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D. Commerciale 16.11.2022

Finiremo lezioni la prossima settimana. Si faranno due lezioni di recupero, mercoledì e

venerdì.

Ci resta da terminare, alcuni profili residuali delle procedure concorsuali. In particolare,

ci siamo interrotti nell’analisi della Ristrutturazione dei Debiti, che avevamo solo

anticipato nella loro descrizione principale, perché sono talmente diverse e

fondamentalmente diverse dal Concordato Preventivo.

L’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti è uno strumento di gestione della crisi

dell’insolvenza che in un certo senso, più si avvicina al Concordato Preventivo, ma con

le differenze sostanziali e significative che già la scorsa settimana avevamo messo in

rilievo.

In particolare, non siamo in presenza di una procedura di massa, nè di una procedura

giudiziale in senso stretto, anche se una componente giudiziale non manca, non si può

parlare di una procedura che abbia una essenza giudiziale come nel Concordato

Preventivo.

Non è una procedura di massa, perché a differenza del Concordato Preventivo,

tendenzialmente l’Accordo non vincola… non produce effetti nei confronti dei creditori

non aderenti. Quindi non ha quella dirompente efficacia che viceversa caratterizza il

Concordato Preventivo nei confronti di qualsivoglia creditore, anche quel soggetto che

non abbia partecipato, non abbia votato a favore, ma abbia partecipato in senso

consenziente all’approvazione del Piano Concordatario.

L’altra differenza riguarda, appunto l’essenza, la natura della disciplina. La

conosce una fase giudiziale, soltanto con l’omologazione

Ristrutturazione , nella parte

finale del procedimento costitutivo dell’Accordo di Ristrutturazione, ma non anche

nella parte gestazionale, nella parte di formazione dell’Accordo stesso, che è rimesso

esclusivamente alle trattative che vengono condotte tra debitore e creditore. Non c’è

una ammissione alla procedura con Commissario come nel Concordato preventivo, che

interviene per agevolare il piano tra debitore e creditori, per, di fatto anche sostenere,

illustrare, o anche solo rilevare le criticità della proposta o del piano, o delle proposte

concorrenti eventualmente presentate. fase negoziale è completamente rimessa alla

Ma nell’Accordo di Ristrutturazione la

trattativa spontanea e autonoma delle parti interessate, del debitore e creditori .

Quindi il Tribunale si inserisce nel procedimento soltanto nella fase di omologazione.

Perché comunque l’Accordo deve essere omologato.

interessa l’imprenditore commerciale

L’Accordo di Ristrutturazione così come anche

delineato sotto il profilo soggettivo della Liquidazione Giudiziale, per il Concordato

l’imprenditore commerciale medio –

Preventivo; ma non l’imprenditore minore, quindi

grande, lo stesso che può essere interessato dalle procedure principali, Liquidazione

Giudiziale e Concordato Preventivo. può

A differenza del Concordato Preventivo, l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti

interessare anche l’imprenditore agricolo.

C’è ormai, con il Codice della Crisi entrato in vigore, da fare una distinzione

fondamentale: tra l’Accordo Ordinario, la formula che fino a poco tempo fa, in realtà

unica percorribile con questo strumento di Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, e

due modelli, declinazioni speciali, che divergono rispetto all’impalcatura

dell’Accordo Ordinario.

In teoria, l’Accordo di Ristrutturazione è uno strumento negoziale che si basa su

Piano 60% dei crediti.

un che deve essere approvato da almeno il A differenza del

Concordato Preventivo dove non c’è una soglia, né con riguardo ai creditori privilegiati,

nel Accordo di Ristrutturazione modello Ordinario, c’è una soglia di rilevanza che viene

presa in considerazione e che è quella del 60% dei crediti. Deve essere un Accordo che

abbia un certo grado di appetibilità, si richiede infatti una soglia che è superiore ad

una maggioranza assoluta e questo dimostra che un procedimento come questo in cui

la componente negoziale particolarmente significativa, che è anche in un certo senso

protagonista rispetto a quella giudiziale, richiede, nel modello Ordinario, ci sia una

condivisione piuttosto larga da parte di una fetta del ceto creditorio, considerando

significativa una percentuale del 60%.

il piano può avere la più variegata natura

Dal punto di vista contenutistico , nel senso

che può contenere accordi di natura liquidatoria, come accordi che hanno una finalità

conservativa, sotto questo punto di vista c’è una certa analogia, rispetto al Concordato

Preventivo che può essere liquidatorio e può avere una finalità conservativa. Ciò che

conta è stabilire il contratto con i creditori, riuscire nella trattativa a portare all’esame

del Tribunale un Accordo che veda effettivamente il raggiungimento di una larga

condivisione. procedere con la richiesta di omologazione

A quel punto si potrà . E anche in quel caso

sarà possibile decidere di eventuali opposizioni da parte dei creditori non consenzienti

che potrebbero decidere di opporsi in ragione del fatto che, nonostante la procedura

non sia una procedura di massa, e non produca l’effetto di vincolare i non aderenti, è

anche vero che è possibile che nel piano che passa poi in omologa, sia prevista una

moratoria per i creditori estranei. I creditori estranei devono sicuramente essere

pagati individualmente, ma è possibile che il piano di Accordo di Ristrutturazione può

essere proposto ad omologazione, preveda uno slittamento dei tempi di pagamento.

preveda effettivamente una moratoria, che non può superare 120 giorni

Quindi ;

quindi, al più tardi vengono pagati dopo 120 giorni.

Non è uno slittamento eccesivo, ma è comunque una modifica dei termini originari.

120 giorni dall’omologa se i debiti, fossero già scaduti. 120 giorni dalla scadenza, se il

debito scadesse dopo l’omologa. Ma è comunque una modifica, è vero che non

producono effetti nei termini nel senso che l’Accordo non può falcidiare i creditori

estrani, non può prevedere un pagamento parziale, ma può prevedere un pagamento

dilazionato e individuato in un termine successivo a quello originariamente convenuto.

Per questo motivo può anche un creditore estraneo avere ragione di fondare una

doglianza sulla base di questa modifica sopravvenuta che nonostante non abbia

acconsentito a determinare, vedrebbe effettivamente prodotta.

anche in fase di esecuzione post-omologazione si debba vigilare, ed

Si ritiene che

effettivamente verificare, se l’Accordo sia adempiuto nel rispetto dei termini

effettivamente indicati, se quindi si verifichino delle inadempimenti che possano

giustificare una risoluzione o se sopraggiungano informazioni che mostrino che

l’Accordo è stato stipulato con… un vizio del consenso, perché il debitore non ha

espresso una esposizione veritiera, o ha dissimulato attivo e ha taciuto la presenza di

determinati asset sui cui il creditore avrebbe potuto rivalersi nell’atto; sarà possibile in

quel caso richiedere l’annullamento dell’accordo.

Come vi dicevo però il modello di Accordo Ordinario, non è l’unico oggi percorribile.

Cercando di agevolare di fatto il raggiungimento di soluzioni di composizione della

Crisi, che siano rimesse soprattutto al dialogo tra debitore e creditori, nella

convinzione che questo possa in un certo senso incentivare il superamento di

situazioni di difficoltà temporanea, il legislatore della crisi, ha introdotto due varianti,

due diverse declinazioni che consentono di raggiungere l’Accordo in maniera

semplificata o comunque di raggiungere effetti che l’Accordo secondo il modello

Ordinario, non riuscirebbe a determinare:

1. Accordi di Ristrutturazione dei Debiti Agevolati

2. Accordi di Ristrutturazione ad Efficacia Estesa

Convenzioni di Moratoria

Nel primo caso si parla degli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti Agevolati.

riduzione del quorum di

L’agevolazione sta nel fatto che si determina una significativa

debiti aderenti all’accordo richiesti per poter procedere alla richiesta di omologazione

del patto raggiunto con il ceto creditorio. Se nello strumento ordinario è richiesta una

larga condivisione, nel caso degli Accordi Agevolati si ammette una riduzione,

dimezzamento della soglia, l’accordo può essere raggiunto con il consenso di almeno il

30% dei crediti. debitore nel piano non preveda

Ma questo è ammesso soltanto nell’ipotesi in cui il

alcuna moratoria; quindi, i creditori esterni devono poter essere pagati non solo

integralmente, cosa che è richiesta comunque, ma in tempi prestabiliti, senza poter

usufruire di alcun differimento; e dovrebbe il debitore neanche essere ricorso a misure

protettive del patrimonio. Non deve aver cercato durante la pendenza delle trattative

con i creditori, mettersi al riparo da azioni esecutive individuali. Ricorrendo appunto

alla richiesta di misure protettive, che nelle misure concorsuali ritornano in maniera

trasversale, e che soltanto nelle Ristrutturazioni giudiziali vengono automaticamente

concesse in emanazione della Sentenza Dichiarativa di Liquidazione Giudiziale, che

negli altri casi devono invece essere valutate, se opportune, ed effettivamente in

grado di contenere una situazione altrimenti ingestibile da parte del debitore. Se il

debitore poi, ha quei requisiti di meritevolezza che giustificano l’emissione delle

misure stesse e che non sono oggetto di un automatismo.

Nell’ipotesi in cui il debitore non chieda moratorie per il pagamento di creditori

estranei e non abbia richiesto misure protettive; quindi, di fatto si sia esposto alla

pressione da parte dei creditori, anche a sanzioni esecutive, senza ricorrere a misure

alternative; sarà possibile dimezzare di fatto la condivisione dell’accordo per una

percentuale almeno pari al 30% dei crediti.

Nell’Accordo Alternativo (speciale), trovate invece una efficacia estesa. Cioè la

seconda declinazione, seconda variante è quella degli Accordi di Ristrutturazione

ad Efficacia Estesa, che diminuiscono ulteriormente le distanze dalla procedura di

Concordato Preventivo, perché in questo caso, come la locuzione utilizzata vi

si produce un effetto di massa

suggerisce, abbiamo una variante in cui in effetti .

L’Accordo riesce a spiegare i suoi effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti.

Gli Accordi ad efficacia agevolata però possono avere soltanto contenuto non

piano che preveda la conservazione dell’attività,

liquidatorio; quindi, devono avere un

continuità aziendale, risanamento, conservazione dell’attività, anche eventualmente

indiretta, tramite un terzo soggetto.

Infine, il piano prevede la suddivisione dei creditori in categorie, un po’ come le classi

del Concordato, sempre formate da creditori suddivisi per posizioni giuridiche ed

interessi economici omogenei. In questo caso l’agevolazione sta nel fatto che se

aderisce almeno il 75% dei crediti di una classe

all’Accordo , gli effetti dell’Accordo, si

ripercuotono, si riverberano, arriverà a vincolare anche i creditori residui di quella

stessa classe; quindi, creditori che non hanno manifestato consenso all’interno di

quella classe.

Un effetto di massa, la produzione di una conseguenza di vincolabilità al contenuto

dell’Accordo, anche per i creditori che non abbiano effettivamente manifestato la

volontà di adesione all’accordo stesso. Qui la percentuale è più elevata, ma l’effetto è

dirompente, perché si supera il dogma della impossibilità di vincolare con un Accordo

di Ristrutturazione i creditori dissenzienti, e con una larghissima condivisione

all’interno di ciascuna classe, di almeno il 75% si arriva con i suoi effetti a tener legati

con quell’Accordo anche i creditori che non abbiano manifestato volontà di adesione.

Accanto agli Accordi di Ristrutturazione, trovate anche le Convenzioni di Moratoria.

Le Convenzioni di Moratoria interessano, come strumenti di composizione della Crisi,

imprenditori commerciali e anche gli imprenditori agricoli;

gli quindi, allarghiamo

l’ambito di operatività dello strumento. La caratteristica sta nel fatto che si richiede

slittamenti nei pagamenti del credito. la moratoria sta nella

Qui l’imprenditore dispone dei beni per il pagamento dei debiti,

protrazione, differimento del termine di pagamento . Si ammette che lo strumento

possa bassarsi su una moratoria, a condizione che non si chieda di fatto al creditore di

rinunciare al credito o di dover sostenere particolari oneri per poter vedere sodisfatta

la propria pretesa. Cioè si prospetta una diversa pianificazione temporale, ma non si

può pretendere che questa diversa pianificazione temporale comporti il sostenimento

di spese ulteriori per il creditore, che dovrà essere sodisfatto in esecuzione della

Convenzione senza dover attivare (e sostenere spese relative) azioni esecutive

individuali o collettive che siano. può prevedere la suddivisione in classi di

Anche in questo caso la Convenzione

creditori, in categorie per meglio dire, formate sulla base di criteri di posizione

giuridica e di interessi economici omogenei. In questo caso, come negli Accordi di

se aderis

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melissaAlba di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bartalena Andrea.
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