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Sistemi dell'Attestato di Conformità

Il certificato di conformità del prodotto da parte di un organismo di certificazione è riconosciuto in base a:

  • Controllo di produzione nella fabbrica (compito del fabbricante)
  • Prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico piano di prova (fabbricante)
  • Prove iniziali del prodotto (organismo riconosciuto)
  • Ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione (organismo riconosciuto)
  • Sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica (organismo riconosciuto)
  • Eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o sul cantiere (organismo riconosciuto)

Gli organismi interessati dall'attestato di conformità sono 3:

  1. Organismo di certificazione: organismo imparziale governativo o no, che possiede la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di

conformità secondo le regole di procedura e gestione fissate;

2) Organismo d'ispezione: organismo imparziale avente a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti: valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica o altrove, secondo criteri specifici;

3) Laboratorio di prove: laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

Il logo della marcatura CE di conformità deve rispettare i seguenti requisiti (indicazioni complementari):

  • in caso di riduzione o ingrandimento della marcatura, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato;
  • i diversi elementi della marcatura devono avere la stessa dimensione verticale,
non inferiore a 5 mm; - la marcatura è seguita dal numero d'identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione; - è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime 2 cifre dell'anno di apposizione della marcatura di conformità e, nel caso, dà indicazioni che permettono di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche. Il logo contiene: - nome e indirizzo dell'organismo di certificazione; - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario; - descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego); - disposizioni a cui risponde il prodotto; - condizioni particolari di utilizzazione del prodotto; - numero del certificato; - eventuali condizioni di durata di validità del certificato; - nome e qualifica del fabbricante; - nome e indirizzo dell'organismo riconosciuto; - nome e qualifica della persona autorizzata a firmare la.dichiarazione a nome del fabbricante o del mandatario. Il certificato e la dichiarazione di conformità devono essere presentati nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene utilizzato. L'allegato IV riguarda il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi d'ispezione e di certificazione. Essi devono soddisfare le condizioni minime: - disponibilità di personale, mezzi e attrezzature necessari; - competenza tecnica e integrità professionale del personale; - indipendenza, per l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione; - rispetto del segreto professionale da parte del personale; - sottoscrizione di un'assicurazione di.responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo stato in virtù del diritto nazionale. Il rispetto delle condizioni dei punti 1 e 2 è verificato periodicamente dalle competenti autorità degli stati membri. DOCUMENTI INTERPRETATIVI I requisiti essenziali non possono essere direttamente applicati, in quanto nella CPD sono solo indicati in termini obiettivi e sono riferiti alle opere; ad essi viene data maggiore concretezza nei "documenti interpretativi", che danno luogo al necessario collegamento tra i requisiti essenziali delle opere e le specificazioni tecniche europee previste. Grazie ai documenti interpretativi, che svolgono la "funzione ponte", è possibile esprimere i requisiti essenziali in termini di prestazioni di prodotto, che però non sono obbligatoriamente uguali per tutti gli stati membri. La CPD prevede la possibilità che ogni stato possa regolare le classi di prestazione dei prodotti in base alle proprie esigenze nazionali.specificazione tecnica ETAG. Una volta che il mandato è stato assegnato, il CEN o l'EOTA iniziano il processo di elaborazione della specificazione tecnica. Le norme armonizzate sono standard tecnici che definiscono i requisiti di prestazione e le metodologie di prova per i prodotti da costruzione. Queste norme sono elaborate da organizzazioni europee di standardizzazione come il CEN e il CENELEC. Una volta che una norma armonizzata è stata adottata, i produttori possono utilizzarla per dimostrare la conformità del loro prodotto alle specifiche tecniche europee e apporre la marcatura CE. Le guide per il benestare tecnico europea (ETAG) sono documenti tecnici che forniscono linee guida per la valutazione tecnica dei prodotti da costruzione. Queste guide sono elaborate dall'EOTA (Organizzazione europea per l'approvazione tecnica) e forniscono un metodo alternativo per dimostrare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche europee. Una volta che un prodotto ha ottenuto la marcatura CE, può essere commercializzato e venduto liberamente nell'UE. La marcatura CE non è un marchio di qualità o di provenienza, ma indica che il prodotto soddisfa i requisiti minimi di prestazione stabiliti dalle specifiche tecniche europee. È importante notare che la marcatura CE è obbligatoria per molti prodotti da costruzione, ma non per tutti. Alcuni prodotti possono essere esclusi dall'obbligo di marcatura CE in base alle disposizioni nazionali o alle specifiche tecniche europee. Guida per il benestare tecnico europeo

Guida per il benestare tecnico europeo

È costituito da:

  • Introduzione: vengono messi in luce i punti di collegamento tra il lavoro e la CPD;
  • Esecuzione del mandato: vengono specificate le condizioni della programmazione e l'esecuzione del lavoro di standardizzazione;
  • Contenuto del lavoro di standardizzazione: dove vengono dati gli obiettivi e i contenuti che necessariamente devono rientrare nella norma armonizzata o nella guida ETAG.

Seguono 4 allegati:

  1. Elenca i prodotti e i materiali costituenti;
  2. Elenca le caratteristiche di prodotto da considerare per ogni prodotto per il soddisfacimento dei requisiti essenziali;
  3. Riporta i dettagli del sistema di attestazione di conformità applicabile ad ogni prodotto, tenuto conto della decisione della Commissione Europea, pubblicata sul GUCE;
  4. Elenca le sostanze pericolose che possono essere presenti nei prodotti e per le quali sono note restrizioni o proibizioni all'uso nell'ambito europeo.

nazionale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 4.2 della CPD, gli stati membri devono presumere che tutti i prodotti da costruzione sono idonei all'impiego previsto se appongono la marcatura CE.

La precondizione per l'apposizione della marcatura su un prodotto è che il produttore abbia dichiarato la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche europee tramite la dichiarazione di conformità.

"Organismi notificati" (approved body/notified body): sono gli organismi riconosciuti dagli Stati membri per i compiti previsti riguardo l'attestazione di conformità e notificati alla Commissione Europea.

La CPD prevede 3 diversi tipi di organismi:

  • organismo di certificazione;
  • organismo d’ispezione;
  • laboratorio di prova.

Non vanno confusi con gli "approval body", che sono invece impegnati nel campo del rilascio degli ETA.

Lo schema chiave per l'emanazione della norma armonizzata

è:Parlamento Europeo; • Direttiva europea 89/106/CEE CPD art. 4; • Commissione Europea; • Decisione della CE: proceduta per l'attestazione di conformità pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della • Comunità Europea; Mandato CEN/CENELEC: mandato per la realizzazione di norme armonizzate; • CEN/CENELEC; • EN: norme armonizzate; • UNI; • Norma UNI-EN. •Lo schema chiave per l'emanazione dell'ETAG: Parlamento Europeo; • Direttiva europea 89/106/CEE CPD art. 4; • Commissione Europea; • Decisione della CE: proceduta per l'attestazione di conformità pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della • Comunità Europea; Mandato EOTA: mandato per la realizzazione di un ETAG; • EOTA; • ETAG: guida per il benestare tecnico europeo. •Procedura per la marcatura: 1) Marcatura con norma armonizzata; 2) Marcatura con ETAG; 3) Richiesta di ETA senza ETAG. Alcune considerazioni sulla marcatura CE: - nonè né una marchio di origine, né di qualità;- indica che il prodotto è stato fabbricato secondo una specificazione tecnica europea;- l'apposizione sul prodotto crea la condizione necessaria perché possa essere immesso nel mercato comunitario.Informazioni che accompagnano la marcatura CE:- nome o marchio identificativo del produttore;- ultime 2 cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE;- numero del certificato CE di conformità (solo nei sistemi 1+,1,2+);- indicazione d'identificazione delle caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.REGOLAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/11I principali obiettivi del CPR sono:- chiarire gli elementi fondamentali, come l'approccio generale (prestazionale piuttosto che prescrittivo), il significato e l'uso (obbligatorio o no) della marcatura CE;- semplificare la procedura per ottenere la marcatura CE riducendo l'onere amministrativo delle

imprese(Better Regulation), soprattutto delle micro-imprese mediante l'uso di procedure semplificate (Small BusinessAct);- accrescere la credibilità del sistema, grazie a criteri più chiari per designare e notificare gli organismi coinvoltinella valutazione e verifica dei prodotti da costruzione e ad un miglior coordinamento della sorveglianza sulmercato interno;- incrementare l'armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzioneutilizzando un linguaggio tecnico comune (per fabbricanti ed autorità pubbliche) in coerenza col rinnovatoquadro legislativo comunitario e altri obiettivi e politiche dell'UE.1 luglio 2013 la vecchia Direttiva Prodotti 89/106 "Prodotti da costruzione" lascia il posto al nuovo Regolamento305/2011, tranne alcuni articoli e allegati, in quanto cogenti dal 20° giorno successivo alla pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale dell'UE:- 1,2;- 29-35;- 39-55;

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
68 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/11 Produzione edilizia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucrezia1423 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Produzione edilizia e laboratorio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Papparella Rossana.