D. Commerciale 16.11.2022
Finiremo lezioni la prossima settimana. Si faranno due lezioni di recupero, mercoledì e
venerdì.
Ci resta da terminare, alcuni profili residuali delle procedure concorsuali. In particolare,
ci siamo interrotti nell’analisi della Ristrutturazione dei Debiti, che avevamo solo
anticipato nella loro descrizione principale, perché sono talmente diverse e
fondamentalmente diverse dal Concordato Preventivo.
L’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti è uno strumento di gestione della crisi
dell’insolvenza che in un certo senso, più si avvicina al Concordato Preventivo, ma con
le differenze sostanziali e significative che già la scorsa settimana avevamo messo in
rilievo.
In particolare, non siamo in presenza di una procedura di massa, nè di una procedura
giudiziale in senso stretto, anche se una componente giudiziale non manca, non si può
parlare di una procedura che abbia una essenza giudiziale come nel Concordato
Preventivo.
Non è una procedura di massa, perché a differenza del Concordato Preventivo,
tendenzialmente l’Accordo non vincola… non produce effetti nei confronti dei creditori
non aderenti. Quindi non ha quella dirompente efficacia che viceversa caratterizza il
Concordato Preventivo nei confronti di qualsivoglia creditore, anche quel soggetto che
non abbia partecipato, non abbia votato a favore, ma abbia partecipato in senso
consenziente all’approvazione del Piano Concordatario.
L’altra differenza riguarda, appunto l’essenza, la natura della disciplina. La
conosce una fase giudiziale, soltanto con l’omologazione
Ristrutturazione , nella parte
finale del procedimento costitutivo dell’Accordo di Ristrutturazione, ma non anche
nella parte gestazionale, nella parte di formazione dell’Accordo stesso, che è rimesso
esclusivamente alle trattative che vengono condotte tra debitore e creditore. Non c’è
una ammissione alla procedura con Commissario come nel Concordato preventivo, che
interviene per agevolare il piano tra debitore e creditori, per, di fatto anche sostenere,
illustrare, o anche solo rilevare le criticità della proposta o del piano, o delle proposte
concorrenti eventualmente presentate. fase negoziale è completamente rimessa alla
Ma nell’Accordo di Ristrutturazione la
trattativa spontanea e autonoma delle parti interessate, del debitore e creditori .
Quindi il Tribunale si inserisce nel procedimento soltanto nella fase di omologazione.
Perché comunque l’Accordo deve essere omologato.
interessa l’imprenditore commerciale
L’Accordo di Ristrutturazione così come anche
delineato sotto il profilo soggettivo della Liquidazione Giudiziale, per il Concordato
l’imprenditore commerciale medio –
Preventivo; ma non l’imprenditore minore, quindi
grande, lo stesso che può essere interessato dalle procedure principali, Liquidazione
Giudiziale e Concordato Preventivo. può
A differenza del Concordato Preventivo, l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
interessare anche l’imprenditore agricolo.
C’è ormai, con il Codice della Crisi entrato in vigore, da fare una distinzione
fondamentale: tra l’Accordo Ordinario, la formula che fino a poco tempo fa, in realtà
unica percorribile con questo strumento di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, e
due modelli, declinazioni speciali, che divergono rispetto all’impalcatura
dell’Accordo Ordinario.
In teoria, l’Accordo di Ristrutturazione è uno strumento negoziale che si basa su
Piano 60% dei crediti.
un che deve essere approvato da almeno il A differenza del
Concordato Preventivo dove non c’è una soglia, né con riguardo ai creditori privilegiati,
nel Accordo di Ristrutturazione modello Ordinario, c’è una soglia di rilevanza che viene
presa in considerazione e che è quella del 60% dei crediti. Deve essere un Accordo che
abbia un certo grado di appetibilità, si richiede infatti una soglia che è superiore ad
una maggioranza assoluta e questo dimostra che un procedimento come questo in cui
la componente negoziale particolarmente significativa, che è anche in un certo senso
protagonista rispetto a quella giudiziale, richiede, nel modello Ordinario, ci sia una
condivisione piuttosto larga da parte di una fetta del ceto creditorio, considerando
significativa una percentuale del 60%.
il piano può avere la più variegata natura
Dal punto di vista contenutistico , nel senso
che può contenere accordi di natura liquidatoria, come accordi che hanno una finalità
conservativa, sotto questo punto di vista c’è una certa analogia, rispetto al Concordato
Preventivo che può essere liquidatorio e può avere una finalità conservativa. Ciò che
conta è stabilire il contratto con i creditori, riuscire nella trattativa a portare all’esame
del Tribunale un Accordo che veda effettivamente il raggiungimento di una larga
condivisione. procedere con la richiesta di omologazione
A quel punto si potrà . E anche in quel caso
sarà possibile decidere di eventuali opposizioni da parte dei creditori non consenzienti
che potrebbero decidere di opporsi in ragione del fatto che, nonostante la procedura
non sia una procedura di massa, e non produca l’effetto di vincolare i non aderenti, è
anche vero che è possibile che nel piano che passa poi in omologa, sia prevista una
moratoria per i creditori estranei. I creditori estranei devono sicuramente essere
pagati individualmente, ma è possibile che il piano di Accordo di Ristrutturazione può
essere proposto ad omologazione, preveda uno slittamento dei tempi di pagamento.
preveda effettivamente una moratoria, che non può superare 120 giorni
Quindi ;
quindi, al più tardi vengono pagati dopo 120 giorni.
Non è uno slittamento eccesivo, ma è comunque una modifica dei termini originari.
120 giorni dall’omologa se i debiti, fossero già scaduti. 120 giorni dalla scadenza, se il
debito scadesse dopo l’omologa. Ma è comunque una modifica, è vero che non
producono effetti nei termini nel senso che l’Accordo non può falcidiare i creditori
estrani, non può prevedere un pagamento parziale, ma può prevedere un pagamento
dilazionato e individuato in un termine successivo a quello originariamente convenuto.
Per questo motivo può anche un creditore estraneo avere ragione di fondare una
doglianza sulla base di questa modifica sopravvenuta che nonostante non abbia
acconsentito a determinare, vedrebbe effettivamente prodotta.
anche in fase di esecuzione post-omologazione si debba vigilare, ed
Si ritiene che
effettivamente verificare, se l’Accordo sia adempiuto nel rispetto dei termini
effettivamente indicati, se quindi si verifichino delle inadempimenti che possano
giustificare una risoluzione o se sopraggiungano informazioni che mostrino che
l’Accordo è stato stipulato con… un vizio del consenso, perché il debitore non ha
espresso una esposizione veritiera, o ha dissimulato attivo e ha taciuto la presenza di
determinati asset sui cui il creditore avrebbe potuto rivalersi nell’atto; sarà possibile in
quel caso richiedere l’annullamento dell’accordo.
Come vi dicevo però il modello di Accordo Ordinario, non è l’unico oggi percorribile.
Cercando di agevolare di fatto il raggiungimento di soluzioni di composizione della
Crisi, che siano rimesse soprattutto al dialogo tra debitore e creditori, nella
convinzione che questo possa in un certo senso incentivare il superamento di
situazioni di difficoltà temporanea, il legislatore della crisi, ha introdotto due varianti,
due diverse declinazioni che consentono di raggiungere l’Accordo in maniera
semplificata o comunque di raggiungere effetti che l’Accordo secondo il modello
Ordinario, non riuscirebbe a determinare:
1. Accordi di Ristrutturazione dei Debiti Agevolati
2. Accordi di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa
Convenzioni di Moratoria
Nel primo caso si parla degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti Agevolati.
riduzione del quorum di
L’agevolazione sta nel fatto che si determina una significativa
debiti aderenti all’accordo richiesti per poter procedere alla richiesta di omologazione
del patto raggiunto con il ceto creditorio. Se nello strumento ordinario è richiesta una
larga condivisione, nel caso degli Accordi Agevolati si ammette una riduzione,
dimezzamento della soglia, l’accordo può essere raggiunto con il consenso di almeno il
30% dei crediti. debitore nel piano non preveda
Ma questo è ammesso soltanto nell’ipotesi in cui il
alcuna moratoria; quindi, i creditori esterni devono poter essere pagati non solo
integralmente, cosa che è richiesta comunque, ma in tempi prestabiliti, senza poter
usufruire di alcun differimento; e dovrebbe il debitore neanche essere ricorso a misure
protettive del patrimonio. Non deve aver cercato durante la pendenza delle trattative
con i creditori, mettersi al riparo da azioni esecutive individuali. Ricorrendo appunto
alla richiesta di misure protettive, che nelle misure concorsuali ritornano in maniera
trasversale, e che soltanto nelle Ristrutturazioni giudiziali vengono automaticamente
concesse in emanazione della Sentenza Dichiarativa di Liquidazione Giudiziale, che
negli altri casi devono invece essere valutate, se opportune, ed effettivamente in
grado di contenere una situazione altrimenti ingestibile da parte del debitore. Se il
debitore poi, ha quei requisiti di meritevolezza che giustificano l’emissione delle
misure stesse e che non sono oggetto di un automatismo.
Nell’ipotesi in cui il debitore non chieda moratorie per il pagamento di creditori
estranei e non abbia richiesto misure protettive; quindi, di fatto si sia esposto alla
pressione da parte dei creditori, anche a sanzioni esecutive, senza ricorrere a misure
alternative; sarà possibile dimezzare di fatto la condivisione dell’accordo per una
percentuale almeno pari al 30% dei crediti.
Nell’Accordo Alternativo (speciale), trovate invece una efficacia estesa. Cioè la
seconda declinazione, seconda variante è quella degli Accordi di Ristrutturazione
ad Efficacia Estesa, che diminuiscono ulteriormente le distanze dalla procedura di
Concordato Preventivo, perché in questo caso, come la locuzione utilizzata vi
si produce un effetto di massa
suggerisce, abbiamo una variante in cui in effetti .
L’Accordo riesce a spiegare i suoi effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti.
Gli Accordi ad efficacia agevolata però possono avere soltanto contenuto non
piano che preveda la conservazione dell’attività,
liquidatorio; quindi, devono avere un
continuità aziendale, risanamento, conservazione dell’attività, anche eventualmente
indiretta, tramite un terzo soggetto.
Infine, il piano prevede la suddivisione dei creditori in categorie, un po’ come le classi
del Concordato, sempre formate da creditori suddivisi per posizioni giuridiche ed
interessi economici omogenei. In questo caso l’agevolazione sta nel fatto che se
aderisce almeno il 75% dei crediti di una classe
all’Accordo , gli effetti dell’Accordo, si
ripercuotono, si riverberano, arriverà a vincolare anche i creditori residui di quella
stessa classe; quindi, creditori che non hanno manifestato consenso all’interno di
quella classe.
Un effetto di massa, la produzione di una conseguenza di vincolabilità al contenuto
dell’Accordo, anche per i creditori che non abbiano effettivamente manifestato la
volontà di adesione all’accordo stesso. Qui la percentuale è più elevata, ma l’effetto è
dirompente, perché si supera il dogma della impossibilità di vincolare con un Accordo
di Ristrutturazione i creditori dissenzienti, e con una larghissima condivisione
all’interno di ciascuna classe, di almeno il 75% si arriva con i suoi effetti a tener legati
con quell’Accordo anche i creditori che non abbiano manifestato volontà di adesione.
Accanto agli Accordi di Ristrutturazione, trovate anche le Convenzioni di Moratoria.
Le Convenzioni di Moratoria interessano, come strumenti di composizione della Crisi,
imprenditori commerciali e anche gli imprenditori agricoli;
gli quindi, allarghiamo
l’ambito di operatività dello strumento. La caratteristica sta nel fatto che si richiede
slittamenti nei pagamenti del credito. la moratoria sta nella
Qui l’imprenditore dispone dei beni per il pagamento dei debiti,
protrazione, differimento del termine di pagamento . Si ammette che lo strumento
possa bassarsi su una moratoria, a condizione che non si chieda di fatto al creditore di
rinunciare al credito o di dover sostenere particolari oneri per poter vedere sodisfatta
la propria pretesa. Cioè si prospetta una diversa pianificazione temporale, ma non si
può pretendere che questa diversa pianificazione temporale comporti il sostenimento
di spese ulteriori per il creditore, che dovrà essere sodisfatto in esecuzione della
Convenzione senza dover attivare (e sostenere spese relative) azioni esecutive
individuali o collettive che siano. può prevedere la suddivisione in classi di
Anche in questo caso la Convenzione
creditori, in categorie per meglio dire, formate sulla base di criteri di posizione
giuridica e di interessi economici omogenei. In questo caso, come negli Accordi di
se aderis
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Diritto delle procedure concorsuali II, appunti
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