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LA PERIZIA PSICOLOGICA IN AMBITO PENALE

Possiamo avere a che fare con un minore o perché è la vittima di un reato o perché è autore di un reato. Il penale che riguarda il minore autore di reato si svolge all'interno del tribunale per minorenni, il penale che vede il minore vittima di reato si svolge nella procura ordinaria e poi nel tribunale ordinario perché lui è vittima ma l'autore è maggiorenne, se entrambi (autore e vittima) sono minorenni allora si svolge tutto nel tribunale per i minorenni. La CTU con i minorenni autori di reato è rarissima (ad es. tema della pericolosità sociale).

Come può essere e quando può essere nominato lo psicologo in ambito penale? All'inizio dalla polizia giudiziaria, per legge chiunque venga a conoscenza di un reato che sia determinato su un minore è tenuto alla denuncia a maggior ragione se in veste di pubblico ufficiale (lo saremo anche noi). La segnalazione

può venire fatta anche contro ignoti (quando non si sa esattamente chi, ad es. "in casa mia"). Questa segnalazione apre subito un'indagine che in prima istanza viene fatta fare dal PM alla polizia giudiziaria che viene incaricata di incominciare a raccogliere delle informazioni (SIT: sommarie informazioni). La polizia/carabinieri sentono tutti quelli che potrebbero essere informati sui fatti, ha diritto di sentire tutti quelli che suppone che siano informati. In questa fase delicatissima perché più persone senti più c'è la possibilità che l'indagato venga a conoscenza del fatto di essere indagato. L'indagato per 3 mesi non ha l'obbligo di essere informato. Tendenzialmente la polizia va a sentire i bambini in maniera tale per es. da trovarli in un contesto più neutrale (es. scuola). In queste prime raccolte di informazioni da parecchi anni si convoca l'ausiliario che ha il compito di assistere le

forze dell'ordine nella raccolta di queste informazioni. Ha il compito di accompagnare le forze dell'ordine nell'interrogare il bambino, fornisce al poliziotto/carabiniere un vocabolario giusto. Oggi sempre meno l'ausiliario viene utilizzato laddove c'è un gruppo di persone competenti oppure è spesso richiesto dalla polizia che anche noi siamo inseriti e la polizia chiede ampia disponibilità (h24 e 7/7). Questa è una fase interessante e che sempre più si ha la tendenza a videoregistrare.

Estremamente comune è che venga fatta richiesta di consulenza tecnica da parte del PM, ossia esiste già una raccolta di informazioni, è già stato magari nominato un ausiliario, e il PM vuole far fare una consulenza. Se il PM giudica che sussista un'ipotesi di reato e ha sufficienti elementi per dire che questo reato è stato compiuto passa tutto il fascicolo al GIP. Il PM non ha in mano elementi di difesa.

per valutare l'attendibilità del bambino/a.

Permettergli di decidere se il soggetto è in grado di narrare i fatti non se è attendibile. Lo psicologo deve semplicemente rispondere ad un quesito sulla capacità che il soggetto ha di narrare un fatto in maniera adeguata, non deve dire se quello che dice è veritiero e cioè attendibile. Talvolta le persone hanno la capacità di narrare i fatti ma hanno il desiderio di narrarle false per loro interesse e quindi non sono attendibili. Questo (il mentire) può emergere dalle testimonianze. Noi nel concetto di attendibilità è come se volessimo sancire il fatto che una persona ha un valore nella sua testimonianza ma non perché è capace ma perché vuole testimoniare in maniera corretta, il nostro non deve essere un giudizio sul desiderio o meno della persona di essere capace di voler dire la verità, noi dobbiamo dire se è capace di dire la verità, sta al giudice valutare se mente raccogliendo

tribunale ha il compito di valutare l'attendibilità del minore a rendere testimonianza. Questo significa che il perito deve valutare se il minore è in grado di fornire una testimonianza veritiera e affidabile. Durante l'audizione protetta, il perito può affiancare la polizia o il giudice nella raccolta delle dichiarazioni. Il suo ruolo è quello di porre domande che il minore comprenda e di evitare che le stesse domande vengano ripetute più volte, come si farebbe con un adulto. In questo modo, il perito svolge un ruolo protettivo nei confronti del minore, garantendo che le domande siano comprensibili e che il bambino abbia la possibilità di rispondere in modo adeguato. È importante sottolineare che la parola "attendibilità" si riferisce esclusivamente alla capacità del minore di rendere testimonianza. La confabulazione, che consiste nel costruire una storia irreale basata su un pensiero, è comune nei bambini e talvolta anche negli adulti. Le persone che sono inclini alla confabulazione non sono considerate affidabili come testimoni, poiché c'è il rischio che la realtà venga distorta nel corso del tempo. In conclusione, il perito nominato dal tribunale svolge un ruolo fondamentale nel valutare l'attendibilità del minore a rendere testimonianza. La sua presenza durante l'audizione protetta e la sua capacità di porre domande adeguate sono cruciali per garantire che la testimonianza del minore sia affidabile e veritiera.

Il giudice valuta l'idoneità e quindi l'attitudine del minore testimone a rendere testimonianza. NB. È compito solo del giudice potersi pronunciare in merito all'attendibilità della testimonianza. Il perito valuta il funzionamento psichico del minore ma non se è attendibile.

17/11/2021 LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ A RENDERE TESTIMONIANZA

Vi è una grossa differenza tra una consulenza che avviene in ambito civile e una consulenza che avviene in ambito penale quando un minore è vittima di reato. Dobbiamo quindi considerare che il minore diventa testimone. Se abbiamo un soggetto gravemente traumatizzato rischia di essere un soggetto non in grado di narrare i fatti.

Il Giudice chiede se il soggetto è capace di narrare dai fatti, ossia se ha la maturità di sapere che sta raccontando cose gravi, ha la competenza di rispondere alle domande poste, è in grado di comprendere la differenza fra fantasia e realtà.

Mai un giudice dovrà chiedere di accertare i fatti. Soprattutto nei momenti di allerta la nostra percezione è alterata. Non dobbiamo mai rispondere sull'accertamento o ricostruzione dei fatti, non va chiesto di raccontare cos'è successo, non è una testimonianza. Se durante la consulenza un bambino narra dei fatti noi li ascoltiamo, li raccogliamo ma non entriamo in una fase di confutazione o dibattito o ricerca di chiarificazione di informazioni che magari lui ci darà in maniera quasi impulsiva e che avrebbero bisogno di essere meglio approfonditi ma in un contesto altro che ha una cornice che si chiama audizione protetta. Cercheremo in questa consulenza di capire per poter dire al giudice se il bambino ha tutti gli elementi per testimoniare in modo che il giudice possa dire che da quello che il bambino ha raccontato e da quello che tu mi dici questo bambino è attendibile oppure no. Dobbiamo svolgere una valutazione per vedere quali sono le

caratteristiche di questo bambino, il funzionamento psichico, se sussistono delle patologie che non gli rendono compatibile una narrazione fluida, quindi la nostra valutazione sarà non volta a capire come sta, com'è in relazione alle persone, che vissuti ha rispetto al ricordo traumatico, ma tutto rispetto alla sua capacità di rendere testimonianza. Il quesito suona così "dica il consulente..." (non siamo un CTU ma un CT perché siamo chiamati dal PM che rappresenta già l'accusa e quindi una parte, siamo un CTP della pubblica accusa). Il PM ha raccolto informazioni ed elementi tramite le indagini svolte dalla polizia o dai carabinieri e a questo punto ci chiama per fare una consulenza per capire se il minore è in grado di percepire, rievocare e narrare i fatti correttamente e in maniera sufficientemente chiara, in più bisogna capire se come questo bambino funziona gli permette di dire la verità edi.

Ricordare i fatti accaduti oppure se per immaturità o altri n fattori non è in grado, se ci sono patologie psichiche o psichiatriche che possono rendere questa capacità di percepire, rievocare e narrare i fatti in maniera non corretta (es. bambino cieco, sordo, etc.). Ci sono delle indagini che il PM deve comunicare all'imputato perché sono delle indagini non ripetibili (es. operaio muore a seguito di eventi di cui qualcuno viene imputato di essere responsabile. L'autopsia è considerata una di quelle indagini non ripetibili. Il PM ha l'obbligo di informare l'indagato e questo ha diritto ad avere un suo CTP). Nel caso invece in cui la consulenza sia considerata ripetibile io posso farla senza dire niente all'imputato, se servirà la rifaranno, sennò mi perdo l'opportunità di mantenere una segretezza d'indagine. La nostra consulenza non è perfettamente ripetibile, i PM dicono sì.

però è altrettanto vero che siccome è troppo alto il rischio di rendere subito noto a quello indagato che è indagato, io dico che non sarà perfettamente ripetibile ma una consulenza sulla capacità di narrare i fatti secondo me è ripetibile. Il problema non è la ripetibilità nel narrare i fatti, infatti la CTU non è sulla narrazione dei fatti la quale viene invece fatta alla polizia la quale raccoglie le informazioni. Il PM fa una consulenza e dice che è in grado di rendere testimonianza e il GIP dice di procedere, a questo punto viene informata la persona indagata. Il GIP vuole sentire il bambino in spazio protetto con l'ausiliario (è la seconda volta che viene sentito il bambino). A questo punto un avvocato della difesa può dire che la testimonianza l'ha sentita anche lui ma quando hai deciso che era in grado di testimoniare io non c'ero e secondo me non è in grado quindi voglio.rifare la consulenza. Molti PM sono d'accordo con il procedere. È vero che la consulenza è ripetibile perché per alcuni aspetti lo è così come è vero che la consulenza non è
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Publisher
A.A. 2021-2022
47 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cristinacf di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Perizia psicologica in età evolutiva e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Ragaini Cecilia.