CONTRATTO DI APPALTO
Una parte si impegna a realizzare un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo. Solitamente
è istantaneo, ma può anche essere reso come periodico o continuativo.
È il contratto tipico della figura dell’imprenditore perché, oltre a realizzare opere e servizi (aspetto
che potrebbe essere reso anche dal lavoratore autonomo), viene realizzato con assunzione del
rischio (anche questo punto comune al lavoro autonomo) e organizzazione di mezzi.
L’elemento dell’organizzazione è fondamentale sia per distinguere l’imprenditore dal lavoratore
autonomo, sia per la somministrazione fraudolenta.
L’appalto interessa per il fatto che non deve essere illecito. Se non è lecito integra una
somministrazione illecita.
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Appunti di lezione di Diritto del Lavoro. Anno Accademico
2023/2024
Livia Legumi
Nella fisiologia del contratto c’è un appaltatore che organizza i mezzi, ha la titolarità dei contratti
dei lavoratori, esercita i poteri. Per l’ordinamento, fin qui, non c’è nessun problema. Nel tempo la
giurisprudenza ha anche accettato che all’imprenditore potesse inerire anche solo
l’organizzazione, senza effettivo capitale, ma solo organizzazione del lavoro smaterializzata.
Se non è genuino c’è lo stesso rischio della somministrazione. Il rischio è che l’appaltatore,
formalmente sia il datore titolare dei contratti, ma nella realtà non esercita alcun potere. Questo
potere, spesso, è esercitato proprio dal committente, che beneficia delle condizioni di lavoro
senza avere responsabilità.
Le commissioni di certificazione dei contratti vanno a garantire che non ci sia nessun rapporto di
ingerenza fra appaltatore e committente. Che i poteri siano esercitati solo e solamente
dall’appaltatore. Altrimenti avremmo il doppione del committente.
Lo stesso principio del divieto della divergenza fra titolarità ed effettivo potere vale per la fattispecie
del distacco. La regola di fondo è che l’ordinamento non vede con favore la scissione fra chi ha la
titolarità formale e chi esercita i poteri.
Rapporti flessibili: lavoro a tempo parziale e lavoro a chiamata o intermittente
Questi rapporti non sono rapporti speciali. “Speciale” è il lavoro per il pubblico impiego, o la
somministrazione. Può esserlo anche l’apprendistato (dove ci sono obblighi di tipo formativo).
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Oggetto: quantità, tempo: Nel lavoro a tempo parziale la causa è la stessa, al limite si potrebbe
dire che è diverso l’oggetto: è limitato. È limitato nella durata (nella quantità del lavoro).
Il tempo è di regola pieno (art 1 del d.lgs. 81/2015). Oggi, tuttavia, non si trova più la definizione di
“tempo pieno”, ma è stata sostituita da lavoro “normale”. Se i contratti collettivi non ci dicono la
durata normale ce lo dice la legge, che la pone a 40h.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è un contratto in cui la durata del rapporto è inferiore alla
durata normale. Che io sia un lavoratore impiegato per 39 ore o 1 ora, sono sempre un lavoratore
a tempo parziale.
Attenzione: alcuni contratti hanno una durata normale, ma inferiore alle 40h si deve
andare a vedere dove pone la durata de lavoro normale il contratto collettivo.
Come e quando nasce? Il contratto di lavoro a tempo parziale nasce nel 1984. L’obiettivo del
legislatore era favorire l’occupazione femminile. Prendendo atto di una divisione dei ruoli che oggi
non c’è più, il legislatore, riteneva che fosse più semplice per le donne lavorare per mezza
giornata. Oggi questa prerogativa è riconosciuta a tutti, prescindere dal genere.
Requisiti Requisito della FORMA SCRITTA
Il requisito della forma scritta non si richiede allo stesso modo del contratto a termine, cioè per la
validità (a pena di nullità della clausola), ma con una forma che ammette la prova contraria: se
manca la forma scritta il datore non è spacciato, può fornire la prova contraria della prestazione
che si è svolta in maniera parziale, con l’inversione dell’onere della prova.
Obblighi Gli obblighi si attenuano con il lavoro parziale. Si attenua, ad esempio, l’obbligo di
fedeltà. Questo perché, se il lavoratore è costretto a accettare un lavoro a tempo parziale,
ricevendo così solo parte del bene della vita, allora è autorizzato a poter cercare altre occupazioni,
anche nello stesso settore (fermi restando i divieti di concorrenza e il divieto di rivelare informazioni
riservate).
Punti da considerare:
1. Oggi, il lavoro a tempo parziale, spesso, non è frutto di una scelta, ma delle possibilità che
offre il mercato. Tanti lavoratori accettano un lavoro a tempo parziale perché non viene
offerto il lavoro a tempo normale.
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Livia Legumi
2. Lavoro grigio: Può accadere il fenomeno del lavoro grigio: lavoro svolto a tempo pieno,
ma dichiarato a tempo parziale. Ha dei vantaggi per il datore (che potrebbe guadagnare di
più al netto), e soprattutto per il lavoratore, poiché risparmia sugli obblighi contributivi.
3. LAVORO SUPPLEMENTARE: Si tratta di un altro fenomeno. C’è un’assunzione formale
come lavoro a tempo parziale, ma, durante il corso della prestazione, il datore chiede di
svolgere più ore. Il lavoratore è obbligato a corrispondere la richiesta del datore?
Art 6 d.lgs. 81/2015 lavoro supplementare
La richiesta deve essere corrisposta dal lavoratore come di regola il lavoratore deve
corrispondere a richieste di straordinari nel lavoro normale, in forza degli obblighi di collaborazione
generali.
Ma, nel lavoro a tempo parziale, se viene chiesto i lavoro supplementare, lo stesso art 6 pone dei
limiti:
Limiti dell’art 6
Altre garanzie aggiunte per il lavoro supplementare:
-
Indennità Vale la regola dei contratti collettivi o il legislatore ci dice che deve essere del
15% in più rispetto alla retribuzione.
- Richiesta con preavviso
-
Clausole elastiche/flessibili permettono (a contratto di lavoro avviato) di aumentare
stabilmente la quantità di lavoro a tempo parziale. Intervengono nella fascia tra l’orario
parziale convenuto inizialmente e l’orario del contratto a tempo indeterminato.
Permettono di aumentare l’orario o di far svolgere la prestazione in una collocazione
diversa.
Sono lecite le clausole? Sì ma
Devono essere previste in un contratto collettivo
o Altrimenti, se manca il contratto collettivo, devono essere stabilite in Sedi protette
o La variazione deve comunque portare ad un indennità economica
o La modalità prevista dalle clausole deve essere attivata con preavviso.
o
LAVORO A CHIAMATA
Il lavoro a chiamata ha un meccanismo ancora più particolare. La prestazione di lavoro
subordinata viene resa solamente se e quando il datore chiama il lavoratore a lavorare. È una
differenza fondamentale.
Nel lavoro a chiamata si ha diritto ai trattamenti solo e se c’è la chiamata; quindi, il trattamento è
ridotto all’effettiva prestazione di lavoro svolta. Finita la chiamata o il periodo di chiamata, di regola,
il lavoratore non ha diritto a controprestazione. Non ha nemmeno diritto al licenziamento, al datore
basta non chiamare modo di estinzione di questo tipo di rapporti.
Solitamente non vige, per il lavoratore, un obbligo di risposta alla chiamata.
La variante di questi contratti (poco utilizzata) è la variante in cui il lavoratore si obbliga, tra una
chiamata e l’altra, a rispondere alla chiamata. Assume un obbligo di disponibilità (ricorda la
reperibilità nel lavoro a tempo pieno) e riceve un’indennità, proprio in forza di questo obbligo. In
questi casi si può pensare ad un’estinzione con licenziamento.
LIMITI DI APPLICABILITÀ
L’ambito di applicazione del contratto a chiamata è limitato, sul piano oggettivo e soggettivo.
Limite soggettivo È consentito senza limiti a lavoratori con meno di 25 anni e più di 5. La ratio
risiede nel fatto che esiste una scarsa disoccupazione giovanile e la difficoltà di entrare nel mondo
del lavoro per i soggetti con più di 50 anni.
Limite oggettivo Per tutti gli altri soggetti servono esigenze oggettive, individuate dai contratti
collettivi.
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A volte i contratti collettivi non indicano le esigenze oggettive. In questi casi il datore può assumere
i lavoratori con meno di 25 e più di 50 (rispettando il limite soggettivo) senza limiti oggettivi, cioè
senza esigenze oggettive? La prassi lo permette per alcune tipologie di attività intermittenza
periodica?
Il lavoro a chiamata confligge con l’intermittenza periodica, perché quest’ultima, per definizione, si
svolge in alcuni periodi stabiliti. Il lavoro a chiamata si applica quando il datore ha bisogno, non ci
sono periodi stabiliti.
Altro limite oltre l’età: Limite di indirizzo (es. settore dei pubblici servizi, turismo). Dove ci sono
esigenze intermittenti è un contratto utile.
2° SEMESTRE
4/03/24
RAPPORTI SPECIALI E PARTICOLARI--> nozioni che possono sembrare coincidenti, ma non lo
sono
RAPPORTI SPECIALI--> quei rapporti, normalmente di lavoro subordinato, caratterizzati dalla
specialità della causa (causa del contratto di lavoro: in un contrattato sinallagmatico, di scambio di
prestazioni, la causa è la sintesi di questo scambio, nei contratti di lavoro la causa è lo scambio di
prestazione per ottenere un compenso, se parliamo di contratto di lavoro subordinato è
ulteriormente presidiata questa causa--> retribuzione in cambio di un’attività presidiata)
Es: APPRENDISTATO--> contratto in cui dal lato della prestazione imprenditoriale non c’è solo
l’esecuzione della prestazione ma anche la FORMAZIONE (ormai presente in tutti i contratti di
lavoro sub, almeno intessa come aggiornamento) --> ciò comporta una diminuzione dello
stipendio.
Es: SOMMINSTRAZIONE--> specialità: rapporto triangolare, e proprio in virtù di questo è un
rapporto speciale--> spaccatura del rapporto di subordinazione, fra la titolarità contrattuale e chi
esercita il potere direttivo. (appalto non è speciale)
Es: LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (anche quando è
privatizzato) --> quando non è privatizzato significa che funziona tutto per atti a
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