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Sistemi dell'Attestato di Conformità
Il certificato di conformità del prodotto da parte di un organismo di certificazione è riconosciuto in base a:
- Controllo di produzione nella fabbrica (compito del fabbricante)
- Prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico piano di prova (fabbricante)
- Prove iniziali del prodotto (organismo riconosciuto)
- Ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione (organismo riconosciuto)
- Sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica (organismo riconosciuto)
- Eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o sul cantiere (organismo riconosciuto)
Gli organismi interessati dall'attestato di conformità sono 3:
- Organismo di certificazione: organismo imparziale governativo o no, che possiede la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di
conformità secondo le regole di procedura e gestione fissate;
2) Organismo d'ispezione: organismo imparziale avente a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti: valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica o altrove, secondo criteri specifici;
3) Laboratorio di prove: laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.
Il logo della marcatura CE di conformità deve rispettare i seguenti requisiti (indicazioni complementari):
- in caso di riduzione o ingrandimento della marcatura, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato;
- i diversi elementi della marcatura devono avere la stessa dimensione verticale,
Guida per il benestare tecnico europeo
È costituito da:
- Introduzione: vengono messi in luce i punti di collegamento tra il lavoro e la CPD;
- Esecuzione del mandato: vengono specificate le condizioni della programmazione e l'esecuzione del lavoro di standardizzazione;
- Contenuto del lavoro di standardizzazione: dove vengono dati gli obiettivi e i contenuti che necessariamente devono rientrare nella norma armonizzata o nella guida ETAG.
Seguono 4 allegati:
- Elenca i prodotti e i materiali costituenti;
- Elenca le caratteristiche di prodotto da considerare per ogni prodotto per il soddisfacimento dei requisiti essenziali;
- Riporta i dettagli del sistema di attestazione di conformità applicabile ad ogni prodotto, tenuto conto della decisione della Commissione Europea, pubblicata sul GUCE;
- Elenca le sostanze pericolose che possono essere presenti nei prodotti e per le quali sono note restrizioni o proibizioni all'uso nell'ambito europeo.
nazionale.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 4.2 della CPD, gli stati membri devono presumere che tutti i prodotti da costruzione sono idonei all'impiego previsto se appongono la marcatura CE.
La precondizione per l'apposizione della marcatura su un prodotto è che il produttore abbia dichiarato la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche europee tramite la dichiarazione di conformità.
"Organismi notificati" (approved body/notified body): sono gli organismi riconosciuti dagli Stati membri per i compiti previsti riguardo l'attestazione di conformità e notificati alla Commissione Europea.
La CPD prevede 3 diversi tipi di organismi:
- organismo di certificazione;
- organismo d’ispezione;
- laboratorio di prova.
Non vanno confusi con gli "approval body", che sono invece impegnati nel campo del rilascio degli ETA.
Lo schema chiave per l'emanazione della norma armonizzata
è:Parlamento Europeo; • Direttiva europea 89/106/CEE CPD art. 4; • Commissione Europea; • Decisione della CE: proceduta per l'attestazione di conformità pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della • Comunità Europea; Mandato CEN/CENELEC: mandato per la realizzazione di norme armonizzate; • CEN/CENELEC; • EN: norme armonizzate; • UNI; • Norma UNI-EN. •Lo schema chiave per l'emanazione dell'ETAG: Parlamento Europeo; • Direttiva europea 89/106/CEE CPD art. 4; • Commissione Europea; • Decisione della CE: proceduta per l'attestazione di conformità pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della • Comunità Europea; Mandato EOTA: mandato per la realizzazione di un ETAG; • EOTA; • ETAG: guida per il benestare tecnico europeo. •Procedura per la marcatura: 1) Marcatura con norma armonizzata; 2) Marcatura con ETAG; 3) Richiesta di ETA senza ETAG. Alcune considerazioni sulla marcatura CE: - nonè né una marchio di origine, né di qualità;- indica che il prodotto è stato fabbricato secondo una specificazione tecnica europea;- l'apposizione sul prodotto crea la condizione necessaria perché possa essere immesso nel mercato comunitario.Informazioni che accompagnano la marcatura CE:- nome o marchio identificativo del produttore;- ultime 2 cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE;- numero del certificato CE di conformità (solo nei sistemi 1+,1,2+);- indicazione d'identificazione delle caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.REGOLAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/11I principali obiettivi del CPR sono:- chiarire gli elementi fondamentali, come l'approccio generale (prestazionale piuttosto che prescrittivo), il significato e l'uso (obbligatorio o no) della marcatura CE;- semplificare la procedura per ottenere la marcatura CE riducendo l'onere amministrativo delleimprese(Better Regulation), soprattutto delle micro-imprese mediante l'uso di procedure semplificate (Small BusinessAct);- accrescere la credibilità del sistema, grazie a criteri più chiari per designare e notificare gli organismi coinvoltinella valutazione e verifica dei prodotti da costruzione e ad un miglior coordinamento della sorveglianza sulmercato interno;- incrementare l'armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzioneutilizzando un linguaggio tecnico comune (per fabbricanti ed autorità pubbliche) in coerenza col rinnovatoquadro legislativo comunitario e altri obiettivi e politiche dell'UE.1 luglio 2013 la vecchia Direttiva Prodotti 89/106 "Prodotti da costruzione" lascia il posto al nuovo Regolamento305/2011, tranne alcuni articoli e allegati, in quanto cogenti dal 20° giorno successivo alla pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale dell'UE:- 1,2;- 29-35;- 39-55;