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LEZIONE 12/04

Era interessante andare a ricostruire le origini della clausola rebus sic stantibus perchè

si ritrovano tutte quelle che erano le caratteristiche del diritto privato nel regime di

diritto comune, la cui caratteristica fondamentale era la extra-statualità: diritto che

nasceva e veniva creato dall'interpretatio doctorum (dottrina) e successivamente dalla

giurisprudenza.

L'extra-statualità comportava delle caratteristiche:

dogma della voltontà

aequitas

aequalitas partium

Ed è proprio intorno a questi profilo che la clausola va ad originarsi e perfezionarsi,

cioè trovare quella che sarà poi la disciplina definitiva.

Ieri abbiamo visto il profilo della voluntas e dell'aequitas, dicendo che le parti quando

vanno a stipulare una convenzione questa è una convenzione di per sé equa, cioè che

non crea troppo squilibrio tra le parti.

Se questo squilibrio viene a sussistere per fatti che si originano in un secondo

momento il rapporto può essere riportato ad equità e scatta la regola rebus sic

stantibus.

Quindi questa regola sta a significare che la lex contractus stabiulita dalle parti al

momento della conclusione del contratto, si mantiene ed è valida rebus sic stantibus →

“stando così le cose”, cioè se non ci sono cambiamenti che fanno presumere che le

parti di fronte a questa nuova realtà diversa avrebbero pattuito in un altro modo.

Fine riassunto.

OFFICIUM IUDICIS (ruolo del giudice)

Siamo nell'ambito della prassi giurisprudenziale, nella quale in tema di contratti la

ricerca della volontà reale delle parti è un dato costante. Quindi il giudice (dei sistemi

di diritto comune9 quando si trova di fronte una questione in materia contrattuale

sempre deve andare a ricostruire cose le parti volevano al momento della stipulazione

del contratto, perchè nel regime di diritto comune vige l'assoluta libertà di auto-

regolamentare il rapporto, quindi le parti erano assolutamente libere con un unico

limite: non poteva e non doveva sconfinare nell'ingiustizia.

Noi questo si è visto quando abbiamo parlato del divieto delle usure, che come

osservò Paolo Grossi era un divieto che più che alla sterilità del denaro riguardava la

giustizia del contratto: ogni volta che la pattuizione (quindi l'accordo tra le parti)

prevedeva l'approfitto di una parte nei confronti dell'altra, e quindi ogni volta che si

aveva uno squilibrio tra vantaggio e assunzione, la lesione sconfinava nell'usura e

quindi era legittimo chiedere l'intervento del giudice per riportare il rapporto in termini

di giustizia (e quindi riequilibrarlo).

Questo è per capire come questa assoluta libertà trovava questo unico limite: doveva

essere un rapporto equo, giusto.

A tal proposito è interessante una decisione del senato piemontese (facevano parte

dei grandi tribunali), N° 226 = caso di una locazione ad longum tempus nella quale le

parti avevano pattuito di adempiere la prestazione dedotta in contratto con la moneta

corrente al tempo della soluzione, cioè al tempo del parlamento; nel passare del

tempo si viene ad avere una variazione monetaria, la quale fa si che l'adempimento

diventi eccessivamente gravoso per il debitore, e quindi si viene ad avere

un'ingiustificato vantaggio per il creditore (quindi cambio variazione monetaria =

squilibrio tra le parti). Il caso viene sottoposto ai giudici del senato piemontese, i quali

concludono per la riduzione del canone, e addirittura negano rilevanza alla

prescrizione (= estinzione di un diritto nel caso in cui il titolare non lo eserciti nel

termine determinato dalla legge).

Ormai era passato tempo idoneo a far scattare la prescrizione e comunque le modalità

di pagamento erano avvenute secondo quanto pattuito (pagamento con la moneta

corrente), però i giudici ritennero che se si fosse riconosciuta la prescrizione

l'intenditore non avrebbe potuto chiedere l'intervento del giudice. Però in questo caso

secondo i giudici se andavano ad applicare diritto in senso stretto si sarebbe

trasformata in una profonda ingiustizia, e quindi decisero di riportare ad equità il

contratto.

Riconoscendo la facoltà ai giudici di ridurre ad equità il contratto, si riconosce anche

agli stessi la facoltà di andar contro la convenzione delle parti nel caso in cui nel

tempo il contratto diventi ingiusto.

Però il ragionamento è questo: all'origine il contratto è giusto, ma con la variazione

monetaria le prestazioni sono diventate sproporzionate e quindi si ritiene sia legittimo

intervenire per riportare il tutto in termini di giustizia.

D'altra parte noi possiamo leggere la variazione mo

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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