di istruzione, già sperimentati in altri campi professionali e che potrebbero essere applicati, in futuro, anche all’ambito giuridico.
Bisogna inoltre sottolineare che anche gli aspetti emotivi sollecitati dalle varie situazioni giudiziarie devono essere analizzati. Diventano oggetto d’interesse anche le relazioni interpersonali, i confronti di personalità e gli scambi comunicativi. L’aspetto “simbolico” della giustizia, poi, porta i vari attori del processo giudiziario a ricoprire dei ruoli prestabiliti, che rendono il loro comportamento prevedibile e poco incline alla variabilità. Questo rende le persone come “prigioniere” del proprio ruolo; qualcuno si adatta bene e concilia individualità e ritualità, qualcun altro non riesce ad adattarsi, qualcuno vive passivamente la situazione e diventa solo una “maschera”.
Questo non favorisce certo la professionalità e la prestazione. Tutte queste evenienze dipendono da molti fattori, come ad esempio la personalità o il carattere. Il carattere modula i nostri rapporti interpersonali, regola il nostro comportamento e introduce variabili emotive incontrollate nei nostri giudizi, e per questo sono stati messi in atto numerosi tentativi (anche se isolati) di affiancare alla formazione teorica e culturale degli operatori del diritto una formazione “emotiva”, che sappia metterli nelle condizioni di rispondere in maniera più consapevole a quei casi che portano a un maggiore coinvolgimento emotivo.
Tutti questi tentativi, soprattutto in Italia, sono molto limitati ed isolati, messi in atto da psicologi, avvocati o magistrati che utilizzando tecniche diverse e teorie differenti. Sono da considerarsi come delle sperimentazioni per iniziative future di più ampia diffusione. La psicologia giudiziaria non si occupa solo dei processi emotivi e cognitivi degli operatori di giustizia, ma anche di tutti gli altri attori dello scenario giudiziario, come i testimoni o le vittime, che presentano problemi e peculiarità specifiche.
Il tema della testimonianza, ad esempio, è diventato un tema basilare della psicologia giudiziaria, che presenta problemi di percezione, di conoscenza sociale, di memoria e di interrelazione sociale. Per quanto riguarda l’imputato, invece, i problemi riguardano più la sua personalità e motivazione: alcuni comportamenti possono essere ricondotti a una devianza criminale, altri alla psicopatologia, altri ancora a una dinamica psicologica normale.
Come detto all’inizio, però, con il termine psicologia giuridica si può intendere anche un altro significato, e non solo quello riguardante i problemi relativi all’amministrazione della giustizia (psicologia giudiziaria si riferisce a questo significato). Si può infatti intendere anche una psicologia che si occupa dei problemi del rapporto tra l’individuo e le norme e le leggi che governano la comunità. La società è il contesto a cui si riportano le esperienze e le azioni delle persone, anche in caso di persone che vivono in totale isolamento; questa società condiziona la personalità nei suoi aspetti esteriori (comportamento) e interiori (pensieri, opinioni e sentimenti).
Questa influenza comincia dalla nascita e continua durante la crescita (sia in maniera diretta, tramite le pratiche di allevamento ed educazione dei genitori, sia in maniera indiretta, attraverso informazione e suggestione) e anche durante l’età adulta, proponendo modelli, schemi di comportamento, valori ed obiettivi, limiti e norme. La società, per mantenere un equilibrio, deve far interiorizzare le regole e le norme agli individui che la compongono, facendole rispettare perché sentite come una propria esigenza.
Tuttavia non si deve pensare al rapporto tra individuo e società come una soggezione dell’uno nei confronti dell’altra. Il rapporto è bidirezionale. Secondo una prospettiva più individualistica, la società è solo un artefatto, una creazione dell’uomo stesso e degli individui che la compongono; secondo una prospettiva di tipo societario, invece, l’umanità stessa può esistere solo grazie alla società, che è un fattore indispensabile.
Secondo la prospettiva individualistica le norme e le leggi sarebbero solo una proiezione esterna dei processi psicologici (idee, pensieri, bisogni). Per capire i diversi aspetti della società e le sue manifestazioni dobbiamo solo studiare l’individuo e i suoi processi psichici, perché la società deriva dalla somma (o dall’interferenza) di esigenze e caratteristiche individuali. Secondo la prospettiva societaria, invece, comprendere i processi psichici individuali non serve a comprendere i fenomeni sociali, la morale o le leggi; questi elementi, infatti, sarebbero dei “fatti sociali”, esisterebbero indipendentemente e autonomamente dagli individui che compongono la società.
Il rapporto tra individuo e società, e più in particolare tra esigenze individuali e leggi collettive, è un aspetto su cui si focalizza la psicologia giuridica, che per analizzare questo rapporto si avvale di studi e ricerche nel campo delle scienze sociali e psicologiche.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.